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Ricorso proposto il 27 settembre 2021 – BZ / BCE

(Causa T-631/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BZ (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni del Comitato esecutivo della BCE del 16 marzo 2021 e del 13 luglio 2021, in quanto esse, rispettivamente: a) hanno rivalutato la situazione della ricorrente e le hanno riconosciuto un risarcimento, ex aequo et bono, pari a EUR 50 000 a fronte del danno alla stessa causato (inclusi tutti i danni determinati dagli illeciti identificati nella lettera della DG Risorse Umane del 12 gennaio 2021); b) hanno respinto il ricorso speciale proposto dalla ricorrente il 18 maggio 2021 avverso la decisione del Comitato esecutivo del 16 marzo 2021;

condannare la BCE a corrispondere alla ricorrente:

un risarcimento di EUR 200 000 per violazione dell’articolo 8 della CEDU in relazione al mancato rispetto della vita privata della ricorrente, sotto i profili della dignità e dell’integrità professionale;

un risarcimento di EUR 130 000 per violazione dell’articolo 8 della CEDU in relazione al mancato rispetto della vita privata della ricorrente, sotto il profilo del suo diritto alla salute;

un risarcimento del danno morale di EUR 20 000 per aver utilizzato la relazione d’indagine viziata e la sentenza annullata nella causa F-43/10, inviando tali documenti a [riservato];

a titolo di perdita di reddito, l’importo che sarà calcolato in base all’esito della causa attualmente pendente T-500/16;

un risarcimento del danno morale di EUR 20 000 per la distruzione dei fascicoli d’indagine;

un risarcimento del danno morale di EUR 52 000 per il ritardo nella valutazione della ricorrente e nella decisione relativa all’anno 2007 riguardante il procedimento di revisione annuale degli stipendi e dei bonus, a copertura del periodo dal 2007 al 2021;

un risarcimento di EUR 150 000 per il danno morale e materiale derivante dall’omessa valutazione e dall’omessa decisione sulla revisione annuale degli stipendi e dei bonus;

un risarcimento di EUR 700 000 per la perdita definitiva di opportunità derivante dal mancato avvio di una nuova indagine (danni morali e materiali);

condannare la BCE a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dalla ricorrente per il presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo di ricorso, secondo il quale, da un lato, la decisione del Comitato esecutivo del 16 marzo 2021 è viziata da una serie di errori di fatto e di diritto, e, dall’altro, l’articolo 8.2.1 delle norme sul personale della BCE e l’articolo 42 delle condizioni di impiego della BCE sono stati distorti e applicati erroneamente.

Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE, ivi compreso il fatto di non avere: a) corrisposto il risarcimento dovuto per i danni patiti, anziché un risarcimento equitativo (più precisamente, ex aequo et bono); b) risarcito adeguatamente e integralmente la ricorrente per gli svantaggi/danni, ivi inclusa la perdita di opportunità derivante dal fatto che la BCE non è in grado di svolgere nuovamente l’inchiesta, e ciò anche sulla base del principio di proporzionalità e non discriminazione; c) posto rimedio agli effetti passati delle decisioni annullate.

Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione e degli articoli 41, 42 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché sulla violazione dei principi della certezza del diritto e della legittimazione ad agire.

Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del dovere di assistenza e benessere del personale e degli articoli 21 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Quinto motivo di ricorso, vertente sull’infondatezza della motivazione.

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