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Ordinanza del presidente del Tribunale del 29 agosto 2013 – Iran Liquefied Natural Gas / Consiglio

(Causa T-5/13 R)

(«Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Divieto di dare esecuzione a contratti commerciali in corso – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Manifesta irricevibilità dell’eccezione di illegittimità sulla quale si innesta la domanda – Irricevibilità della domanda»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Richiedente: Iran Liquefied Natural Gas Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, avv.ti G. Pandey, P. Gjørtler e D. Rovetta)

Resistente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e A. De Elera, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione, da un lato, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16), nella parte in cui tali atti hanno iscritto il nome della ricorrente nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano siffatte misure restrittive e, dall’altro, dell’articolo 1, punto 5, del regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 (GU L 356, pag. 34), nella parte in cui tale atto rende impossibile l’esecuzione dei contratti stipulati dalla ricorrente con partner stabiliti nell’Unione europea.

Dispositivo

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

Le spese sono riservate.