Ricorso proposto il 21 giugno 2010 - Wesergold Getränkeindustrie/UAMI - Lidl Stiftung (WESTERN GOLD)
(Causa T-278/10)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (Rinteln, Germania) (rappresentanti: avv.ti P. Goldenbaum, I. Rohr e T. Melchert)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania)
Conclusioni della ricorrente
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell' Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 24 marzo 2010, procedimento R 770/2009-1;
condannare l'UAMI alle spese;
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Lidl Stiftung & Co. KG.
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo WESTERN GOLD per i prodotti della classe 33.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchio denominativo nazionale e comunitario WeserGold per i prodotti rientranti nelle classi 29, 31 e 32; marchio denominativo nazionale e internazionale Wesergold per i prodotti delle classi 29, 31 e 32, e marchio denominativo nazionale WESERGOLD per i prodotti della classe 32.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto dell'opposizione.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009
1, in quanto esiste il rischio di confusione tra i marchi in conflitto, violazione dell'art. 64, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, perché la commissione di ricorso né ha respinto la pratica né del resto ha esaminato la fondatezza dell'opposizione, e violazione dell'art. 75, seconda frase, del regolamento (CE) n. 207/2009 per violazione del diritto al contraddittorio della ricorrente, nonché violazione dell'art. 75, prima frase, del regolamento (CE) n. 207/2009 in quanto la commissione ha omesso di motivare la propria decisione.
____________1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).