Language of document : ECLI:EU:T:2003:204

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

9 luglio 2003 (1)

«Procedimento sommario - Urgenza - Assenza»

Nel procedimento T-288/02 R,

Asian Institute of Technology (AIT), con sede in Pathumthani (Thailandia), rappresentato dall'avv. H. Teissiers du Cros con domicilio eletto in Lussemburgo,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. P.-J. Kuijper e dalla sig.ra B. Schöfer, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

resistente,

avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 22 febbraio 2002, recante conclusione di un contratto di ricerca nell'ambito del programma Asia-Invest con il Center for Energy-Environment Research and Development,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti e procedimento

1.
    Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 23 settembre 2002, l'Asian Institute of Technology (in prosieguo: l'«AIT» o il «richiedente») ha proposto al Tribunale, a norma dell'art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 22 febbraio 2002, recante conclusione di un contratto di ricerca nell'ambito del programma Asia-Invest con il Center for Energy-Environment Research and Development (in prosieguo: la «decisione controversa»).

2.
    Con atto separato depositato in cancelleria il 23 maggio 2003, il richiedente ha altresì presentato al Tribunale una domanda diretta a che venga ordinata la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa.

3.
    La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti urgenti il 12 giugno 2003.

4.
    Con lettera 17 giugno 2003, il richiedente ha chiesto di poter depositare osservazioni scritte in risposta a quelle presentate dalla Commissione.

5.
    Con decisione 20 giugno 2000, notificata alle parti il 24 giugno successivo, il presidente del Tribunale ha respinto tale domanda.

6.
    Prima di procedere all'esame della presente domanda, occorre ricordare gli antecedenti della controversia, quali risultano dalle memorie depositate dalle parti nell'ambito del procedimento sommario.

7.
    L'AIT è un ente senza fini di lucro di insegnamento tecnologico e di ricerca con sede in Thailandia, istituito con regia carta nel novembre 1967.

8.
    Il Center for Energy-Environment and Development (in prosieguo: il «CEERD») era fino al 2001 un dipartimento dell'AIT privo di personalità giuridica. Fino al 31 dicembre 2001 ne era direttore il sig. Thierry Lefèvre.

9.
    Il 17 luglio 2002, il legale dell'AIT scriveva alla Commissione una lettera nella quale faceva presente quanto segue:

«Agisco per conto dell'Asian Institute of Technology, la cui sede è in Bangkok, Thailandia, e il cui presidente è il sig. Jean-Louis Armand.

Questi mi segnala, senza fornire ulteriori precisazioni, che la Commissione delle Comunità europee avrebbe incaricato il Center for Energy-Environment Research & Development di un progetto (in prosieguo: il “progetto”) intitolato “Facilitating the Dissemination of European Clean Technologies in Thailand” [facilitare la diffusione delle tecnologie pulite europee in Thailandia] nell'ambito del programma Asia-Invest.

Questo progetto, il quale comporta necessariamente un finanziamento europeo, si è concretizzato, se ben comprendo, mediante un contratto tra la Commissione e il CEERD, rappresentato dal suo asserito direttore, sig. Thierry Lefèvre.

Ho ricevuto l'incarico di impugnare la decisione di stipulare tale contratto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee per nullità in ragione del fatto che il CEERD non è altro che un servizio dell'AIT, privo di personalità giuridica (“not a legal entity”) e qualifiche per stipulare contratti sotto siffatta denominazione usurpata, soprattutto tramite il sig. Thierry Lefèvre, che da molto tempo non è più direttore di tale ente.

Per agire in tal senso, sono però tenuto a osservare una disposizione in materia di termini, per cui sono indotto a chiedervi se la decisione di stipulare tale contratto con il CEERD ha costituito oggetto di una pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e quando.

(...)».

10.
    In risposta a tale lettera del 17 luglio 2002, il sig. E.W. Muller, direttore dell'Ufficio di cooperazione della Commissione (EuropeAid) indirizzava al legale dell'AIT la lettera 21 luglio 2002 così formulata:

«Facendo seguito alla vostra domanda, vi comunico qui di seguito le informazioni richieste:

-    il contratto di cui trattasi è stato firmato il 22/2/2002 da me personalmente e dal sig. Eich dell'EuropeAid, da un lato, e dal prof. Thierry Lefèvre, direttore del “Center for Energy-Environment Research and Development” il 27/2/2002, dall'altro;

-    l'importo totale del progetto ammonta a [euro] 68 704,70 di cui [euro] 34 352,35 costituiscono il sussidio versato dalla Commissione europea a tale progetto;

-    l'80% del sussidio comunitario, cioè [euro] 27 481,88 è stato pagato a titolo di anticipo. Il resto, cioè [euro] 6 870,47 sarà versato quando il progetto sarà stato terminato;

-    la durata dell'esecuzione del progetto è di quindici mesi e terminerà il 28/5/2003;

-    nell'allegato alla presente lettera sono contenute le informazioni per la localizzazione dell'importo;

-    il contratto è stato redatto a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in data 10/4/2001 di un invito a presentare proposte per il programma Asia-Invest 10/4/2001 il cui oggetto reca lo stesso titolo;

-    l'aggiudicazione dei contratti risulta dalle delibere in seno a un comitato di valutazione, che debbono essere successivamente approvate dall'autorità contraente, cioè la Commissione europea.

(...)».

In diritto

11.
    Ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e dell'art. 225, n. 1, CE, dall'altro, il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o i provvedimenti provvisori necessari.

12.
    L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande relative a provvedimenti provvisori debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

13.
    Nella specie, senza che si renda necessario pronunciarsi sull'eventuale irricevibilità della presente domanda, si deve in primo luogo esaminare la condizione relativa all'urgenza.

14.
    Dalla costante giurisprudenza risulta che l'urgenza, di cui all'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura, va valutata con riferimento alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave ed irreparabile.

15.
    Da questa giurisprudenza consegue pertanto che, per soddisfare le condizioni poste dalla detta disposizione, non è sufficiente sostenere solo, come ha fatto la AIT, che l'esecuzione dell'atto di cui è richiesta la sospensione dell'esecuzione è imminente, ma occorre altresì addurre circostanze tali da provare l'urgenza e atte a dimostrare che, in caso di mancata sospensione, un danno grave ed irreparabile sarebbe recato a colui che la chiede (ordinanza del presidente della Corte 22 gennaio 1988, causa 378/87 R, Top Hit Holzvertrieb/Commissione, Racc. pag. 161, punto 18; ordinanze del presidente del Tribunale 16 febbraio 1995, causa T-5/95 R, Amicale des résidents du square d'Auvergne/Commissione, Racc. pag. II-255, punti 15-17, e 3 luglio 2000, causa T-163/00 R, Carotti/Corte dei conti, Racc.PI pag. I-A-133 e II-607, punto 8).

16.
    Si deve rilevare che nella specie il richiedente non ha assolutamente soddisfatto quest'ultima condizione poiché la sua domanda non specifica il danno nel quale potrebbe incorrere in caso di esecuzione della decisione controversa e non dimostra che l'assenza di provvedimenti urgenti comporterebbe per lui conseguenze gravi e irreparabili. Il richiedente si limita infatti ad enunciare nella sua domanda di sospensione dell'esecuzione che «la scadenza del 28 maggio dimostra di per sé l'urgenza». Ora, il solo fatto che si invochi l'imminente scadenza del contratto non può essere sufficiente a dimostrare che la mancata sospensione dell'esecuzione della decisione controversa gli provocherà un danno, né, a maggior ragione, che tale danno rivestirà un carattere grave ed irreparabile.

17.
    Del resto, è giocoforza constatare che il richiedente ha depositato la domanda di provvedimenti urgenti otto mesi dopo la presentazione del ricorso principale e meno di una settimana prima della scadenza del contratto. Ora, se è vero che compete al richiedente valutare l'opportunità di proporre una domanda di sospensione dell'esecuzione e decidere circa il momento del procedimento in cui presentare tale domanda, il giudice dell'urgenza ritiene tuttavia necessario sottolineare che dalla presentazione del ricorso principale le circostanze non sono nella specie mutate e che, pertanto, il deposito della domanda di provvedimenti urgenti molti mesi dopo la presentazione del ricorso principale è un fattore che tendenzialmente rivela l'assenza di urgenza di disporre la sospensione richiesta. La Commissione, pertanto, nelle osservazioni scritte a sostegno della sua conclusione secondo cui la condizione relativa all'urgenza non è soddisfatta, deduce a ragione che il pagamento del saldo del contratto del CEERD era un evento che, lungi dall'essere venuto a conoscenza del richiedente nel maggio 2003 era, al contrario, da lunga data prevedibile.

18.
    Sulla base delle considerazioni che precedono, la presente domanda va respinta senza che si renda necessario sentire le dichiarazioni verbali delle parti.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)        La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)        Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 9 luglio 2003

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lingua processuale: il francese.