Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 luglio 2009 – DSV Road / Commissione
(causa T‑219/07)
«Unione doganale – Importazione di dischetti provenienti dalla Thailandia – Recupero a posteriori di dazi all’importazione – Domanda di sgravio di dazi doganali – Artt. 220, n. 2, lett. b), e 239 del regolamento (CE) n. 2913/92»
1. Risorse proprie delle Comunità europee – Recupero a posteriori dei dazi all’importazione o all’esportazione [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 220, n. 2, lett. b); regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 81, n. 6] (v. punti 35‑38, 40)
2. Risorse proprie delle Comunità europee – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione – Clausola di equità istituita dall’art. 239 del codice doganale comunitario [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 239; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 904, lett. c)] (v. punti 55‑57)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione della Commissione 24 aprile 2007, con cui si informano le autorità belghe che si può procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione relativamente a dischetti provenienti dalla Thailandia e che non è giustificato accordare lo sgravio di tali dazi (procedimento REC 05/02). |
Dispositivo
2) | | La DSV Road NV è condannata alle spese. |