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Ricorso proposto il 9 febbraio 2012 - IRISL Maritime Training Institute e a. / Consiglio

(Causa T-56/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: IRISL Maritime Training Institute (Teheran, Iran), Kara Shipping and Chartering GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania), Kheibar Co. (Tehran, Iran), Kish Shipping Line Manning Co. (Kish Island, Iran), Fairway Shipping Ltd (Londra, Regno Unito) e IRISL Multimodal Transport Co. (Tehran, Iran) (rappresentanti: F. Randolph e M. Lester, Barrister, e M. Taher, Solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 71) ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 11), nella parte in cui riguardano i ricorrenti;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi, sostenendo che nell'iscrivere i loro nominativi negli elenchi allegati alla decisione ed al regolamento impugnati, il Consiglio:

non ha fornito una motivazione adeguata o sufficiente;

non ha soddisfatto i criteri per l'iscrizione e/o ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che detti criteri fossero soddisfatti in relazione ai ricorrenti e/o ha iscritto i ricorrenti in assenza di un adeguato fondamento giuridico per agire in tal senso;

non ha rispettato i diritti della difesa dei ricorrenti ed il loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva; e

ha violato, senza giustificazione né proporzione, i diritti fondamentali dei ricorrenti, segnatamente il loro diritto di proprietà, la loro libertà d'impresa e la loro reputazione.

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