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Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Strafsachen Wien - Austria) – procedimento penale a carico di A e a.

(Causa C-584/19)1

(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Ordine europeo di indagine – Direttiva 2014/41/UE – Articolo 1, paragrafo 1 – Articolo 2, lettera c), punti i) e ii) – Nozioni di “autorità giudiziaria” e di “autorità di emissione” – Ordine europeo di indagine emesso dalla procura di uno Stato membro – Indipendenza nei confronti del potere esecutivo)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht für Strafsachen Wien

Parte nel procedimento penale principale

A e a.

con l’intervento di: Staatsanwaltschaft Wien

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale, devono essere interpretati nel senso che rientra nelle nozioni di «autorità giudiziaria» e di «autorità di emissione», ai sensi delle disposizioni sopra citate, il pubblico ministero di uno Stato membro o, più in generale, la procura di uno Stato membro, indipendentemente dal rapporto di subordinazione legale che potrebbe esistere tra tale pubblico ministero o tale procura e il potere esecutivo di tale Stato membro, e dall’esposizione di detto pubblico ministero o di detta procura al rischio di essere soggetti, direttamente o indirettamente, ad ordini o istruzioni individuali da parte del predetto potere, nell’ambito dell’adozione di un ordine europeo di indagine.

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1 GU C 383 dell’11.11.2019.