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Ricorso proposto il 20 febbraio 2012 - Chico's Brands Investments / UAMI- Artsana (CHICO'S)

(Causa T-83/12)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Chico's Brands Investments, Inc. (Fort Myers, Stati Uniti) (rappresentante: T. Holman, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Artsana SpA (Grandate, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 ottobre 2011, nel procedimento R 2084/2010-1;

condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo "CHICO'S" per prodotti e servizi delle classi 25 e 35 - domanda di marchio comunitario n. 1585579

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione italiana n. 420865 del marchio figurativo "chicco" per prodotti inter alia della classe 25; registrazione italiana n. 846672/380042 del marchio figurativo "chicco" per prodotti inter alia della classe 25; registrazione internazionale del marchio n. 763084 del marchio figurativo "chicco" per prodotti inter alia della classe 25

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario nella sua interezza.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli articoli 15, paragrafo 1, lettera a), 42, paragrafi 2 e 3 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che la prova dell'opponente dimostrava l'uso effettivo del marchio anteriore in Italia. Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009 in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che sussisteva un rischio di confusione tra il marchio comunitario richiesto e il marchio anteriore.

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