Language of document : ECLI:EU:C:2024:185

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

29 febbraio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche – Regolamento (UE) n. 910/2014 – Articolo 25 – Firme elettroniche – Effetti giuridici e valore probatorio nel procedimento giudiziario – Nozione di “firma elettronica qualificata”»

Nella causa C‑466/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Tribunale amministrativo di Veliko Tarnovo, Bulgaria), con decisione del 22 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 12 luglio 2022, nel procedimento

V.B. Trade OOD

contro

Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Veliko Tarnovo,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da Z. Csehi (relatore), presidente di sezione, M. Ilešič e D. Gratsias, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Veliko Tarnovo, da B. Nikolov;

–        per la Commissione europea, da G. Braun, D. Drambozova e P.-J. Loewenthal, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU 2014, L 257, pag. 73).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la V.B. Trade OOD, con sede in Bulgaria, e il Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Veliko Tarnovo (Direttore della Direzione «Ricorsi e prassi in materia tributaria e di previdenza sociale» di Veliko Tarnovo, Bulgaria) (in prosieguo: il «Direttore») in merito ad un avviso di rettifica fiscale a titolo dell’imposta sulle società.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 21, 22 e 49 del regolamento n. 910/2014 così recitano:

«(21)      (...) Non è (...) auspicabile che il presente regolamento copra aspetti legati alla conclusione e alla validità di contratti o di altri vincoli giuridici nei casi in cui la normativa nazionale o unionale stabilisca obblighi quanto alla forma. Inoltre, non dovrebbe avere ripercussioni sugli obblighi di forma nazionali relativi ai registri pubblici, in particolare i registri commerciali e catastali.

(22)      Al fine di contribuire al loro impiego transfrontaliero generale, è opportuno che sia possibile utilizzare i servizi fiduciari come prove in procedimenti giudiziali in tutti gli Stati membri. Spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici dei servizi fiduciari, salvo che il presente regolamento provveda altrimenti.

(...)

(49)      Il presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa».

4        L’articolo 2 del regolamento di cui trattasi, intitolato «Ambito di applicazione», al suo paragrafo 3 dispone quanto segue:

«Il presente regolamento non pregiudica il diritto nazionale o unionale legato alla conclusione e alla validità di contratti o di altri vincoli giuridici o procedurali relativi alla forma».

5        Ai sensi dell’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Definizioni»:

«Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(...)

(10)      “firma elettronica”, dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare;

(11)      “firma elettronica avanzata”, una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 26;

(12)      “firma elettronica qualificata”, una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche;

(...)

(15)      “certificato qualificato di firma elettronica”, un certificato di firma elettronica che è rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato ed è conforme ai requisiti di cui all’allegato I;

(...)

(23)      “dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata”, un dispositivo per la creazione di una firma elettronica che soddisfa i requisiti di cui all’allegato II;

(...)».

6        L’articolo 21 del medesimo regolamento, intitolato «Avviamento di un servizio fiduciario qualificato», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Qualora i prestatori di servizi fiduciari, privi di qualifica, intendano avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati, trasmettono all’organismo di vigilanza una notifica della loro intenzione insieme a una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo di valutazione della conformità».

7        L’articolo 25 del regolamento n. 910/2014, intitolato «Effetti giuridici delle firme elettroniche», è così formulato:

«1.      A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate.

(2)      Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.

(...)».

8        L’articolo 26 di detto regolamento, intitolato «Requisiti di una firma elettronica avanzata», enuncia quanto segue:

«Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:

a)      è connessa unicamente al firmatario;

b)      è idonea a identificare il firmatario;

c)      è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;

d)      è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati».

9        Intitolato «Requisiti per i certificati qualificati di firma elettronica», l’allegato I al medesimo regolamento elenca le diverse informazioni che i certificati qualificati di firma elettronica devono contenere. Pertanto, secondo i punti da b) a d) di tale allegato, tali certificati devono contenere un insieme di dati che rappresenta in modo univoco il prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia i certificati qualificati, almeno il nome del firmatario o uno pseudonimo (l’uso di uno pseudonimo deve essere chiaramente indicato) e dati di convalida della firma elettronica che devono corrispondere ai dati di creazione della firma elettronica.

10      L’allegato II al medesimo regolamento, intitolato «Requisiti per i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata», prevede, al punto 1, che tali dispositivi garantiscano almeno, con mezzi tecnici e procedure adeguati, in particolare che la riservatezza dei dati per la creazione di una firma elettronica utilizzati per creare una firma elettronica sia ragionevolmente assicurata, che tali dati possano comparire in pratica una sola volta, che la firma elettronica sia attendibilmente protetta da contraffazioni e che i dati di cui trattasi siano attendibilmente protetti dal firmatario legittimo contro l’uso da parte di terzi. Inoltre, il punto 3 di tale allegato prevede che la generazione o la gestione dei dati per la creazione di una firma elettronica per conto del firmatario possa essere effettuata solo da un prestatore di servizi fiduciari qualificato.

 Diritto bulgaro

11      Conformemente all’articolo 4 dello zakon za elektronnia dokument i elektronnite udostoveritelni uslugi (legge sui documenti elettronici e sui servizi fiduciari elettronici, DV n. 34, del 6 aprile 2001), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sui documenti elettronici»), l’autore della dichiarazione elettronica è la persona fisica indicata nella dichiarazione come autore della stessa. Tale disposizione prevede altresì che il titolare della dichiarazione elettronica sia la persona a nome della quale è stata resa la dichiarazione elettronica.

12      Ai sensi dell’articolo 13 della legge sui documenti elettronici:

«(1)      Una firma elettronica è una firma elettronica ai sensi dell’articolo 3, punto 10, del regolamento [n. 910/2014].

(...)

(3)      Una firma elettronica qualificata è una firma elettronica ai sensi dell’articolo 3, punto 12, del regolamento [n. 910/2014].

(...)».

13      L’articolo 184, paragrafo 2, del Grazhdanski protsesualen kodeks (codice di procedura civile), applicabile anche al procedimento in materia tributaria e previdenziale, prevede la possibilità di contestare un documento elettronico.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14      Alla V.B. Trade, ricorrente nel procedimento principale, è stato notificato un avviso di rettifica fiscale, datato 13 gennaio 2021, a titolo di imposta sulle società, per un importo di 682 863,40 lev bulgari (BGN) (circa EUR 349 000), nonché relativi interessi per un importo di BGN 192 770,62 (circa EUR 98 500).

15      Tale avviso di rettifica fiscale è stato adottato dall’amministrazione tributaria competente al termine di una procedura di verifica fiscale disposta da tale amministrazione in forza di una decisione del 24 giugno 2020, modificata da decisioni del 30 settembre e del 29 ottobre 2020, e che ha dato luogo ad un rapporto di verifica in data 15 dicembre 2020.

16      Tutti i documenti dell’amministrazione tributaria emessi nell’ambito di tale procedura di verifica fiscale si presentano in forma di documenti elettronici firmati mediante firme elettroniche qualificate.

17      Con decisione del 17 maggio 2021, il Direttore ha confermato l’avviso di rettifica fiscale del 13 gennaio 2021.

18      La ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso dinanzi all’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Tribunale amministrativo di Veliko Tarnovo, Bulgaria), che è il giudice del rinvio, avverso tale decisione.

19      Nell’ambito di tale ricorso, essa contesta la validità dei documenti elettronici emessi in quanto questi ultimi non sarebbero stati debitamente firmati mediante una firma elettronica qualificata. A sostegno di tale argomento, ha chiesto al giudice del rinvio di nominare e di sentire un perito giudiziario nel settore dell’informatica su una serie di questioni relative alla validità di tali firme.

20      Infatti, la ricorrente nel procedimento principale ritiene che l’autenticità di detti documenti dipenda da diversi aspetti tecnici che determinano la qualità di una firma elettronica quale «firma elettronica qualificata». A tal riguardo, essa afferma, in particolare, che l’articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 910/2014 non costituisce un ostacolo all’applicazione della legislazione nazionale che consente di contestare le prove per mancanza di credibilità o di autenticità o per qualsiasi altro motivo.

21      Il Direttore si è opposto a tale contestazione sostenendo che, al contrario, risulta dal regolamento n. 910/2014 che è inammissibile qualsiasi contestazione delle firme elettroniche qualificate.

22      Il giudice del rinvio ritiene necessario precisare l’espressione «[effetti giuridici (...) di una firma elettronica] come prova in procedimenti giudiziali», di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 910/2014. In particolare, da tale espressione deriverebbe un divieto di contestare tali effetti giuridici e l’ammissibilità della firma elettronica come prova. Tale giudice si chiede allora se tale divieto prevalga sul principio di autonomia procedurale, che consente agli Stati membri di negare il valore probatorio di una firma mediante uno specifico procedimento disciplinato dalla legislazione nazionale.

23      A tal proposito, il giudice del rinvio rileva, da un lato, che dall’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 910/2014, letto alla luce del considerando 22 di quest’ultimo, risulta che un documento firmato mediante una firma elettronica qualificata o non qualificata costituisce un atto ammissibile per tutti i tipi di procedimento giudiziario che i giudici degli Stati membri devono rispettare, in quanto l’articolo 25, paragrafo 1, di tale regolamento prevale sul principio generale dell’autonomia processuale e sulle norme procedurali stabilite dagli Stati membri in materia di ammissibilità delle prove.

24      Dall’altro lato, secondo il giudice del rinvio, dalla seconda frase del considerando 49 del regolamento n. 910/2014 risulta che l’espressione «[effetti giuridici (...) di una firma elettronica]» di cui all’articolo 25, paragrafo 1, di tale regolamento può essere intesa come riferita al valore probatorio della firma quale riconosciuto dall’ordinamento giuridico nazionale di ciascuno Stato membro. Tale giudice rileva, inoltre, che l’articolo 25, paragrafo 2, di detto regolamento equipara gli effetti giuridici della firma elettronica a quelli della firma autografa unicamente quando si tratta di una firma elettronica qualificata.

25      Date tali circostanze, l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Tribunale amministrativo di Veliko Tarnovo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’espressione “effetti giuridici [di una firma elettronica] come prova”, contenuta nella disposizione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento [n. 910/2014] debba essere interpretata nel senso che tale disposizione impone ai giudici degli Stati membri di presupporre che, in caso di sussistenza o non contestazione delle condizioni di cui all’articolo 3, [punti] 10, 11 e 12 [del] regolamento [n. 910/2014], l’esistenza e la rivendicata paternità di una siffatta firma devono essere presupposte a priori come chiaramente e inequivocabilmente comprovate, e devono essere interpretate nel senso che, qualora siano soddisfatte le condizioni prescritte da dette norme, i giudici degli Stati membri sono tenuti a riconoscere che la firma elettronica qualificata ha un valore probatorio/una forza probatoria equivalente a quello/quella di una firma autografa previsto/a dalla normativa giuridica nazionale pertinente per tale firma autografa.

2)      Se l’espressione “non possono essere negati [...] in procedimenti giudiziali” contenuta nella disposizione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento [n. 910/2014] debba essere interpretata nel senso che essa impone ai giudici nazionali degli Stati membri il divieto assoluto di avvalersi delle possibilità processuali previste dai loro ordinamenti giuridici per negare rilevanza probatoria agli effetti giuridici della firma elettronica previsti dal regolamento, oppure se essa debba essere interpretata nel senso che tale disposizione non osta alla possibilità di contestare le condizioni previste dalle disposizioni dell’articolo 3, [punti] 10, 11 e 12, del regolamento, mediante l’utilizzo da parte dei giudici nazionali degli Stati membri degli strumenti applicabili in base al loro diritto processuale, consentendo così alle parti di una controversia giudiziaria di confutare il valore probatorio e la forza probatoria previsti per una firma elettronica».

 Procedimento dinanzi alla Corte

26      Con decisione del presidente della Corte del 14 settembre 2022, la presente causa è stata sospesa fino alla decisione conclusiva del procedimento nella causa C‑362/21.

27      A seguito della pronuncia della sentenza del 20 ottobre 2022, Ekofrukt (C‑362/21, EU:C:2022:815), il giudice del rinvio ha informato la Corte, con lettera del 18 novembre 2022, che intendeva ritirare la seconda delle questioni pregiudiziali, ma che manteneva la prima.

 Sulla questione pregiudiziale

 Sulla ricevibilità

28      Il Direttore ritiene, in sostanza, che la questione pregiudiziale sia irricevibile in quanto non richiede un’interpretazione del diritto dell’Unione, poiché l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 910/2014 precisa esplicitamente che detto regolamento non pregiudica il diritto nazionale o il diritto dell’Unione legato alla conclusione e alla validità di contratti o di altri vincoli giuridici o procedurali relativi alla forma. Infatti, sarebbe sulla base del diritto nazionale che occorre determinare se, e a quali condizioni, sia possibile contestare documenti recanti una firma autografa e, pertanto, documenti recanti una firma elettronica qualificata, anche per quanto riguarda lo status del loro autore, e stabilire quali siano le conseguenze procedurali dell’esistenza o dell’assenza di una siffatta contestazione ad opera di una parte della controversia.

29      A tal riguardo, è giocoforza rilevare che, come risulta dai punti da 22 a 24 della presente sentenza, nell’ambito della presente causa, il giudice del rinvio si chiede se e in quale misura l’articolo 25 del regolamento n. 910/2014 prevalga sul principio di autonomia processuale degli Stati membri imponendo ai giudici nazionali un divieto assoluto di ricorrere ai mezzi processuali previsti nei loro sistemi giuridici per contestare il valore probatorio della firma elettronica risultante da detto regolamento. Ebbene, tale questione rientra nell’esame del merito della questione pregiudiziale sollevata e non in quello della sua ricevibilità.

30      Del resto, da detta questione risulta che, con essa, il giudice del rinvio chiede l’interpretazione del diritto dell’Unione, in particolare dell’articolo 25 del regolamento n. 910/2014, e non quella del diritto bulgaro.

31      Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

 Nel merito

32      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 25 del regolamento n. 910/2014 debba essere interpretato nel senso che esso impone ai giudici degli Stati membri di ammettere che l’esistenza e l’invocato status di autore di una firma elettronica qualificata debbano essere considerati accertati in modo incontestabile qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 3, punto 12, di tale regolamento, o se detti giudici siano tenuti a riconoscere l’esistenza di un valore probatorio di tale firma unicamente nell’ambito di quanto previsto dal sistema giuridico nazionale pertinente per una firma autografa.

33      Occorre ricordare, anzitutto, che l’articolo 3, punto 12, del regolamento n. 910/2014 prevede tre requisiti cumulativi affinché una firma elettronica possa essere considerata una «firma elettronica qualificata». In primo luogo, la firma deve essere una «firma elettronica avanzata», la quale, conformemente all’articolo 3, punto 11, di tale regolamento, deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 26 dello stesso. In secondo luogo, la firma deve essere creata mediante un «dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata», il quale, conformemente all’articolo 3, punto 23, di detto regolamento, deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato II al medesimo regolamento. In terzo luogo, la firma deve basarsi su un «certificato qualificato di firma elettronica», ai sensi dell’articolo 3, punto 15, del regolamento n. 910/2014, ossia un certificato rilasciato da un «prestatore di servizi fiduciari qualificato» e che sia conforme ai requisiti di cui all’allegato I a tale regolamento (sentenza del 20 ottobre 2022, Ekofrukt, C‑362/21, EU:C:2022:815, punto 43).

34      Poi, come dichiarato dalla Corte al punto 35 della sentenza del 20 ottobre 2022, Ekofrukt (C‑362/21, EU:C:2022:815), l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 910/2014 non vieta ai giudici nazionali di invalidare le firme elettroniche, ma stabilisce un principio generale che vieta a detti giudici di rifiutare gli effetti giuridici e il valore probatorio delle firme elettroniche in procedimenti giudiziali per il solo motivo che tali firme si presentano in forma elettronica.

35      Infine, come risulta dai punti 36 e 37 della sentenza del 20 ottobre 2022, Ekofrukt (C‑362/21, EU:C:2022:815), l’interpretazione menzionata al punto precedente della presente sentenza è confortata dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 910/2014, letto alla luce dei considerando 21 e 49 di quest’ultimo, da cui risulta che spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche. L’unica eccezione a tal riguardo risiede nel requisito, previsto all’articolo 25, paragrafo 2, di tale regolamento, secondo cui una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa, creando così, a favore della sola firma elettronica qualificata, una presunzione di «assimilazione» alla firma autografa,

36      Dalla giurisprudenza menzionata ai punti da 32 a 35 della presente sentenza risulta che spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, comprese le firme elettroniche qualificate, purché sia rispettata l’assimilazione della firma elettronica qualificata alla firma autografa, prevista all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 910/2014.

37      Infatti, sebbene dall’articolo 25 del regolamento n. 910/2014 risulti che l’esistenza e l’affermato status di autore di una firma elettronica qualificata sono dimostrati quando è dimostrato che la firma in questione soddisfa i requisiti previsti all’articolo 3, punto 12, di tale regolamento, non vi è tuttavia alcun motivo per accordare, a favore della firma elettronica qualificata, un trattamento più favorevole di quello riservato alla firma autografa nel senso che l’articolo 25 di detto regolamento imporrebbe ai giudici degli Stati membri un divieto assoluto di ricorrere ai mezzi processuali previsti nei loro sistemi giuridici per negare il valore probatorio alla firma elettronica qualificata, ai sensi di detto regolamento.

38      Di conseguenza, se e nei limiti in cui il diritto nazionale prevede la possibilità di contestare l’efficacia probatoria di una firma autografa, una tale possibilità deve essere prevista anche per quanto riguarda la firma elettronica qualificata.

39      In particolare, come esposto dal Direttore nelle sue osservazioni scritte, il valore probatorio della firma elettronica qualificata può essere negato nell’ambito del procedimento, previsto dalla legislazione nazionale, per falsificazione di un documento, a condizione, tuttavia, che tale normativa preveda un procedimento identico per contestare la firma autografa e la firma elettronica qualificata.

40      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 25 del regolamento n. 910/2014 deve essere interpretato nel senso che i giudici degli Stati membri, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 3, punto 12, di tale regolamento, sono tenuti a riconoscere alla firma elettronica qualificata un valore probatorio equivalente a quello della firma autografa nell’ambito di quanto previsto dal sistema giuridico nazionale pertinente per tale firma autografa.

 Sulle spese

41      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

L’articolo 25 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE,

deve essere interpretato nel senso che:

i giudici degli Stati membri, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 3, punto 12, di tale regolamento, sono tenuti a riconoscere alla firma elettronica qualificata un valore probatorio equivalente a quello della firma autografa nell’ambito di quanto previsto dal sistema giuridico nazionale pertinente per tale firma autografa.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.