Language of document : ECLI:EU:T:2003:272

Causa T-47/01

Co-Frutta Soc. coop. rl

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti -

Decisione 94/90/CECA, CE, Euratom - Rigetto -

Regola dell'autore - Sviamento di potere»

    Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 16 ottobre 2003
?II - 0000

Massime della sentenza

1.
    Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici obbligatori - Atti preparatori - Esclusione - Decisione del segretario generale che sostituisce la presa di posizione iniziale nell'ambito di una domanda di accesso ai documenti della Commissione - Inclusione

    (Art. 230 CE; decisione della Commissione 94/90/CECA/CE/Euratom, art. 2, n. 2)

2.
    Commissione - Diritto di accesso del pubblico ai documenti della Commissione - Decisione 94/90 - Limitazioni al principio di accesso ai documenti - Regola dell'autore - Portata - Aggregazione da parte della Commissione in una base informatica unica dei dati comunicati dagli Stati membri

    (Decisione della Commissione 94/90)

3.
    Commissione - Diritto di accesso del pubblico ai documenti della Commissione - Decisione 94/90 - Limitazioni al principio di accesso ai documenti - Regola dell'autore - Interpretazione restrittiva - Documenti alla base del processo decisionale

    (Decisione della Commissione 94/90)

4.
    Commissione - Diritto di accesso del pubblico ai documenti della Commissione - Decisione 94/90 - Limitazioni al principio di accesso ai documenti - Regola dell'autore - Documenti provenienti dagli Stati membri - Difficoltà di accedere ai documenti rivolgendosi agli Stati membri - Irrilevanza

    (Decisione della Commissione 94/90)

5.
    Commissione - Diritto di accesso del pubblico ai documenti della Commissione - Decisione 94/90 - Limitazioni al principio di accesso ai documenti - Regola dell'autore - Possibilità di invocare il regolamento n. 1049/2001 a sostegno di un'interpretazione restrittiva di tale regola - Insussistenza

    [Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001; decisione della Commissione 94/90]

6.
    Commissione - Diritto di accesso del pubblico ai documenti della Commissione - Decisione 94/90 - Riesame di una decisione iniziale di diniego - Divergenza di motivazioni - Sviamento di potere - Insussistenza

    (Art. 230 CE; decisione della Commissione 94/90)

1.
    Solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo, costituiscono atti impugnabili con ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE. Quando si tratta di atti o decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono in via di principio atti impugnabili con ricorso di annullamento solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell'istituzione al termine di tale procedura, ad esclusione di provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale.

    In proposito, nell'ambito del procedimento predisposto dalla decisione 94/90, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, qualora, in caso di risposta iniziale negativa, l'interessato formuli una domanda confermativa presso il segretario generale della Commissione, diretta ad ottenere la revisione di tale posizione, la decisione del detto segretario generale costituisce la presa di posizione definitiva dell'istituzione. Pertanto, solo il provvedimento adottato dal segretario generale, avente la natura di decisione e interamente sostitutivo della presa di posizione precedente, può produrre effetti giuridici tali da incidere sugli interessi della ricorrente e, pertanto, essere impugnato con ricorso di annullamento in forza dell'art. 230 CE.

(v. punti 28-29, 31)

2.
    Non basta a far perdere agli Stati membri la loro qualità di autori dei documenti ai sensi della decisione 94/90, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, il fatto che la Commissione aggreghi in una base informatica unica dati comunicati dai detti Stati, qualora tale istituzione si limiti ad aggregarli ai soli fini di facilitare i compiti di raffronto e di verifica dei doppi computi dei dati, ma senza poter procedere essa stessa a modifiche, correzioni o qualsiasi altro trattamento, mentre le verifiche o opportune rettifiche di tali dati debbono essere chieste alle autorità nazionali.

(v. punto 47)

3.
    Anche se è vero che la regola dell'autore, stabilendo una limitazione del diritto di accesso previsto dalla decisione 94/90, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, dev'essere interpretata ed applicata in senso restrittivo, in modo da non limitare tale diritto di accesso, tuttavia la tesi secondo la quale tale regola, dovendo essere interpretata in senso restrittivo, non sarebbe applicabile ai casi in cui i documenti dei terzi richiesti sarebbero alla base del processo decisionale comunitario non può essere accolta. Nei limiti in cui il codice di condotta adottato dalla decisione 94/90 non prevede alcuna limitazione all'applicazione della detta regola, quest'ultima va interpretata nel senso che è pienamente applicabile a tutti i documenti dei terzi di cui è chiesta la consultazione, senza che sia possibile stabilire livelli di applicabilità diversi a seconda che tali documenti possano pregiudicare gli agenti economici interessati o a seconda dell'utilizzazione che ne è fatta dalla Commissione nell'ambito del suo processo decisionale.

    Peraltro, il criterio giurisprudenziale dell'interpretazione e dell'applicazione restrittive della regola dell'autore si impone in particolare quando esistano dubbi sull'autore del documento richiesto. Qualora non esistano dubbi al riguardo, dato che gli Stati membri sono i soli autori dei documenti controversi, tale giurisprudenza non può essere validamente invocata.

(v. punti 57-58, 60-61)

4.
    Nell'ambito del procedimento previsto dalla decisione 94/90, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, le difficoltà di accesso ai documenti sollecitati rivolgendosi agli Stati membri non hanno alcuna incidenza sulla legittimità di una decisione di tale istituzione che nega l'accesso ai documenti richiesti per la ragione che hanno come autore i detti Stati. Infatti, la posizione degli Stati membri nei confronti delle informazioni richieste, rientrando nell'ambito dei loro rispettivi ordinamenti giuridici interni ed essendo soggetta alle limitazioni stabilite dalle normative nazionali applicabili a tal fine, non incide sul carattere corretto dell'applicazione operata dalla Commissione della regola dell'autore prevista dal legislatore comunitario.

(v. punto 64)

5.
    Atteso che il regolamento n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, è entrato in vigore il 3 giugno 2001 ed è applicabile solo a partire dal 3 dicembre 2001, esso non può essere invocato nei confronti di una decisione della Commissione adottata in data anteriore, conforme al regime previsto dalla decisione 94/90, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione, per sostenere un'interpretazione restrittiva della regola dell'autore tale da portare alla sua inapplicabilità.

(v. punto 65)

6.
    Un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie.

    A tale proposito, poiché il sistema istituito dal codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione ed attuato, per quanto riguarda la Commissione, con decisione 94/90, sottopone il rifiuto di concessione dei documenti richiesti ad una procedura di duplice richiesta in cui solo la decisione di conferma del segretario generale costituisce la presa di posizione finale dell'istituzione, la divergenza delle motivazioni esposte dalla Commissione nell'ambito della procedura di riesame non può essere considerata come un indizio di sviamento di potere, poiché tale procedura ha appunto l'obiettivo di permettere al segretario generale di riconsiderare la questione senza vedersi ostacolato da prese di posizione precedenti espresse dai servizi competenti.

(v. punti 72-73)