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Impugnazione proposta il 3 gennaio 2011 da Gerhard Birkhoff avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 27/10/2010 causa F-60/09, Gerhard Birkhoff/Commissione europea

(Affaire T-10/11 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente : Gerhard Birkhoff (Weitnau, Germania) (rappresentanto : C. Inzillo, avvocato)

Controinteressata nel procedimento : Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione impugnata.

Condannare alle spese e competenze tutte dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

L'oggetto della presente causa è l'annullamento della sentenza del Tribunale della Funzione Pubblica, dettata nella causa F-60/09, Birkhoff/Commissione, che ha respinto il ricorso indirizzato contro la decisione della Convenuta, che ha negato la proroga del pagamento dell'assegno per figlio a carico, che egli percepiva sin dal 1978.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

-    Primo motivo, vertente su violazione delle norme richiamate dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee e del principio della certezza del diritto ed uniformità di trattamento.

-    Secondo motivo, vertente su errore di diritto in merito all'assunto che il ricorrente ha fatto valere un unico motivo nel ricorso introduttivo (art. 2, n. 5, dell'Allegato VII dello Statuto, limitandosi così le doglianze che hanno inteso coinvolgere, invece, l'errata applicazione dell'apparato normativo e delle disposizioni correlate di riferimento nella materia in oggetto.

-    Terzo motivo, vertente su errore di diritto, vizio di motivazione e violazione del diritto comunitario in quanto il Tribunale di prima istanza ha deciso la vertenza sulla base del principio di analogia e in totale assenza di un certo criterio giuridico e/o di una norma di riferimento.

-    Quarto motivo, vertente su errore di diritto e omissione e carenza di motivazione nella valutazione delle prove fornite dal ricorrente a sostegno delle sue ragioni.

-    Quinto motivo, vertente su mancato rispetto dei principi generali ed inviolabili di uguaglianza tra gli individui e manifesta infondatezza delle applicazioni ed interpretazioni delle normative e/o direttive di riferimento nella casistica per cui è causa.

-    Sesto motivo, vertente su incompetenza, carenza di motivazione e sviamento di potere sulla decisione relativa alle spese deducibili totalmente o parzialmente riconducibili alla patologia del familiare del ricorrente, eseguita dal Tribunale sulla scorta di un parere del medico liquidatore del regime comune malattie anziché dell'Amministratore.

-    Settimo motivo, vertente su carenza di motivazione riguardo a diversi punti decisivi della sentenza impugnata sollevati dal ricorrente e non approfonditi dal Tribunale.

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