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Sentenza del Tribunale del 13 marzo 2024 — QN/Commissione

(Causa T-531/21)1

(«Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2020 — Decisione di non promuovere il ricorrente — Articolo 45 dello Statuto — Scrutinio per merito comparativo — Parità di trattamento — Errore manifesto di valutazione — Obbligo di motivazione — Responsabilità»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: QN (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)

Convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. Brauhoff e L. Hohenecker, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione europea di non includere il suo nome nell’elenco, pubblicato il 12 novembre 2020, dei funzionari promossi nell’esercizio di promozione per l’anno 2020 e, dall’altro, il risarcimento del danno che egli avrebbe subito a seguito di tale decisione.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

QN è condannato alle spese.

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1     GU C 462 del 15.11.2021.