Language of document : ECLI:EU:C:2019:1117

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

19 dicembre 2019 (*)

«Impugnazione – Diniego di accesso alle decisioni del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) – Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE – Articolo 10, paragrafo 4 – Riservatezza delle riunioni – Risultato delle delibere – Facoltà di divulgazione – Decisione 2004/258/CE – Accesso ai documenti della BCE – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) – Riservatezza delle delibere – Pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico»

Nella causa C‑442/18 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 5 luglio 2018,

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da F. Malfrère e M. Ioannidis, in qualità di agenti, assistiti da H.-G. Kamann, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA, con sede a Lisbona (Portogallo), rappresentata da L. Soares Romão, J. Shearman de Macedo e D. Castanheira Pereira, advogados,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, M. Safjan, L.S. Rossi, L. Bay Larsen (relatore) e C. Toader, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: M. Longar, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 giugno 2019,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 ottobre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Banca centrale europea (BCE) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea, del 26 aprile 2018, Espírito Santo Financial (Portugal)/BCE (T‑251/15, non pubblicata, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2018:234), con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della BCE del 1o aprile 2015, che nega parzialmente l’accesso a taluni documenti relativi alla decisione della BCE del 1o agosto 2014 concernente la Banco Espírito Santo SA (in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Contesto normativo

2        Il considerando 3 della decisione 2004/258/CE della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (GU 2004, L 80, pag. 42), come modificata dalla decisione (UE) della Banca centrale europea, del 21 gennaio 2015 (GU 2015, L 84, pag. 64) (in prosieguo: la «decisione 2004/258»), è così formulato:

«Un accesso più ampio ai documenti della BCE dovrebbe essere garantito, preservando nel contempo sia l’indipendenza della BCE e delle banche centrali nazionali (BCN) prevista dall’articolo 108 del trattato e dall’articolo 7 dello statuto, sia la riservatezza di talune materie proprie dell’espletamento delle funzioni della BCE. Per tutelare l’efficacia del processo decisionale, comprese le consultazioni e le attività preparatorie interne, le riunioni degli organi decisionali della BCE sono riservate, a meno che l’organo competente decida di rendere pubblico il risultato delle loro delibere».

3        L’articolo 4 di tale decisione recita:

«1.      La BCE rifiuta l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

a)      L’interesse pubblico, in ordine:

–        alla riservatezza delle riunioni degli organi decisionali della BCE, del Consiglio di vigilanza o di altri organi istituiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013

(…)».

4        Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, della suddetta decisione, «[e]ntro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda oppure dal ricevimento dei chiarimenti richiesti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, il Direttore generale del segretariato della BCE concede l’accesso al documento richiesto e fornisce l’accesso ai sensi dell’articolo 9, oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e informa il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo».

 Fatti

5        La Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA (in prosieguo: la «ESF») è una società holding di diritto portoghese, che costituiva uno dei principali azionisti della Banco Espírito Santo SA (in prosieguo: la «BES»).

6        A partire da maggio 2014, la BES ha fatto ricorso alle operazioni di credito dell’Eurosistema e dal 17 luglio 2014 ha iniziato a ricevere liquidità di emergenza fornite dal Banco de Portugal (Banca del Portogallo).

7        Il 23 luglio 2014 il consiglio direttivo della BCE (in prosieguo: il «consiglio direttivo») ha deciso di non opporsi, fino alla successiva riunione ordinaria, alla concessione dell’erogazione di liquidità di emergenza alla BES entro un certo massimale.

8        Su proposta del comitato esecutivo della BCE del 28 luglio 2014 (in prosieguo: la «proposta del 28 luglio 2014»), il consiglio direttivo ha deciso, in pari data, di mantenere l’accesso della BES agli strumenti di credito della politica monetaria (in prosieguo: la «decisione del 28 luglio 2014»). L’importo del credito erogato alla BES, alle sue filiali e alle sue controllate mediante operazioni di credito dell’Eurosistema è stato limitato al livello al quale si trovava in data 28 luglio 2014 (in prosieguo: l’«importo del credito di cui trattasi»). Tale decisione è stata riportata in un verbale, nel quale figurava anche tale importo.

9        Su proposta del comitato esecutivo della BCE del 1o agosto 2014 (in prosieguo: la «proposta del 1o agosto 2014»), il consiglio direttivo ha deciso, in pari data, in particolare, di sospendere l’accesso della BES agli strumenti di credito della politica monetaria per ragioni prudenziali e ha ingiunto alla BES di rimborsare l’intero credito concesso nel quadro dell’Eurosistema (in prosieguo: la «decisione del 1o agosto 2014»). Tale decisione è stata riportata in un verbale, nel quale era altresì indicato il massimale dell’erogazione di liquidità di emergenza che poteva essere concesso dalla Banca del Portogallo alla BES.

10      In tale contesto, le autorità portoghesi hanno deciso di sottoporre la BES a una procedura di risoluzione e, il 27 ottobre 2014, è stata avviata una procedura di insolvenza nei confronti della ESF.

11      Con lettera del 5 novembre 2014, la ESF ha chiesto alla BCE l’accesso alla decisione del 1o agosto 2014 nonché a tutti i documenti in suo possesso connessi a tale decisione.

12      Con lettera del 7 gennaio 2015, la BCE ha risposto a tale domanda e ha concesso alla ESF l’accesso, integrale o parziale, a un certo numero di documenti richiesti da quest’ultima, tra cui, in particolare, un accesso parziale agli estratti dei verbali che riportavano le decisioni del 28 luglio e del 1o agosto 2014 e alle proposte del 28 luglio e del 1o agosto 2014.

13      Con lettera del 4 febbraio 2015, la ESF ha trasmesso alla BCE una domanda di conferma, nella quale ha affermato che la motivazione fornita dalla BCE volta a giustificare il diniego di concedere l’accesso integrale a taluni documenti richiesti era troppo vaga e generica.

14      Inoltre, essa ha chiesto l’accesso, in particolare, agli importi che sono stati omessi negli estratti dei verbali attestanti le decisioni del 28 luglio e del 1o agosto 2014 messi a sua disposizione, vale a dire l’importo del credito di cui trattasi e il limite massimo dell’erogazione di liquidità di emergenza che poteva essere concesso dalla Banca del Portogallo alla BES, nonché a talune informazioni che sono state occultate nelle proposte del 28 luglio e del 1o agosto 2014.

15      Il 5 febbraio 2015 la BCE ha indicato che sarebbe stata fornita una risposta alla sua domanda di conferma non oltre il 4 marzo 2015. Tuttavia, il 5 marzo 2015 la BCE ha prorogato il termine di risposta a tale domanda.

16      Con la decisione controversa del 1o aprile 2015 la BCE ha comunicato alla ESF informazioni aggiuntive contenute nelle proposte del 28 luglio e del 1o agosto 2014. Per il resto, essa ha confermato il diniego di concedere l’accesso agli importi occultati negli estratti dei verbali attestanti le decisioni del consiglio direttivo del 28 luglio e del 1o agosto 2014 e a taluni passaggi cancellati dalle proposte del 28 luglio e del 1o agosto 2014.

 Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

17      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 maggio 2015, la ESF ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione implicita adottata dalla BCE il 4 marzo 2015 e della decisione controversa nonché alla condanna della BCE alle spese.

18      La domanda di annullamento della decisione controversa si fondava su quattro motivi. I primi tre motivi riguardavano gli importi che sono stati omessi negli estratti dei verbali attestanti le decisioni del 28 luglio e del 1o agosto 2014 trasmessi alla ricorrente e vertevano, rispettivamente, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo, secondo e settimo trattino, della decisione 2004/258 nonché sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, di tale decisione. Il quarto motivo aveva a oggetto le informazioni occultate nelle proposte del 28 luglio e del 1o agosto 2014 fornite alla ricorrente.

19      La BCE ha concluso per il rigetto di tale ricorso e per la condanna della ESF alle spese.

20      Il Tribunale ha, in primo luogo, respinto la domanda di annullamento della decisione implicita. In secondo luogo, esso ha respinto le censure sollevate contro il diniego della BCE di concedere l’accesso al limite massimo dell’erogazione di liquidità di emergenza, considerando tale diniego giustificato sul fondamento dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo e settimo trattino, della decisione 2004/258. In terzo luogo, per quanto riguarda il diniego della BCE di concedere l’accesso all’importo del credito di cui trattasi, il Tribunale ha accertato che la decisione controversa era viziata da un’insufficienza di motivazione circa l’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258 e ha concluso che il secondo e il terzo motivo, vertenti, rispettivamente, sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo e settimo trattino, della decisione 2004/258 nonché dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, di tale decisione erano fondati nella parte in cui riguardavano il suddetto importo. In quarto luogo, il Tribunale ha accolto la prima parte del quarto motivo relativo alle informazioni occultate nelle proposte del 28 luglio e del 1o agosto 2014.

21      Di conseguenza, al punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione controversa nella parte in cui la BCE ha negato l’accesso all’importo del credito di cui trattasi nonché alle informazioni occultate nelle proposte del 28 luglio e del 1o agosto 2014. Esso ha respinto il ricorso quanto al resto e ha deciso che la ESF e la BCE si sarebbero fatte carico ciascuna delle proprie spese.

 Domande delle parti in sede di impugnazione

22      Con la sua impugnazione, la BCE chiede che la Corte voglia:

–        annullare il primo punto del dispositivo della sentenza impugnata;

–        respingere il ricorso proposto in primo grado per quanto riguarda il diniego della BCE di divulgare l’importo del credito di cui trattasi;

–        in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso si pronunci sulla controversia, e

–        condannare la ESF ai due terzi delle spese e la BCE a un terzo delle spese.

23      La ESF chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione e

–        condannare la BCE alle spese del procedimento.

 Sull’impugnazione

24      A sostegno della sua impugnazione, la BCE deduce un motivo unico, vertente su un errore di diritto commesso dal Tribunale nell’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 4, del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in prosieguo: il «protocollo sul SEBC e la BCE»), nonché dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258.

 Argomenti delle parti

25      La BCE sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha considerato, ai punti 124 e 161 della sentenza impugnata, letti congiuntamente con i punti da 54 a 56 e da 75 a 81, che il margine di discrezionalità di cui dispone il consiglio direttivo per quanto riguarda la divulgazione dei suoi verbali dev’essere esercitato alle condizioni e nei limiti della decisione 2004/258. Il Tribunale avrebbe quindi erroneamente considerato che la BCE dovesse fornire una motivazione che spiegasse in che modo l’accesso alle informazioni contenute nei verbali delle riunioni del consiglio direttivo e attestanti le sue decisioni avrebbe, concretamente ed effettivamente, arrecato pregiudizio all’interesse pubblico in ordine alla riservatezza delle deliberazioni degli organi decisionali della BCE.

26      Secondo la BCE, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2004/258 dev’essere interpretato conformemente all’articolo 10, paragrafo 4, prima frase, del protocollo sul SEBC e la BCE, il quale stabilisce il principio generale della riservatezza delle riunioni del consiglio direttivo, riservatezza che si estende all’integralità dei verbali del consiglio direttivo, ivi comprese le parti che rispecchiano il risultato delle deliberazioni.

27      La BCE sostiene altresì che l’articolo 10, paragrafo 4, seconda frase, del protocollo sul SEBC e la BCE prevede un’eccezione al principio generale di riservatezza, consentendo al consiglio direttivo, mediante una decisione positiva e discrezionale, di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni. Tale margine di discrezionalità di cui disporrebbe il consiglio direttivo non può essere compresso dalla decisione 2004/258, la quale si limiterebbe a ribadire, al suo articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, il principio di riservatezza.

28      La BCE asserisce inoltre che l’articolo 10, paragrafo 4, di tale protocollo prevede espressamente che solo il consiglio direttivo stesso può decidere di divulgare i propri verbali, mentre la decisione 2004/258 riserva la pubblicazione dei documenti della BCE alla decisione del direttore generale del segretariato e del comitato esecutivo.

29      La BCE ritiene di non essere tenuta a fornire spiegazioni in merito ai motivi per cui la divulgazione dei verbali del consiglio direttivo potrebbe recare pregiudizio, concretamente ed effettivamente, all’interesse pubblico in ordine alla riservatezza delle deliberazioni del consiglio direttivo. Indubbiamente la BCE sarebbe soggetta all’obbligo generale di motivare le proprie decisioni. Essa sarebbe quindi tenuta a spiegare che talune informazioni richieste sono contenute in tali verbali e ricadono, di conseguenza, nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 4, del predetto protocollo e in quello dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258. Esisterebbe tuttavia una presunzione di riservatezza stabilita dall’articolo 10, paragrafo 4, del medesimo protocollo, secondo la quale la divulgazione dei verbali recherebbe pregiudizio all’indipendenza e all’efficacia del processo decisionale della BCE.

30      La ESF sostiene che l’impugnazione è, in sostanza, una riproduzione degli argomenti esposti dalla BCE dinanzi al Tribunale. Pertanto, essa precisa che la sua posizione coincide con quella già difesa dinanzi al Tribunale.

 Giudizio della Corte

31      In via preliminare, occorre ricordare che dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte discende che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (sentenza del 29 luglio 2019, Bayerische Motoren Werke e Freistaat Sachsen/Commissione, C‑654/17 P, EU:C:2019:634, punto 71).

32      Anche se la BCE chiede l’annullamento del punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata, a tenore del quale la decisione controversa è annullata nella parte in cui ha negato l’accesso, da un lato, all’importo del credito di cui trattasi e, dall’altro, alle informazioni occultate nelle proposte del comitato esecutivo della BCE del 28 luglio e del 1o agosto 2014, essa non sviluppa alcun motivo o argomento riguardante l’annullamento da parte del Tribunale di tale decisione nella parte in cui essa nega l’accesso alle informazioni occultate nelle suddette proposte del comitato esecutivo della BCE. Pertanto, tale parte dell’impugnazione dev’essere considerata irricevibile.

33      Per quanto attiene alla parte dell’impugnazione riguardante l’analisi del Tribunale relativa alla decisione controversa nella parte in cui quest’ultima nega l’accesso all’importo del credito di cui trattasi, occorre rilevare che, al punto 80 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, in forza dell’articolo 10, paragrafo 4, seconda frase, del protocollo sul SEBC e la BCE, il consiglio direttivo può decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni. Esso ha poi considerato che le decisioni adottate dal consiglio direttivo e, di conseguenza, i verbali che le trascrivono non beneficiano di una protezione assoluta per quanto riguarda la loro diffusione e che il margine di discrezionalità di cui dispone al riguardo deve essere esercitato alle condizioni e nei limiti previsti dalla decisione 2004/258.

34      Inoltre, ai punti 122 e 123, il Tribunale ha segnatamente accertato che l’importo del credito di cui trattasi figurava nel verbale attestante la decisione del 28 luglio 2014 e che la BCE aveva fatto riferimento, per rifiutare la divulgazione di tale importo, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258 e all’articolo 10, paragrafo 4, del protocollo sul SEBC e la BCE.

35      Al punto 124 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che la BCE non aveva adeguatamente motivato la decisione controversa in quanto essa avrebbe dovuto, da un lato, spiegare le ragioni per le quali l’importo non divulgato alla ricorrente nell’ambito di un accesso parziale al documento richiesto da quest’ultima rientrava nell’ambito contemplato dall’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258 e, dall’altro, fornire una motivazione che consentisse di comprendere e di verificare in che modo, concretamente ed effettivamente, l’accesso a tale informazione avrebbe arrecato pregiudizio all’interesse pubblico in ordine alla riservatezza delle deliberazioni degli organi decisionali della BCE.

36      Si deve rilevare che tale requisito di motivazione deriva necessariamente da un’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258 secondo la quale la riservatezza del risultato delle deliberazioni del consiglio direttivo è garantita soltanto se la sua divulgazione arreca pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico.

37      Vero è che la formulazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, di tale decisione appare aperta a un’interpretazione come quella adottata dal Tribunale laddove prevede che la BCE neghi l’accesso a un documento nel caso in cui la sua divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico in ordine alla riservatezza delle deliberazioni degli organi decisionali della BCE, tra i quali si annovera il consiglio direttivo.

38      A tale proposito, occorre rilevare che l’articolo 7, paragrafo 1, di detta decisione conferisce al direttore generale del segretariato della BCE la scelta tra la concessione dell’accesso al documento richiesto e la comunicazione al richiedente dei motivi del suo rifiuto totale o parziale.

39      Pertanto, l’interpretazione su cui si fonda la conclusione del Tribunale implica che spetta a tale direttore verificare se la divulgazione del risultato delle deliberazioni arrechi pregiudizio all’interesse pubblico in ordine alla riservatezza di tali deliberazioni e, se ciò non avviene, concedere l’accesso al documento attestante tale risultato.

40      Tuttavia, da una costante giurisprudenza della Corte risulta che un testo di diritto derivato dell’Unione deve essere interpretato, per quanto possibile, in un senso conforme alle disposizioni dei Trattati (sentenza del 16 aprile 2015, Parlamento/Consiglio, C‑540/13, EU:C:2015:224, punto 38 e giurisprudenza citata).

41      Come rilevato dalla BCE, l’articolo 10, paragrafo 4, seconda frase, del protocollo sul SEBC e la BCE prevede che spetta al consiglio direttivo decidere se occorra rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni, mentre, come risulta dal punto 38 della presente sentenza, l’articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2004/258 conferisce al direttore generale del segretariato della BCE la scelta tra la concessione dell’accesso al documento richiesto e la comunicazione al richiedente dei motivi del suo rifiuto totale o parziale di concedere tale accesso.

42      In tali circostanze, detto direttore si vedrebbe attribuire la facoltà di decidere se si debba concedere l’accesso al risultato delle deliberazioni interferendo così con la competenza esclusiva attribuita al consiglio direttivo in forza dell’articolo 10, paragrafo 4, seconda frase, del suddetto protocollo.

43      Pertanto, al fine di preservare tale competenza, si deve ritenere che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2004/258, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 4, seconda frase, del protocollo sul SEBC e la BCE, debba essere interpretato nel senso che tutela la riservatezza del risultato delle deliberazioni del consiglio direttivo, senza che sia necessario che il diniego di accesso ai documenti contenenti tale risultato sia subordinato alla condizione che la divulgazione di quest’ultimo arrechi pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico.

44      Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della predetta decisione, il direttore generale del segretariato della BCE è tenuto a negare l’accesso al risultato delle deliberazioni del consiglio direttivo, a meno che quest’ultimo abbia deciso di renderlo in tutto o in parte pubblico.

45      Inoltre, occorre rilevare che una siffatta interpretazione è corroborata da quanto enunciato al considerando 3 della decisione 2004/258, secondo il quale le riunioni degli organi decisionali della BCE sono riservate, a meno che l’organo competente decida di rendere pubblico il risultato delle loro delibere.

46      Pertanto, la motivazione del diniego di accordare l’accesso al risultato delle deliberazioni del consiglio direttivo può essere limitata al richiamo all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258 per documenti che rispecchiano il risultato di tali deliberazioni.

47      Di conseguenza, al punto 124 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato erroneamente che la BCE avrebbe dovuto, da un lato, spiegare le ragioni per le quali l’importo non divulgato alla ricorrente nel quadro di un accesso parziale al documento richiesto da quest’ultima rientrava nell’ambito contemplato dall’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258 e, dall’altro, fornire una motivazione che consentisse di comprendere e di verificare in che modo, concretamente ed effettivamente, l’accesso a tale informazione avrebbe arrecato pregiudizio all’interesse pubblico in ordine alla riservatezza delle deliberazioni degli organi decisionali della BCE. Così statuendo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto.

48      Occorre pertanto annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata nei limiti in cui, mediante tale punto, il Tribunale ha annullato la decisione controversa nella parte in cui, con tale decisione, la BCE ha negato l’accesso all’importo del credito di cui trattasi.

 Sulla controversia in primo grado

49      Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

50      È quanto avviene nel caso di specie.

51      Dal momento che, come risulta in particolare dal punto 47 della presente sentenza, l’analisi del Tribunale relativa al primo motivo dedotto in primo grado, nella parte relativa al diniego di concedere l’accesso all’importo del credito di cui trattasi, è viziata da un errore di diritto, occorre analizzare tale motivo nonché il secondo motivo dedotto in primo grado nella censura vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258.

52      Con il primo motivo sollevato in primo grado, nella parte relativa al diniego di concedere l’accesso all’importo del credito di cui trattasi, la ricorrente addebita alla BCE la violazione dell’obbligo di motivazione quando essa ha negato tale accesso sul fondamento dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258.

53      Con il secondo motivo, la ricorrente contesta la fondatezza del richiamo all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della predetta decisione per giustificare il diniego di concedere l’accesso all’importo del credito di cui trattasi. In particolare, essa sostiene che tale importo non poteva essere considerato facente parte delle deliberazioni degli organi decisionali della BCE e che le informazioni richieste non sembravano essere di natura riservata, poiché la Banca del Portogallo aveva divulgato un importo che la comunicazione degli estratti delle decisioni del consiglio direttivo permetterebbe di confermare.

54      A tale riguardo, secondo una costante giurisprudenza, anche se la motivazione di un atto dell’Unione, richiesta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE, deve far apparire in maniera chiara e inequivoca l’iter logico seguito dall’autore dell’atto di cui trattasi, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della misura adottata e alla Corte di esercitare il proprio sindacato, non è però necessario che detta motivazione specifichi tutti gli elementi di diritto o di fatto pertinenti. Il rispetto dell’obbligo di motivazione deve essere peraltro valutato alla luce non soltanto del tenore letterale dell’atto, ma anche del suo contesto e dell’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia in questione (sentenza dell’11 dicembre 2018, Weiss e a., C‑493/17, EU:C:2018:1000, punti 31 e 33 nonché giurisprudenza citata).

55      In considerazione del punto 46 della presente sentenza, occorre constatare che la motivazione fornita dalla BCE consentiva alla ricorrente di comprendere che la BCE deduceva la riservatezza di cui beneficia il risultato delle deliberazioni per negare l’accesso all’importo del credito di cui trattasi e che si trattava di un documento che rispecchiava tale risultato. Pertanto, occorre dichiarare che la decisione impugnata era adeguatamente motivata.

56      Inoltre, per quanto riguarda le censure di merito, è sufficiente rilevare che dal punto 43 della presente sentenza risulta che la riservatezza del risultato delle deliberazioni del consiglio direttivo è garantita senza che sia necessario che tale risultato rispecchi dette deliberazioni. Peraltro, sebbene la riservatezza del risultato delle deliberazioni possa essere invocata a condizione che tale risultato non sia stato reso pubblico dalla BCE, la circostanza che un importo approssimativo dell’importo del credito di cui trattasi fosse stato pubblicato dalla Banca del Portogallo non è di per sé idonea a obbligare la BCE a comunicare tale importo. Ne consegue che la BCE non ha violato l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258 quando ha fondato su tale disposizione il suo diniego di concedere l’accesso all’importo del credito di cui trattasi.

57      Di conseguenza, il primo e il secondo motivo dedotti in primo grado devono essere respinti, nei limiti in cui riguardano il diniego della BCE, fondato sull’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258, di concedere l’accesso all’importo del credito di cui trattasi.

 Sulle spese

58      Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento in parola, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

59      L’articolo 138, paragrafo 3, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, prevede inoltre che, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte.

60      Nel caso di specie, l’impugnazione della BCE è stata in parte accolta e in parte dichiarata irricevibile, e dato che il ricorso proposto dinanzi al Tribunale dalla ESF è stato accolto, dopo l’esame da parte della Corte, solamente per quanto riguarda il diniego di concedere l’accesso alle informazioni occultate nelle proposte del comitato esecutivo del 28 luglio e del 1o agosto 2014, occorre condannare la ESF a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di un terzo di quelle sostenute dalla BCE relative sia al procedimento di primo grado che al procedimento di impugnazione. La BCE si farà carico della parte restante delle proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 aprile 2018, Espírito Santo Financial (Portugal)/BCE (T251/15, EU:T:2018:234), è annullato nei limiti in cui, con tale punto, il Tribunale ha annullato la decisione della Banca centrale europea (BCE) del 1o aprile 2015 che nega parzialmente l’accesso a taluni documenti relativi alla decisione della BCE del 1o agosto 2014 concernente la Banco Espírito Santo SA nella misura in cui, con tale decisione, la BCE ha negato l’accesso all’importo del credito figurante negli estratti del verbale attestante la decisione del consiglio direttivo della BCE del 28 luglio 2014.

2)      L’impugnazione è respinta quanto al resto.

3)      Il ricorso della Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA è respinto nei limiti in cui è volto all’annullamento della decisione della Banca centrale europea (BCE) del 1o aprile 2015 che nega parzialmente l’accesso a taluni documenti relativi alla decisione della BCE del 1o agosto 2014 concernente la Banco Espírito Santo SA nella misura in cui, con tale decisione, la BCE ha negato l’accesso all’importo del credito figurante negli estratti del verbale attestante la decisione del consiglio direttivo della BCE del 28 luglio 2014.

4)      La Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA si fa carico delle proprie spese e di un terzo di quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE) nell’ambito della presente impugnazione e del procedimento di primo grado.

5)      La Banca centrale europea (BCE) si fa carico dei due terzi delle proprie spese relative alla presente impugnazione e al procedimento di primo grado.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.