Language of document : ECLI:EU:T:2021:580


 


 



Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 settembre 2021 – Ashworth e a. / Parlamento

(cause da T720/19 a T725/19)

«Diritto istituzionale – Normativa riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento – Modifica del regime di vitalizio integrativo volontario – Avvisi di fissazione dei diritti al vitalizio integrativo volontario – Eccezione di illegittimità – Competenza dell’Ufficio di presidenza del Parlamento – Diritti acquisiti e in via di acquisizione – Proporzionalità – Parità di trattamento – Certezza del diritto»

1.      Parlamento europeo – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati – Regime del vitalizio integrativo volontario – Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati riguardo a talune condizioni del regime del vitalizio integrativo – Competenza dell’Ufficio di presidenza del Parlamento ad adottare tale decisione

(Decisione del Parlamento europeo 2005/684; decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo recante misure d’attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, art. 76; regolamento interno del Parlamento europeo, art. 25, § 3; normativa riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo, allegato VII)

(v. punti 33-38)

2.      Parlamento europeo – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati – Regime del vitalizio integrativo volontario – Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati riguardo a talune condizioni del regime del vitalizio integrativo – Istituzione di un prelievo speciale sui vitalizi dei deputati affiliati al regime del vitalizio integrativo – Qualificazione fiscale di detto prelievo – Criteri – Prelievo che non può essere considerato imposta o misura relativa al regime fiscale dei deputati

(Art. 223, § 2, TFUE)

(v. punti 43-51)

3.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati riguardo a talune condizioni del regime del vitalizio integrativo – Atto di natura regolamentare e di portata generale – Ammissibilità di una motivazione che si limita ad indicare la situazione complessiva che ha condotto all’adozione dell’atto e gli obiettivi generali che esso si prefigge – Decisione che si colloca in un contesto noto ai destinatari

(Art. 296, comma 2, TFUE)

(v. punti 56-60)

4.      Parlamento europeo – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati – Regime del vitalizio integrativo volontario – Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati riguardo a talune condizioni del regime del vitalizio integrativo – Diritti acquisiti o in via di acquisizione – Violazione – Insussistenza

(Decisione del Parlamento europeo 2005/684, art. 27; decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, art. 76, § 2; regolamento interno del Parlamento europeo, art. 25)

(v. punti 68-73, 76-85)

5.      Parlamento europeo – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati – Regime del vitalizio integrativo volontario – Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo recante modifica delle misure d’attuazione dello statuto dei deputati riguardo a talune condizioni del regime del vitalizio integrativo – Principio della tutela del legittimo affidamento – Violazione – Insussistenza

(v. punti 90, 91)

6.      Parlamento europeo – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati – Regime del vitalizio integrativo volontario – Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati riguardo a talune condizioni del regime del vitalizio integrativo – Innalzamento dell’età pensionabile – Istituzione di un prelievo speciale sui vitalizi dei deputati affiliati a regime del vitalizio integrativo – Principio di proporzionalità – Violazione – Insussistenza

(v. punti 96-105)

7.      Parlamento europeo – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati – Regime del vitalizio integrativo volontario – Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati riguardo a talune condizioni del regime del vitalizio integrativo – Principio della parità di trattamento – Violazione – Insussistenza

(Decisione del Parlamento europeo 2005/684; regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo, allegato VII)

(v. punti 110-118)

8.      Parlamento europeo – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati – Regime del vitalizio integrativo volontario – Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati riguardo a talune condizioni del regime del vitalizio integrativo – Principio della certezza del diritto – Violazione – Insussistenza

(v. punti 122-127, 129-134)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni del Parlamento contenute negli avvisi di fissazione dei diritti al vitalizio integrativo volontario dei ricorrenti, nella parte in cui esse consistono nell’introdurre, per i vitalizi erogati dopo il 1° gennaio 2019, un prelievo speciale del 5% dell’importo nominale del vitalizio, versato direttamente nel Fondo di vitalizio integrativo volontario, in applicazione della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 10 dicembre 2018, recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU 2018, C 466, pag. 8).

Dispositivo

1)

Le cause da T‑720/19 a T‑725/19 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

I ricorsi sono respinti.

3)

Il sig. Richard Ashworth e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.