Sentenza del Tribunale 4 marzo 2010. - Mundipharma/UAMI - ALK-Abelló (AVANZALENE)
["Marchio comunitario - Opposizione − Domanda di marchio comunitario denominativo AVANZALENE - Marchio comunitario denominativo anteriore AVANZ - Rischio di confusione − Somiglianza dei segni − Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]"]
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Mundipharma AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: avv. F. Nielsen)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: ALK-Abelló A/S (Hørsholm, Danimarca) (rappresentante: avv. S. Palomäki Arnesen)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 28 agosto 2008 (procedimento R 1694/2007-4) relativa ad un procedimento di opposizione tra la ALK Abelló A/S e la Mundipharma AG
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Mundipharma AG è condannata alle spese, escluse quelle sostenute dalla ALK-Abelló A/S.
3) La ALK-Abelló sopporterà le proprie spese.
____________1 - GU C 6 del 10.1.2009.