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Ricorso proposto il 16 settembre 2022 – Fédération environnement durable e a. / Commissione

(Causa T-583/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Fédération environnement durable (Parigi, Francia), Bundesinitiative Vernunftkraft eV (Berlino, Germania), Vent de Colère ! - Fédération nationale (Peyraud, Francia), Vent de Raison - Wind met Redelijkheid (VdR-WmR) (Petit-Roeulx, Belgio) (rappresentante: M. Le Berre, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea, del 7 luglio 2022 (fisma.b.2(2022) 5340198, Ares (2022)4952619 – 07/07/2022) recante rigetto della richiesta di riesame interno del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione1 ;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione, con riguardo alla preparazione del regolamento delegato, degli articoli da 6 a 8 della convenzione di Aarhus1 , degli articoli 9 e 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 20062 , e degli articoli 10, paragrafo 4, 11, paragrafo 4, e 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 20203 .

Secondo motivo, vertente sulla violazione, con riguardo all’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici, dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 191 TFUE e dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2020/852, nonché degli articoli 10, paragrafo 3, lettera a), 19, paragrafo 1, lettere a) e j), e 19, paragrafo 3, del regolamento 2020/852.

Terzo motivo, vertente sulla violazione, con riguardo all'adattamento ai cambiamenti climatici, dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1367/2006.

Quarto motivo, vertente sulla violazione, con riguardo alla condizione relativa a non arrecare un danno significativo (DNSH), dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 2020/852 e dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1367/2006.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

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1 Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU 2021, L 442, pag. 1).

1 Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, del 25 giugno 1998 (GU 2005, L 124, pag. 4).

1 Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).

1 Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU 2020, L 198, pag. 13).