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Ricorso proposto il 21 dicembre 2011 - Technion - Israel Institute of Technology e Technion Research & Development / Commissione

(Causa T-657/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Technion - Israel Institute of Technology (Haifa, Israele) e Technion Research & Development Foundation Ltd (Haifa) (rappresentanti: avv.ti D. Grisay e D. Piccininno)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

registrare la presente domanda di annullamento, basata sull'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

dichiararla ricevibile;

a titolo principale, dichiarare il ricorso fondato e annullare la decisione della Direzione generale per la Società dell'informazione e Media della Commissione europea del 19 ottobre 2011;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e sull'insufficienza della motivazione, in quanto l'ordine di recupero del 19 ottobre 2011 si baserebbe esclusivamente su due elementi, vale a dire su una relazione di audit e su una decisione della Commissione che dichiara non ammissibili taluni costi in applicazione delle conclusioni di detto audit finanziario concernenti l'esecuzione, in particolare, del contratto MOSAICA, contestati riguardo alla loro motivazione e fondatezza nell'ambito della causa Technion - Israel Institute of Technology e Technion Research & Development/Commissione , T-546/11.

Secondo motivo, concernente una violazione da parte della Commissione del divieto di arricchimento senza causa. Le ricorrenti fanno valere che:

la Commissione si attribuirebbe i benefici delle prestazioni relative al contratto e i risultati delle ricerche condotte senza aver pagato per la loro realizzazione se dovesse recuperare la somma richiesta che copre la totalità delle prestazioni effettuate dal dipendente della TECHNION, M. K., per il contratto MOSAICA;

le ricorrenti sarebbero autorizzate a reclamare il rimborso dei costi riguardanti le prestazioni effettuate per il contratto MOSAICA;

in caso di rimborso, le ricorrenti verrebbero non solamente private di un importo corrispondente alle prestazioni effettivamente realizzate, ma dovrebbero altresì far fronte ad una perdita supplementare, poiché esse, oltre a dover rimborsare, sarebbero tenute ad affrontare i costi di realizzazione delle prestazioni fornite.

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1 - GU 2011, C 355, pag. 28.