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Ricorso proposto il 22 ottobre 2008 - Companhia Muller de Bebidas / UAMI - Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA)

(Causa T-472/08)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Companhia Muller de Bebidas (Pirassununga, Brasile) (rappresentanti: avv.ti G. Da Cunha Ferreira e I. Bairrão)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Missiato Industria e Comercio Lda (Santa Rita do Passa Quatro, Brasile)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 luglio 2008 (procedimento: R 1687/2007-1) in quanto ha confermato la decisione che ha autorizzato la registrazione del marchio comunitario interessato;

dichiarare nulla la registrazione del marchio comunitario interessato per tutti i prodotti tutelati, perchè sussiste un rischio di confusione con i marchi registrati su cui si fonda l'opposizione;

condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "61 A NOSSA ALEGRIA" per prodotti rientranti nella classe 33.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo portoghese "CACHAÇA 51" registrazione n. 273 105 per prodotti rientranti nella classe 33; il marchio figurativo portoghese "CACHAÇA 51" registrazione n. 331 952 per prodotti rientranti nella classe 33; il marchio figurativo "CACHAÇA 51" registrato nel Benelux con il n. 576 901 per prodotti rientranti nelle classi 32 e 33; il marchio figurativo danese "CACHAÇA 51" registrazione n. VR 1998 03649 per prodotti rientranti nella classe 33; la serie di marchi figurativi "CACHAÇA 51" registrati nel Regno Unito con il n. 2 248 316 per prodotti rientranti nella classe 33; il marchio figurativo spagnolo "CACHAÇA 51" registrazione n. 2 354 943 per prodotti rientranti nella classe 33; il marchio figurativo tedesco "CACHAÇA 51" registrazione n. 30 071 545; il marchio figurativo austriaco "CACHAÇA 51" registrazione n. 161 564 per prodotti rientranti nella classe 33; il rinomato marchio figurativo portoghese "CACHAÇA 51"per prodotti rientranti nella classe 33; il rinomato marchio denominativo portoghese "CACHAÇA 51"per prodotti rientranti nella classe 33.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto totale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente che non sussistesse rischio di confusione tra i marchi in conflitto; violazione dell'art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente che le prove presentate dalla ricorrente non fossero sufficienti a dimostrare la notorietà dei marchi anteriori in Portogallo o, almeno, il loro elevato carattere distintivo complessivo.

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