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Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 27 novembre 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti - Romania) – Groupama Asigurări SA / Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group SA, GE

(Causa C-310/23 1 , Groupama Asigurări)

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Articolo 267 TFUE – Interpretazione di una precedente sentenza della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamenti (CE) n. 864/2007 e (CE) n. 593/2008 – Incidente causato da un veicolo trainante un semirimorchio – Veicolo e semirimorchio assicurati presso assicuratori diversi – Incidente verificatosi in uno Stato membro diverso da quello della conclusione dei contratti di assicurazione – Azione di regresso tra gli assicuratori – Legge applicabile)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Bucureşti

Parti nel procedimento principale

Appellante: Groupama Asigurări SA

Appellati: Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group SA, GE

Dispositivo

L’articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, il quale nutra dei dubbi in merito all’interpretazione della motivazione di una sentenza pregiudiziale della Corte pronunciata a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un altro giudice nazionale, può sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione di tale motivazione.

Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), e il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»),

devono essere interpretati nel senso che:

nell’ambito di un’azione di regresso proposta dall’assicuratore di una motrice, il quale ha indennizzato la vittima di un incidente causato dal conducente di tale veicolo, nei confronti dell’assicuratore di un semirimorchio, che, al momento del verificarsi di tale incidente, era agganciato a detto veicolo, in un primo momento occorre stabilire, conformemente alla legge applicabile determinata ai sensi degli articoli 4 e seguenti del regolamento n. 864/2007, se e in quale misura il risarcimento da pagare a tale vittima debba essere ripartito, se del caso in parti uguali, tra, da un lato, il conducente e il detentore della motrice di cui trattasi e, dall’altro, il detentore del semirimorchio che era agganciato a quest’ultimo, e quindi tra i rispettivi assicuratori di tale veicolo e di tale semirimorchio. In un secondo momento occorre stabilire se, conformemente alla legge applicabile al contratto di assicurazione di cui trattasi in forza dell’articolo 7 del regolamento n. 593/2008, l’assicuratore di detta motrice, che ha indennizzato detta vittima, possa, in via surrogatoria, esercitare i diritti di quest’ultima nei confronti dell’assicuratore di detto semirimorchio, quali riconosciuti dalla legge applicabile in forza degli articoli 4 e seguenti del regolamento n. 864/2007.

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1 Data di deposito: 22.05.2023.