Language of document : ECLI:EU:T:2013:396





Ordinanza del Presidente del Tribunale del 29 agosto 2013 – Francia / Commissione

(causa T‑366/13 R)

«Procedimento sommario – Aiuti di Stato – Aiuti disposti a favore di società incaricate di un servizio pubblico consistente nell’assicurare i collegamenti marittimi tra la Corsica e Marsiglia – Compensazione per un servizio complementare al servizio di base, destinato a coprire i periodi di punta durante la stagione turistica – Decisione che qualifica tali compensazioni come aiuti incompatibili con il mercato interno e ne dispone il recupero presso i beneficiari – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 14-16)

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Realizzazione del danno subordinata al verificarsi di eventi futuri e incerti – Insussistenza dell’urgenza (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 24, 34, 37, 42, 50, 56)

3.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno che può essere invocato da uno Stato membro (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punto 25)

4.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Decisione della Commissione che dispone il recupero di un aiuto di Stato – Decisione indirizzata allo Stato membro e non al beneficiario – Esame delle misure nazionali di attuazione – Misure non vincolanti – Insussistenza dell’urgenza (Artt. 278 TFUE, 279 TFUE e 288, quarto comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 29, 41, 56)

5.                     Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Sospensione dell’esecuzione di una decisione che ordina il recupero di un aiuto di Stato – Esperibilità dinanzi al giudice nazionale di mezzi di ricorso contro le misure nazionali di esecuzione – Potere del giudice dell’Unione di prendere in considerazione tali mezzi di ricorso nell’ambito della valutazione di merito della domanda di provvedimenti provvisori (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 44-47)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione europea C(2013) 1926 def. del 2 maggio 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN), al quale la Francia ha dato esecuzione a favore della Société Nationale Corse Méditerranée e della Compagnie Méridionale de Navigation.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.