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Ricorso proposto il 27 dicembre 2012 - Marouf / Consiglio

(Causa T-569/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Soulieman Marouf (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: V. Davies, solicitor, T. Eicke, QC, A. Sander, barrister, e R. Franklin, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782/PESC (come modificata) (in prosieguo: la "decisione del Consiglio"), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

annullare il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (come modificato) e/o il regolamento di esecuzione (UE) n. 944/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012 e/o il regolamento di esecuzione (UE) n. 1117/2012, del 29 novembre 2012, che attuano l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (in prosieguo: i "regolamenti del Consiglio"), nella parte in cui riguardano il ricorrente;

annullare la decisione del Consiglio contenuta nella sua lettera del 30 novembre 2012 (rif. n. SGS12/013373) ove si legge "che il ricorrente deve essere mantenuto nell'elenco delle persone e delle entità che figurano negli allegati I e II della decisione 2012/739/PESC del Consiglio e nell'allegato II e IIa del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio..." (in prosieguo: la "decisione");

condannare l'Unione europea a corrispondere un risarcimento danni al ricorrente; e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Con il suo primo motivo, il ricorrente deduce il difetto di base giuridica per l'applicazione delle misure restrittive nei suoi confronti e/o un errore manifesto di valutazione, dal momento che non vi sarebbe alcun nesso razionale che lo riconduca agli individui interessati dalle misure restrittive adottate dall'Unione, in particolare ai responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria.

Con il suo secondo motivo, il ricorrente deduce che è in difetto di base giuridica che l'articolo 24 della decisione 2012/739/PESC del Consiglio intende impedire il suo ingresso o il suo transito negli Stati membri, alla luce dei diritti del ricorrente quale cittadino dell'Unione europea ai sensi degli articoli 20, paragrafo 2, lettera a) e 21 TFUE e della direttiva 2004/38/CE.

Con il suo terzo motivo, il ricorrente deduce che la decisione del Consiglio ed i regolamenti del Consiglio violano i diritti fondamentali del ricorrente come riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e/o dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ivi compresi il diritto del ricorrente alla dignità della persona, il diritto ad una buona amministrazione, il diritto ad un ricorso effettivo e ad un processo equo, il diritto ad essere presunto innocente e i diritti della difesa, il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione e delle sue comunicazioni, la sua libertà di iniziativa economica e il suo diritto di proprietà.

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