Language of document :

Impugnazione proposta il 29 dicembre 2023 dalla Bourbon Offshore Interoil Shipping - Navegação, Lda avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 18 ottobre 2023, causa T-721/22, Bourbon Offshore Interoil Shipping/Comissione (Zona Franca di Madera)

(Causa C-803/23 P)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Bourbon Offshore Interoil Shipping - Navegação, Lda (rappresentanti: S. Fernandes Martins e M. Mendonça Saraiva, avvocate)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1) annullare l'ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 18 ottobre 2023, causa T-721/22 e, in luogo di tale organo giurisdizionale:

a. annullare la decisione (UE) 2022/14141 della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN), cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera;

b. in ogni caso, fermo restando quanto precede, annullare l'articolo 4 della citata decisione (UE) 2022/1414 della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) e, di conseguenza, l'ordine di recupero dell'aiuto dai beneficiari, maggiorato degli interessi;

E, nella misura in cui sono accolte le precedenti conclusioni,

2) condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

1. Primo motivo: Errore di valutazione nell’ordinanza impugnata per quanto riguarda il rispetto della nozione di “creazione di posti di lavoro”:

⎯ Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la Commissione ha imposto l'applicazione da parte dello Stato portoghese del metodo ULA/ETP — v., in tal senso, i punti da (173) a (179) e (216) della decisione della Commissione;

⎯ Dall’ordinanza impugnata risulta che, secondo il Tribunale, tanto le decisioni del 2007 e del 2013 quanto la ratio stessa sottesa all'autorizzazione del regime III depongono nel senso dell'uso imperativo del metodo delle ULA/ETP. La ricorrente ritiene che tale ragionamento sia privo di base giuridica, poiché né le decisioni del 2007 e del 2013 né la sezione 5 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 — applicabile agli aiuti al funzionamento, categoria in cui rientra il regime III — contengono riferimenti al metodo ULA/ETP;

⎯ Tale metodo figura unicamente nella nota a piè di pagina 52 della sezione 4 degli orientamenti 2007-2013, che si applica solo agli aiuti agli investimenti, categoria nella quale non rientra il regime III;

⎯ Non applicandosi la nota 52 degli orientamenti 2007-2013 e in assenza di qualsiasi definizione trasversalmente applicabile di “creazione di posti di lavoro nel diritto europeo, la sua osservanza ai fini dell'applicazione del regime III deve essere effettuata alla luce del diritto nazionale, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà che, in materia di competenza concorrente, limitano l'intervento legislativo dell'Unione a quanto è indispensabile per garantire gli obiettivi dei Trattati;

⎯ Non vi è contraddizione tra il diritto del lavoro portoghese e le norme del diritto dell'Unione, in particolare le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, tale da giustificare il discostamento dal primo;

⎯ L'applicazione del diritto del lavoro portoghese non conduce a risultati necessariamente abusivi e non impedisce di mettere in evidenza il tempo effettivo di lavoro nei termini proposti dalla Commissione;

⎯ L'applicazione indiscriminata del criterio ULA/ETP contrasta con il diritto portoghese, in quanto non considera le situazioni di vulnerabilità da esso tutelate, quali la genitorialità e la malattia;

⎯ Il Tribunale era tenuto a giustificare, con un ragionamento deduttivo, il fatto di discostarsi dal diritto nazionale con l'applicazione preferenziale di un metodo stabilito nel diritto europeo, cosa che non è avvenuta, essendo l’ordinanza impugnata illegittima, cosicché essa deve essere annullata e sostituita da un'altra che annulli integralmente la decisione (UE) 2022/1414 della Commissione del 4 dicembre 2020.

2. Secondo motivo: Errore di giudizio nell’ordinanza impugnata nel ritenere che l'articolo 4 della decisione (UE) 2022/1414 della Commissione, del 4 dicembre 2020, non violi i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento

⎯ Né le decisioni del 2007 e del 2013 né gli orientamenti 2007-2013 definiscono il metodo applicabile per attenersi alla nozione di "creazione di posti di lavoro", mentre tanto la considerazione della prassi abituale della Commissione quanto dello scopo e della struttura del regime III condurrebbero l'interprete a concludere per l'inapplicabilità della metodologia di definizione dei posti di lavoro in ULA/ETP. Pertanto, se si considera, come ha dichiarato il Tribunale, che il requisito di cui trattasi può essere interpretato solo nei termini proposti dalla Commissione, è giocoforza constatare la mancanza di chiarezza del regime giuridico in questione;

⎯ Il Tribunale ha erroneamente ritenuto inoffensiva la prolungata inerzia (di almeno 8 anni) della Commissione, mentre la mancata fissazione di una durata massima del controllo da parte di tale istituzione non è tale da rendere priva di conseguenze giuridiche tale inerzia;

⎯ La ricorrente era convinta che il regime III fosse perfettamente compatibile con il mercato interno, convinzione che si è creata per il fatto di essere stato autorizzato dalla Commissione e quindi di subentrare in un regime del tutto simile — il regime II — rispetto al quale non è mai stata messa in dubbio la compatibilità con il diritto europeo;

⎯ La messa a disposizione periodica, da parte dello Stato portoghese alla Commissione, di elementi che consentano di controllare l'applicazione di tali aiuti, combinata con l'assenza di qualsiasi pronuncia pubblica da parte della Commissione quanto alla loro illegittimità, costituiscono assicurazioni precise quanto alla legittimità dell'applicazione dell'aiuto da parte dello Stato portoghese, generando, in capo ai beneficiari del regime III, legittime aspettative in tal senso;

⎯ Non è credibile affermare che il “beneficiario medio” dell'aiuto (nell’accezione della nozione giuridica di “uomo medio”), messo nella posizione della ricorrente, avrebbe applicato, tenuto conto della posizione inerte della Commissione e dell'assenza di espliciti rinvii in tal senso, la nozione di "creazione di posti di lavoro" nell’accezione di cui alla nota n. 52 degli orientamenti 2007-2013 – vale a dire utilizzando il metodo ULA/ETP –, o addirittura avrebbe considerato questo il concetto da applicare, poiché nulla forniva indicazioni in tal senso;

⎯ Pertanto, essendo evidente l'errore di giudizio dell’ordinanza impugnata nel ritenere che i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento non siano violati, se ne impone l’annullamento e la sua conseguente sostituzione con una decisione che annulli l'articolo 4 della decisione (UE) 2022/1414 della Commissione, del 4 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 1 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

____________

1 GU 2022, L 217, pag. 49.

1 Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea — GU 2015, L 248, pag. 9.