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Impugnazione proposta il 19 maggio 2023 da SE avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 marzo 2023, causa T-763/21, SE/Commissione

(Causa C-309/23 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SE (rappresentante: L. Levi, avvocata)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

di conseguenza, accogliere il ricorso proposto dal ricorrente in primo grado;

condannare la Commissione a farsi carico delle spese del giudizio d’impugnazione e del giudizio di primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente deduce undici motivi in diritto:

Il Tribunale ha erroneamente considerato inammissibili le censure relative alla violazione degli articoli 2 e 9 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA») (punti da 33 a 36 della sentenza).

Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che i tirocinanti «Libro blu» costituiscano una delle quattro categorie di personale al servizio della Commissione (punto 78 della sentenza).

Il Tribunale ha erroneamente considerato indiretta, e non diretta, la discriminazione basata sull’età (punto 56 della sentenza).

Il Tribunale ha commesso un errore nell’applicazione di norme di diritto (punti da 70 a 71 e 75 della sentenza) giustificando una discriminazione indiretta sul fondamento di disposizioni normative applicabili alla discriminazione diretta.

Il Tribunale ha omesso di esigere l’«elevato» livello di prova richiesto per giustificare un trattamento discriminatorio fondato sull’età (punti da 62 a 89 della sentenza).

Il Tribunale ha commesso un errore di applicazione del diritto nell’accertare obiettivi legittimi (punti da 62 a 64 e da 65 a 72 della sentenza).

Il Tribunale ha commesso un errore di interpretazione e applicazione del diritto (punto 73 della sentenza) nel considerare gli obiettivi come obiettivi «di interesse pubblico».

Il Tribunale ha commesso un errore di applicazione del diritto nel ritenere che i tirocinanti «Libro blu» non siano stati favoriti dal momento che l’invito a presentare candidature era aperto anche ad altre categorie di personale (punti 80 e 81 della sentenza).

Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato proporzionata la differenza di trattamento sulla base dell’età (punti da 84 a 89 della sentenza)

Il Tribunale ha erroneamente (punti da 91 a 96 della sentenza) ritenuto che la direzione generale (DG) «Risorse umane e Sicurezza» abbia ricevuto mandato per imporre, quale requisito di ammissibilità, il possesso di «un’esperienza professionale massima di 3 anni».

Il Tribunale ha omesso di rilevare la contraddizione tra il contenuto della nota informativa – PERS(2018) 38/2 che prevedeva «un’esperienza professionale massima di 3 anni (…) maturata nei 5 anni che hanno preceduto la candidatura» e il requisito imposto dalla DG «Risorse umane e Sicurezza», che prevede «un’esperienza professionale massima di 3 anni» in generale.

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