Language of document : ECLI:EU:T:2011:238

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

24 maggio 2011 (*)

«Ricorso per risarcimento danni – Progetto cofinanziato mediante lo strumento finanziario LIFE+ – Sviluppo di un sistema innovativo di fornitura di energia a uso della telefonia mobile (progetto Pneuma) – Sviamento di procedura – Violazione dei requisiti di forma – Irricevibilità»

Nella causa T‑489/08,

Power-One Italy SpA, con sede in Terranova Bracciolini, rappresentata dagli avv.ti R. Giuffrida e A. Giussani,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dal sig. P. Oliver e dalla sig.ra D. Recchia, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso per risarcimento del danno lamentato dalla ricorrente in conseguenza della decisione della Commissione di chiusura del progetto Pneuma (LIFE04 ENV/IT/000595), per il cofinanziamento dello sviluppo di un sistema innovativo di fornitura di energia ad uso della telefonia mobile,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto dai sigg. E. Moavero Milanesi (relatore), presidente, N. Wahl e S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        Con decisione 2 settembre 2004, C (2004) 3331 def., la Commissione delle Comunità europee ha approvato la concessione di un sostegno finanziario comunitario per un importo massimo pari a EUR 1 226 753 a favore di un progetto intitolato «Pneuma (Pneumatic Uninterruptible Machine) System: An Uninterruptible Pneumatic Power Generator» (LIFE04 ENV/IT/000595) (in prosieguo: il «progetto controverso»), il cui destinatario era la ricorrente, Power-One Italy SpA.

2        La ricorrente si era impegnata a realizzare il progetto controverso tra il 1° gennaio 2004 e il 30 giugno 2006, nonché a rispettare le norme amministrative standard adottate dalla Commissione nel contesto della gestione del programma LIFE (in prosieguo: le «NAS»). A tale scopo, l’8 gennaio 2005, essa aveva ricevuto dalla Commissione, conformemente all’art. 23 delle NAS, un anticipo pari a EUR 490 701,32.

3        Con e-mail del 1° aprile 2005, la ricorrente ha informato la Commissione che si era verificato un ritardo riguardo al termine di presentazione del primo rapporto sullo stato di avanzamento delle attività di cui al progetto controverso, la cui consegna era inizialmente prevista, secondo il calendario stabilito nel progetto controverso in forza dell’art. 11 delle NAS, nel corso del mese di febbraio del 2005. Con quella e-mail la stessa si è altresì impegnata a consegnare il primo rapporto sullo stato di avanzamento delle attività anteriormente al 15 aprile 2005.

4        Con lettera del 12 maggio 2005, la Commissione si è rivolta alla ricorrente al fine di avvisarla del fatto che il suo obbligo di inoltrare il primo rapporto sullo stato di avanzamento delle attività non era stato rispettato e ha richiamato al contempo la sua attenzione sulla possibilità, prevista all’art. 14 delle NAS, che si ponesse termine al progetto controverso in caso di inadempimento dei suoi obblighi. In quella medesima lettera, la Commissione ha fissato il termine ultimo al 25 maggio 2005.

5        Con lettera del 18 luglio 2005, la Commissione si è nuovamente rivolta alla ricorrente per farle notare che non le aveva fatto pervenire il primo rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e per informarla che, qualora non avesse inviato il rapporto in parola entro un mese, essa si sarebbe riservata di porre fine al progetto controverso, conformemente all’art. 14 delle NAS.

6        Con lettera del 22 agosto 2005, la ricorrente ha informato la Commissione che il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività le sarebbe stato consegnato entro il 26 agosto 2005.

7        Il 7 settembre 2005, la ricorrente ha trasmesso alla Commissione un fascicolo relativo allo stato di avanzamento del progetto controverso, che includeva, in particolare, un test di laboratorio, risultati di prove e fotografie.

8        Con raccomandata del 21 ottobre 2005, la Commissione ha informato la ricorrente che, a suo giudizio, la documentazione pervenutale era insufficiente e che non era stata inviata al gruppo di monitoraggio alcuna copia di quest’ultima, in violazione dell’obbligo previsto all’art. 11 delle NAS. Mediante quella stessa raccomandata, la Commissione ha comunicato alla ricorrente la sua decisione di porre fine al progetto controverso e le ha accordato, ai sensi dell’art. 14 delle NAS, un termine di un mese per l’inoltro di eventuali osservazioni sulla sua decisione, richiamando al contempo la sua attenzione sul fatto che la decisione sarebbe stata considerata definitiva in mancanza di un’adeguata risposta.

9        Con lettera del 21 novembre 2005, la ricorrente ha inviato alla Commissione il primo rapporto sullo stato di avanzamento delle attività.

10      Con lettera del 3 gennaio 2006, la Commissione ha informato la ricorrente che l’esame del primo rapporto sullo stato di avanzamento delle attività rivelava che la gestione del progetto controverso era fonte di preoccupazioni e che essa nutriva dubbi sulla capacità della ricorrente di rispettare i suoi obblighi contrattuali. Tuttavia, la Commissione l’ha informata che avrebbe rimandato le sue valutazioni complessive in attesa dell’esame del rapporto intermedio, dalla stessa richiesto per il 28 febbraio 2006. La Commissione ha precisato che, in caso di ritardo, il procedimento di annullamento del progetto controverso avrebbe ripreso il suo corso. In questa stessa lettera, la Commissione ha reso edotta la ricorrente della sua intenzione di procedere a una visita di controllo in loco.

11      Con lettera del 27 marzo 2006, la ricorrente ha inviato alla Commissione un secondo rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e ha fissato il 12 maggio 2006 come data di invio del rapporto intermedio.

12      Con lettera del 31 marzo 2006, la ricorrente ha chiesto alla Commissione una proroga del termine di chiusura del progetto controverso dal 30 giugno al 31 ottobre 2006. A sostegno della sua richiesta, ha giustificato il ritardo occorso nell’esecuzione del progetto con motivi di natura tecnica che, a suo giudizio, non le erano imputabili.

13      Con lettera del 28 aprile 2006, la Commissione ha respinto la domanda di proroga del progetto controverso. La Commissione ha considerato, a tale proposito, che, prima che emergessero i problemi di natura tecnica, il progetto controverso aveva sofferto di ritardi riconducibili alla gestione amministrativa della ricorrente. Nella stessa lettera la Commissione ha sottolineato che il rapporto intermedio, previsto per il 28 febbraio 2006, non le era stato trasmesso.

14      Con lettera del 10 maggio 2006, la Commissione ha informato la ricorrente che la valutazione del secondo rapporto sullo stato di avanzamento delle attività, tenuto conto della sua sinteticità, non consentiva di mettere adeguatamente in evidenza gli sviluppi del progetto. Parimenti, essa le ha comunicato la sua decisione di non versare la seconda tranche del finanziamento, conformemente all’art. 23, terzo comma, delle NAS, riservandosi il diritto di valutare la gestione del progetto controverso alla luce del rapporto finale. Infine, la Commissione ha richiamato l’attenzione della ricorrente sui ritardi verificatisi nell’esecuzione del progetto controverso e sull’ultimazione di quest’ultimo prevista per il 30 giugno 2006.

15      Il 27 giugno 2006, il gruppo della Commissione incaricato di monitorare il progetto controverso ha effettuato una visita in loco. In seguito a quest’ultima, con lettera del 19 luglio 2006, la Commissione ha avvisato la ricorrente del fatto che la sperimentazione del progetto controverso comportava significativi cambiamenti rispetto a quanto era stato inizialmente previsto nel medesimo progetto e che, inoltre, la sperimentazione de qua sarebbe stata effettuata dopo l’ultimazione del progetto controverso. In quella stessa lettera la Commissione ha osservato che, a suo giudizio, la gestione finanziaria del progetto presentava alcune lacune e ha invitato la ricorrente a prendere in considerazione tali osservazioni al momento dell’invio del rapporto finale, che doveva essere consegnato prima del 30 settembre 2006.

16      Con e-mail del 21 settembre 2006, la ricorrente ha chiesto una proroga del termine di presentazione del rapporto finale fino al 31 dicembre 2006. A questo scopo la ricorrente ha rilevato che alcune attività connesse alla realizzazione del progetto sarebbero continuate dopo il termine del 30 giugno 2006. Con e-mail del 22 settembre 2006, la Commissione ha concesso la proroga richiesta, precisando che si sarebbe dovuto trasmettere il rapporto finale entro il 31 dicembre 2006 e che non sarebbe stato concesso alcun nuovo differimento.

17      Con e-mail del 7 febbraio 2007, dopo aver ripetutamente contattato la ricorrente, la Commissione ha fissato il 13 febbraio 2007 quale termine ultimo per la consegna del rapporto finale. La Commissione ha precisato che l’inosservanza di questo termine avrebbe comportato la chiusura del progetto controverso sulla base delle informazioni all’epoca disponibili. Con e-mail recanti quella stessa data, la ricorrente ha garantito alla Commissione che il rapporto richiesto le sarebbe stato inviato entro il termine impartito.

18      Con e-mail del 16 febbraio e del 7 marzo 2007, la Commissione ha contattato la ricorrente per informarla che il rapporto non le era stato inoltrato.

19      Con raccomandata del 19 marzo 2007, la Commissione ha comunicato alla ricorrente la sua decisione di procedere al recupero dell’anticipo versato. La Commissione ha ricordato alla ricorrente che, in difetto di un’adeguata risposta, contenente informazioni tecniche e finanziarie, entro due settimane, la decisione sarebbe divenuta definitiva.

20      Con e-mail del 13 aprile 2007 la ricorrente ha informato la Commissione che il rapporto finale le sarebbe stato inviato il 20 aprile 2007.

21      Con raccomandata del 24 aprile 2007, la Commissione ha avvisato la ricorrente di non aver ricevuto il rapporto finale e di intendere, pertanto, avviare la procedura di recupero delle somme versate a titolo di anticipo. La Commissione ha inoltre indicato che le eventuali osservazioni supplementari della ricorrente non sarebbero state prese in considerazione.

22      Il 4 maggio 2007, la ricorrente ha tuttavia inviato il rapporto definitivo alla Commissione. Con lettera del 7 maggio 2007, la Commissione ha accusato ricevuta del rapporto finale della ricorrente e ha indicato che le informazioni tecniche e finanziarie collegate al rapporto finale sarebbero state analizzate e che, se fossero risultate necessarie informazioni supplementari, la ricorrente ne sarebbe stata informata per iscritto.

23      Il 31 maggio 2007, la ricorrente ha dato disposizioni alla sua banca di procedere al rimborso delle somme percepite a titolo di anticipo.

24      Con lettera del 13 luglio 2007, la Commissione ha informato la ricorrente che la qualità e la completezza del rapporto tecnico e del rapporto finanziario non erano soddisfacenti e l’ha invitata a farle pervenire un nuovo rapporto finale entro il 20 agosto 2007. La Commissione ha quindi indicato in quella stessa lettera che avrebbe posto fine al progetto controverso se questo termine non fosse stato rispettato.

25      Con e-mail del 27 agosto 2007, la ricorrente ha chiesto alla Commissione una proroga del termine per la presentazione del rapporto finale. A sostegno della sua domanda, la ricorrente ha fatto valere di non essere in grado di inoltrare alla data prevista la documentazione integrativa del rapporto finale. Con e-mail recante la stessa data, la Commissione ha comunicato il suo rifiuto di accordare una siffatta proroga.

26      Con e-mail del 3 settembre 2007, la ricorrente ha inviato alla Commissione documentazione integrativa che, secondo la Commissione, non era quella da essa richiesta.

27      Con e-mail del 6 settembre 2007, la Commissione ha informato la ricorrente che il progetto sarebbe stato valutato sulla base dei documenti disponibili e che ormai non sarebbe stato accettato alcun documento integrativo.

28      Il 10 settembre 2007, un rappresentante della ricorrente ha portato, brevi manu, documentazione integrativa presso gli uffici della Commissione. I funzionari della Commissione che l’hanno ricevuto hanno tuttavia rifiutato la documentazione in parola.

29      Con lettera dell’8 ottobre 2007, la Commissione ha informato la ricorrente che i documenti che le erano stati trasmessi, a seguito della lettera del 13 luglio 2007, non contenevano le informazioni richieste. Di conseguenza, essa, in questa stessa lettera, ha confermato la sua decisione di porre termine al progetto controverso e di recuperare gli anticipi versati.

30      Il 12 novembre 2007, la ricorrente ha inoltrato alla Commissione una lettera firmata dal suo avvocato, in cui le è stato chiesto di riconsiderare la sua posizione.

31      Con lettera del 27 novembre 2007, la Commissione ha risposto alla ricorrente ricordando brevemente i motivi per i quali aveva adottato la decisione di porre fine al progetto controverso nonché di procedere al recupero degli anticipi versati. Con raccomandata del 27 dicembre 2007, firmata dal suo avvocato, la ricorrente ha trasmesso le sue osservazioni alla Commissione.

 Procedimento e conclusioni delle parti

32      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 novembre 2008, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        accertare e dichiarare la violazione a carico della Commissione dell’art. 10, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 luglio 2000, n. 1655, riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE) (GU L 192, pag. 1), dell’art. 14 delle NAS, nonché del principio di tutela del legittimo affidamento;

–        accertare e dichiarare il nesso di causalità tra tale violazione e i danni da essa subiti e quantificati in EUR 2 876 188,99;

–        condannare la Commissione, conformemente all’art. 288, secondo comma, CE, a risarcire, a suo favore, i danni subiti;

–        condannare la Commissione alle spese.

33      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 febbraio 2009, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale ed ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese.

34      Il 12 marzo 2009, la ricorrente ha depositato le sue osservazioni su tale eccezione, con le quali essa chiede al Tribunale di respingere l’eccezione sollevata dalla Commissione.

 In diritto

35      Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura, il Tribunale, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o se quest’ultimo è manifestamente irricevibile, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

36      Peraltro, ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura, se una parte chiede al Tribunale di statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito, il procedimento sull’eccezione di irricevibilità prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale.

37      Nella specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tali disposizioni, che non occorre proseguire il procedimento.

 Sull’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione

 Argomenti delle parti

38      La Commissione considera che il ricorso di risarcimento della ricorrente dovrebbe essere dichiarato irricevibile in quanto costituisce uno sviamento di procedura per il fatto di mirare, in realtà, alla revoca della decisione della Commissione del 24 aprile 2007 recante revoca del finanziamento del progetto controverso.

39      In particolare, la Commissione sottolinea che il pregiudizio che la ricorrente ritiene di aver subìto è la conseguenza diretta della decisione di porre fine al finanziamento del progetto controverso e che la domanda di risarcimento mira pertanto ad eliminare gli effetti giuridici di una decisione che la ricorrente avrebbe potuto impugnare nei termini di cui all’art. 230 CE. Tale decisione sarebbe pertanto divenuta definitiva e i suoi effetti giuridici, ossia l’obbligo per la ricorrente di sostenere il costo totale del progetto controverso, non potrebbero essere eliminati mediante un’azione per risarcimento dei danni subiti.

40      Inoltre, la Commissione sostiene che la constatazione di uno sviamento della procedura non può rimessa in discussione dal fatto che, nel caso di specie, nell’ambito di un’azione per risarcimento danni, la ricorrente reclami un importo diverso da quello a cui avrebbe avuto diritto se fosse stato accolto un ricorso per annullamento dell’atto di revoca del finanziamento.

41      La ricorrente considera che il presente ricorso costituisce un’azione autonoma mediante la quale essa mira a ottenere ristoro dei danni causati dalla Commissione, e non la revoca della decisione della Commissione di far venir meno il finanziamento del progetto. In sostanza, essa dichiara che, dal momento che non si è limitata a chiedere, a titolo di risarcimento danni, gli importi che avrebbero fatto parte del finanziamento e che non sono stati versati, la tesi della Commissione relativa allo sviamento di procedura non può essere accolta.

 Giudizio del Tribunale

42      Secondo costante giurisprudenza, l’azione di risarcimento danni ex artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE è stata istituita come azione autonoma con una particolare funzione nell’ambito del sistema dei ricorsi (sentenza della Corte 26 febbraio 1986, causa 175/84, Krohn/Commissione, Racc. pag. 753, punto 26). Ne discende che, in linea di principio, l’irricevibilità di un ricorso di annullamento non può comportare quella di un ricorso per il risarcimento del danno lamentato (sentenza del Tribunale 24 settembre 1996, causa T‑491/93, Richco/Commissione, Racc. pag. II‑1131, punto 64).

43      Il ricorso proposto ai fini del risarcimento danni va tuttavia dichiarato irricevibile qualora sia in realtà diretto alla revoca di una decisione individuale divenuta definitiva e abbia per effetto, nell’ipotesi di un suo accoglimento, di eliminare gli effetti giuridici della decisione medesima (sentenza del Tribunale 15 marzo 1995, causa T‑514/93, Cobrecaf e a./Commissione, Racc. pag. II‑621, punto 59).

44      Al fine di precisare la portata di questo principio, si deve tuttavia osservare che sarebbe in contrasto con l’autonomia dell’azione risarcitoria, come pure con l’efficacia del sistema dei rimedi giurisdizionali istituiti dal Trattato, considerare irricevibile un ricorso per risarcimento danni per il fatto che potrebbe condurre a un risultato analogo a quello di un ricorso di annullamento. Soltanto nel caso in cui un ricorso per risarcimento danni tendesse in realtà alla revoca di una decisione individuale destinata alle parti ricorrenti e divenuta definitiva – e avesse pertanto lo stesso oggetto e lo stesso effetto di un ricorso di annullamento –, tale ricorso per risarcimento danni potrebbe essere considerato uno sviamento di procedura (sentenza del Tribunale 23 novembre 2004, causa T‑166/98, Cantina sociale di Dolianova e a./Commissione, Racc. pag. II‑3991, punto 122). L’onere di provare tale sviamento di procedura grava sulla parte che lo invoca (sentenza Richco/Commissione, cit., punto 65).

45      Per giurisprudenza consolidata, un ricorso per risarcimento danni è in realtà volto all’annullamento di una decisione individuale divenuta definitiva se è diretto al pagamento di una somma il cui importo corrisponde esattamente a quello delle somme non riconosciute alla ricorrente dalla decisione impugnata (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 197, e Krohn Import-Export/Commissione, cit., punto 30; sentenza Cobrecaf e a./Commissione, cit., punto 60).

46      Un ricorso per risarcimento danni potrebbe anche eliminare gli effetti giuridici di una decisione divenuta definitiva, ove il ricorrente ricerchi un vantaggio più ampio, ma che includa quello che si sarebbe potuto ricavare da una sentenza di annullamento. In una tale ipotesi, è tuttavia necessario constatare l’esistenza di uno stretto nesso tra il ricorso per risarcimento danni e il ricorso di annullamento per concludere nel senso dell’irricevibilità del primo (ordinanza della Corte 4 ottobre 2010, causa C‑532/09 P, Ivanov/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punti 23‑25).

47      Nel caso di specie, gli effetti giuridici della decisione della Commissione del 24 aprile 2007 si esauriscono nella cessazione del finanziamento del progetto controverso e nel recupero da parte della Commissione degli importi versati alla ricorrente a titolo di anticipo, vale a dire EUR 490 701,32. L’annullamento di questa decisione avrebbe quindi implicato, quale immediata conseguenza, il ripristino del progetto controverso e il nuovo pagamento alla ricorrente degli importi in questo modo recuperati. La ricorrente avrebbe, tuttavia, potuto trarre da un tale annullamento un vantaggio più ampio, recuperando l’intero sostegno finanziario previsto per il progetto controverso, vale a dire EUR 1 226 753. Si può ritenere che il pagamento di quest’ultima somma a titolo di risarcimento danni presenti uno stretto nesso con l’annullamento della decisione di cui trattasi, in quanto sarebbe dovuto sopraggiungere a seguito del normale svolgimento della realizzazione del progetto controverso. Pertanto, il ricorso per risarcimento danni presenterebbe anch’esso, entro tali limiti, uno stretto nesso con un eventuale ricorso di annullamento.

48      Quindi, secondo la giurisprudenza citata supra ai punti 43-46, si deve concludere che la parte del presente ricorso per risarcimento danni corrispondente all’importo massimo del finanziamento previsto per il progetto controverso mira, in realtà, alla revoca della decisione della Commissione che determina la revoca di detto finanziamento. Pertanto, il ricorso per risarcimento danni deve essere parzialmente respinto, nei limiti della somma di EUR 1 226 753, in quanto irricevibile per sviamento di procedura.

49      Un siffatto approccio non può tuttavia essere giustificato rispetto alla restante parte (EUR 1 649 435,99) dell’importo richiesto dalla ricorrente a titolo di risarcimento danni (EUR 2 876 188,99), corrispondente alla totalità dei costi sostenuti ai fini dell’esecuzione del progetto controverso. Si deve sottolineare, a questo proposito, che, ai sensi dell’art. 2 della decisione 2 settembre 2004, C (2004) 3331 def., il finanziamento accordato al progetto controverso copre soltanto il 30% delle spese ammissibili e non può eccedere la somma di EUR 1 226 753. La decisione della Commissione del 24 aprile 2007 determina la revoca di detto finanziamento e l’eventuale annullamento di tale decisione non può assolutamente dar luogo al pagamento a favore della ricorrente di un importo che ecceda quello di cui trattasi. La domanda di risarcimento danni della ricorrente relativa all’eccedenza di questo importo non ha quindi né lo stesso oggetto né lo stesso effetto di un ricorso di annullamento e, pertanto, non può essere giudicata irricevibile a motivo di uno sviamento di procedura (v., in tal senso, sentenza Cantina sociale di Dolianova e a./Commissione, punto 44 supra, punti 122 e 123).

50      Dall’insieme delle considerazioni precedentemente esposte risulta che l’eccezione d’irricevibilità relativa a uno sviamento di procedura, in quanto il ricorso per risarcimento danni mirerebbe ad abolire gli effetti giuridici della decisione del 24 aprile 2007, divenuta definitiva, deve essere parzialmente accolta, nei limiti in cui riguarda la parte della domanda di risarcimento danni corrispondente all’importo del sostegno finanziario previsto dalla decisione 2 settembre 2004, C (2004) 3331 def., per la realizzazione del progetto controverso, ossia EUR 1 226 753.

51      Per quanto riguarda la ricevibilità del presente ricorso per l’eccedenza di detto importo (in prosieguo: il «danno residuale»), si deve esaminare la conformità del ricorso con l’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura.

 Sulla conformità del ricorso con l’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura

52      Secondo una giurisprudenza costante, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale ai sensi dell’art. 53, primo comma, di tale Statuto e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, l’atto introduttivo di un ricorso deve, in particolare, indicare l’oggetto della controversia e contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. In particolare, un ricorso diretto al risarcimento dei danni che si affermano causati da un’istituzione dell’Unione deve, affinché ricorrano tali requisiti, contenere gli elementi che consentono di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento ed il danno che asserisce di aver subìto, nonché la natura e l’entità di tale danno (sentenze del Tribunale 29 ottobre 1998, causa T‑13/96, TEAM/Commissione, Racc. pag. II‑4073, punto 27; 27 giugno 2000, causa T‑72/99, Meyer/Commissione, Racc. pag. II‑2521, punto 30, e 19 marzo 2010, causa T‑42/06, Gollnisch/Parlamento, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 77).

53      Nel caso di specie, la ricorrente invoca l’illegittimità della decisione della Commissione di porre fine al finanziamento comunitario del progetto controverso e di recuperare gli importi anticipati. Essa sostiene pertanto che, adottando la decisione del 24 aprile 2007, la Commissione ha violato l’art. 10 del regolamento n. 1665/2000, l’art. 14 delle NAS e il principio di tutela del legittimo affidamento e che, di conseguenza, le ha arrecato danni. A questo proposito la ricorrente considera, innanzitutto, che la decisione con cui si è posto fine al finanziamento del progetto controverso non è giustificata, tenuto conto della scarsa gravità degli inadempimenti accertati nel corso della sua esecuzione, vale a dire i ritardi nella presentazione della documentazione tecnica e dei rapporti sullo stato di avanzamento, tanto più che il progetto controverso sarebbe stato ultimato e reso operativo. La ricorrente addebita inoltre alla Commissione di aver annullato il sostegno finanziario senza averle assegnato alcun termine per presentare le proprie osservazioni e di averla indotta a ritenere, considerate le proroghe concesse per l’invio dei vari rapporti, che sarebbe stata possibile la positiva conclusione del progetto controverso.

54      Sebbene sia vero che tali argomenti consentono di individuare il comportamento addebitato alla Commissione, tuttavia le indicazioni fornite, per quanto riguarda gli altri elementi necessari per far sorgere la responsabilità della Comunità in forza dell’art. 235 CE e dell’art. 288, secondo comma, CE, sono manifestamente insufficienti.

55      In primo luogo, il ricorso non indica la natura e la portata del danno residuale che la ricorrente avrebbe subìto. Esso si limita, infatti, a quantificare i danni complessivi nella misura di EUR 2 876 188,99, importo corrispondente, secondo la ricorrente, alla globalità dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto controverso. La ricorrente risulta pertanto aver completamente omesso di spiegare i motivi per i quali essa ha incluso nel calcolo dei danni lamentati un importo superiore a quello che la Commissione si era impegnata a corrisponderle. Tuttavia, dalla giurisprudenza emerge che la mera indicazione delle cifre che si ritiene rappresentino i danni subiti non è tale da dimostrare la natura di detti danni (sentenza della Corte 7 maggio 1998, causa C‑401/96 P, Somaco/Commissione, Racc. pag. I‑2587, punto 73). Pertanto è chiaro che una tale indicazione non è manifestamente sufficiente per soddisfare i presupposti stabiliti all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura.

56      In secondo luogo, il ricorso non indica assolutamente i motivi per i quali la ricorrente ritiene che il danno residuale sia ascrivibile alla revoca del finanziamento del progetto controverso da parte della Commissione. Orbene, risulta dalla giurisprudenza che non compete al Tribunale, in assenza di indicazioni fornite dal ricorrente, supporre e verificare l’esistenza di un eventuale nesso di causalità tra il comportamento censurato e l’asserito pregiudizio (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 12 dicembre 2006, causa T‑228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio, Racc. pag. II‑4665, punto 179, e 30 giugno 2009, causa T‑444/07, CPEM/Commissione, Racc. pag. II‑2121, punto 36).

57      Considerato quanto precedentemente esposto, si deve concludere che il ricorso non contiene manifestamente indicazioni concrete quanto alla natura e alla portata del danno residuale nonché all’esistenza di un nesso di causalità tra quest’ultimo e il comportamento di cui trattasi. La posizione della ricorrente in merito a questi due aspetti non può nemmeno essere dedotta implicitamente dal contesto del ricorso, in particolare in quanto tale contesto non fornisce alcuna indicazione quanto all’incidenza del comportamento di cui trattasi sul fatto che la ricorrente abbia sostenuto i costi del progetto controverso eccedenti l’importo massimo per il quale la Commissione si era impegnata.

58      Al riguardo si deve, in primo luogo, precisare che, come indicato nel ricorso, la ricorrente ha dovuto rispondere ai propri partner strategici che avanzavano nei suoi confronti richieste risarcitorie. Non è fornita alcuna indicazione, tuttavia, relativamente al contenuto di queste domande, alla loro fondatezza giuridica e al modo in cui si riferiscono ai danni lamentati.

59      In secondo luogo, l’entità dei danni è quantificata sulla base dei costi che la ricorrente avrebbe dovuto sostenere nell’ambito dell’esecuzione del progetto controverso. Ciò premesso, la ricorrente non indica che l’indennizzo oggetto del ricorso dovrebbe essere attribuito a titolo di recupero dei costi. Anche supponendo che la situazione fosse in questi termini, il motivo per il quale la Commissione, il cui impegno finanziario garantiva soltanto una parte minore dei costi connessi alla realizzazione del progetto controverso, in ultima analisi dovrebbe essere ritenuta responsabile della totalità dei costi sostenuti non risulta in modo chiaro e, in ogni caso, non emerge dal ricorso.

60      In terzo luogo, nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità la ricorrente lamenta che la decisione della Commissione di cancellare il progetto controverso dal novero di quelli ammessi le ha causato un danno sia di immagine sia economico, costituito dall’impossibilità di presentare agli operatori del settore il progetto controverso «in modo onorevole». Si deve tuttavia constatare che, anziché corroborare la motivazione sviluppata nel ricorso, tali asserzioni aggiungono un nuovo argomento al merito della controversia di cui, nel ricorso, non risultava alcuna indicazione, nemmeno sommaria. Esse, di conseguenza, non possono essere prese in considerazione (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 28 aprile 1993, causa T‑85/92, De Hoe/Commissione, Racc. pag. II‑523, punto 25, e sentenza CPEM/Commissione, cit., punto 37).

61      Da quanto precede risulta che né l’argomentazione sviluppata dalla ricorrente né il ricorso, considerato nella sua interezza, consentono di individuare, con il grado di chiarezza e di precisione richieste, la natura e la portata del danni asseritamente subiti o il nesso di causalità tra i danni in parola e il comportamento contestato alla Commissione.

62      Il ricorso non rispondeva pertanto alle condizioni previste all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura e il ricorso per risarcimento danni, di conseguenza, deve essere dichiarato manifestamente irricevibile per quanto riguarda il ristoro del danno residuale.

63      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, il presente ricorso deve essere respinto.

 Sulle spese

64      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alle conclusioni di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Power-One Italy SpA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

Lussemburgo, 24 maggio 2011

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      E. Moavero Milanesi


* Lingua processuale: l’italiano.