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Sentenza del Tribunale 4 marzo 2010. - Mundipharma/UAMI - ALK-Abelló (AVANZALENE)

(Causa T-477/08) 1

["Marchio comunitario - Opposizione − Domanda di marchio comunitario denominativo AVANZALENE - Marchio comunitario denominativo anteriore AVANZ - Rischio di confusione − Somiglianza dei segni − Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]"]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mundipharma AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: avv. F. Nielsen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: ALK-Abelló A/S (Hørsholm, Danimarca) (rappresentante: avv. S. Palomäki Arnesen)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 28 agosto 2008 (procedimento R 1694/2007-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la ALK Abelló A/S e la Mundipharma AG

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Mundipharma AG è condannata alle spese, escluse quelle sostenute dalla ALK-Abelló A/S.

3)    La ALK-Abelló sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 6 del 10.1.2009.