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SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

28 settembre 2023 (*)

«Impugnazione – Aiuto di Stato – Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Mercato danese del trasporto aereo – Aiuto concesso dal Regno di Danimarca a favore di una compagnia aerea nel contesto della pandemia di COVID‑19 – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Garanzia pubblica su una linea di credito rinnovabile – Decisione della Commissione europea di non sollevare obiezioni – Aiuto destinato a ovviare ai danni subiti da una sola vittima – Principi di proporzionalità e di non discriminazione – Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi»

Nella causa C‑321/21 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 21 maggio 2021,

Ryanair DAC, con sede in Swords (Irlanda), rappresentata inizialmente da V. Blanc, F.-C. Laprévote, E. Vahida, avocats, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, e S. Rating, abogado, successivamente da V. Blanc, F.-C. Laprévote, E. Vahida, avocats, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, D. Pérez de Lamo e S. Rating, abogados,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, S. Noë e F. Tomat, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Regno di Danimarca, rappresentato inizialmente da V. Pasternak Jørgensen e M. Søndahl Wolff, in qualità di agenti, assistite da R. Holdgaard, advokat, successivamente da C. Maertens e M. Søndahl Wolff, in qualità di agenti, assistite da R. Holdgaard, advokat,

Repubblica francese, rappresentata inizialmente da A.-L. Desjonquères, P. Dodeller, A. Ferrand e N. Vincent, in qualità di agenti, successivamente da
A.-L. Desjonquères e N. Vincent, in qualità di agenti, e infine da
A.-L. Desjonquères, in qualità di agente,

SAS AB, con sede in Stoccolma (Svezia), rappresentata da F. Sjövall e A. Lundmark, advokater,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, L.S. Rossi, J.-C. Bonichot, S. Rodin (relatore) e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: M. Longar, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 settembre 2022,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Ryanair DAC chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 aprile 2021, Ryanair/Commissione (SAS, Danimarca; Covid-19) (T‑378/20; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:194), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2020) 2416 final della Commissione, del 15 aprile 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56795 (2020/N) – Danimarca – Compensazione dei danni arrecati alla SAS AB dalla pandemia di COVID‑19 (GU 2020, C 220, pag. 7; in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Fatti e decisione controversa

2        I fatti della controversia, quali emergono dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.

3        Il 10 aprile 2020, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, il Regno di Danimarca ha notificato alla Commissione europea una misura di aiuto sotto forma di garanzia su una linea di credito rinnovabile dell’importo massimo di 1,5 miliardi di corone svedesi (SEK) (circa EUR 137 milioni) a favore della SAS AB (in prosieguo: la «misura in questione»). Tale misura era volta a compensare parzialmente la SAS per il danno derivante dalla cancellazione o dalla riprogrammazione dei suoi voli a seguito dell’introduzione di restrizioni di viaggio nel contesto della pandemia di COVID‑19.

4        Il 15 aprile 2020, la Commissione ha adottato la decisione controversa, con la quale ha dichiarato la misura in questione compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

5        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 giugno 2020, la Ryanair ha presentato un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

6        A sostegno del suo ricorso, la Ryanair ha sollevato cinque motivi, vertenti, il primo, sul fatto che la Commissione aveva violato il requisito secondo cui gli aiuti concessi ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE non sono destinati a ovviare ai danni subiti da una sola vittima; il secondo, sul fatto che la Commissione aveva considerato erroneamente che tale misura fosse proporzionata rispetto ai danni causati alla SAS dalla pandemia di COVID‑19; il terzo, sul fatto che la Commissione aveva violato varie disposizioni relative alla liberalizzazione del trasporto aereo all’interno dell’Unione europea; il quarto, sul fatto che la Commissione aveva violato i suoi diritti procedurali rifiutando di avviare il procedimento d’indagine formale nonostante l’esistenza di gravi difficoltà che avrebbero dovuto indurre all’avvio di un siffatto procedimento e, il quinto, sul fatto che la Commissione aveva violato l’articolo 296, secondo comma, TFUE.

7        Tenuto conto, in particolare, delle considerazioni che lo hanno indotto alla concessione di un trattamento accelerato di tale procedimento e dell’importanza, tanto per la Ryanair quanto per la Commissione e il Regno di Danimarca, di una risposta rapida nel merito, il Tribunale ha ritenuto di dover esaminare anzitutto la fondatezza del ricorso, senza statuire preliminarmente sulla sua ricevibilità.

8        Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto i motivi di ricorso dal primo al terzo e quinto dedotti dalla Ryanair in quanto infondati. Per quanto riguarda il quarto motivo di ricorso, esso ha stabilito, in particolare alla luce delle ragioni che hanno portato al rigetto dei motivi dal primo al terzo, che non era necessario esaminarne la fondatezza. Infine, per quanto riguarda il quinto motivo di ricorso, il Tribunale ha dichiarato che la decisione controversa era sufficientemente motivata alla luce dell’articolo 296 TFUE. Di conseguenza, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, senza pronunciarsi sulla ricevibilità dello stesso.

 Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

9        Con la sua impugnazione, la Ryanair chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        annullare la decisione controversa, e

–        condannare la Commissione e le parti intervenienti in primo grado alle spese,

–        in subordine, annullare la sentenza impugnata,

–        rinviare la causa al Tribunale, e

–        riservare le spese relative al ricorso in primo grado e all’impugnazione.

10      La Commissione e la SAS chiedono che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione e

–        condannare la ricorrente alle spese.

11      La Repubblica francese e il Regno di Danimarca chiedono che la Corte voglia respingere l’impugnazione.

 Sull’impugnazione

12      A sostegno della sua impugnazione, la Ryanair deduce sei motivi. Il primo motivo di impugnazione verte su un errore di diritto commesso dal Tribunale allorché ha deciso di respingere l’argomento della ricorrente secondo cui gli aiuti concessi ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE non mirano ad ovviare ai danni subiti da una sola vittima. Il secondo motivo di impugnazione verte su un errore di diritto e su uno snaturamento manifesto dei fatti nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e del principio di proporzionalità per quanto riguarda i danni causati alla SAS dalla pandemia di COVID‑19. Il terzo motivo di impugnazione verte su un errore di diritto in quanto il Tribunale ha respinto erroneamente l’argomento della Ryanair concernente una violazione del principio di non discriminazione. Il quarto motivo di impugnazione verte su un errore di diritto e su uno snaturamento manifesto dei fatti in quanto il Tribunale ha deciso di respingere l’argomento della ricorrente relativo alla violazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi. Il quinto motivo di impugnazione verte su un errore di diritto e su uno snaturamento manifesto dei fatti in quanto il Tribunale ha deciso di non esaminare nel merito il quarto motivo del ricorso in primo grado, riguardante una violazione dei diritti procedurali della ricorrente. Il sesto motivo di impugnazione verte su un errore di diritto e su uno snaturamento manifesto dei fatti, in quanto il Tribunale ha erroneamente dichiarato che la Commissione non aveva violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente in forza dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.

 Sul primo motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

13      Con il primo motivo di impugnazione, concernente i punti da 21 a 26 della sentenza impugnata, la Ryanair contesta al Tribunale, in sostanza, di aver commesso un errore di diritto, in quanto lo stesso ha erroneamente stabilito che un aiuto concesso ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE può essere destinato a ovviare ai danni subiti da una sola vittima di un evento eccezionale, sebbene anche i concorrenti di tale vittima, come la ricorrente, siano stati colpiti da detto evento.

14      Secondo la Ryanair, gli argomenti della motivazione esposti ai punti 22 e 23 della sentenza impugnata non giustificano il rigetto del primo motivo del suo ricorso in primo grado. Non si tratterebbe di accertare se il Regno di Danimarca avrebbe dovuto concedere più aiuti, bensì piuttosto di stabilire se tale Stato membro avrebbe dovuto concedere un qualsiasi aiuto alla SAS. Il fatto che uno Stato membro non sia mai tenuto a concedere un aiuto non può giustificare che quest’ultimo conceda un siffatto aiuto in violazione della pertinente base giuridica, ossia l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Del pari, la questione consisterebbe nello stabilire non già se l’aiuto copra la totalità dei danni arrecati da un evento eccezionale, bensì se esso sia concesso a tutte le imprese concorrenti che operano in un determinato mercato e hanno subito tale danno oppure ad una sola, scelta arbitrariamente, caso, quest’ultimo, che non costituisce un’applicazione corretta di tale disposizione.

15      Ad avviso della Ryanair, il Tribunale avrebbe dovuto constatare che la fondatezza di tale argomento è avvalorata dalla chiara formulazione e dall’impianto sistematico dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, il quale deve formare oggetto di un’interpretazione restrittiva, nonché dalla prassi decisionale della Commissione precedente alla pandemia di COVID-19. A tal proposito, l’obiettivo stesso di tale disposizione sarebbe quello di consentire agli Stati membri di agire come «assicuratori di ultima istanza» qualora il rischio connesso alle calamità naturali oppure ad altri eventi eccezionali non possa essere coperto dalle imprese del mercato. Si tratterebbe in tal caso di un ruolo economico fondamentale appartenente a ciascuno Stato. Per definizione, tale funzione di «assicuratore di ultima istanza» presupporrebbe che lo Stato offra la stessa tutela, a parità di condizioni, a tutte le imprese esposte al rischio sottostante. Uno Stato che offra la sua tutela solo ad un numero esiguo di imprese o, come avverrebbe nel caso di specie, ad una sola impresa, agirebbe pertanto non già come assicuratore di ultima istanza, bensì per altre ragioni di politica generale, quali ragioni di politica industriale.

16      Orbene, secondo la Ryanair, il perseguimento concomitante di diversi obiettivi di politica generale da parte di uno Stato membro mediante un aiuto concesso ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE indebolisce il nesso diretto tra l’evento eccezionale, i danni e l’aiuto concesso, nesso, questo, che costituisce una condizione essenziale per l’applicazione di tale disposizione, in quanto quest’ultima si basa su una logica puramente compensatoria.

17      La Commissione, il Regno di Danimarca e la Repubblica francese sostengono che il primo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

 Giudizio della Corte

18      Occorre ricordare, in via preliminare, che, con la decisione controversa, la misura in questione è stata dichiarata compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, il quale prevede una siffatta compatibilità con riguardo agli aiuti «destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali».

19      A tal proposito, da una giurisprudenza costante risulta che, trattandosi di una deroga al principio generale dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, sancito all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, le disposizioni del paragrafo 2, lettera b), di detto articolo devono formare oggetto di un’interpretazione restrittiva. La Corte ha in tal senso dichiarato, in particolare, che possono essere compensati, a norma di queste ultime disposizioni, solo gli svantaggi causati direttamente da calamità naturali o da altri eventi eccezionali. Ne consegue che deve esistere un legame diretto tra i danni causati dall’evento eccezionale e l’aiuto di Stato e che è necessaria una valutazione il più possibile precisa dei danni subiti dagli operatori interessati (v., in tal senso, sentenza del 23 febbraio 2006, Atzeni e a., C‑346/03 e C‑529/03, EU:C:2006:130, punto 79 e giurisprudenza ivi citata).

20      Secondo la Ryanair, qualora uno Stato membro decidesse di adottare misure di sostegno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, esso sarebbe tenuto a farlo nei confronti di tutte le imprese danneggiate.

21      A tal riguardo, se è vero che la deroga prevista da tale disposizione deve essere oggetto di interpretazione restrittiva, ciò non significa tuttavia che i termini utilizzati per definire la deroga debbano essere interpretati in un modo che priverebbe quest’ultima dei suoi effetti, in quanto una deroga deve essere interpretata in maniera conforme agli obiettivi da essa perseguiti (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2014, Fastweb, C‑19/13, EU:C:2014:2194, punto 40).

22      Orbene, dalla formulazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, letto alla luce dell’obiettivo di tale disposizione, non risulta affatto che possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno, ai sensi di quest’ultima, soltanto un aiuto concesso a tutte le imprese colpite dai danni causati, in particolare, da un evento eccezionale. Infatti, anche se è concesso ad una sola impresa, un aiuto può, se del caso, essere destinato ad ovviare a tali danni e, in piena conformità al diritto dell’Unione, conseguire l’obiettivo espressamente previsto da detta disposizione.

23      Pertanto, come indicato, in sostanza, dall’avvocato generale Pitruzzella al paragrafo 17 delle sue conclusioni nella causa Ryanair/Commissione (C‑320/21 P, EU:C:2023:54), l’obiettivo perseguito dall’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, il quale mira a compensare gli svantaggi causati direttamente da un evento eccezionale, non esclude che uno Stato membro possa, senza che ciò sia dettato dalla volontà di favorire un’impresa rispetto ai suoi concorrenti, scegliere, per ragioni obiettive, che una misura adottata ai sensi di tale disposizione vada a beneficio di un’unica impresa.

24      Un’interpretazione in senso contrario dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE priverebbe d’altronde tale disposizione di gran parte del suo effetto utile. Infatti, se tale disposizione conferisse a uno Stato membro esclusivamente la facoltà di concedere un aiuto a tutte le vittime di un evento eccezionale senza poter riservare tale aiuto ad un numero limitato di imprese, o addirittura ad una sola, gli Stati membri sarebbero spesso dissuasi dall’avvalersi di tale facoltà a causa dei costi che comporterebbe la concessione, in simili condizioni, di un aiuto significativo a tutte le imprese danneggiate rientranti nella loro sfera di competenza.

25      Dalle considerazioni che precedono risulta che all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE non può essere data l’interpretazione sostenuta dalla Ryanair, salvo pregiudicare l’obiettivo e l’effetto utile di tale disposizione.

26      Ciò premesso, nei limiti in cui la Ryanair deduce, in sostanza, a sostegno del suo primo motivo di impugnazione, che uno Stato membro il quale conceda un aiuto, ai sensi di detta disposizione, soltanto a poche delle imprese danneggiate dall’evento eccezionale, o addirittura a una sola di esse, perseguirebbe non già l’obiettivo previsto dalla stessa disposizione, ossia ovviare ai danni arrecati da un siffatto evento, bensì obiettivi di politica generale, il che indebolirebbe, inoltre, il nesso diretto richiesto tra i danni arrecati dall’evento eccezionale e l’aiuto concesso, occorre ricordare che, come si evince, in sostanza, dalla giurisprudenza citata al punto 19 della presente sentenza, una misura di aiuto può essere dichiarata compatibile con il mercato interno in forza di una deroga ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, TFUE solo qualora siano soddisfatte tutte le condizioni di applicazione di quest’ultima, il che implica, in particolare, che essa contribuisca alla realizzazione di un obiettivo ivi previsto e che sia proporzionata allo scopo perseguito.

27      Ne consegue, come risulta, in sostanza, dal paragrafo 17 delle conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Ryanair/Commissione (C‑320/21 P, EU:C:2023:54), che non possono essere considerate compatibili con il mercato interno misure di aiuto concesse ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE le quali, sebbene volte ad ovviare ai danni subiti a causa di un evento eccezionale, sarebbero, in realtà, motivate da considerazioni arbitrarie o estranee a tale obiettivo, quali la volontà di favorire, per ragioni non legate a detto obiettivo, un’impresa in particolare rispetto ai suoi concorrenti, segnatamente un’impresa che si trovava già in difficoltà prima del verificarsi dell’evento in questione.

28      Pertanto, se, in occasione dell’esame della compatibilità di una misura di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, la Commissione dovesse constatare, in particolare, che la selezione del beneficiario non è conforme all’obiettivo di compensare gli svantaggi causati direttamente, in particolare, da un evento eccezionale, previsto da tale disposizione e che quindi essa risponde non già realmente all’intento di conseguire tale obiettivo, bensì ad altre considerazioni estranee a quest’ultimo, detta misura non potrebbe essere dichiarata compatibile con il mercato interno in forza della deroga istituita da tale disposizione.

29      A tal proposito, un aiuto concesso in forza dell’articolo 107, paragrafo 2, TFUE deve essere necessario per la realizzazione degli obiettivi previsti da tale disposizione cosicché un aiuto che apporti un miglioramento della situazione finanziaria dell’impresa beneficiaria senza essere necessario per il conseguimento di tali obiettivi non può essere considerato compatibile con il mercato interno (v., per analogia, sentenze del 13 giugno 2013, HGA e a./Commissione, da C‑630/11 P a C‑633/11 P, EU:C:2013:387, punto 104, nonché del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C‑526/14, EU:C:2016:570, punto 49).

30      Tuttavia, contrariamente a quanto suggerito dalla Ryanair, il solo fatto che un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE sia concesso a un’unica impresa, come nel caso di specie alla SAS, tra più imprese potenzialmente danneggiate dall’evento eccezionale di cui trattasi, non implica tuttavia che tale aiuto riguardi necessariamente altri obiettivi ad esclusione di quello perseguito da tale disposizione o che esso sia concesso in modo arbitrario.

31      Ciò premesso, si deve respingere l’argomento della Ryanair relativo al fatto che l’obiettivo dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE presuppone che lo Stato membro interessato agisca come «assicuratore di ultima istanza», in quanto una siffatta interpretazione di tale disposizione non risulta né dal tenore letterale né dall’obiettivo di quest’ultima, ricordati ai punti 18 e 19 della presente sentenza.

32      Infine, nei limiti in cui la Ryanair invoca una prassi decisionale della Commissione precedente alla pandemia di COVID-19, è sufficiente rilevare che, nel caso di specie, è solo nell’ambito dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE che deve essere valutata la legittimità della decisione controversa e poi della sentenza impugnata, e non alla luce di una presunta prassi decisionale anteriore di tale istituzione (v., per analogia, sentenze del 21 luglio 2011, Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione, C‑459/10 P, EU:C:2011:515, punto 50, nonché del 26 marzo 2020, Larko/Commissione, C‑244/18 P, EU:C:2020:238, punto 114).

33      Da quanto precede risulta che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel concludere, al punto 25 della sentenza impugnata, che la Ryanair non poteva fondatamente sostenere che la Commissione fosse incorsa in un errore di diritto solo perché non tutte le imprese che avevano subito danni causati dalla pandemia di COVID-19 hanno beneficiato della misura in questione.

34      Di conseguenza, occorre respingere il primo motivo di impugnazione in quanto infondato.

 Sul secondo motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

35      Con il suo secondo motivo di impugnazione, che riguarda i punti da 29 a 54 della sentenza impugnata e comprende sei parti, la Ryanair contesta al Tribunale di aver commesso errori di diritto e di aver manifestamente snaturato i fatti, avendo erroneamente stabilito che la misura in questione era fondata sull’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e che era proporzionata rispetto ai danni subiti dalla SAS a causa della pandemia di COVID-19.

36      Con la prima parte del suo secondo motivo di impugnazione, la Ryanair sostiene che, al punto 30 della sentenza impugnata, il Tribunale ha interpretato erroneamente i punti 40 e 41 della sentenza dell’11 novembre 2004, Spagna/Commissione (C‑73/03, EU:C:2004:711), in quanto ne ha dedotto un criterio di probabilità. Infatti, quando la misura in questione è destinata a coprire danni futuri, come nel caso di specie, dovrebbero essere considerati incompatibili con il mercato interno tutti gli aiuti che potrebbero essere superiori alle perdite subite dalle imprese beneficiarie, indipendentemente dal grado di probabilità che si verifichi una sovracompensazione dei danni. La previsione di un meccanismo di recupero degli aiuti versati in eccedenza non sarebbe sufficiente ad evitare che sia conferito all’impresa beneficiaria un indebito vantaggio, ancorché temporaneo.

37      Con la seconda parte, la Ryanair contesta al Tribunale un errore di diritto e uno snaturamento manifesto dei fatti nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e del criterio di proporzionalità sotteso a quest’ultimo, in quanto esso ha erroneamente stabilito che la Commissione aveva correttamente motivato la decisione controversa, quando invece il metodo di calcolo del danno subito dalla SAS adottato da tale istituzione non era sufficientemente preciso.

38      A tal proposito, da una giurisprudenza costante risulterebbe che un aiuto può essere autorizzato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE solo sulla base di un metodo di valutazione preciso dei danni subiti. Nel caso di specie, l’argomento della motivazione di cui al punto 36 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione aveva definito con sufficiente precisione, nella decisione controversa, un metodo di calcolo per valutare il danno, sarebbe inconciliabile con il contenuto di tale decisione, in particolare con il suo paragrafo 34, il quale preciserebbe che le autorità danesi si erano impegnate a presentare entro il 31 dicembre 2020, per previa approvazione da parte della Commissione, il metodo che sarebbe stato utilizzato per quantificare il danno. La misura in questione non sarebbe quindi altro che un assegno in bianco dato alla SAS per più di un anno, vale a dire fino al primo rapporto sulle perdite reali subite da tale compagnia aerea.

39      Con la terza parte del suo secondo motivo di impugnazione, la Ryanair contesta al Tribunale un errore di diritto e uno snaturamento manifesto dei fatti, in quanto esso ha affermato, al punto 37 della sentenza impugnata, che la stessa non aveva fornito alcun elemento atto a dimostrare che il metodo di calcolo, quale definito nella decisione controversa, avrebbe consentito di versare un aiuto di Stato superiore al danno effettivamente subito dalla SAS. Secondo la ricorrente, al fine di verificare se il metodo di calcolo presentasse nel caso di specie un siffatto rischio, il Tribunale avrebbe esaminato se l’applicazione dello stesso «potesse» comportare una sovracompensazione. Orbene, la Ryanair avrebbe fornito numerosi elementi che dimostravano che l’aiuto alla SAS era effettivamente superiore alle perdite. In particolare, ai fini del calcolo del danno, il Tribunale avrebbe riconosciuto l’importanza dei costi variabili, da escludere per quantificare il danno. Qualora i costi fissi e variabili non siano noti, sussisterebbe un rischio di sovracompensazione. Ciò dovrebbe quindi essere sufficiente per stabilire che l’aiuto non era proporzionato rispetto al danno subito dalla SAS a causa della crisi legata alla pandemia di COVID‑19. Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto in quanto avrebbe sistematicamente fatto ricadere l’onere della prova sulla ricorrente e non già sulla Commissione.

40      Con la quarta parte, la Ryanair contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto respingendo, al punto 39 della sentenza impugnata, mediante un semplice rinvio al punto 24 di tale sentenza, l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe dovuto tener conto del danno subito dalle altre compagnie aeree operanti in Danimarca. Infatti, il principio secondo il quale l’aiuto deve essere proporzionato al danno imporrebbe che quest’ultimo sia valutato non solo in capo al beneficiario dell’aiuto, ma anche in capo ai suoi concorrenti. Nel caso di specie, sarebbe stato quindi necessario procedere ad una valutazione dell’incidenza della misura in questione sulle altre compagnie aeree operanti in Danimarca. In ogni caso, il Tribunale non potrebbe validamente affermare, come ha fatto ai punti 70 e 72 della sentenza impugnata, che la misura in questione era giustificata alla luce del maggior danno subito dalla SAS a causa della sua situazione concorrenziale, né potrebbe rifiutare di tener conto di tale situazione nella valutazione della proporzionalità dell’aiuto rispetto al danno subito da detta società.

41      Con la quinta parte del suo secondo motivo di impugnazione, la ricorrente contesta al Tribunale di aver giustificato il fatto che la Commissione non abbia preso in considerazione l’aiuto concesso dal Regno di Norvegia, tenuto conto dell’impegno della Danimarca di richiedere il rimborso dell’aiuto ex post, nel caso in cui la misura in questione, cumulata con altre, comprese quelle concesse da autorità straniere, eccedesse il danno effettivamente subito dalla SAS, mentre la Commissione avrebbe dovuto anzitutto prendere in considerazione l’aiuto concesso dal Regno di Norvegia, poiché era noto al momento dell’adozione della decisione controversa, anziché limitarsi ad una valutazione ex post.

42      Con la sesta parte di tale motivo di impugnazione, la Ryanair contesta al Tribunale un errore di diritto in quanto esso ha respinto, ai punti 50 e 51 della sentenza impugnata, il suo argomento secondo cui il vantaggio concorrenziale risultante dal fatto che la SAS era l’unica compagnia aerea beneficiaria della misura in questione avrebbe dovuto essere preso in considerazione ai fini della valutazione della compatibilità dell’aiuto alla luce dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Una siffatta valutazione sarebbe essenziale per stabilire se il regime di aiuto non ecceda quanto necessario per raggiungere il suo obiettivo dichiarato e se sia quindi proporzionato.

43      La Commissione, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese e la SAS sostengono che il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato. La Repubblica francese ritiene, inoltre, che detto motivo di impugnazione sia, in parte, irricevibile.

 Giudizio della Corte

44      Il secondo motivo di impugnazione è diretto contro i punti da 29 a 54 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha esaminato e respinto il secondo motivo del ricorso in primo grado, volto a contestare la proporzionalità della misura in questione rispetto ai danni subiti dalla SAS, segnatamente in quanto la Commissione avrebbe autorizzato una possibile sovracompensazione di tali danni.

45      Ai fini dell’esame delle sei parti di tale motivo di impugnazione, si deve rilevare, in via preliminare, come risulta dal punto 29 della presente sentenza, che un aiuto concesso in forza dell’articolo 107, paragrafo 2, TFUE deve essere necessario per la realizzazione degli obiettivi previsti da tale disposizione, cosicché un aiuto che apporti un miglioramento della situazione finanziaria dell’impresa beneficiaria senza essere necessario per il conseguimento di tali scopi non può essere considerato compatibile con il mercato interno (v., per analogia, sentenze del 13 giugno 2013, HGA e a./Commissione, da C‑630/11 P a C‑633/11 P, EU:C:2013:387, punto 104, nonché del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C‑526/14, EU:C:2016:570, punto 49).

46      Per quanto riguarda l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, come risulta dalla giurisprudenza della Corte richiamata al punto 19 della presente sentenza, possono essere compensati, ai sensi di tale disposizione, solo gli svantaggi causati direttamente da calamità naturali o da altri eventi eccezionali.

47      Ne consegue che gli aiuti concessi non possono essere superiori alle perdite subite dai loro beneficiari a seguito dell’evento in questione, come la Corte ha già dichiarato, in sostanza, ai punti 40 e 41 della sentenza dell’11 novembre 2004, Spagna/Commissione (C‑73/03, EU:C:2004:711), richiamata al punto 30 della sentenza impugnata.

48      A tal riguardo, nei limiti in cui, con la prima parte del suo secondo motivo di impugnazione, la Ryanair contesta al Tribunale di aver introdotto, in tale punto della sentenza impugnata, un criterio erroneo di probabilità, che sarebbe incompatibile con l’enunciato della sentenza dell’11 novembre 2004, Spagna/Commissione (C‑73/03, EU:C:2004:711), occorre rilevare che tale parte si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale non ha introdotto un siffatto criterio. Al punto 30 di tale sentenza, il Tribunale ha soltanto precisato che, nella misura in cui l’importo di un aiuto risulta superiore ai danni subiti dal suo beneficiario, tale parte dell’aiuto non può essere giustificata ai sensi di detta disposizione. In ogni caso, dalla sentenza impugnata non emerge che, al fine di verificare se, nella decisione controversa, la Commissione abbia approvato una sovracompensazione del danno effettivamente subito dalla SAS, il Tribunale abbia adottato un siffatto criterio e che quest’ultimo abbia quindi inciso sul risultato di tale esame.

49      Ne discende che la prima parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.

50      Nei limiti in cui, con la seconda parte di tale motivo di impugnazione, la Ryanair contesta al Tribunale, in primo luogo, un errore di diritto in quanto ha stabilito, al punto 36 della sentenza impugnata, che, nella decisione controversa, la Commissione aveva presentato un metodo di calcolo sufficientemente preciso del danno subito dalla SAS, occorre constatare che, al punto 35 di tale sentenza, il Tribunale opera un rinvio al punto 31 di quest’ultima, nell’ambito del quale ha descritto in dettaglio tutti gli elementi presi in considerazione dalla Commissione per la valutazione di tale danno. Sulla base di tale descrizione dettagliata il Tribunale, a detto punto 35, ha rilevato che, nella decisione controversa, la Commissione aveva, da un lato, individuato gli elementi presi in considerazione per quantificare il danno, vale a dire la perdita di reddito, i costi variabili evitati e l’adeguamento del margine di profitto, nonché il periodo durante il quale tale danno poteva concretizzarsi e, dall’altro, aveva precisato che la perdita di reddito doveva essere determinata tenendo conto di tutte le entrate della SAS, e non solo di quelle derivanti dal trasporto aereo di passeggeri. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che la Commissione aveva preso atto dell’impegno assunto dalle autorità danesi, da un lato, di procedere alla quantificazione ex post dettagliata e concreta del danno subito dalla SAS nonché dell’importo dell’aiuto di cui essa avrebbe in definitiva beneficiato e, dall’altro, di garantire che la SAS rimborsasse l’eventuale sovracompensazione di tale danno.

51      Orbene, tenuto conto di tutti gli elementi relativi alla determinazione del danno subito dalla SAS considerati dalla Commissione, il Tribunale ha potuto dichiarare, senza incorrere in alcun errore di diritto, al punto 36 della sentenza impugnata, che, alla luce delle circostanze del caso di specie, in particolare del carattere necessariamente previsionale della quantificazione di tale danno e dell’importo dell’aiuto concesso in definitiva, la decisione controversa conteneva una presentazione sufficientemente precisa del metodo di calcolo di detto danno.

52      Contrariamente a quanto sostenuto dalla Ryanair, tale conclusione non può essere messa in discussione sulla base del solo rilievo che le autorità danesi, dal canto loro, si erano impegnate a presentare alla Commissione il metodo di calcolo dettagliato che sarebbe stato utilizzato per quantificare ex post il danno.

53      Nei limiti in cui, in secondo luogo, con tale seconda parte, la Ryanair contesta al Tribunale di aver snaturato gli elementi di fatto sottoposti al suo esame, si deve ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti (sentenza del 25 giugno 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, punto 103 e giurisprudenza ivi citata).

54      Ne consegue che la valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (sentenza del 25 giugno 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, punto 104 e giurisprudenza ivi citata).

55      Qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, egli, in forza dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento. Peraltro, secondo costante giurisprudenza della Corte, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 25 giugno 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, punto 105 e giurisprudenza ivi citata).

56      Nel caso di specie, si deve constatare che, a sostegno di tale parte del secondo motivo di impugnazione, la Ryanair non precisa gli elementi di prova che il Tribunale avrebbe snaturato per giungere alla conclusione che la Commissione aveva presentato un metodo di calcolo del danno sufficientemente preciso e, a fortiori, non dimostra in che modo tali elementi sarebbero stati snaturati.

57      Ne consegue che la seconda parte del secondo motivo di impugnazione non è fondata.

58      Con la terza parte di tale motivo di impugnazione, la Ryanair contesta al Tribunale un errore di diritto e uno snaturamento manifesto dei fatti che inficiano il punto 37 della sentenza impugnata, secondo cui la ricorrente non aveva fornito alcun elemento atto a dimostrare che il metodo di calcolo della Commissione avrebbe consentito di versare un aiuto superiore al danno effettivamente subito dalla SAS.

59      Orbene, poiché, a sostegno di tale parte, la Ryanair si limita ad affermare che gli elementi di fatto da essa sottoposti al Tribunale erano idonei a dimostrare la fondatezza di tale argomento, occorre respingere detta parte in quanto irricevibile, conformemente alla giurisprudenza richiamata ai punti 53 e 54 della presente sentenza, poiché, in mancanza di elementi concreti che consentano di stabilire un eventuale snaturamento dei fatti, la ricorrente mira, in realtà, a mettere in discussione la valutazione insindacabile dei fatti che il Tribunale ha effettuato per decidere, al punto 38 della sentenza impugnata, che la Commissione non era incorsa in un errore di valutazione relativamente alla valutazione del danno subito dalla SAS.

60      Nei limiti in cui la Ryanair sostiene, inoltre, che il Tribunale, così facendo, ha invertito l’onere della prova che, secondo la stessa, sarebbe dovuto ricadere sulla Commissione, è necessario ricordare che spetta in linea di principio alla persona che fa valere in giudizio determinati fatti a sostegno di una sua pretesa o di un suo argomento fornire la prova di tali fatti [v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2001, Brunnhofer, C‑381/99, EU:C:2001:358, punto 52, e ordinanza del Presidente della Corte del 25 gennaio 2008, Provincia di Ascoli Piceno e Comune di Monte Urano/Apache Footwear e a., C‑464/07 P(I), EU:C:2008:49, punto 9].

61      Pertanto, il Tribunale ha potuto constatare, senza violare i principi relativi alla ripartizione dell’onere della prova, che la Ryanair non aveva fornito la prova dei fatti dedotti a sostegno del suo argomento secondo cui la Commissione aveva commesso errori in riferimento alla valutazione del danno subito dalla SAS.

62      Di conseguenza, occorre respingere la terza parte del secondo motivo di impugnazione in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

63      La quarta parte di tale motivo di impugnazione verte, in sostanza, sul fatto che il Tribunale, esaminando se la Commissione avesse potuto validamente considerare che la misura in questione fosse proporzionata rispetto ai danni subiti dalla SAS a causa della pandemia di COVID-19 e quindi che la stessa non beneficiasse di una sovracompensazione del suo danno, ha erroneamente respinto, al punto 39 della sentenza impugnata, l’argomento della Ryanair, illustrato al punto 34 di detta sentenza, secondo cui la Commissione avrebbe dovuto tener conto dei danni subiti dalle altre compagnie aeree operanti in Danimarca.

64      A tal proposito, per quanto riguarda la proporzionalità di una misura di aiuto concessa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE rispetto all’importo dell’aiuto in questione, dal punto 47 della presente sentenza risulta che tale aiuto non può essere superiore alle perdite subite dal suo beneficiario. Laddove si tratti, come nel caso di specie, di un aiuto individuale, spetta quindi alla Commissione verificare, in sede di valutazione della compatibilità dell’aiuto con il mercato interno, se il beneficiario non ottenga un importo di aiuto superiore al danno che ha effettivamente subito a causa dell’evento eccezionale in questione.

65      Orbene, ai fini di una siffatta valutazione nei confronti di una determinata compagnia aerea, il fatto di stabilire se, o in quale misura, anche altre compagnie abbiano subito danni a causa del medesimo evento appare chiaramente irrilevante.

66      Inoltre, dai punti da 21 a 26 della presente sentenza risulta che, a sostegno del suo primo motivo di impugnazione, la Ryanair deduce a torto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto decidendo che lo Stato membro interessato non è tenuto a prendere in considerazione tutti i danni causati dall’evento eccezionale in questione né a concedere l’aiuto a tutte le vittime di tali danni. Pertanto, il Tribunale ha correttamente dichiarato, sulla base di tali considerazioni, al punto 39 della sentenza impugnata, che l’autorizzazione a concedere un aiuto ad esclusivo beneficio della SAS non era subordinata alla dimostrazione, da parte della Commissione, del fatto che il danno arrecato da tale evento pregiudicava soltanto detta impresa.

67      Infine, la Ryanair si limita ad affermare che è contraddittorio che il Tribunale abbia giustificato la necessità della misura in questione facendo riferimento alla situazione concorrenziale della SAS, ma non abbia tenuto conto di tale situazione in sede di valutazione della proporzionalità dell’aiuto, senza tuttavia indicare precisamente gli argomenti giuridici a sostegno di tale affermazione.

68      Ne consegue che la quarta parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta.

69      Nei limiti in cui la Ryanair fa valere, con la quinta parte di tale motivo di impugnazione, che, contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe dichiarato ai punti 48 e 49 della sentenza impugnata, la Commissione avrebbe dovuto anzitutto prendere in considerazione, ai fini della valutazione dell’esistenza di una sovracompensazione del danno subito dalla SAS, l’aiuto concesso dal Regno di Norvegia, anziché limitarsi ad una valutazione ex post, è sufficiente rilevare che, al punto 49 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva infatti preso in considerazione, nella decisione controversa, gli aiuti concessi dal Regno di Norvegia, e che la Ryanair non ha dedotto alcun argomento diretto a inficiare tale constatazione.

70      La quinta parte del secondo motivo di impugnazione deve essere pertanto respinta in quanto infondata.

71      Con la sesta parte di tale motivo di impugnazione, la Ryanair contesta al Tribunale, in sostanza, di aver commesso un errore di diritto stabilendo, ai punti 51 e 52 della sentenza impugnata, che la Commissione non era tenuta a prendere in considerazione, ai fini della valutazione della compatibilità della misura in questione con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, e in particolare della proporzionalità di quest’ultima, il vantaggio concorrenziale per la SAS derivante dal fatto che essa era l’unica beneficiaria di tale aiuto.

72      A tal proposito, si deve constatare, al pari dell’avvocato generale Pitruzzella al paragrafo 48 delle sue conclusioni nella causa Ryanair/Commissione (C‑320/21 P, EU:C:2023:54), che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Ryanair, la sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Aer Lingus e Ryanair Designated Activity (C‑164/15 P e C‑165/15 P, EU:C:2016:990, punto 92), alla quale il Tribunale ha fatto riferimento al punto 51 della sentenza impugnata, è, sebbene riguardi la determinazione dell’importo di un aiuto illegale ai fini del suo recupero, pertinente nel caso di specie, in quanto da detto punto 92 si può dedurre che il vantaggio procurato da un aiuto al suo beneficiario non comprende l’eventuale profitto economico realizzato da tale beneficiario mediante lo sfruttamento di tale vantaggio.

73      Pertanto, nel caso della misura in questione, ossia di un aiuto sotto forma di garanzia, l’importo dell’aiuto concesso alla SAS, che la Commissione deve prendere in considerazione al fine di verificare se sussista un’eventuale sovracompensazione dei danni subiti da tale compagnia aerea a causa dell’evento eccezionale di cui trattasi, corrisponde, in linea di principio, come risulta dalla comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU 2008, C 155, pag. 10) e come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 42 della sentenza impugnata, alla differenza di tasso accordato alla SAS con o senza la misura in questione alla data di adozione della decisione controversa. Per contro, ai fini di tale verifica, la Commissione non deve tener conto di un eventuale vantaggio che la SAS avrebbe tratto indirettamente da ciò, come il vantaggio concorrenziale asserito dalla Ryanair.

74      Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto dichiarando, ai punti da 51 a 53 della sentenza impugnata, che la Commissione non era tenuta a prendere in considerazione il vantaggio concorrenziale di cui la Ryanair deduceva l’esistenza.

75      Alla luce di quanto precede, occorre respingere la sesta parte del secondo motivo di impugnazione in quanto infondata e, di conseguenza, tale motivo nella sua interezza.

 Sul terzo motivo di impugnazione 

 Argomenti delle parti

76      Con il suo terzo motivo di impugnazione, riguardante i punti da 58 a 76 della sentenza impugnata, la Ryanair contesta al Tribunale di aver commesso errori di diritto e uno snaturamento manifesto dei fatti respingendo la prima parte del terzo motivo del suo ricorso in primo grado e decidendo, al punto 76 della sentenza impugnata, che era giustificato concedere il beneficio della misura in questione solo alla SAS e che la stessa non violava il principio di non discriminazione.

77      A tal riguardo, con la prima parte del suo terzo motivo di impugnazione, la Ryanair sostiene che il Tribunale non ha adeguatamente applicato il principio del divieto di ogni discriminazione fondata sulla nazionalità, che sarebbe un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Sebbene il Tribunale abbia riconosciuto, al punto 68 della sentenza impugnata, che la differenza di trattamento istituita dalla misura in questione, in quanto essa andava ad esclusivo beneficio della SAS, poteva essere assimilata a una discriminazione, esso avrebbe erroneamente stabilito che una siffatta discriminazione doveva essere valutata solo alla luce dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, con la motivazione che tale disposizione costituiva una disposizione particolare prevista dai trattati, ai sensi dell’articolo 18 TFUE. Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se una siffatta discriminazione fosse giustificata da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, ai sensi dell’articolo 52 TFUE, o, in ogni caso, se fosse fondata su considerazioni oggettive, indipendenti dalla nazionalità delle persone interessate.

78      Con la seconda parte di tale motivo di impugnazione, la ricorrente deduce che, ai punti da 62 a 65 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto e uno snaturamento manifesto dei fatti per quanto riguarda la determinazione dell’obiettivo della misura in questione. In particolare, esso avrebbe erroneamente stabilito, ai punti 62 e 63 della sentenza impugnata, che tale misura non aveva l’obiettivo di preservare la «connettività» della Danimarca» e l’«accessibilità intrascandinava», il che costituirebbe un’interpretazione eccessivamente formalistica della decisione controversa. Tale affermazione sarebbe, inoltre, in contraddizione con il punto 70 della sentenza impugnata. Ad avviso della Ryanair, è errata anche l’affermazione del Tribunale contenuta al punto 65 della sentenza impugnata, secondo la quale la discriminazione era insita nel carattere individuale dell’aiuto.

79      Con la terza parte del suo terzo motivo di impugnazione, la Ryanair fa valere che il Tribunale ha commesso diversi errori di diritto in quanto ha erroneamente rilevato, al punto 72 della sentenza impugnata, che la differenza di trattamento istituita dalla misura in questione era giustificata, poiché la SAS, a causa delle sue quote di mercato più elevate, era stata maggiormente pregiudicata dalle restrizioni relative alla pandemia di COVID-19 rispetto alle altre compagnie aeree presenti in Danimarca.

80      Orbene, in primo luogo, tale giustificazione non sarebbe contenuta in alcuna parte della decisione controversa. In secondo luogo, una siffatta affermazione equivarrebbe, in sostanza, a stabilire che un’impresa detentrice di una quota di mercato elevata sarebbe legittimata a ricevere la totalità degli aiuti concessi ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, il che sarebbe in contrasto con i principi di proporzionalità e di concorrenza non falsata. In terzo luogo, nei limiti in cui, al punto 73 della sentenza impugnata, il Tribunale giustificherebbe una siffatta legittimazione della SAS a ricevere la totalità dell’aiuto con la motivazione che la stessa era «in proporzione, significativamente più colpita da tali restrizioni rispetto alla ricorrente», tale affermazione sarebbe «assurda e manifestamente erronea». In quarto luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto rilevando, al punto 75 della sentenza impugnata, che, tenuto conto dell’importo relativamente significativo della misura in questione, la ricorrente non aveva dimostrato che una ripartizione di tale importo tra tutte le compagnie aeree presenti in Danimarca non avrebbe privato detta misura di effetto utile. Orbene, un criterio collegato a un siffatto «effetto utile», non precisato dal Tribunale, rientrerebbe in un’«interpretazione puramente sui generis». In ogni caso, una siffatta analisi non era contenuta in alcuna parte della decisione controversa.

81      La Commissione, il Regno di Danimarca e la Repubblica francese sostengono che il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato. La Repubblica francese ritiene, inoltre, che tale motivo sia, in parte, irricevibile.

 Giudizio della Corte

82      Con la seconda parte del terzo motivo di impugnazione, che deve essere esaminata per prima, la Ryanair sostiene, anzitutto, in sostanza, che il Tribunale ha individuato erroneamente, ai punti da 62 a 64 della sentenza impugnata, l’obiettivo della misura in questione, come risulta dalla decisione controversa, e che esso ha erroneamente stabilito che tale obiettivo non consisteva nel preservare la «connettività della Danimarca» e l’«accessibilità intrascandinava».

83      A tal riguardo, occorre constatare, come rilevato dal Tribunale al punto 63 della sentenza impugnata, che dal considerando 5 della decisione controversa, contenuto nella sezione intitolata «Obiettivo della misura», risulta espressamente che tale obiettivo consiste nel «compensare la SAS del danno risultante dalla cancellazione o dalla riprogrammazione dei suoi voli a seguito dell’introduzione di restrizioni di viaggio nel contesto della pandemia di COVID‑19». Per quanto riguarda, invece, la preservazione della «connettività» della Danimarca e dell’«accessibilità intrascandinava», tali aspetti sono richiamati in una parte diversa della decisione controversa, vale a dire nella sezione intitolata «Beneficiario», la quale è volta unicamente a descrivere il profilo dell’impresa destinataria della misura in questione e non già l’obiettivo di tale misura.

84      Ciò premesso, il Tribunale non ha commesso errori di diritto né ha snaturato i termini della decisione controversa dichiarando, al punto 62 della sentenza impugnata, che la misura in questione, alla luce di tale decisione, non aveva come obiettivo, oltre a quello di compensare parzialmente la SAS del danno derivante dalla pandemia di COVID‑19, quello di preservare la «connettività» della Danimarca e l’«accessibilità intrascandinava».

85      Nei limiti in cui la Ryanair deduce, poi, una contraddizione tra gli argomenti della motivazione contenuti, da un lato, ai punti 63 e 64 della sentenza impugnata e, dall’altro, quelli contenuti al punto 70 di quest’ultima, è sufficiente constatare che, in detto punto, il Tribunale svolgeva non già l’esame dell’obiettivo della misura in questione, contemplato ai punti 63 e 64 di tale sentenza, bensì l’esame della proporzionalità delle modalità di concessione di tale misura rispetto a detto obiettivo, oggetto dei punti da 68 a 75 di detta sentenza.

86      Infine, nei limiti in cui la seconda parte del terzo motivo di impugnazione riguarda il punto 64 della sentenza impugnata, a tenore del quale il Tribunale ha respinto l’argomento della ricorrente secondo cui la misura in questione sarebbe stata concessa alla SAS in quanto essa era l’unica titolare di una licenza danese, tale constatazione non è inficiata da alcun errore di diritto per la stessa ragione illustrata al punto 83 della presente sentenza.

87      Occorre quindi respingere la seconda parte del terzo motivo di impugnazione in quanto, in tal senso, infondata.

88      Con un ultimo argomento dedotto nell’ambito sia della prima sia della seconda parte di tale motivo di impugnazione, la Ryanair contesta al Tribunale di aver commesso, ai punti 65 e 68 della sentenza impugnata, errori di diritto nell’applicazione del principio di non discriminazione e, più in particolare, del divieto di discriminazione in base alla nazionalità, sancito all’articolo 18, primo comma, TFUE.

89      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’affermazione della Ryanair relativa all’errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso al punto 65 della sentenza impugnata, occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la qualifica di una misura nazionale come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE richiede che siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti. Sotto un primo profilo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o attraverso risorse statali. Sotto un secondo profilo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Sotto un terzo profilo, deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. Sotto un quarto profilo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza. (v., in particolare, sentenza del 28 giugno 2018, Germania/Commissione, C‑208/16 P, EU:C:2018:506, punto 79 e giurisprudenza ivi citata).

90      Pertanto, nei confronti di misure che presentano siffatte caratteristiche, in quanto possono falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare gli scambi tra Stati membri, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE sancisce il principio dell’incompatibilità di queste ultime con il mercato interno.

91      In particolare, il requisito di selettività derivante dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE presuppone che la Commissione dimostri che il vantaggio economico, inteso in senso ampio, direttamente o indirettamente ascrivibile a una determinata misura, va a favore specificamente di una o più imprese. A tal fine, spetta ad essa dimostrare, in particolare, che la misura di cui trattasi introduce differenziazioni tra le imprese che, rispetto all’obiettivo perseguito, versano in una situazione analoga. Occorre dunque che il vantaggio sia concesso in modo selettivo e sia idoneo a porre talune imprese in una situazione più favorevole rispetto ad altre (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2016, Belgio/Commissione, C‑270/15 P, EU:C:2016:489, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

92      Qualora, come nel caso di specie, la misura di cui trattasi sia considerata un aiuto individuale, l’individuazione del vantaggio economico consente, in linea di principio, di presumere la sua selettività (sentenza del 30 giugno 2016, Belgio/Commissione, C‑270/15 P, EU:C:2016:489, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

93      Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto stabilendo, in sostanza, al punto 65 della sentenza impugnata, che, per sua natura, un aiuto individuale istituisce una differenza di trattamento tra l’impresa beneficiaria di tale aiuto e tutte le altre imprese che si trovano, alla luce dell’obiettivo perseguito, in una situazione analoga. Inoltre, contrariamente a quanto sembra sostenere la Ryanair, tale punto 65 non può essere inteso nel senso che il Tribunale stabilisce che un aiuto individuale che sarebbe, a suo avviso, contrario al principio di non discriminazione, è nondimeno compatibile con il mercato interno, in quanto esso ha precisato espressamente, alla fine di detto punto, che il diritto dell’Unione consente agli Stati membri di concedere siffatti aiuti, «purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 107 TFUE».

94      A quest’ultimo proposito, l’articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE prevede talune deroghe al principio, menzionato al punto 90 della presente sentenza, dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno. Sono pertanto compatibili o possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno aiuti di Stato concessi ai fini e alle condizioni previsti da tali disposizioni derogatorie, ancorché presentino le caratteristiche e producano gli effetti di cui al punto 89 della presente sentenza.

95      Da ciò discende che, salvo privare dette disposizioni derogatorie di qualsivoglia effetto utile, gli aiuti di Stato concessi in conformità a tali prescrizioni, vale a dire ai fini di un obiettivo ivi riconosciuto e nei limiti di quanto necessario e proporzionato al raggiungimento di tale obiettivo, non possono essere dichiarati incompatibili con il mercato interno unicamente alla luce delle caratteristiche o degli effetti, menzionati al punto 89 della presente sentenza, che sono inerenti a qualsiasi aiuto di Stato, ossia, in particolare, per ragioni legate al fatto che l’aiuto è selettivo o al fatto che falserebbe la concorrenza (v., in tal senso, sentenze del 22 marzo 1977, Iannelli & Volpi, 74/76, EU:C:1977:51, punti 14 e 15, nonché del 26 settembre 2002, Spagna/Commissione, C‑351/98, EU:C:2002:530, punto 57).

96      Pertanto, un aiuto non può essere considerato incompatibile con il mercato interno per ragioni legate unicamente al fatto che l’aiuto è selettivo o al fatto che falsa o minaccia di falsare la concorrenza.

97      Ciò premesso, per quanto riguarda, in secondo luogo, l’affermazione della Ryanair secondo cui il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto non ha applicato, al punto 68 della sentenza impugnata, il principio di non discriminazione in base alla nazionalità sancito dall’articolo 18 TFUE, bensì ha esaminato la misura in questione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, si deve ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che il procedimento di cui all’articolo 108 TFUE non deve mai condurre a un risultato contrario alle disposizioni specifiche del Trattato. Pertanto, un aiuto che, in quanto tale o per talune sue modalità, violi disposizioni o principi generali del diritto dell’Unione non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno (sentenza del 31 gennaio 2023, Commissione/Braesch e a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, punto 96 e giurisprudenza ivi citata).

98      Tuttavia, per quanto riguarda specificamente l’articolo 18 TFUE, secondo costante giurisprudenza tale articolo è destinato ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione per le quali il Trattato FUE non stabilisca divieti specifici di discriminazione (sentenza del 18 luglio 2017, Erzberger, C‑566/15, EU:C:2017:562, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

99      Poiché, come ricordato al punto 94 della presente sentenza, l’articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE prevede deroghe al principio, menzionato al paragrafo 1 di tale articolo, dell’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, e ammette quindi, in particolare, differenze di trattamento tra imprese, purché siano soddisfatte le condizioni previste da tali deroghe, queste ultime devono essere considerate, come rilevato dall’avvocato generale Pitruzzella al paragrafo 64 delle sue conclusioni nella causa Ryanair/Commissione (C‑320/21 P, EU:C:2023:54), «disposizioni particolari» previste dai trattati, ai sensi dell’articolo 18, primo comma, TFUE.

100    Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto stabilendo, al punto 68 della sentenza impugnata, che l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE costituiva una siffatta disposizione particolare e che occorreva soltanto verificare se la differenza di trattamento comportata dalla misura in questione fosse consentita ai sensi di tale disposizione.

101    Da ciò discende che le differenze di trattamento che comporta la misura in questione non devono neppure essere giustificate alla luce dei motivi enunciati all’articolo 52 TFUE, contrariamente a quanto sostenuto dalla Ryanair.

102    In considerazione di quanto precede, occorre respingere l’ultima censura della seconda parte e la prima parte del terzo motivo di impugnazione in quanto infondate.

103    Con la terza parte del suo terzo motivo di impugnazione, la Ryanair contesta al Tribunale di essere incorso in errori di diritto e in uno snaturamento manifesto dei fatti allorché ha esaminato, in particolare ai punti 72, 73 e 75 della sentenza impugnata, in merito al tema della proporzionalità della misura in questione, la fondatezza dell’argomento della ricorrente, descritto al punto 71 di tale sentenza, secondo cui la differenza di trattamento risultante da tale misura non era proporzionata, in quanto quest’ultima accordava alla SAS l’intero aiuto destinato ad ovviare al danno arrecato dalla pandemia di COVID‑19, benché la SAS avesse subito meno del 35% di tale danno.

104    A tal riguardo, la Ryanair sostiene, con una prima censura, in sostanza, che, dichiarando, in particolare, al punto 72 della sentenza impugnata, che la SAS, a motivo delle sue quote di mercato più elevate, era stata maggiormente colpita dalle restrizioni imposte nell’ambito della pandemia di COVID‑19 rispetto alle altre compagnie aeree presenti in Danimarca, il Tribunale ha addotto una giustificazione che non era contenuta nella decisione controversa, cosicché esso ha sostituito la propria motivazione a quella adottata dalla Commissione a sostegno di tale decisione.

105    Orbene, se è vero che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, nell’ambito del controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE, la Corte e il Tribunale non possono, in ogni caso, sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, World Duty Free Group e Spagna/Commissione, C‑51/19 P e C‑64/19 P, EU:C:2021:793, punto 70 nonché giurisprudenza ivi citata), si deve constatare che, al punto 72 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato, in risposta all’argomento della ricorrente menzionato al punto 103 della presente sentenza, a ricordare il contenuto della decisione controversa e, più in particolare, a trarre conclusioni dalle indicazioni ivi contenute, senza tuttavia procedere a una sostituzione della motivazione di tale decisione.

106    Nei limiti in cui, con la terza censura di tale terza parte, la ricorrente si riferisce alle statuizioni del Tribunale, contenute ai punti 72 e 73 della sentenza impugnata, secondo le quali la quota di mercato della SAS era «significativamente superiore a quelle del suo concorrente più prossimo» e la SAS era, «in proporzione, significativamente più colpita da tali restrizioni», ossia da quelle imposte nell’ambito della pandemia di COVID-19, occorre constatare che si tratta di valutazioni insindacabili dei fatti che il Tribunale ha, inoltre, effettuato ad abundantiam.

107    Occorre, pertanto, respingere tale censura in quanto irricevibile, tanto più che la ricorrente non dimostra alcuno snaturamento di tali fatti da parte del Tribunale.

108    Inoltre, nei limiti in cui la Ryanair deduce, a sostegno della seconda e della terza censura di tale terza parte, in sostanza, che, secondo il principio di proporzionalità, gli aiuti avrebbero dovuto essere distribuiti tra tutte le vittime dell’evento eccezionale di cui trattasi, in proporzione ai danni subiti da queste ultime, tale ragionamento si basa su una premessa errata, come risulta dai punti da 20 a 25 della presente sentenza.

109    Per quanto riguarda la quarta censura della terza parte del terzo motivo di impugnazione della ricorrente, è sufficiente constatare che essa mira a contestare il punto 75 della sentenza impugnata, il quale risulta formulato ad abundantiam rispetto alla statuizione, al punto 74 della sentenza impugnata, secondo cui la differenza di trattamento a favore della SAS non viola il principio di proporzionalità. Tale argomento, quindi, deve essere respinto, in quanto inconferente.

110    Alla luce di quanto precede, occorre respingere la terza parte del terzo motivo di impugnazione e, di conseguenza, tale motivo nella sua interezza.

 Sul quarto motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

111    Con il quarto motivo di impugnazione, relativo ai punti da 81 a 83 della sentenza impugnata, la Ryanair contesta al Tribunale di aver commesso errori di diritto e uno snaturamento manifesto dei fatti e degli elementi di prova respingendo la seconda parte del terzo motivo del suo ricorso in primo grado, con la quale deduceva una violazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi.

112    Con la prima parte di tale motivo d’impugnazione, la Ryanair sostiene che, dichiarando, al punto 81 della sentenza impugnata, che la stessa non aveva dimostrato in che modo l’esclusività della misura in questione, che andava ad esclusivo beneficio della SAS, fosse «tale da dissuaderla dallo stabilirsi in Danimarca o dall’effettuare prestazioni di servizi da e verso tale paese», il Tribunale ha scelto un criterio erroneo per valutare se tale misura ostacolasse o scoraggiasse l’esercizio della libera prestazione di servizi e della libertà di stabilimento. Conformemente alla giurisprudenza, il Tribunale avrebbe piuttosto dovuto esaminare se la misura in questione fosse tale da dissuadere «un qualunque operatore interessato» e quindi, nel caso di specie, compagnie aeree diverse dalla SAS operanti in Danimarca, dallo stabilirsi o dall’effettuare prestazioni di servizi in tale Stato membro.

113    Con la seconda parte di tale motivo d’impugnazione, la Ryanair deduce che, nell’ambito del suo ricorso in primo grado, essa ha sufficientemente dimostrato, conformemente al criterio pertinente, che la misura in questione comportava uno svantaggio, in pratica, soltanto per i vettori aerei aventi sede sociale in uno Stato membro diverso dal Regno di Danimarca. Infatti, la Ryanair avrebbe fornito molteplici elementi di prova relativi all’effetto restrittivo di tale misura sulla libera prestazione di servizi e, non esaminandoli, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nonché uno snaturamento degli elementi di prova.

114    Con la terza parte di detto motivo di impugnazione, la Ryanair sostiene che, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale al punto 81 della sentenza impugnata, essa ha dimostrato che la restrizione alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento non era giustificata. Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto facendo riferimento in maniera globale al suo ragionamento relativo all’articolo 107 TFUE nel contesto dell’articolo 18 TFUE, mentre esso esaminava una restrizione alla libera prestazione di servizi. In realtà, il Tribunale, e prima di esso la Commissione, avrebbero dovuto esaminare se la restrizione alla libera prestazione di servizi desunta dalla misura in questione fosse giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, non discriminatoria, necessaria e proporzionata rispetto all’obiettivo di interesse generale perseguito. Orbene, la ricorrente avrebbe individuato elementi di fatto e di diritto che dimostrerebbero che la misura in questione ha prodotto effetti restrittivi sulla libera prestazione di servizi che non erano necessari, né appropriati, né proporzionati alla luce del suo obiettivo dichiarato. Il Tribunale avrebbe «negato tale realtà», incorrendo pertanto in un errore di diritto e in uno snaturamento manifesto dei fatti.

115    La Commissione, il Regno di Danimarca e la Repubblica francese sostengono che il quarto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

 Giudizio della Corte

116    Nei limiti in cui, con la prima parte di tale motivo di impugnazione, la Ryanair sostiene che il Tribunale, nella prima frase del punto 81 della sentenza impugnata, ha utilizzato un criterio errato per valutare se la misura in questione ostacolasse o scoraggiasse l’esercizio della libera prestazione di servizi e della libertà di stabilimento, si deve constatare che tale parte si basa su una lettura erronea di detto punto. Infatti, senza che sia necessario esaminare se, come sostiene la Ryanair, il Tribunale sia incorso in un errore di diritto in merito alla portata dell’onere della prova che sarebbe ricaduto sulla stessa, risulta, come giustamente rilevato dal governo francese nella sua comparsa di risposta, dalla seconda frase di tale punto, la quale rinvia ai punti da 58 a 76 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha analizzato la proporzionalità della misura in questione alla luce della situazione di tutte le compagnie aeree presenti in Danimarca, che il Tribunale ha fatto riferimento all’esistenza di effetti restrittivi che si sarebbero prodotti nei confronti non solo della Ryanair, bensì di tutte le compagnie aeree che operano o si prefiggono di operare in Danimarca.

117    Pertanto, tale parte deve essere respinta in quanto infondata.

118    Con la seconda e la terza parte del quarto motivo di impugnazione, che occorre esaminare congiuntamente, la Ryanair contesta al Tribunale, in sostanza, di aver viziato la sentenza impugnata con errori di diritto, in quanto esso ha soltanto esaminato il fatto che la misura in questione andava ad esclusivo beneficio della SAS alla luce dei criteri dell’articolo 107 TFUE, anziché verificare se tale misura fosse giustificata alla luce delle ragioni previste dalle disposizioni relative alla libera prestazione di servizi o alla libertà di stabilimento. Orbene, la Ryanair avrebbe sottoposto al Tribunale elementi di fatto e di diritto che dimostrerebbero una violazione di tali disposizioni.

119    A tal riguardo, come ricordato al punto 97 della presente sentenza, il procedimento di cui all’articolo 108 TFUE non deve mai condurre a un risultato contrario alle disposizioni specifiche del Trattato. Pertanto, un aiuto che, in quanto tale o per talune sue modalità, violi disposizioni o principi generali del diritto dell’Unione non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

120    Tuttavia, da un lato, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale Pitruzzella al paragrafo 85 delle sue conclusioni nella causa Ryanair/Commissione (C‑320/21 P, EU:C:2023:54), gli effetti restrittivi che una misura di aiuto produrrebbe sulla libera prestazione di servizi o sulla libertà di stabilimento non costituiscono ciononostante una restrizione vietata dal Trattato, in quanto può trattarsi di un effetto insito nella natura stessa di un aiuto di Stato, come la sua selettività.

121    Dall’altro lato, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, quando le modalità di un aiuto sono a tal punto indissolubilmente legate all’oggetto dell’aiuto che non sarebbe possibile valutarle isolatamente, il loro effetto sulla compatibilità o sulla incompatibilità dell’aiuto nel suo insieme con il mercato interno deve necessariamente essere valutato attraverso il procedimento di cui all’articolo 108 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 22 marzo 1977, Iannelli & Volpi, 74/76, EU:C:1977:51, punto 14, e del 31 gennaio 2023, Commissione/Braesch e a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, punto 97).

122    Orbene, nel caso di specie, come si evince dal punto 83 della presente sentenza, la scelta della SAS quale beneficiaria della misura in questione fa parte dell’obiettivo di quest’ultima e, in ogni caso, quand’anche tale scelta dovesse essere considerata una modalità di detta misura, la Ryanair non contesta che una siffatta modalità sia inscindibilmente connessa a tale obiettivo, il quale consiste nel compensare parzialmente tale impresa del danno derivante dalla pandemia di COVID‑19. Ne consegue che l’effetto prodotto dalla scelta della SAS quale beneficiaria della misura in questione sul mercato interno non può essere esaminato separatamente rispetto alla compatibilità di tale misura di aiuto nel suo insieme con il mercato interno mediante il procedimento di cui all’articolo 108 TFUE.

123    Dai punti della motivazione che precedono e da quanto rilevato, in particolare, ai punti 95 e 96 della presente sentenza risulta che il Tribunale non è incorso in errori di diritto dichiarando, al punto 81 della sentenza impugnata, in sostanza, che, per dimostrare che la misura in questione costituiva, per il fatto di andare ad esclusivo beneficio della SAS, un ostacolo alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, la ricorrente avrebbe dovuto provare, nel caso di specie, che tale misura produceva effetti restrittivi che andavano al di là di quelli inerenti a un aiuto di Stato concesso conformemente ai requisiti previsti dall’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

124    Orbene, gli argomenti dedotti dalla Ryanair a sostegno della seconda e della terza parte del quarto motivo di impugnazione mirano, nel loro insieme, a criticare la scelta della SAS quale unica beneficiaria della misura in questione e le conseguenze di tale scelta, sebbene quest’ultima sia insita nella selettività di detta misura.

125    Inoltre, per quanto riguarda gli elementi di prova che essa avrebbe presentato dinanzi al Tribunale, si deve constatare che la Ryanair non ha dedotto alcun argomento idoneo a dimostrare che lo stesso ha snaturato tali elementi di prova.

126    Da quanto precede discende che il quarto motivo di impugnazione deve essere respinto.

 Sul quinto motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

127    Con il suo quinto motivo di impugnazione, la Ryanair sostiene che ai punti 86 e 87 della sentenza impugnata il Tribunale ha commesso errori di diritto e uno snaturamento manifesto dei fatti dichiarando che il quarto motivo del suo ricorso in primo grado, relativo al rifiuto della Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale, risultava privo della sua finalità dichiarata nonché privo di contenuto autonomo.

128    Infatti, contrariamente a quanto avrebbe stabilito il Tribunale, tale motivo di ricorso avrebbe avuto un contenuto autonomo, distinto dai primi tre motivi del ricorso in primo grado, poiché il criterio di controllo sarebbe diverso per l’accertamento di gravi difficoltà che avrebbero dovuto condurre all’avvio di un procedimento d’indagine formale, e potrebbe essere soddisfatto anche se non fosse dimostrato che l’esame della Commissione è viziato da un errore manifesto di valutazione o da un errore di diritto, argomenti sui quali si fondavano tali primi tre motivi di ricorso.

129    Allo stesso modo, il quarto motivo del ricorso in primo grado non risulterebbe privo della sua finalità dichiarata, in quanto la dimostrazione dell’esistenza di un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione sarebbe totalmente diversa da quella di gravi difficoltà che avrebbero dovuto condurre all’avvio di un procedimento d’indagine formale. Inoltre, la Ryanair avrebbe avanzato argomenti autonomi a tal fine, dimostrando, in particolare, che la Commissione non disponeva di dati di mercato relativi alla struttura del settore dell’aviazione né di informazioni sulla valutazione dell’importo dei danni causati dalla crisi legata alla pandemia di COVID-19 e dell’ammontare dell’aiuto concesso alla SAS. Ne risulterebbe che, dinanzi al Tribunale, la Ryanair aveva individuato lacune e mancanze nelle informazioni possedute dalla Commissione, le quali avrebbero evidenziato gravi difficoltà e avrebbero costituito un «contenuto autonomo» rispetto agli altri motivi di ricorso.

130    La Commissione, il Regno di Danimarca e la Repubblica francese sostengono che il quinto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

 Giudizio della Corte

131    Un ricorrente che chiede l’annullamento di una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni a proposito di un aiuto di Stato mette in discussione essenzialmente il fatto che tale decisione è stata adottata senza che tale istituzione avviasse il procedimento d’indagine formale, violando così i suoi diritti procedurali. Affinché la sua domanda di annullamento venga accolta, il ricorrente può invocare qualsiasi motivo idoneo a dimostrare che la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione disponeva, all’atto della fase preliminare di esame della misura notificata, avrebbe dovuto suscitare dubbi circa la sua compatibilità con il mercato interno. L’utilizzo di siffatti argomenti non può tuttavia avere la conseguenza di trasformare l’oggetto del ricorso né di modificarne i presupposti di ricevibilità. Al contrario, l’esistenza di dubbi circa tale compatibilità è proprio la prova che deve essere fornita per dimostrare che la Commissione era tenuta ad avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nonché all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’[articolo 108 TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9) (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

132    Spetta all’autore di una siffatta domanda dimostrare che sussistevano dubbi su tale compatibilità, cosicché la Commissione era tenuta ad avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Una prova siffatta va ricercata sia nelle circostanze dell’adozione di tale decisione sia nel suo contenuto, sulla scorta di un insieme di indizi concordanti (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

133    In particolare, il carattere insufficiente o incompleto dell’esame condotto dalla Commissione in occasione del procedimento di esame preliminare costituisce un indizio del fatto che tale istituzione ha affrontato serie difficoltà nella valutazione della compatibilità della misura notificata con il mercato interno, il che avrebbe dovuto condurre all’avvio del procedimento d’indagine formale (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

134    A tal proposito, per quanto riguarda, anzitutto, la censura vertente sul fatto che il Tribunale ha dichiarato, al punto 87 della sentenza impugnata, che il quarto motivo del ricorso in primo grado era privo di contenuto autonomo, occorre rilevare che è pur vero, come ha sostenuto la Ryanair nella sua impugnazione, che se fosse stata dimostrata l’esistenza di «gravi difficoltà», ai sensi della giurisprudenza della Corte citata al punto precedente, la decisione controversa avrebbe potuto essere annullata per quest’unico motivo, ancorché non fosse stato dimostrato, peraltro, che le valutazioni operate nel merito dalla Commissione erano errate in diritto o in fatto (v., per analogia, sentenza del 2 aprile 2009, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione, C‑431/07 P, EU:C:2009:223, punto 66).

135    Inoltre, l’esistenza di simili difficoltà può essere ricercata, in particolare, in tali valutazioni e può, in linea di principio, essere dimostrata da motivi o argomenti avanzati da un ricorrente al fine di contestare la fondatezza della decisione di non sollevare obiezioni, anche se l’esame di tali motivi o argomenti non porta a concludere che le valutazioni operate nel merito dalla Commissione sono errate in fatto o in diritto (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2009, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione, C‑431/07 P, EU:C:2009:223, punti 63 e 66 nonché giurisprudenza ivi citata).

136    Nel caso di specie, occorre constatare che il quarto motivo del ricorso in primo grado della Ryanair verteva, in sostanza, sul carattere incompleto e insufficiente dell’esame effettuato dalla Commissione in sede di procedimento di esame preliminare e sulla diversa valutazione della compatibilità della misura in questione alla quale sarebbe pervenuta la Commissione al termine di un procedimento d’indagine formale. Orbene, da detto ricorso risulta altresì che, a sostegno di tale motivo, la ricorrente ha, sostanzialmente, ripreso in modo sintetico argomenti sviluppati nell’ambito dei primi tre motivi di detto ricorso, relativi alla fondatezza della decisione controversa, oppure ha rinviato direttamente a tali argomenti.

137    Ciò premesso, il Tribunale ha potuto giustamente stabilire, al punto 87 della sentenza impugnata, che il quarto motivo del ricorso in primo grado era «privo di contenuto autonomo» rispetto ai primi tre motivi dello stesso, nel senso che, avendo esaminato nel merito questi ultimi motivi, compresi gli argomenti relativi al carattere incompleto e insufficiente dell’esame condotto dalla Commissione, esso non era tenuto a valutare separatamente la fondatezza del quarto motivo di tale ricorso, ciò a maggior ragione in quanto, come il Tribunale ha, del pari giustamente, rilevato in tale punto della sentenza impugnata, la Ryanair non aveva evidenziato, con quest’ultimo motivo, elementi specifici idonei a dimostrare l’esistenza di eventuali «serie difficoltà» incontrate dalla Commissione nella valutazione della compatibilità della misura in questione con il mercato interno.

138    Ne consegue che il Tribunale non è incorso in errori di diritto stabilendo, al punto 88 di tale sentenza, che non era necessario esaminare la fondatezza del quarto motivo del ricorso in primo grado, senza che occorra esaminare, peraltro, se il Tribunale abbia correttamente dichiarato, al punto 86 della sentenza impugnata, che tale motivo aveva carattere sussidiario e che risultava privo della sua finalità dichiarata.

139    Inoltre, occorre constatare che la Ryanair non ha dedotto alcun argomento idoneo a dimostrare che il Tribunale ha snaturato elementi di prova, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 55 della presente sentenza, nell’ambito del suo esame del quarto motivo del ricorso in primo grado.

140    Da quanto precede risulta che il quinto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul sesto motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

141    Con il suo sesto motivo di impugnazione, la Ryanair contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto e uno snaturamento manifesto dei fatti in quanto esso ha erroneamente dichiarato, ai punti da 89 a 101 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente in forza dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.

142    Secondo la ricorrente, il ragionamento del Tribunale lascia intendere che il contesto fattuale che ha condotto all’adozione della decisione controversa, vale a dire l’insorgenza della pandemia di COVID-19 e l’influsso che tale situazione ha potuto esercitare sulla qualità redazionale delle decisioni della Commissione, potrebbe giustificare il fatto che nella motivazione della decisione controversa mancassero taluni elementi determinanti, mentre sarebbero stati necessari alla ricorrente per conoscere il ragionamento concreto sotteso alle conclusioni della Commissione. Una siffatta interpretazione elastica dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, contraria alla giurisprudenza della Corte, priverebbe di senso l’obbligo di motivazione.

143    La Commissione e la Repubblica francese sostengono che il sesto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato. Il Regno di Danimarca ritiene che detto motivo di impugnazione sia irricevibile.

 Giudizio della Corte

144    Occorre ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve fare apparire in modo chiaro e non equivoco l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Il requisito di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, e in particolare alla luce del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altri soggetti da questo direttamente e individualmente riguardati possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v. sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 198 e giurisprudenza ivi citata).

145    Per quanto riguarda, più in particolare, come nel caso di specie, una decisione di non sollevare obiezioni rispetto a una misura di aiuto ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la Corte ha già avuto occasione di precisare che una decisione siffatta, che viene adottata in tempi brevi, deve esporre unicamente, come anche il Tribunale ha giustamente rilevato al punto 94 della sentenza impugnata, le ragioni per le quali la Commissione ritiene che non sussistano gravi difficoltà di valutazione della compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato interno, e che anche una motivazione succinta di tale decisione dev’essere considerata sufficiente rispetto al requisito di motivazione stabilito dall’articolo 296, secondo comma, TFUE, purché essa faccia apparire in modo chiaro e non equivoco le ragioni per cui la Commissione ha reputato che non sussistessero difficoltà di tal genere, tenendo presente che la questione della fondatezza di tale motivazione è estranea al requisito di motivazione suddetto (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 199 e giurisprudenza ivi citata).

146    Alla luce di tali requisiti, giustamente ricordati ai punti 92 e 94 della sentenza impugnata, occorre esaminare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nello stabilire che la decisione controversa era sufficientemente motivata.

147    A tal riguardo, nei limiti in cui la Ryanair, da un lato, contesta al Tribunale, in sostanza, di aver attenuato i requisiti relativi all’obbligo di motivazione alla luce del contesto della pandemia di COVID-19 nel quale era stata adottata la decisione controversa, si deve constatare che nulla indica che, riferendosi, ai punti da 89 a 101 della sentenza impugnata, alla crisi legata a tale pandemia, il Tribunale abbia inteso giustificare con tale circostanza un difetto di motivazione di tale decisione.

148    Nei limiti in cui la Ryanair menziona, dall’altro lato, una serie di elementi specifici sui quali la Commissione, in violazione dell’obbligo di motivazione ad essa incombente, non si sarebbe espressa o che non avrebbe valutato nella decisione controversa, come la conformità della misura in questione al principio della parità di trattamento, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, il vantaggio concorrenziale accordato alla SAS, il metodo di calcolo del danno e dell’importo dell’aiuto, le ragioni precise per le quali la SAS sarebbe stata trattata in Danimarca in modo diverso dalle altre compagnie aeree operanti in tale Stato membro che hanno subito danni, si deve rilevare che, ai punti da 95 a 100 della sentenza impugnata, il Tribunale, esaminando ciascuno di tali elementi, ha stabilito che questi ultimi non erano rilevanti ai fini della decisione controversa oppure il riferimento agli stessi contenuto in tale decisione era sufficiente a far comprendere il ragionamento della Commissione al riguardo.

149    Orbene, non risulta che, con tali valutazioni, il Tribunale non abbia preso in considerazione i requisiti di motivazione di una decisione della Commissione, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, di non sollevare obiezioni, quali emergono dalla giurisprudenza richiamata ai punti 144 e 145 della presente sentenza, poiché tale motivazione consente, nel caso di specie, alla Ryanair di conoscere le ragioni di tale decisione e al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo sulla stessa, come si evince del resto dalla sentenza impugnata.

150    Inoltre, poiché l’argomento dedotto nell’ambito del sesto motivo di impugnazione mira in realtà a dimostrare che la decisione controversa è stata adottata sulla base di una valutazione insufficiente o giuridicamente erronea della Commissione, tale argomento, il quale attiene alla fondatezza di tale decisione piuttosto che al requisito di motivazione in quanto formalità sostanziale, deve essere respinto alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 145 della presente sentenza.

151    Da quanto precede risulta che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto dichiarando, al punto 101 della sentenza impugnata, che la decisione controversa era sufficientemente motivata.

152    Infine, occorre constatare che la Ryanair non ha dedotto alcun argomento idoneo a dimostrare che il Tribunale ha snaturato elementi di fatto, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 58 della presente sentenza, esaminando il quinto motivo del ricorso in primo grado.

153    Pertanto, il sesto motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.

154    Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente è stato accolto, l’impugnazione deve essere integralmente respinta.

 Sulle spese

155    Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

156    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di detto regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione e la SAS ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico di tutte le loro spese inerenti alla presente impugnazione.

157    Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. Di conseguenza, la Repubblica francese e il Regno di Danimarca, intervenienti nell’ambito del ricorso in primo grado e che hanno partecipato al procedimento dinanzi alla Corte, si faranno carico delle proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Ryanair DAC si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla SAS AB.

3)      La Repubblica francese e il Regno di Danimarca si fanno carico delle proprie spese.


Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.