Language of document : ECLI:EU:C:2022:218

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

24 marzo 2022 (*)

«Impugnazione – Principi del diritto dell’Unione – Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Rappresentanza delle parti nei ricorsi diretti dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione – Avvocato avente la qualità di terzo rispetto alla parte ricorrente – Requisito di indipendenza – Avvocato che esercita in qualità di collaboratore in uno studio legale – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

Nelle cause riunite C‑529/18 P e C‑531/18 P,

aventi ad oggetto due impugnazioni, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 9 agosto 2018 (C‑529/18 P) e il 10 agosto 2018 (C‑531/18 P),

PJ, residente in Berlino (Germania), rappresentato da J. Lipinsky e C. von Donat, Rechtsanwälte,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Botis e A. Söder, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

Erdmann & Rossi GmbH, con sede in Berlino, rappresentata da H. Kunz-Hallstein e R. Kunz-Hallstein, Rechtsanwälte,

interveniente in primo grado (C‑529/18 P),

e

PC, residente in Berlino, rappresentata da J. Lipinsky e C. von Donat, Rechtsanwälte,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

PJ, rappresentato da J. Lipinsky e C. von Donat, Rechtsanwälte,

ricorrente in primo grado,

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Botis e A. Söder, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

Erdmann & Rossi GmbH, con sede in Berlino, rappresentata da H. Kunz-Hallstein e R. Kunz-Hallstein, Rechtsanwälte,

interveniente in primo grado (C‑531/18 P),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Passer e F. Biltgen (relatore), L.S. Rossi e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con le loro impugnazioni, PJ e PC chiedono l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 30 maggio 2018, PJ/EUIPO – Erdmann & Rossi (Erdmann & Rossi) (T‑664/16; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2018:517), con la quale quest’ultimo ha, da un lato, respinto, in quanto irricevibile, il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 18 luglio 2016 (procedimento R 1670/2015-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Erdmann & Rossi GmbH e PJ, e, dall’altro lato, dichiarato che non vi era più luogo a statuire sulla domanda di sostituzione depositata da PC.

 Contesto normativo

2        Ai sensi dell’articolo 19, primo, secondo, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto:

«Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni dell’Unione sono rappresentati davanti alla Corte di giustizia da un agente nominato per ciascuna causa; l’agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato.

Allo stesso modo sono rappresentati gli Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo [, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3),] diversi dagli Stati membri e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo.

Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.

Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte».

3        L’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale prevede quanto segue:

«Le parti sono rappresentate da un agente o da un avvocato nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 19 dello statuto».

 Fatti all’origine della controversia

4        I fatti all’origine della controversia possono essere riassunti come segue.

5        Il 19 settembre 2011 PJ ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea vertente sul segno denominativo «Erdmann & Rossi».

6        I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 12, 37 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

7        Il marchio è stato registrato il 3 febbraio 2012 con il numero 010310481.

8        Il 26 marzo 2014 la Erdmann & Rossi ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato sulla base dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009, del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1) [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

9        Con decisione del 29 giugno 2015, la divisione di annullamento dell’EUIPO ha respinto integralmente la domanda di dichiarazione di nullità.

10      Il 18 agosto 2015 la Erdmann & Rossi ha presentato un ricorso dinanzi all’EUIPO.

11      Con decisione del 18 luglio 2016, la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha accolto il ricorso e ha annullato la decisione della divisione di annullamento.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

12      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 settembre 2016, PJ ha proposto un ricorso di annullamento della decisione del 18 luglio 2016. L’atto di ricorso era sottoscritto dal sig. S., nella sua qualità di avvocato.

13      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 marzo 2017, l’EUIPO ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

14      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 3 aprile 2017, l’EUIPO ha informato il Tribunale che il marchio contestato era stato iscritto nel registro il 28 febbraio 2017 a favore di un nuovo titolare, ossia l’«[X] [GmbH & Co. KG]» e, il 1º marzo 2017, in seguito a una rettifica da parte dell’EUIPO, a favore di PC.

15      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale l’8 maggio 2017, PJ ha chiesto, da un lato, che fosse adottata una misura di organizzazione del procedimento in relazione a taluni sospetti di manipolazioni del fascicolo amministrativo e, dall’altro, che fosse sospeso il procedimento fino alla chiusura di indagini penali nei confronti di alcuni collaboratori dell’EUIPO.

16      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 maggio 2017, l’avvocato S. ha presentato, ai sensi dell’articolo 174 del regolamento di procedura del Tribunale, una domanda di sostituzione a favore di PC.

17      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 maggio 2017, PJ ha presentato le proprie osservazioni sull’eccezione di irricevibilità sollevata dall’EUIPO.

18      Con l’ordinanza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile, con la motivazione che il ricorso introduttivo del giudizio non era stato sottoscritto da un avvocato indipendente.

19      Al punto 51 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha ricordato che, in forza dell’articolo 19, terzo e quarto comma, dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto delle Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabili al procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all’articolo 53, primo comma, di tale Statuto, e dell’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, le parti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione, dall’Autorità di vigilanza AELE (EFTA) o dagli Stati parti dell’Accordo sullo Spazio economico europeo devono essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro.

20      Al punto 53 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha evidenziato che la concezione del ruolo dell’avvocato nell’ordinamento giuridico dell’Unione, la quale emana dalle tradizioni giuridiche comuni degli Stati membri e sulla quale si basa l’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, è quella di un collaboratore della giustizia chiamato a fornire, in piena indipendenza e nell’interesse superiore di quest’ultima, l’assistenza legale di cui il cliente ha bisogno.

21      Al punto 54 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha ricordato, basandosi sulla sentenza del 6 settembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commissione (C‑422/11 P e C‑423/11 P, EU:C:2012:553, punto 24 nonché giurisprudenza ivi citata), che il concetto di «indipendenza» dell’avvocato viene determinato non solo in positivo, ossia mediante un riferimento alla disciplina professionale, bensì anche in negativo, vale a dire con l’assenza di un rapporto di impiego tra quest’ultimo e il suo cliente. Al punto 55 di tale ordinanza, il Tribunale ha ritenuto che tale ragionamento si applichi con la stessa forza in una situazione in cui un avvocato è dipendente di un ente legato alla parte che rappresenta oppure qualora un avvocato sia vincolato da un contratto di diritto civile alla parte ricorrente.

22      Dopo aver ricordato, al punto 56 dell’ordinanza impugnata, che l’avvocato di una parte non privilegiata non deve neppure avere legami personali con la causa in questione o di dipendenza con il proprio cliente di natura tale da fargli rischiare di non essere in grado di ricoprire il suo ruolo essenziale di ausiliario di giustizia nella maniera più appropriata, il Tribunale ne ha dedotto, al punto 57 di tale ordinanza, che il requisito di indipendenza non è volto unicamente ad escludere i casi di rappresentanza del mandante da parte di dipendenti o di soggetti economicamente dipendenti da quest’ultimo, ma costituisce un requisito più generale il cui rispetto dev’essere esaminato caso per caso.

23      Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato, al punto 62 dell’ordinanza impugnata, che PJ era cofondatore nonché uno dei due soci dello studio legale Z a cui aveva conferito incarico per assicurarsi – tramite l’avvocato S. che interveniva per conto di tale studio – di essere rappresentato nell’ambito del ricorso dinanzi al Tribunale e che detto studio legale – société civile professionnelle (società di professionisti per l’esercizio comune della professione) registrata – sarebbe un’entità giuridica distinta da PJ.

24      Al punto 63 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, per via della circostanza che le decisioni all’interno dello studio legale Z venivano adottate all’unanimità, PJ esercitava, nella sua qualità di socio, un controllo effettivo su tutte le decisioni di detto studio, incluse quelle concernenti i collaboratori dello studio, tra i quali figurava l’avvocato S. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che l’avvocato S. non godeva, nei confronti di PJ, dello stesso grado di indipendenza di cui avrebbe goduto un avvocato che lavorasse in uno studio legale diverso da quello di cui il proprio cliente era socio e che poteva essere più difficile per lui risolvere eventuali conflitti tra i propri doveri professionali e gli obiettivi del suo cliente.

25      Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 64 dell’ordinanza impugnata, che il rapporto tra l’avvocato S. e lo studio legale Z era idoneo ad influire sull’indipendenza di tale avvocato, in quanto gli interessi dello studio si confondevano ampiamente con quelli di PJ e sussisteva il rischio che il parere professionale dell’avvocato S. fosse, almeno in parte, influenzato dal suo ambiente professionale.

26      Al punto 65 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha giudicato che il rapporto professionale intrattenuto dall’avvocato S. con PJ al momento della proposizione del ricorso era di natura tale che quest’ultimo rischiava di non essere nelle condizioni di ricoprire il proprio ruolo essenziale di ausiliario della giustizia nella maniera più appropriata.

27      Per quanto riguarda la domanda di sostituzione, il Tribunale ha constatato, al punto 78 dell’ordinanza impugnata, che, nel caso in cui il richiedente la sostituzione sia strettamente legato alla parte ricorrente, la domanda di sostituzione perde qualsivoglia rilevanza una volta che il ricorso sia stato dichiarato irricevibile per una ragione basata su un’irregolarità nella rappresentanza della parte ricorrente.

28      Al punto 80 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che, in ogni caso, tenuto conto del fatto che i requisiti concernenti la rappresentanza ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea si applicano anche nell’ambito di una domanda di sostituzione, l’avvocato S., che aveva sottoscritto la domanda di sostituzione, non era un avvocato indipendente rispetto a PC, in quanto il superiore di PC era PJ.

29      Il Tribunale ne ha concluso, al punto 81 dell’ordinanza impugnata, che non vi era più luogo a statuire sulla domanda di sostituzione.

 Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti in sede di impugnazione

30      Il 9 e il 10 agosto 2018 PJ e PC hanno ciascuno proposto un’impugnazione avverso l’ordinanza impugnata.

31      Con decisione del 29 novembre 2018, il presidente della Corte ha disposto la sospensione del procedimento nelle due cause fino alla pronuncia della sentenza nelle cause riunite Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA (C‑515/17 P e C‑561/17 P).

32      Il 4 febbraio 2020 la Corte ha pronunciato la sentenza Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA (C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2020:73).

33      Il procedimento è stato ripreso con decisione del 6 febbraio 2020.

34      Con decisione del 18 maggio 2021 è stata disposta la riunione delle due impugnazioni ai fini della fase orale e della sentenza.

35      Con la sua impugnazione nella causa C‑529/18 P, PJ chiede che la Corte voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        rinviare la causa dinanzi al Tribunale e

–        condannare l’EUIPO e la Erdmann & Rossi alle spese.

36      Con la sua impugnazione nella causa C‑531/18 P, PC chiede che la Corte voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        rinviare la causa dinanzi al Tribunale e

–        condannare l’EUIPO e la Erdmann & Rossi alle spese.

37      In entrambi i procedimenti, l’EUIPO e la Erdmann & Rossi chiedono che la Corte voglia:

–        respingere le impugnazioni e

–        condannare PJ e PC alle spese.

 Sulle impugnazioni

38      A sostegno della sua impugnazione nella causa C‑529/18 P, PJ deduce tre motivi, vertenti, rispettivamente, su una violazione dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, su uno snaturamento dei fatti, nonché su una violazione dell’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

39      A sostegno della sua impugnazione nella causa C‑531/18 P, PC deduce parimenti tre motivi, vertenti, rispettivamente, sull’erronea constatazione di non luogo a statuire sulla domanda di sostituzione, su una violazione dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché su una violazione dell’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta.

40      In considerazione della connessione constatata tra, da un lato, il primo e il secondo motivo di impugnazione nella causa C‑529/18 P e, dall’altro, il secondo motivo di impugnazione nella causa C‑531/18 P, occorre esaminare tali motivi congiuntamente.

 Sul primo e sul secondo motivo di impugnazione nella causa C529/18 P nonché sul secondo motivo di impugnazione nella causa C531/18 P

 Argomenti delle parti

41      Con il suo primo motivo di impugnazione nella causa C‑529/18 P, vertente su una violazione dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, PJ addebita al Tribunale di aver erroneamente applicato l’obbligo imposto alle parti non privilegiate di essere rappresentate da un avvocato.

42      Il Tribunale avrebbe infatti dato un’interpretazione troppo ampia dei requisiti relativi all’indipendenza dell’avvocato, interpretazione, questa, che non sarebbe giustificata né dalla formulazione né dal senso del suddetto articolo 19 e che non sarebbe corroborata dalla giurisprudenza della Corte. Siffatta interpretazione sarebbe del tutto imprevedibile nonché contraria al principio della certezza del diritto.

43      Pertanto, in primo luogo, PJ sostiene che, quando un ricorrente è una persona fisica, la mera circostanza che l’avvocato da quest’ultimo incaricato sia un’altra persona fisica è sufficiente a soddisfare la finalità dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

44      PJ ricorda che il requisito della rappresentanza da parte di un terzo indipendente dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione mira, da un lato, ad impedire che le parti private agiscano in giudizio in prima persona senza ricorrere ad un intermediario e, dall’altro, a garantire che le persone giuridiche siano difese da un rappresentante sufficientemente distaccato dalla persona giuridica che rappresenta.

45      In secondo luogo, PJ ritiene che, anche applicando nella presente causa il criterio di valutazione dell’indipendenza dell’avvocato utilizzato in relazione alle persone giuridiche, non esista alcun fondamento per un’interpretazione ampia come quella adottata dal Tribunale. Il Tribunale avrebbe, infatti, erroneamente applicato la giurisprudenza relativa ai giuristi d’impresa e avrebbe travalicato i limiti delle situazioni che incidono sull’indipendenza dell’avvocato, dal momento che la mera esistenza di un legame economico tra l’avvocato e il suo cliente non è sufficiente per constatare una mancanza di indipendenza.

46      La situazione nella presente causa non sarebbe paragonabile a quella in esame nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 6 settembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commissione (C‑422/11 P e C‑423/11 P, EU:C:2012:553), sulla quale il Tribunale si è basato nell’ordinanza impugnata. Gli interessi di PJ in qualità di imprenditore e titolare del marchio in questione non sarebbero, infatti, in alcun modo identici a – né si confonderebbero con – gli interessi dello studio legale Z, nel quale esercita l’avvocato S. Inoltre, non sussisterebbe alcun rischio che l’avvocato S. non sia in grado di risolvere eventuali conflitti tra la sua funzione di ausiliario della giustizia e gli interessi di PJ, in quanto le norme professionali avrebbero proprio lo scopo di prevenire simili conflitti. Oltre a ciò, PJ non disporrebbe di alcun mezzo per impartire direttive all’avvocato S., dato che la direzione quotidiana dello studio legale Z è affidata all’altro socio e che tutte le decisioni importanti vengono prese all’unanimità.

47      Con il suo secondo motivo, PJ addebita al Tribunale di aver snaturato i fatti in sede di applicazione dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto le constatazioni riguardanti la mancanza di indipendenza dell’avvocato S. si baserebbero su presunzioni non attestate dai fatti. La conclusione tratta dal Tribunale al punto 63 dell’ordinanza impugnata, relativa alle difficoltà che l’avvocato S. si troverebbe ad affrontare per risolvere eventuali conflitti tra i suoi doveri professionali e gli obiettivi del suo cliente, non sarebbe, infatti, in alcun modo suffragata.

48      La Erdmann & Rossi contesta i fatti addotti da PJ relativamente ai poteri di quest’ultimo all’interno dello studio legale Z e all’indipendenza dell’avvocato S. Essa ritiene che il requisito dell’indipendenza di cui all’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea non possa essere soddisfatto con la semplice osservanza delle norme professionali tedesche, dal momento che la nozione di «avvocato» ai sensi di tale disposizione deve essere interpretata alla luce del diritto dell’Unione. Essa ritiene che, nel caso di specie, il criterio di indipendenza non sia stato rispettato, dato che PJ ha conferito incarico non già all’avvocato S., bensì allo studio legale Z nella sua forma di société professionnelle civile. Orbene, nell’ambito della conduzione del processo, la società di professionisti agirebbe tramite i suoi soci e i suoi rappresentanti, cosicché vi sarebbe identità tra il mandante e il mandatario.

49      L’EUIPO precisa, anzitutto, che, nell’ambito della domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla Erdmann & Rossi, la commissione di ricorso dell’EUIPO ha ritenuto che PJ fosse chiaramente in malafede quando ha chiesto, a danno della sua ex cliente, la registrazione a suo nome del segno che quest’ultima gli aveva affidato. Secondo la commissione di ricorso, tale comportamento non sarebbe compatibile con le obbligazioni contrattuali e post-contrattuali derivanti dal rapporto tra PJ e la sua cliente.

50      L’EUIPO fa valere che il Tribunale ha correttamente interpretato i due criteri definiti all’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ossia che il rappresentante sia un terzo e che tale terzo sia un avvocato.

51      L’EUIPO, pur ammettendo che l’esercizio della professione di avvocato in qualità di dipendente possa essere conforme alle norme deontologiche, ritiene tuttavia che l’indipendenza richiesta dall’avvocato dipendente manchi nel caso in cui il cliente sia il datore di lavoro di tale avvocato, poiché quest’ultimo può risolvere con minore facilità eventuali conflitti tra i suoi doveri professionali e gli obiettivi del suo datore di lavoro. Ciò si verifica anche quando il datore di lavoro è una persona giuridica distinta dalla persona fisica del cliente, ma quest’ultimo è un socio di tale persona giuridica, poiché, di fatto, le decisioni sono prese dalle persone fisiche, specialmente laddove queste ultime agiscano in contrasto con le norme deontologiche.

52      Inoltre, l’EUIPO ritiene che il rapporto tra un socio e un avvocato membro dello studio sia paragonabile al rapporto con un giurista d’impresa. Se è vero che un avvocato che lavora come collaboratore in uno studio può essere indipendente rispettando le norme deontologiche quando rappresenta clienti terzi rispetto a detto studio, tale indipendenza verrebbe meno qualora occorra rappresentare un socio dello studio in cui lavora anche tale avvocato, soprattutto ove tale socio sia gerarchicamente superiore a quest’ultimo.

53      L’EUIPO conclude che, nelle cause in cui esiste un rapporto di impiego o un’altra forma di dipendenza che possa impedire una rappresentanza ai sensi dell’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, occorre procedere a un esame caso per caso. Tuttavia, un simile esame rappresenterebbe una questione di fatto che non sarebbe soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un giudizio di impugnazione.

54      Per quanto riguarda il secondo motivo, riguardante un asserito snaturamento dei fatti, l’EUIPO ritiene che PJ chieda, in realtà, una nuova valutazione di questi ultimi da parte della Corte.

 Giudizio della Corte

55      In via preliminare, per quanto riguarda gli argomenti dell’EUIPO vertenti sull’irricevibilità del primo e del secondo motivo nella causa C‑529/18 P, sulla base del rilievo che questi ultimi riguarderebbero questioni di fatto, occorre ricordare che dall’articolo 256 TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo che gli sono stati sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Detta valutazione, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte. Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, a esercitare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (sentenza del 4 febbraio 2020, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2020:73, punto 47).

56      Nel caso di specie, per procedere alla valutazione della natura del rapporto tra PJ e il suo rappresentante, il Tribunale si è basato su elementi di natura fattuale di cui la Corte può segnatamente controllare la qualificazione alla luce dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

57      Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’EUIPO deve essere respinta.

58      Nel merito, occorre ricordare che, per quanto riguarda la rappresentanza dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione di una parte non contemplata dai primi due commi dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, i commi terzo e quarto dell’articolo 19 di tale Statuto, applicabili ai procedimenti dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 56 di detto Statuto, stabiliscono due condizioni distinte e cumulative, ossia, la prima, che le parti non contemplate dai primi due commi dell’articolo 19 debbano essere rappresentate da un avvocato e, la seconda, che solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo possa rappresentare o assistere una parte dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione (sentenza del 4 febbraio 2020, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2020:73, punto 55 nonché giurisprudenza ivi citata).

59      Per quanto riguarda la seconda condizione, dalla formulazione dell’articolo 19, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che il senso e la portata di tale condizione devono essere interpretati mediante rinvio al diritto nazionale di cui trattasi. Nel caso di specie, non è stato contestato che detta condizione fosse rispettata dall’avvocato che ha rappresentato PJ nell’ambito del ricorso in primo grado.

60      Per quanto riguarda la prima condizione, relativa alla nozione di «avvocato», la Corte ha dichiarato che, in assenza di rinvio da parte dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea al diritto nazionale degli Stati membri, occorre interpretare tale nozione in modo autonomo e uniforme in tutta l’Unione, tenendo conto non soltanto del tenore letterale di detta disposizione, ma anche del suo contesto e del suo scopo (sentenza del 4 febbraio 2020, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2020:73, punto 57 nonché giurisprudenza ivi citata).

61      A tale riguardo, e come rilevato dal Tribunale al punto 52 dell’ordinanza impugnata, dalla formulazione dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare dall’uso del termine «rappresentat[i]», risulta che una «parte», ai sensi di tale disposizione, qualunque sia la sua qualità, non è autorizzata ad agire in prima persona dinanzi ad un organo giurisdizionale dell’Unione, ma deve ricorrere ai servizi di un terzo. Pertanto, la presentazione di un atto introduttivo firmato dal ricorrente stesso non può essere di per sé sufficiente ai fini della proposizione di un ricorso, e ciò anche se il ricorrente è un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale (sentenza del 4 febbraio 2020, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2020:73, punti 58 e 59 nonché giurisprudenza ivi citata).

62      Tale constatazione è confermata dal contesto in cui si inserisce il terzo comma dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, dal quale risulta espressamente che la rappresentanza in giudizio di una parte non contemplata dai primi due commi di tale articolo può essere garantita soltanto da un avvocato, mentre le parti contemplate a questi due primi commi possono essere rappresentate da un agente che, se del caso, può farsi assistere da un consulente o da un avvocato (v., in tal senso, sentenza del 4 febbraio 2020, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2020:73, punto 60).

63      Tale constatazione è avvalorata dallo scopo della rappresentanza tramite un avvocato delle parti non contemplate dai primi due commi dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, scopo che consiste, da un lato, nell’impedire che le parti private agiscano in giudizio in prima persona senza ricorrere a un intermediario e, dall’altro, nel garantire che le persone giuridiche siano difese da un rappresentante sufficientemente distaccato dalla persona giuridica che rappresenta (sentenza del 4 febbraio 2020, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2020:73, punto 61 nonché giurisprudenza ivi citata).

64      A tale riguardo, la Corte ha evidenziato che lo scopo dell’incarico di rappresentanza da parte di un avvocato quale previsto all’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che si esercita nell’interesse della buona amministrazione della giustizia, consiste prima di tutto nel tutelare e nel difendere al meglio gli interessi del mandante, in piena indipendenza nonché nel rispetto della legge e delle norme professionali e deontologiche (v., in tal senso, sentenza del 4 febbraio 2020, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2020:73, punto 62)

65      È vero che nozione di «indipendenza» dell’avvocato è stata inizialmente elaborata nel contesto della riservatezza dei documenti in materia di concorrenza e che la giurisprudenza, quale menzionata ai punti 53 e 63 dell’ordinanza impugnata, ha precisato al riguardo che l’avvocato è un ausiliare della giustizia chiamato a fornire, nell’interesse superiore di quest’ultima, un’assistenza legale al cliente (v., in tal senso, sentenze del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 24, nonché del 14 settembre 2010, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione e a., C‑550/07 P, EU:C:2010:512, punto 42). Tuttavia, occorre constatare che il significato di tale nozione ha conosciuto un’evoluzione in materia di rappresentanza dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione, essendo ormai il criterio predominante adottato al riguardo la tutela e la difesa degli interessi del cliente, nel rispetto della legge e delle norme professionali e deontologiche applicabili (v., in tal senso, sentenza del 4 febbraio 2020, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2020:73, punto 62)

66      Conformemente alla giurisprudenza della Corte, il requisito di indipendenza viene definito non soltanto in negativo, vale a dire nel senso di mancanza di un rapporto di impiego, ma anche in positivo, ossia mediante un riferimento alla disciplina professionale (v., in tal senso, sentenza del 4 febbraio 2020, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2020:73, punto 63 nonché giurisprudenza ivi citata).

67      Come precisato dal Tribunale al punto 54 dell’ordinanza impugnata, il requisito di indipendenza dell’avvocato, nel contesto specifico dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, implica necessariamente l’assenza di un rapporto di impiego tra quest’ultimo e il suo cliente.

68      Inoltre, come rilevato dal Tribunale al punto 55 dell’ordinanza impugnata, tale ragionamento si applica con la stessa forza in una situazione in cui un avvocato è dipendente di un ente legato alla parte che rappresenta (sentenza del 6 settembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commissione, C‑422/11 P e C‑423/11 P, EU:C:2012:553, punto 25).

69      Per quanto riguarda la definizione positiva della nozione di «indipendenza» che incombe all’avvocato, la Corte ha espressamente evidenziato che tale indipendenza deve essere intesa come l’assenza non già di qualsivoglia legame tra l’avvocato e il suo cliente, ma unicamente di quei legami che pregiudichino manifestamente la sua capacità di svolgere il proprio incarico difensivo servendo al meglio gli interessi del cliente, nel rispetto della legge e delle norme professionali e deontologiche (v., in tal senso, sentenza del 4 febbraio 2020, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2020:73, punti da 62 a 64).

70      È alla luce delle considerazioni che precedono che deve essere valutata la fondatezza del primo e del secondo motivo di impugnazione nella causa C‑529/18 P nonché del secondo motivo di impugnazione nella causa C‑531/18 P.

71      Al riguardo, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, ai punti 54 e 55 dell’ordinanza impugnata, che, per quanto riguarda la valutazione dell’indipendenza dell’avvocato, la situazione di un avvocato che è vincolato da un contratto di diritto civile alla parte ricorrente deve essere assimilata a una situazione di rapporto di impiego, la quale implica la mancanza di indipendenza dell’avvocato.

72      Tuttavia, come già rilevato dalla Corte, la sola esistenza di un qualsivoglia vincolo contrattuale di diritto civile tra un avvocato e il suo cliente non è sufficiente per ritenere che tale avvocato si trovi in una situazione manifestamente lesiva della sua capacità di difendere gli interessi dei suoi clienti rispettando il criterio di indipendenza (v., in tal senso, sentenza del 4 febbraio 2020, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, EU:C:2020:73, punti 66 e 67).

73      Inoltre, il Tribunale ha proceduto a un’interpretazione erronea del criterio di indipendenza ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, allorché ha dichiarato, al punto 57 dell’ordinanza impugnata, che il requisito di essere rappresentato da un terzo indipendente non può essere inteso come un requisito volto unicamente ad escludere una rappresentanza da parte di dipendenti del mandante o di soggetti economicamente dipendenti da quest’ultimo, costituendo esso un requisito più generale il cui rispetto dev’essere esaminato caso per caso.

74      Al fine di tener conto dell’obiettivo dell’incarico di rappresentanza da parte di un avvocato, il requisito di indipendenza imposto dal diritto dell’Unione ai rappresentanti delle parti non privilegiate deve essere infatti interpretato in modo da limitare i casi di irricevibilità per un’irregolarità nell’incarico di rappresentanza alle ipotesi in cui risulti manifestamente che l’avvocato non è in grado di svolgere il proprio incarico di difesa servendo al meglio gli interessi del suo cliente, sicché egli deve essere escluso nell’interesse di quest’ultimo.

75      Si deve, tuttavia, rammentare che se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto, l’impugnazione deve essere respinta (sentenza del 22 settembre 2020, Austria/Commissione, C‑594/18 P, EU:C:2020:742, punto 47 nonché giurisprudenza ivi citata).

76      Nel caso di specie, è pacifico che PJ, che è avvocato e che esercita parallelamente un’attività nel settore della concessione di licenze di marchi, ha conferito incarico allo studio legale Z, société civile professionnelle di cui è uno dei due soci cofondatori, per assicurarsi di essere rappresentato nell’ambito di un procedimento giudiziario relativo a un marchio di cui è titolare, e che l’avvocato S., avvocato che esercita in detto studio in qualità di collaboratore, è stato incaricato di tale rappresentanza.

77      Dopo aver analizzato, ai punti 62 e 63 dell’ordinanza impugnata, la struttura dello studio legale Z e il processo decisionale all’interno di quest’ultimo, il Tribunale ha concluso, al punto 63 di tale ordinanza, che PJ esercitava un controllo effettivo sulle decisioni dello studio riguardanti l’avvocato S. e che tale circostanza aveva come conseguenza che l’avvocato S., nonostante il suo assoggettamento alle norme professionali della professione di avvocato, non godeva nei confronti di PJ dello stesso grado di indipendenza di cui avrebbe goduto un avvocato che lavorasse in uno studio diverso da quello di cui il proprio cliente era socio.

78      Al riguardo, è necessario constatare che il rapporto che unisce l’avvocato S. allo studio legale Z, se non addirittura a PJ nella sua qualità di socio di tale studio, non può essere automaticamente qualificato come un rapporto di impiego implicante la mancanza di qualsiasi indipendenza, come risulta dai punti da 66 a 68 della presente sentenza.

79      È noto, infatti, che la professione di avvocato può essere esercitata in forme diverse, che possono andare dall’avvocato singolo ai grandi studi legali internazionali. Spetta agli avvocati che si associano definire le modalità della loro collaborazione e i loro rapporti contrattuali possono anche assumere la forma di rapporti di lavoro subordinato, purché la legge, le norme professionali nazionali e le norme deontologiche applicabili lo consentano. Orbene, si deve presumere che un avvocato collaboratore in uno studio legale, anche se esercita la sua professione nell’ambito di un contratto di lavoro, soddisfi gli stessi requisiti di indipendenza di un avvocato che eserciti come singolo o come socio in uno studio.

80      Tuttavia, anche se si presume che un avvocato collaboratore in uno studio soddisfi, di regola, i requisiti di indipendenza ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – anche nelle ipotesi in cui eserciti le sue funzioni nell’ambito di un contratto di lavoro o nell’ambito di un altro rapporto subordinato – occorre operare una distinzione a seconda della situazione del cliente rappresentato.

81      Infatti, mentre la situazione in cui il cliente è una persona fisica o giuridica terza rispetto allo studio legale nel quale il collaboratore considerato esercita le sue funzioni non solleva particolari problemi di indipendenza in capo a quest’ultimo, diversa è la situazione in cui il cliente, persona fisica, sia esso stesso socio e membro fondatore dello studio legale e possa, pertanto, esercitare un controllo in concreto sul collaboratore. In quest’ultima ipotesi, si deve ritenere che i legami esistenti tra l’avvocato collaboratore e il socio cliente siano tali da pregiudicare manifestamente l’indipendenza dell’avvocato.

82      Alla luce di quanto precede, e mediante una sostituzione di motivazione, occorre quindi respingere il primo e il secondo motivo di impugnazione nella causa C‑529/18 P nonché il secondo motivo di impugnazione nella causa C‑531/18 P in quanto infondati.

 Sul terzo motivo di impugnazione nella causa C529/18 P e sul terzo motivo di impugnazione nella causa C531/18 P

 Argomenti delle parti

83      Con il suo terzo motivo di impugnazione nella causa C‑529/18 P, vertente su una violazione dell’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta, PJ fa valere che l’interpretazione estensiva cui ha fatto ricorso il Tribunale comporta ripercussioni rilevanti non solo sul libero esercizio della professione di avvocato in Europa, ma anche sui diritti fondamentali dei singoli che si vedono privati di una tutela giurisdizionale effettiva. L’argomentazione su cui si basa PC nell’ambito del terzo motivo di impugnazione nella causa C‑531/18 P è sostanzialmente identica.

84      PJ fa valere che l’ordinanza impugnata lede il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nella misura in cui tale diritto implica un accesso effettivo alla giustizia. PJ spiega al riguardo che, se il Tribunale l’avesse informato in tempo utile dell’esistenza di un’eventuale irregolarità inficiante la rappresentanza legale, egli avrebbe avuto la possibilità di conferire l’incarico ad un altro avvocato entro i termini.

85      Sia la Erdmann & Rossi che l’EUIPO ritengono che non sussista, nel caso di specie, alcuna violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

 Giudizio della Corte

86      Occorre ricordare che il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione, cui fa riferimento anche l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è adesso affermato all’articolo 47 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./Trasta Komercbanka e a., C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P, EU:C:2019:923, punto 55 nonché giurisprudenza ivi citata).

87      La tutela giurisdizionale effettiva di una persona fisica come PJ, titolare di un marchio oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità, è garantita dal diritto di cui dispone detta persona di proporre dinanzi al giudice dell’Unione un ricorso avverso la decisione di annullamento della commissione di ricorso dell’EUIPO.

88      Per quanto riguarda le possibilità di regolarizzazione, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, sebbene lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura del Tribunale prevedano la possibilità di regolarizzare un atto introduttivo che non osservi taluni requisiti di forma, il mancato rispetto dell’obbligo di rappresentanza da parte di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo non rientra nel novero dei requisiti che possono essere oggetto di regolarizzazione dopo la scadenza del termine di ricorso, conformemente all’articolo 21, secondo comma, di detto Statuto e all’articolo 44, paragrafo 6, di tale regolamento di procedura, divenuto oggi l’articolo 78, paragrafo 6, di detto regolamento (ordinanze 27 novembre 2007, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret e Akar/Commissione, C‑163/07 P, EU:C:2007:717, punto 26, e del 20 febbraio 2008, Comunidad Autónoma de Valencia/Commissione, C‑363/06 P, non pubblicata, EU:C:2008:99, punto 34).

89      È vero che, in forza dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, è possibile designare un nuovo rappresentante di una parte qualora il Tribunale decida di escludere colui che è stato designato inizialmente in quanto ritiene che il suo comportamento sia, come previsto dall’articolo 55, paragrafo1, di detto regolamento di procedura, incompatibile con il decoro del Tribunale o con quanto richiesto da una buona amministrazione della giustizia.

90      Tuttavia, in un caso come quello rilevato al punto 81 della presente sentenza, nessuna disposizione del regolamento di procedura del Tribunale o dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea impone attualmente al Tribunale o alla Corte di avvertire l’autore di un ricorso né di metterlo in condizione di procedere alla designazione di un nuovo rappresentante nel corso del procedimento.

91      Da quanto precede risulta che il terzo motivo di impugnazione nella causa C‑529/18 P e il terzo motivo di impugnazione nella causa C‑531/18 P devono essere respinti in quanto infondati.

 Sul primo motivo di impugnazione nella causa C531/18 P

 Argomenti delle parti

92      Con il primo motivo di impugnazione nella causa C‑531/18 P, PC si duole che il Tribunale abbia constatato che non vi era più luogo a statuire sulla domanda di sostituzione a favore di PC.

93      La Erdmann & Rossi e l’EUIPO chiedono che tale motivo venga respinto.

 Giudizio della Corte

94      Dato che la legittimità della decisione del Tribunale che respinge il ricorso proposto da PJ in quanto irricevibile, per una ragione basata su un’irregolarità nella rappresentanza legale di quest’ultimo, è stata confermata dalla presente sentenza, occorre constatare che la domanda di sostituzione è priva di qualsivoglia rilevanza e che non vi è più luogo a statuire su tale domanda.

95      Pertanto, anche il primo motivo di impugnazione nella causa C‑531/18 P dev’essere respinto.

96      Dalle considerazioni che precedono risulta che l’impugnazione dev’essere respinta nel suo complesso.

 Sulle spese

97      In forza dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

98      Nel caso di specie, PJ e PC, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese relative alla presente impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale, conformemente alle domande della Erdmann & Rossi e dell’EUIPO.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Le impugnazioni sono respinte.

2)      PJ è condannato alle spese nella causa C529/18 P afferenti sia alla presente impugnazione che al procedimento dinanzi al Tribunale.

3)      PC è condannata alle spese nella causa C531/18 Pafferenti sia alla presente impugnazione che al procedimento dinanzi al Tribunale.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.