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Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2016 – Slovenia/Commissione

(Causa T-667/14)1

(«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Verifica delle piccole parcelle – Assenza di un elemento di prova del dubbio serio e ragionevole – Estrapolazione dei risultati dei controlli in loco»)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentante: L. Bembič, agente)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Rous Demiri e D. Triantafyllou, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione di esecuzione 2014/458/UE della Commissione, del 9 luglio 2014, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 205, pag. 62), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica di Slovenia.

Dispositivo

La decisione di esecuzione 2014/458/UE della Commissione, del 9 luglio 2014, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione, per quanto riguarda la Repubblica di Slovenia, un importo di EUR 85 780,08 per l’esercizio 2010, di EUR 115 956,46 per l’esercizio 2011 e di EUR 131 269,23 per l’esercizio 2012.

Il ricorso è respinto per il resto.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché nove decimi di quelle sostenute dalla Repubblica di Slovenia.

La Repubblica di Slovenia sopporterà un decimo delle proprie spese.

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1 GU C 395 del 10.11.2014.