Ricorso proposto il 3 luglio 2013 – Kadhaf Al Dam / Consiglio e Commissione
(Causa T-348/13)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ahmed Mohammed Kadhaf Al Dam (Il Cairo, Egitto) (rappresentante: avv. H. de Charette)
Convenuti: Commissione europea e Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
dichiarare
la decisione di mantenimento 2013/182, del 22 aprile 2013, che modifica la decisione 2011/137/PESC, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, nella parte in cui non ha espunto il nome del ricorrente dall’allegato II e dall’allegato IV della decisione 2011/137/PESC;
la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, nella parte in cui i suoi allegati II e IV contengono il nome del ricorrente;
il regolamento del Consiglio dell’Unione europea n. 204/2011, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, nella parte in cui il suo allegato III contiene il nome del ricorrente;
inapplicabili nei suoi confronti;
condannare il Consiglio e la Commissione al pagamento della cifra simbolica di EUR 1 in riparazione del danno subìto;
condannare il Consiglio e la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti fondamentali. Tale motivo si suddivide in quattro capi, fondati:
su una violazione dei diritti della difesa del ricorrente, il quale non è stato sentito preliminarmente all’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti;
sulla mancata notifica degli atti impugnati al ricorrente e ciò sebbene il suo indirizzo fosse conosciuto dalle autorità;
sull’assenza di motivazione, in quanto la motivazione che figura negli atti impugnati a sostegno delle misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente non sarebbe collegata né alla situazione del momento in Libia né agli obiettivi perseguiti;
sull’assenza di udienza.
Secondo motivo, vertente su una violazione del diritto di proprietà. Tale motivo si suddivide in due capi, fondati:
sull’assenza di utilità pubblica o di interesse generale delle misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente, il quale non aveva più alcuna relazione con il governo libico;
sulla mancanza di certezza giuridica.