Language of document : ECLI:EU:T:2016:285





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 maggio 2016 –
Trioplast Industrier / Commissione

(causa T‑669/14)

«Concorrenza – Intese – Settore dei sacchi industriali di plastica – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Ricevibilità – Ricorso per risarcimento danni – Interessi di mora – Nozione di credito certo, liquido ed esigibile – Proporzionalità – Certezza del diritto – Principio di individualità delle pene e delle sanzioni – Difetto di fondamento giuridico – Articolo 266 TFUE – Nesso causale»

1.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Sindacato giurisdizionale – Competenza estesa al merito – Portata – Limite – Difetto di competenza a infliggere un’ammenda giuridicamente distinta da quella inflitta dalla Commissione (Art. 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punti 57‑59)

2.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti che modificano la situazione giuridica del ricorrente – Lettera della Commissione che invita il destinatario a pagare gli interessi di mora dovuti su un’ammenda riformata dal Tribunale – Lettera che conferma le condizioni di sospensione del pagamento dell’ammenda nel corso del procedimento contezioso – Mero calcolo dell’esatto ammontare degli interessi che possono essere richiesti al ricorrente – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punti 63‑76, 78)

3.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Irricevibilità del ricorso di annullamento proposto contro misure che non producono effetti giuridici vincolanti – Possibilità per i singoli di contestare tali misure mediante ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione (Artt. 263 TFUE, 299, comma 4, TFUE e 340, comma 2, TFUE) (v. punto 77)

4.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegalità – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 92‑98)

5.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Nozione – Interessi di mora e spese di garanzia bancaria conseguenti alla scelta di un’impresa di non pagare l’ammenda inflitta dalla Commissione – Mancanza di nesso causale diretto (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 99‑103)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 3 luglio 2014, relativa alla causa COMP/38.354 (Sacchi industriali – Trioplast Industrier AB), e, dall’altro, domanda di risarcimento danni ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Trioplast Industrier AB è condannata alle spese.