Language of document : ECLI:EU:C:2005:215

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

CHRISTINE STIX-HACKL

presentate il 12 aprile 2005 (1)

Causa C-495/03

Intermodal Transports BV

contro

Staatssecretaris van Financiën

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)]

«Richiamo, dinanzi ad un giudice nazionale, ad un'informazione tariffaria vincolante rilasciata da un'autorità doganale di un altro Stato membro ad un terzo per una merce analoga – Diversa classificazione nella Nomenclatura combinata da parte del giudice nazionale – Uniforme interpretazione ed applicazione del diritto comunitario – Art. 234 CE – Obbligo di rinvio dei giudici nazionali – Presupposti – Giudici non di ultima istanza e giudici di ultima istanza – Sentenza Foto-Frost e sentenza CILFIT – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione tariffaria – Voce 8709»

Indice

I – Introduzione

II – Contesto normativo

A – Sulla classificazione nella Nomenclatura combinata

B – Sull’informazione tariffaria vincolante

1. Il codice doganale

2. Il regolamento di esecuzione

III – Fatti e procedimento

IV – Soluzione delle questioni pregiudiziali

A – Sul primo quesito pregiudiziale

1. Principali argomenti delle parti

2. Valutazione giuridica

a) Osservazioni introduttive

i) L’obbligo di rinvio dei giudici nazionali in sintesi

ii) Sistematizzazione delle problematiche alla luce della questione pregiudiziale

b) Obbligo di rinvio in base alla giurisprudenza Foto-Frost?

c) Obbligo di rinvio di un giudice di ultima istanza alla luce della sentenza CILFIT?

i) Osservazioni generali sulla sentenza CILFIT

ii) Superare la giurisprudenza CILFIT?

iii) Sulle particolarità della presente fattispecie – obbligo di rinvio automatico?

iv) Obbligo di rinvio basato sul principio di uguaglianza?

v) Conclusioni in ordine al presente caso sulla base della giurisprudenza CILFIT

B – Sul secondo quesito pregiudiziale

1. Principali argomenti  delle parti

2. Valutazione

V – Conclusione






I –    Introduzione

1.        La questione chiave sollevata con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden con sentenza 21 novembre 2003 e pervenuta alla cancelleria della Corte il 24 novembre successivo, è se un giudice nazionale sia obbligato a sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale nel caso in cui un interessato si richiami ad un’informazione tariffaria vincolante rilasciata da un’autorità doganale di un altro Stato membro ad un terzo per una merce analoga, qualora il detto giudice sia del parere che tale informazione tariffaria non sia conforme alla Nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») e intenda pertanto discostarsene.

2.        Inoltre, il giudice del rinvio chiede se i veicoli del tipo di cui alla causa principale debbano essere classificati alla voce 8709 della NC, contenuta nell’Allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 26 ottobre 1998, n. 2261 (3).

3.        Tali questioni sono sorte nell’ambito di un giudizio di cassazione pendente dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden ed avente ad oggetto un ricorso proposto dalla Intermodal Transports BV, società di diritto olandese con sede in Amsterdam (in prosieguo: la «Intermodal»), contro una sentenza con la quale il Gerechtshof te Amsterdam ha confermato la classificazione doganale di taluni autoveicoli denominati «Magnum ET-120 Terminal Tractors» alla voce 8701 20 10 della NC, effettuata dalle autorità doganali olandesi e contestata dalla detta società.

II – Contesto normativo

A –    Sulla classificazione nella Nomenclatura combinata

4.        A fini tariffari e statistici, le merci nella Comunità sono assoggettate alla classificazione in base alla NC, introdotta dal regolamento n. 2658/87, la quale per parte sua si fonda sul Sistema internazionale armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (4) (in prosieguo: il «SA»).

5.        Il capitolo 87 dell’Allegato I della NC, rilevante nella fattispecie, fa riferimento a «vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori».

6.        Ai sensi della nota 2 di tale capitolo, «per “trattori” si intendono gli autoveicoli costruiti essenzialmente per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportano alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione al loro uso principale, di utensili, sementi, concimi, ecc.».

7.        La voce 8701 della NC riguarda i «trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)»; essa comprende, tra l’altro, le seguenti sottovoci:

8701 20 − Trattori stradali per semirimorchi:

–        8701 20 10 – – nuovi

–        8701 20 90 − − usati

8.        La voce 8709 della NC riguarda, tra l’altro, gli «autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze (…)».

9.        Le note esplicative al Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, sul quale si fonda la NC (in prosieguo: le «note esplicative SA»), contengono, tra l’altro, i seguenti chiarimenti riguardo alla voce 8709:

«(…) Le caratteristiche essenziali comuni ai carrelli di questa voce, che permettono generalmente di distinguerli dai veicoli delle voci nn. 8701, 8703 o 8704, possono essere riassunte come segue:

1) Essi non possono a motivo della loro struttura e della sistemazione particolare di cui sono abitualmente forniti, essere utilizzati né per il trasporto di persone, né per il trasporto di merci su strada o su altre pubbliche vie.

2) La loro velocità massima d’impiego non supera generalmente i 30-35 chilometri orari.

3) Il loro raggio di sterzata è approssimativamente uguale alla lunghezza del carrello stesso.

I carrelli di piccole dimensioni non hanno normalmente una cabina di guida chiusa, riducendosi perfino lo spazio riservato al conduttore talvolta ad una piattaforma dove lo stesso sta in piedi per guidare il veicolo. Un dispositivo di protezione, a guisa di una armatura o un traliccio metallico, è disposto talvolta al di sopra del sedile del conduttore.

Restano ugualmente compresi in questa voce i carrelli della specie di quelli la cui guida è assicurata da un conducente a piedi. (…)

I carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni sono essenzialmente costruiti per trainare o spingere altri veicoli, segnatamente piccoli rimorchi. Non trasportano essi stessi le merci. Consistono generalmente in dispositivi più leggeri e meno potenti dei trattori della voce n. 8701. Veicoli di questo tipo possono essere ugualmente utilizzati nelle banchine dei porti, nei depositi, ecc.».

B –    Sull’informazione tariffaria vincolante

10.      Il rilascio delle cosiddette informazioni tariffarie vincolanti da parte delle autorità doganali nazionali è disciplinato dal regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (5), nella versione modificata di cui al regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82 (6) (in prosieguo: il «codice doganale»), nonché  dal regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 (7), che fissa talune disposizioni d’applicazione del codice doganale (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»), nella versione di cui al regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 1996, n. 12 (8).

1.      Il codice doganale

11.      L’art. 4 del codice doganale dispone, tra l’altro, quanto segue:

«Ai fini del presente codice, s’intende per:

(…)

5) Decisione: qualsiasi atto amministrativo, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare avente effetti giuridici per una o più persone determinate o determinabili; con questo termine si intende, tra l’altro, un’informazione vincolante a norma dell’articolo 12; (...)»

12.      L’art. 12, n. 1-6, del codice doganale dispone, nella parte qui di interesse, quanto segue:

«1. L’autorità doganale fornisce, su richiesta scritta e in base a modalità determinate secondo la procedura del comitato, informazioni tariffarie vincolanti o informazioni vincolanti in materia di origine.

2. L’informazione tariffaria vincolante o l’informazione vincolante in materia di origine obbliga l’autorità doganale nei confronti del titolare soltanto per quanto riguarda, rispettivamente, la classificazione tariffaria o la determinazione dell’origine di una merce.

(...)

4. Un’informazione vincolante è valida sei anni in materia tariffaria e tre anni in materia di origine a decorrere dalla data della sua comunicazione. In deroga all’articolo 8, essa è ritirata se si basa su elementi inesatti o incompleti comunicati dal richiedente.

5. Un’informazione vincolante cessa di essere valida:

a)      in materia tariffaria:

i)      quando, in seguito all’adozione di un regolamento, non sia conforme al diritto che ne deriva;

ii)      quando non sia più compatibile con l’interpretazione di una delle nomenclature di cui all’articolo 20, paragrafo 6,

–      sul piano comunitario, in seguito ad una modifica delle note esplicative della nomenclatura combinata ovvero in seguito a una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (…);

iii)      quando venga revocata o modificata a norma dell’articolo 9, a condizione che tale revoca o modifica sia notificata al titolare.

Per i casi di cui ai punti i) e ii), la data in cui l’informazione vincolante cessa di essere valida è la data di pubblicazione delle misure suddette (…).

(...)»

2.      Il regolamento di esecuzione

13.      Il regolamento di esecuzione contiene, al Titolo II, una serie di precisazioni in relazione alla portata giuridica delle informazioni tariffarie vincolanti e alla procedura da seguire.

14.      Dunque, per il caso di caso di informazioni vincolanti divergenti, l’art. 9, n. 1, dispone quanto segue:

«In caso di divergenza tra due o più informazioni vincolanti:

–        la Commissione procede, d’ufficio o su domanda del rappresentante di uno Stato membro, all’iscrizione di tale questione all’ordine del giorno della riunione del comitato del mese successivo o in assenza di questa, della prima riunione successiva;

–        secondo la procedura del comitato, la Commissione adotta, il più presto possibile e comunque entro i sei mesi successivi alla riunione di cui al primo trattino, un provvedimento che garantisce l’applicazione uniforme della regolamentazione in materia di nomenclatura o in materia d’origine, secondo il caso».

15.      Ai sensi dell’art. 10, n. 1, del regolamento di esecuzione, l’informazione vincolante può essere invocata soltanto dal titolare. Inoltre, ai sensi del paragrafo 3, lett. a), di tale articolo, il titolare può avvalersi di un’informazione vincolante per una determinata merce soltanto se, in materia tariffaria, si è potuto accertare con soddisfazione dell’autorità doganale l’esatta corrispondenza tra la merce suddetta e quella descritta nell’informazione presentata.

16.      L’art. 11 del regolamento di esecuzione stabilisce infine che l’informazione tariffaria vincolante fornita dall’autorità doganale di uno Stato membro a partire dal 1° gennaio 1991 impegna le autorità competenti di tutti gli Stati membri alle stesse condizioni.

III – Fatti e procedimento

17.      In data 1º marzo 1999, in Amsterdam, la Intermodal ha presentato una dichiarazione relativa ad otto autoveicoli denominati «Magnum ET-120 Terminal Tractors», con inquadramento alla sottovoce 8709 11 90 della NC.

18.      Secondo le indicazioni del giudice del rinvio, questo tipo di veicoli è costituito da un autoveicolo a quattro ruote, equipaggiato con un motore diesel della potenza di 132 kw a 2500 giri al minuto e con un cambio automatico con quattro marce in avanti ed una retromarcia. Esso dispone di una cabina di guida chiusa, provvista di sospensione ad aria e di un sedile ad aria per il conducente. Il telaio è provvisto di una cosiddetta ralla, che può raggiungere un’altezza massima di 60 cm ed ha una capacità massima di traino di 32 000 kg. La ralla serve per l’aggancio di un trailer (semirimorchio).

19.      In un opuscolo esibito dalla Intermodal il veicolo in questione viene inoltre descritto come segue: «Il Magnum ET-120, a trazione posteriore, è specificamente ideato per lo spostamento di semirimorchi in centri di distribuzione e in ipermercati. Il telaio estremamente ampio rende possibile anche lo spostamento dei semirimorchi denominati Mega o Jumbo.  Il suo ristretto raggio di sterzata (il migliore sul mercato) rende estremamente semplice persino lo spostamento di semirimorchi della massima sporgenza».

20.      Pertanto, a parere del giudice del rinvio, il veicolo in questione si distingue per la sua specifica funzione, nel senso che esso è concepito e destinato a spostare semirimorchi in modo efficiente su brevi percorsi – in aree aziendali e all’interno di stabilimenti. Il veicolo non è in sé concepito o destinato al trasporto di merci.

21.      Le autorità doganali incaricate del controllo della dichiarazione relativa ai veicoli sono giunte alla conclusione che siffatti veicoli dovessero essere classificati non alla sottovoce 8709 11 90 della NC, come ritenuto dalla Intermodal, bensì alla sottovoce 8701 20 10 della NC, ed hanno imposto alla Intermodal il pagamento di dazi doganali più elevati corrispondentemente a tale classificazione.

22.      Avverso tale decisione la Intermodal ha proposto ricorso di annullamento dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam (in prosieguo: il «Gerechtshof»).

23.      Nel procedimento dinanzi al Gerechtshof la Intermodal si è richiamata ad un’informazione tariffaria vincolante datata 14 maggio 1996, rilasciata dalle autorità doganali finlandesi ad un terzo, la Sisu Terminal Systems Oy, con sede in Tampere (Finlandia). La detta informazione ha classificato alla voce 8709 della NC i veicoli denominati «Sisu-Terminaaltraktori», i quali, secondo la Intermodal, presenterebbero quantomeno una somiglianza con quelli da essa dichiarati. È pacifico che tale informazione tariffaria era ancora valida all’atto della presentazione della dichiarazione relativa ai veicoli da parte della Intermodal.

24.      Tuttavia, richiamandosi alla costante giurisprudenza della Corte in merito ai criteri decisivi per la classificazione doganale delle merci in base alla NC, il Gerechtshof ha confermato la classificazione dei veicoli in questione alla sottovoce 8701 20 10 della NC effettuata dalle autorità doganali olandesi. Il detto giudice ha fondato tale decisione sulla considerazione secondo cui, non essendo i veicoli in parola concepiti o destinati al trasporto di merci, ma non essendo neppure adatti al traino di carrelli portabagagli, una classificazione alla voce 8709 della NC non sarebbe possibile.

25.      Il Gerechtshof ha affermato che la classificazione dei veicoli in questione alla voce 8701 20 10 della NC era talmente chiara che non vedeva alcun motivo di avviare un procedimento di pronuncia pregiudiziale, e che il fatto che le autorità doganali finlandesi avessero rilasciato ad un terzo un’informazione tariffaria vincolante divergente per una merce analoga non modificava tale valutazione.

26.      Avverso tale sentenza la Intermodal ha presentato, dinanzi al giudice del rinvio, un ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

27.      Quanto ai motivi dedotti, nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale il giudice remittente afferma che non sussistono ragionevoli dubbi sul fatto che, in base alle norme comunitarie, soltanto il titolare di un’informazione tariffaria vincolante può trarre da quest’ultima diritti riguardanti la classificazione dei prodotti per i quali l’informazione è stata rilasciata, e che pertanto il secondo e il terzo motivo, che si basano su una tesi diversa, sono infondati.

28.      Tuttavia, non è del tutto chiaro, a parere del giudice del rinvio, che cosa debba fare il giudice nazionale nel caso in cui un interessato, nell’ambito di una controversia vertente sulla classificazione nella NC, si richiami ad un’informazione tariffaria vincolante rilasciata ad un terzo e il detto giudice ritenga che tale informazione tariffaria non sia conforme alla NC. Sorge il problema se il giudice nazionale debba proporre una questione vertente sull’interpretazione della NC dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee anche nei casi in cui sia convinto che non si possa ragionevolmente dubitare dell’erroneità dell’informazione tariffaria di cui trattasi. Secondo il giudice del rinvio, a favore di una soluzione in senso affermativo di tale quesito depone la circostanza che l’interpretazione tanto corretta quanto uniforme della NC nella Comunità risulta garantita dal fatto che un’informazione tariffaria vincolante cessa di essere valida quando non sia più compatibile con l’interpretazione della NC in seguito a una sentenza della Corte di giustizia [art. 12, n. 5, lett. a), punto ii), primo trattino, del codice doganale].

29.      Il giudice del rinvio si chiede altresì se sia corretta un’interpretazione restrittiva della voce 8709, tale per cui questa non possa comprendere i veicoli in oggetto, non trattandosi di veicoli che trasportano essi stessi merci e nemmeno di trattori per carrelli portabagagli e simili, oppure se i detti veicoli possano essere compresi nell’ambito di questa voce, in quanto – a suo parere – le note esplicative SA autorizzerebbero un’interpretazione estensiva in tal senso, nella misura in cui in esse si afferma che si tratta di veicoli che non trasportano essi stessi merci, bensì vengono utilizzati per trainare o spingere altri veicoli e, oltre che nelle stazioni, vengono utilizzati anche in porti, magazzini, ecc..

30.      Sulla scorta di tali considerazioni lo Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1.      Se, nel caso in cui un interessato, nell’ambito di una controversia pendente dinanzi a un giudice nazionale e vertente sulla classificazione di una determinata merce nella NC, si richiami alla valutazione espressa da un’autorità doganale nell’ambito di un’informazione tariffaria vincolante rilasciata ad un terzo per una merce analoga, e il giudice sia del parere che questa informazione vincolante non sia conforme alla Nomenclatura combinata, tale giudice nazionale debba sollevare, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, una questione vertente sull’interpretazione della detta NC.

2.      Se la voce 8709 della NC debba essere interpretata nel senso che comprende veicoli quali quelli controversi nel caso di specie.

IV – Soluzione delle questioni pregiudiziali

A –    Sul primo quesito pregiudiziale

31.      Con il suo primo quesito, il giudice del rinvio vuole sapere se un giudice nazionale sia obbligato a sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione della NC nel caso in cui un interessato si richiami alla classificazione contenuta in un’informazione tariffaria vincolante rilasciata da un’autorità doganale di un altro Stato membro ad un terzo per una merce simile/analoga (nell’originale olandese: «soortgelijk»), quando il giudice nazionale sia del parere che tale classificazione non sia conforme alla NC e intenda pertanto discostarsene.

1.      Principali argomenti delle parti

32.      Sul primo quesito pregiudiziale hanno presentato osservazioni la Commissione, il governo olandese, il governo austriaco e la Intermodal. Le tesi fondamentali dedotte dalle parti possono essere sintetizzate nel modo seguente.

33.      La Commissione e il governo olandese rimandano alla distinzione che occorre effettuare, ai sensi dell’art. 234 CE, fra giurisdizioni non di ultima istanza, che restano sostanzialmente libere di scegliere se sollevare una questione pregiudiziale, e giurisdizioni di ultima istanza, che sono sostanzialmente obbligate a rivolgersi alla Corte.

34.      La Commissione analizza la natura giuridica dell’informazione tariffaria vincolante sulla base del regolamento di esecuzione, e ritiene che essa non configuri un atto comunitario comportante un obbligo di rinvio anche per i giudici non di ultima istanza, ai sensi della giurisprudenza Foto-Frost (9).

35.      Per quanto riguarda i giudici di ultima istanza, la Commissione e il governo olandese rimandano alla sentenza CILFIT (10), in forza della quale un giudice di questo tipo può astenersi dal rinvio pregiudiziale alla Corte quando la corretta applicazione del diritto comunitario s’imponga con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi sulla soluzione da dare alla questione sollevata. Il governo olandese ritiene che tale condizione non risulti automaticamente non soddisfatta per il fatto che esiste un’informazione tariffaria divergente per una  merce analoga. A suo avviso, nelle circostanze descritte dal giudice del rinvio, il giudice nazionale parte dal presupposto che l’informazione tariffaria sia indubbiamente in contrasto con la NC, per cui in questo caso non sussisterebbe un obbligo di rinvio alla Corte.

36.      Anche il governo austriaco ritiene che la risposta alla prima questione pregiudiziale debba essere negativa. Esso motiva tale asserzione soprattutto con la separazione tra la funzione amministrativa e quella giudiziaria, in virtù della quale un giudice, chiamato a pronunciarsi sul medesimo oggetto, non può essere vincolato alla decisione di un’autorità doganale. Inoltre, l’interpretazione uniforme della NC sarebbe garantita anche dalle possibilità di revoca e di altro tipo previste dal codice doganale.

37.      La Commissione argomenta per contro che in base alla sentenza CILFIT la questione dell’esistenza di un «acte clair» deve essere valutata secondo un criterio rigoroso. Essa è del parere che l’esistenza di un’informazione tariffaria divergente dovrebbe far sorgere dubbi nel giudice nazionale e che perciò la questione relativa all’obbligo di rinvio per le giurisdizioni di ultima istanza debba essere risolta in senso affermativo.

38.      La Intermodal fonda infine l’obbligo di rinvio alla Corte sull’art. 12, n. 5, lett. a), punto ii), primo trattino, del codice doganale, a norma del quale un’informazione tariffaria vincolante cessa di essere valida quando non sia più compatibile con l’interpretazione della NC in seguito a una sentenza della Corte di giustizia. Tale disposizione, in combinato disposto con il principio di uguaglianza, si opporrebbe all’applicabilità delle deroghe all’obbligo di rinvio stabilite dalla sentenza CILFIT.

2.      Valutazione giuridica

a)      Osservazioni introduttive

i)      L’obbligo di rinvio dei giudici nazionali in sintesi

39.      È compito di tutti gli organi dello Stato, compresi i giudici nazionali, garantire nell’ambito delle loro rispettive competenze, l’osservanza e l’applicazione del diritto comunitario (11). In particolare, i giudici nazionali devono tutelare i diritti soggettivi attribuiti ai singoli direttamente dal diritto comunitario (12).

40.      Con la procedura prevista dall’art. 234 CE per il rinvio alla Corte di questioni pregiudiziali riguardanti l’interpretazione o la validità di una disposizione comunitaria, il Trattato CE ha creato un sistema di cooperazione tra i giudici nazionali – in qualità di giudici incaricati dell’applicazione del diritto comunitario  – e la Corte, il cui scopo è garantire la regolare applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto comunitario in tutti gli Stati membri (13).

41.      Se invero tale meccanismo di cooperazione giurisdizionale, inteso a garantire l’uniformità di applicazione e di interpretazione del diritto comunitario nell’ambito di un sistema decentrato di tutela giurisdizionale, comprende di per sé tutti i giudici nazionali secondo la specifica nozione comunitaria di organo giurisdizionale, lo stesso meccanismo distingue però, com’è noto, da un lato i «[giudici] di uno degli Stati membri» ai sensi del secondo comma del detto art. 234 (in prosieguo: il «giudice non di ultima istanza») e, dall’altro, i giudici nazionali «avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno» ai sensi del terzo comma del medesimo articolo (in prosieguo: il «giudice di ultima istanza»).

42.      Ai sensi dell’art. 234, terzo comma, CE solo i giudici di ultima istanza sono in linea di principio obbligati al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, quando venga loro sottoposta una questione concernente l’interpretazione o la validità di un atto di diritto comunitario. Con l’obbligo di rinvio per i giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa più essere proposto un ricorso giurisdizionale di diritto interno, si vuole impedire, in particolare, che le questioni concernenti l’interpretazione o la validità di un atto comunitario possano, per così dire, finire in una situazione di stallo a livello nazionale ovvero, per usare i termini di una costante giurisprudenza della Corte, «evitare che in uno Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme comunitarie» (14).

43.      Tuttavia, alla luce dei presupposti fissati dalla giurisprudenza, tale obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza può eccezionalmente venir meno, e precisamente quando la questione sollevata sia già stata oggetto di un rinvio pregiudiziale in un caso identico o analogo, o quando la questione giuridica di cui trattasi sia già stata risolta da una giurisprudenza consolidata della Corte (15) o, come stabilito dalla Corte nella sentenza CILFIT, quando la corretta applicazione del diritto comunitario s’imponga con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi (16).

44.      Per contro, ai sensi dell’art. 234, secondo comma, CE, i giudici non di ultima istanza hanno il potere, ma in linea di principio non l’obbligo, di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte. Una deroga risulta peraltro dalla giurisprudenza Foto-Frost, secondo cui i giudici nazionali non sono competenti a dichiarare essi stessi l’invalidità degli atti delle istituzioni comunitarie (17). Il potere di dichiarare l’invalidità degli atti delle istituzioni comunitarie è riservato alla Corte. Ciò discende soprattutto dall’esigenza di garantire l’uniforme applicazione del diritto comunitario, che risulta particolarmente imperiosa quando sia in causa la validità di un atto comunitario (18).

45.      I giudici nazionali possono tuttavia esaminare la validità di un atto comunitario ed eventualmente concludere per la sua piena validità (19). Infatti, attraverso siffatto accertamento di validità, l’unità e l’efficacia del diritto comunitario e il principio fondamentale della certezza del diritto non vengono compromessi.

46.      La giurisprudenza Foto-Frost non può però essere intesa come riferita solo ad una «formale dichiarazione di invalidità», bensì comprende anche il caso in cui un giudice nazionale intenda discostarsi da un atto comunitario – senza una formale dichiarazione di invalidità – in quanto lo considera invalido. Un giudice nazionale non può discostarsi da un atto comunitario né disapplicarlo prima che la Corte si sia pronunciata sulla sua eventuale invalidità nell’ambito di un procedimento di pronuncia pregiudiziale.

47.      Ciò risulta già dagli artt. 10 CE e 249 CE, nonché in generale dal summenzionato obbligo delle giurisdizioni nazionali di applicare il diritto comunitario e di garantirne la piena osservanza (20). Secondo la giurisprudenza della Corte, è solo in presenza di determinati presupposti che i giudici nazionali sono competenti a sospendere temporaneamente l’esecuzione di atti nazionali adottati in applicazione di un atto comunitario, ove nutrano gravi riserve in ordine alla validità di quest’ultimo, o ad adottare provvedimenti provvisori attraverso i quali tale atto comunitario venga, in sostanza, temporaneamente disapplicato. La condizione da rispettare a tal fine è che la questione concernente la validità dell’atto comunitario in oggetto venga sottoposta alla Corte (21). «Solo la possibilità di un’invalidazione, riservata alla Corte, può infatti giustificare la concessione della sospensione» (22).

48.      Si deve quindi affermare che – oltre all’obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza – anche i giudici avverso le cui decisioni può ancora essere proposto un ricorso giurisdizionale di diritto interno non possono, ove ritengano invalido un atto comunitario, discostarsi da esso ovvero disapplicarlo senza sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale relativa alla sua validità (23).

ii)    Sistematizzazione delle problematiche alla luce della questione pregiudiziale

49.      Orbene, per quanto concerne la prima questione pregiudiziale, dall’ordinanza di rinvio non si evince con immediatezza se il giudice remittente si riferisca al procedimento dinanzi al Gerechtshof di Amsterdam – una giurisdizione di grado inferiore – oppure al procedimento di cassazione dinanzi allo stesso Hoge Raad – una giurisdizione di ultima istanza –, e dunque a quale tipo di giurisdizione nazionale il detto giudice intenda riferire la questione sollevata.

50.      Nell’ordinanza di rinvio e nella questione pregiudiziale il giudice remittente si riferisce, senza precisazioni, al «giudice nazionale». Nel procedimento di cassazione esso è tuttavia chiamato a decidere in merito al motivo di gravame, fatto valere dalla Intermodal contro la sentenza del Gerechtshof, secondo il quale quest’ultimo giudice non avrebbe dovuto discostarsi dall’informazione tariffaria in questione senza sottoporre domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte, fatto questo che indicherebbe piuttosto la necessità di chiarimenti riguardo all’obbligo di rinvio dei giudici non di ultima istanza. D’altro lato, nelle sue conclusioni allegate all’ordinanza di rinvio pregiudiziale, l’Advocaat-Generaal svolge considerazioni in merito ai rimedi giuridici ed alle possibilità complessivamente esistenti nel sistema delle informazioni tariffarie per eliminare le disparità di trattamento risultanti da informazioni tariffarie divergenti, ciò che invece milita a favore della necessità di chiarire eventuali obblighi di rinvio a tutti i livelli giurisdizionali.

51.      Infine, nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale nonché negli atti ad essa allegati compaiono riferimenti sia alla giurisprudenza Foto-Frost, sia alla giurisprudenza CILFIT, laddove però sussiste evidente mancanza di chiarezza circa l’imputazione procedurale dei criteri rispettivamente sviluppati in ciascuna di tali sentenze. Difatti, il Gerechtshof – a ciò si fa riferimento nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale – ha rinunciato (beninteso come giudice non di ultima istanza) ad un rinvio pregiudiziale, adducendo l'esistenza di un’interpretazione della NC esente da dubbi – e dunque alla luce della giurisprudenza CILFIT.

52.      Gli argomenti del giudice del rinvio in merito alla garanzia della corretta e uniforme interpretazione della NC e il riferimento, nella questione pregiudiziale, alle «questioni vertenti sull’interpretazione» depongono a loro volta a favore piuttosto dell’esistenza di una situazione quale quella contemplata dalla giurisprudenza CILFIT e, così intesi, a favore del fatto che il giudice del rinvio riferisce tale questione a sé stesso, tenuto conto peraltro della circostanza – cui forse allude la seconda questione pregiudiziale – che il giudice del rinvio non sembra necessariamente condividere la sicurezza del Gerechtshof quanto all’interpretazione della NC.

53.      Nel complesso, negli atti di causa – prendendo le mosse dagli argomenti della Intermodal – il problema originario del discostamento dall’informazione tariffaria in questione viene trattato in modo alquanto ambivalente, in parte nell'ottica della «dichiarazione di invalidità» ovvero della disapplicazione dell’informazione tariffaria, ciò che evoca la giurisprudenza Foto-Frost, in parte sotto il profilo della discordanza di interpretazioni della NC, ciò che richiama la giurisprudenza CILFIT.

54.      Al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta comunque utile, appare opportuno, in tale contesto, esaminare la prima  questione pregiudiziale in relazione tanto ai giudici non di ultima istanza, quanto ai giudici di ultima istanza.

55.      Pertanto, alla luce degli obblighi di rinvio dei giudici nazionali come sopra tratteggiati, è necessario – per risolvere la prima questione sollevata – stabilire, da un lato, se un giudice nazionale possa adottare una decisione in contrasto con un’informazione tariffaria – rilasciata da un’autorità doganale di un altro Stato membro ad un terzo per una merce analoga – senza investire la Corte di una questione pregiudiziale, o se invece sussista – in particolare anche per il giudice nazionale non di ultima istanza – un obbligo di rinvio ai sensi della giurisprudenza Foto-Frost.

56.      Dall’altro lato, è necessario accertare se, in circostanze quali quelle presenti, in cui esiste un’informazione tariffaria come quella descritta dal giudice del rinvio e il giudice nazionale non condivide l’interpretazione della NC in essa contenuta, sussista o meno un obbligo di rinvio per il giudice nazionale di ultima istanza ai sensi della giurisprudenza CILFIT.

57.      La domanda è dunque se, in queste circostanze, tale giudice di ultima istanza possa ritenere che l’applicazione del diritto comunitario s’imponga con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi quanto alla soluzione della questione sorta (24).

58.      Infine, per fondare l'esistenza di un obbligo di rinvio in capo al giudice nazionale, la Intermodal ha chiamato in causa, in un certo senso a titolo di «tertium», il principio di uguaglianza, eventualmente in combinazione con l’art. 12, n. 5, lett. a), punto ii), del codice doganale.

b)      Obbligo di rinvio in base alla giurisprudenza Foto-Frost?

59.      L’informazione tariffaria vincolante costituisce un atto giuridico individuale delle autorità doganali di uno Stato membro, con il quale, su richiesta, viene comunicata ad un operatore economico la posizione tariffaria della NC in cui deve essere classificata una merce che egli intende destinare all’importazione o all’esportazione (25). Con riferimento agli obiettivi perseguiti con la creazione di questo istituto, la Corte ha sottolineato che «è risultato necessario, sia ai fini di garantire una certa sicurezza giuridica agli operatori economici nell’esercizio della loro attività, sia ai fini di agevolare il lavoro dei servizi doganali stessi e di ottenere maggiore uniformità nell’applicazione della legislazione doganale comunitaria, istituire una normativa che faccia obbligo alle autorità doganali di rilasciare, a talune condizioni ben definite, informazioni aventi valore vincolante per l’amministrazione» (26).

60.      Orbene, per quanto riguarda la questione della trasponibilità della giurisprudenza Foto-Frost, è necessario in primo luogo constatare che nella presente fattispecie, già alla luce dell’ambito di applicazione dell’informazione tariffaria vincolante, non sussiste una situazione in cui il giudice nazionale possa essere obbligato al rinvio pregiudiziale alla Corte ai sensi della detta giurisprudenza. Infatti, anche assumendo con il giudice del rinvio che l’informazione tariffaria in questione si riferisca quantomeno a merci analoghe a quelle della cui classificazione si tratta nella causa principale, essa non è in ogni caso applicabile ratione personae.

61.      Infatti, dall’art. 12, n. 2, del codice doganale, in combinato disposto con l’art. 10, n. 1, del regolamento di esecuzione, risulta in modo univoco che solo il titolare, dunque colui al quale l’informazione tariffaria è stata rilasciata dalle autorità doganali, può far valere tale informazione tariffaria. Se dunque, come nella fattispecie, un giudice nazionale decide a favore di una classificazione diversa rispetto a quella espressa in un’informazione tariffaria rilasciata ad un terzo per una merce analoga, non sussiste in realtà alcuna «deroga», «annullamento», o «dichiarazione di invalidità» di tale informazione tariffaria, perché fin dal principio essa non si applica in relazione al terzo che la invochi dinanzi al giudice nazionale.

62.      In secondo luogo, si deve sottolineare che l’obbligo, di cui alla giurisprudenza Foto-Frost,  di sottoporre alla Corte una questione di validità, è circoscritto agli atti delle istituzioni comunitarie.

63.      Sia dall’art. 234, primo comma, lett. b), CE, sia dall’art. 230, primo comma, CE risulta che la competenza della Corte per il controllo di legittimità ai sensi di tali articoli si determina in base all’autore dell’atto giuridico in questione, e non sulla scorta della base giuridica di tale atto. Pertanto, come constatato dalla Corte, la domanda di pronuncia pregiudiziale per l’accertamento della validità si inserisce, insieme al ricorso d’annullamento ai sensi dell’art. 230 CE e all’eccezione di inapplicabilità ai sensi dell’art. 241 CE,  in un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso a garantire il controllo di legittimità sugli atti delle istituzioni comunitarie, di cui è investito il giudice comunitario. Nell’ambito di tale sistema, le persone fisiche o giuridiche che, a causa dei requisiti di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, non possono impugnare direttamente atti comunitari di portata generale, hanno la possibilità, a seconda delle circostanze del caso, di dedurre l’invalidità di tali atti, vuoi in via incidentale ex art. 241 CE dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali, inducendo questi ultimi, che non sono competenti ad accertare direttamente l’invalidità di tali atti, a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale (27).

64.      Pertanto, con riferimento alla decisione concernente la validità degli atti delle istituzioni comunitarie, la competenza spetta – in via esclusiva – alla Corte, mentre l’esame della regolarità di misure adottate da un’autorità nazionale è riservato ai giudici nazionali, e ciò anche nel caso in cui tali misure siano state adottate in applicazione del diritto comunitario (28).

65.      A conclusioni diverse non conduce d'altronde neppure la giurisprudenza Dzodzi (29). Secondo tale giurisprudenza, le questioni pregiudiziali sono invero ammissibili nei casi in cui nel diritto nazionale si faccia rimando – indirettamente o direttamente – a norme comunitarie, ovvero qualora queste siano state dichiarate applicabili a fatti interni dalla normativa nazionale (30). La competenza della Corte è tuttavia limitata al vaglio delle disposizioni del diritto comunitario cui si fa rimando (31).

66.      Un’informazione tariffaria vincolante è tuttavia qualificabile come misura di un’autorità doganale nazionale e quindi, come giustamente sostenuto dalla Commissione, non è un atto comunitario al controllo della cui legittimità sarebbe chiamata a pronunciarsi la Corte. La circostanza che tale atto giuridico si fondi sul diritto comunitario – sul codice doganale e sul regolamento di esecuzione sotto il profilo formale, e sulla NC sotto il profilo sostanziale – contraddistingue tale atto come misura di attuazione, senza tuttavia cambiare la sua qualificazione di atto giuridico nazionale.

67.      Anche il fatto che le norme comunitarie di riferimento disciplinino sotto molteplici profili l’informazione tariffaria vincolante relativamente ai suoi requisiti di validità, non porta a considerare tale atto giuridico quale atto di un’istituzione comunitaria, sulla cui validità sia chiamata a decidere solo la Corte e dal quale pertanto, secondo la giurisprudenza Foto-Frost, sarebbe possibile discostarsi solo sulla base di una decisione pregiudiziale sulla sua validità. Questa conclusione è suffragata anche dal fatto che, ai sensi dell’art 10 del codice doganale, la validità dell’informazione tariffaria vincolante deve essere valutata – al di là dei requisiti di validità stabiliti a livello comunitario – in base alle norme nazionali, dunque, ad esempio, in base alle leggi sulla procedura amministrativa vigenti nello Stato membro interessato.

68.      Tra le disposizioni comunitarie concernenti la validità dell’informazione tariffaria vincolante rientra anche l’art. 12, n. 5, lett. a), punto ii, primo trattino, del codice doganale, espressamente menzionato sia dalla Intermodal, sia dal giudice del rinvio, ai sensi del quale un’informazione tariffaria vincolante cessa di essere valida quando non sia più compatibile con l’interpretazione della NC in seguito a una sentenza della Corte di giustizia.

69.      Come constatato dalla Corte nelle cause riunite C-133/02 e C-134/02, il rilascio di un’informazione tariffaria vincolante è invero condizionato dalla fondatezza dell’interpretazione, in essa contenuta, delle pertinenti disposizioni tariffarie da parte delle autorità doganali, ciò che trova espressione nella descrizione delle tre fattispecie di cui all’art. 12, n. 5, lett. a), del codice doganale, nelle quali un’informazione vincolante cessa di essere valida (32). Dal fatto che la validità di un’informazione tariffaria vincolante sia subordinata, tra l’altro, alla conformità alla giurisprudenza della Corte non si può tuttavia concludere che la Corte stessa sia competente a decidere in merito alla validità della detta informazione tariffaria rilasciata dalle autorità doganali nazionali.

70.      Resta da precisare che dinanzi al giudice nazionale può tutt’al più essere contestata la validità degli atti comunitari sui quali si basa l’informazione tariffaria vincolante in questione. In tale evenienza, laddove ritenga invalido un atto comunitario posto a base dell’informazione tariffaria vincolante, il giudice nazionale deve investire la Corte della questione vertente sulla validità di tale atto (33).

71.      Nel presente caso non viene tuttavia messa in questione la validità della NC, né quella del codice doganale o del regolamento di esecuzione.

72.      Sulla scorta di quanto sopra si deve quindi constatare che, alla luce della giurisprudenza Foto-Frost, un giudice nazionale può adottare una decisione divergente da un’informazione tariffaria – rilasciata da un’autorità doganale di un altro Stato membro ad un terzo per una merce analoga – senza investire la Corte di una questione pregiudiziale. Pertanto, laddove riferita ad un giudice non di ultima istanza, la prima questione deve essere risolta in senso negativo.

c)      Obbligo di rinvio di un giudice di ultima istanza alla luce della sentenza CILFIT?

73.      A questo punto è necessario verificare se, alla luce della giurisprudenza CILFIT, un giudice di ultima istanza sia obbligato a procedere al rinvio pregiudiziale alla Corte in circostanze come quelle alla base della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

74.      Nella sentenza CILFIT la Corte, basandosi sulla sentenza Da Costa, ha esonerato i giudici di ultima istanza dall’obbligo di rinvio ad essi incombente ai sensi dell’art. 234, terzo comma, CE – oltre che nel caso in cui la questione di diritto comunitario sollevata in un procedimento non sia rilevante ai fini della decisione – nell’ipotesi in cui la disposizione comunitaria in oggetto abbia già costituito – nell’ambito di qualsiasi tipo di procedimento – oggetto di interpretazione da parte della Corte (cosiddetto «acte éclairé»), ovvero nell’ipotesi in cui la corretta applicazione del diritto comunitario si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (cosiddetto «acte clair»).

75.      Per rispondere alla questione che qui ci interessa, ossia se, in un caso come quello alla base di questo procedimento, caratterizzato soprattutto dall’esistenza di una divergenza di interpretazione tra un giudice nazionale e un’autorità nazionale straniera, si possa parlare di «acte clair» ai sensi della sentenza CILFIT, sono anzitutto necessarie alcune osservazioni sul retroscena della sentenza e sui criteri di valutazione in essa stabiliti.

i)      Osservazioni generali sulla sentenza CILFIT

76.      Nel procedimento alla base di questa sentenza, incardinato dinanzi alla Corte suprema di cassazione quale giurisdizione di ultima istanza, il Ministero della Sanità  italiano aveva sostenuto che la soluzione da dare alla questione – sorta in quella sede – dell’interpretazione di un regolamento comunitario si imponeva con tale evidenza da escludere perfino la possibilità di ipotizzare un dubbio di interpretazione e che pertanto non sussisteva alcun obbligo di rinvio. In tale contesto, la Corte suprema di cassazione ha chiesto se, ed eventualmente entro quali limiti, l’obbligo di adire la Corte di cui all’art. 234, terzo comma, CE sia subordinato all’esistenza di un «ragionevole dubbio interpretativo» (34).

77.      Nella sua sentenza, la Corte ha in linea di principio condiviso tale deroga all’obbligo di rinvio, subordinandola però, come qui giustamente rilevato dalla Commissione, a condizioni rigorose.

78.      La deroga concerne infatti unicamente il caso in cui «la corretta applicazione del diritto comunitario s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi in merito alla decisione sulla questione posta» (35).

79.      Il giudice nazionale di ultima istanza può tuttavia presupporre l’«assenza di dubbio» o, in altre parole, «l’evidenza» con riferimento alla corretta applicazione del diritto comunitario solo ove «abbia maturato il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati membri ed alla Corte di giustizia» (36).

80.      Inoltre, la sussistenza di tali presupposti ai fini del venir meno dell’obbligo di rinvio deve essere valutata «in funzione delle caratteristiche del diritto comunitario e delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta» (37).

81.      Al riguardo, la Corte ha evidenziato tre elementi riguardanti il diritto comunitario e la sua interpretazione, dei quali occorre tenere conto (38).

82.      In primo luogo, l’interpretazione di una norma comunitaria esige un raffronto delle diverse versioni linguistiche, egualmente facenti fede. In secondo luogo, anche nel caso di piena concordanza di tali versioni linguistiche, deve osservarsi che il diritto comunitario impiega una terminologia specifica che gli è propria e che le nozioni giuridiche non presentano necessariamente lo stesso contenuto nel diritto comunitario e nei vari diritti nazionali. In terzo luogo, ogni disposizione di diritto comunitario va ricollocata nel proprio contesto e interpretata alla luce dell’insieme delle disposizioni del suddetto diritto, delle sue finalità, nonché del suo stadio di evoluzione al momento in cui va data applicazione alla disposizione di cui trattasi.

83.      Il significato esatto della sentenza CILFIT e dei criteri in essa stabiliti è da sempre oggetto di interpretazioni diversificate; le diverse letture vanno dalla tesi secondo cui, in tale sentenza, la Corte avrebbe fatto propria la dottrina dell’«acte clair», nota soprattutto nell’ordinamento francese, fino all’interpretazione secondo cui la Corte avrebbe respinto tale dottrina e ridotto in realtà praticamente a zero, con una «mossa tattica», il margine di manovra dei giudici nazionali di ultima istanza (39).

84.      Anche in questo caso la verità sta nel mezzo, ciò che spiega i termini sfumati della sentenza; questa, infatti, stabilisce un compromesso particolarmente sottile (40).

85.      Innanzitutto, il fatto che nel passaggio decisivo della sentenza (41) il termine «interpretazione» sia stato evitato, per farsi invece riferimento alla «corretta applicazione» del diritto comunitario, sembra una concessione alla dottrina dell’acte clair, quantomeno nella misura in cui questa si fonda sull'idea che una disposizione chiara non richiede alcuna interpretazione («in claris non fit interpretatio») ed è pertanto possibile un’applicazione senza interpretazione (42).

86.      Ma la Corte, sulla base di questa massima nella sentenza CILFIT, ha inteso riferirsi solo all’applicazione di disposizioni comunitarie, in conformità alla tradizionale suddivisione dei compiti tra la Corte stessa e i giudici nazionali (43), oppure ha concesso alle giurisdizioni nazionali – seppure solo in misura limitata – un potere decisionale nelle questioni di interpretazione (44)?

87.      Come già sostenuto dall’avvocato generale Capotorti nelle sue conclusioni nella causa CILFIT, l’applicazione di ogni norma, anche all’apparenza «univoca» o «chiara», presuppone comunque, in linea di principio, una previa interpretazione. Se una norma sia «chiara», è infatti già il risultato di un’interpretazione, per cui alla base del già citato principio latino «in claris non fit interpretatio» c’è una petitio principii (45). Da ciò va peraltro distinta la questione se l’interpretazione di una disposizione esiga un significativo sforzo argomentativo ed intellettuale, se cioè sia «difficile» o «problematica», oppure se il significato della medesima si riveli in modo immediato e, per così dire, lampante, cioè se l’interpretazione sia qualificabile come «facile» o «non problematica».

88.      Dunque, in definitiva, l’applicazione di una norma è direttamente connessa alla sua interpretazione, e quando la Corte, nella sentenza CILFIT, fa riferimento alla «corretta applicazione», in tale contesto si deve sempre pensare anche alla «corretta interpretazione», dalla quale deriva la corretta applicazione. Dopotutto, nella sentenza CILFIT si tratta proprio della portata dell’obbligo di rinvio ai sensi dell’art. 234, terzo comma, CE in relazione alle questioni di interpretazione del diritto comunitario (46).

89.      Nella sentenza CILFIT la Corte non ha dunque tracciato una linea di separazione tra atti comunitari che esigono un'interpretazione e atti comunitari che non la esigono, bensì ha riconosciuto ai giudici nazionali di ultima istanza – in una certa misura – il potere di interpretare il diritto comunitario «sotto la propria responsabilità (47)».

90.      Al contempo, tuttavia, essa si è adoperata per ridurre il margine discrezionale dei giudici nazionali – alla luce dell’obiettivo di assicurare, mediante l’obbligo di rinvio sancito dall’art. 234, terzo comma, CE, l’uniformità di interpretazione e di applicazione del diritto comunitario – nonché per scongiurare quanto più possibile, mediante la prescrizione di rigidi requisiti, un eventuale abuso della detta facoltà da parte dei giudici nazionali (48).

91.      In proposito, la Corte ha innanzitutto inteso il dubbio interpretativo in maniera restrittiva  («s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi sulla questione»).

92.      Stabilendo che il giudice nazionale possa ritenersi certo, quanto alla soluzione della questione che gli si presenta, solo ove abbia maturato il convincimento che la stessa certezza concernente l’interpretazione si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati membri ed alla Corte di giustizia, e prescrivendo altresì di prendere in considerazione le caratteristiche del diritto comunitario e le particolari difficoltà della sua interpretazione, si mira a perseguire una certa oggettivizzazione dei limiti del margine discrezionale del giudice nazionale di ultima istanza. Il giudice nazionale, dunque, da un lato non deve considerare indubbio il significato di una disposizione di diritto comunitario solamente dalla propria prospettiva, e dall’altro, nell’accertare se per lui stesso nonché per i giudici degli altri Stati membri e per la Corte l’interpretazione di una disposizione debba considerarsi al di là di qualsiasi ragionevole dubbio, non deve limitarsi ad assumere a riferimento il tenore letterale della disposizione in questione (49).

93.      Ma tale oggettivizzazione è stata veramente realizzata? Difatti, un esame più approfondito mostra che, con la fissazione dei detti requisiti, al margine di valutazione del giudice nazionale di ultima istanza vengono posti limiti oggettivi solo in apparenza o in misura limitata (50).

94.      Infatti, posto che al giudice nazionale resta in definitiva solo la propria capacità di valutazione, egli non può – all’evidenza – convincersi effettivamente anche del fatto «che la stessa evidenza si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati membri ed alla Corte di giustizia» con riferimento alla soluzione della questione di interpretazione sorta.

95.      Del resto occorre anche stabilire quali giudici il giudice nazionale debba considerare – tutti in tutti gli Stati membri, solo i giudici di ultima istanza, i pertinenti organi giudiziari specializzati, etc. – e – ciò che dovrà essere esaminato nella presente fattispecie – in che misura ciò includa eventualmente anche le autorità nazionali (51).

96.      Poiché in ogni caso, alla fine, il giudice nazionale non ha altro criterio di giudizio che il proprio, è lecito domandarsi fino a che punto egli, ove abbia conseguito la certezza, potrebbe attribuire ad un altro giudice o alla Corte un’interpretazione diversa dalla propria riguardo alla questione di interpretazione che gli si presenta (52).

97.      Il giudice nazionale può tuttavia essere tenuto a dubitare di tale certezza per altri giudici o per la Corte, in ragione delle caratteristiche linguistiche del diritto comunitario e delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta, di cui si deve tenere conto in base alla sentenza CILFIT. Al riguardo, il giudice deve considerare in particolare che l’interpretazione potrebbe risultare differente sulla base di altre versioni linguistiche e che, anche qualora tali versioni linguistiche diverse concordino con la propria, i concetti giuridici a lui familiari nell’ambito dell’ordinamento giuridico nazionale non necessariamente presentano un contenuto uguale od analogo nei vari altri ordinamenti nazionali e nel diritto comunitario.

98.      Ma anche le caratteristiche (linguistiche) del diritto comunitario, di cui parla la Corte, e le particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta devono semplicemente essere tenute in considerazione  – una sorta di caveat – e non anche essere interamente «condivise» dal giudice nazionale stesso.

99.      Ritengo quindi che la sentenza CILFIT non possa essere intesa nel senso che il giudice nazionale, ad esempio, sia obbligato ad esaminare una disposizione comunitaria in ciascuna delle lingue ufficiali della Comunità (53). Ciò imporrebbe ai giudici nazionali un onere praticamente insostenibile e ridurrebbe di fatto a lettera morta o a «mossa tattica» la devoluzione – quand’anche circoscritta – ai giudici nazionali di ultima istanza delle questioni di diritto comunitario la cui soluzione sia «indubbia» ai sensi della sentenza CILFIT (54).

100. Si deve dunque affermare che i presupposti fissati dalla giurisprudenza CILFIT non possono essere intesi come una specie di orientamento per le decisioni dei giudici nazionali di ultima istanza, da applicarsi schematicamente, e sulla base del quale possa essere tracciata una linea di separazione oggettiva e chiara tra questioni di interpretazione che possono eccezionalmente venire risolte da quegli stessi giudici e questioni di interpretazione che devono essere sottoposte alla Corte. I detti presupposti non valgono a fornire un criterio sulla base del quale si possa constatare «oggettivamente» quando il significato di una disposizione comunitaria s’imponga con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi (55).

101. Ciò è collegato al fatto che una disposizione giuridica non può essere «di per sé» univoca, chiara o di significato tale da non lasciar adito ad alcun dubbio (56). Infatti, così come ho già constatato sopra, l’interpretazione di una norma comporta sempre un processo di comprensione che, come tale, non può essere «matematizzato» (57) – ciò che vale in special modo nel diritto comunitario, con le sue numerose variabili interpretative che ne comportano anche l’evoluzione dinamica (58). Ma proprio perché, in definitiva, non è possibile, o lo è solo limitatamente, stabilire in termini oggettivi quando l’interpretazione di una norma si imponga con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi (59), occorre che tale accertamento sia in ultima analisi lasciato alla valutazione del giudice nazionale cui si pone la questione (60).

102. I presupposti stabiliti dalla sentenza CILFIT dovrebbero tuttavia impedire al giudice nazionale di presumere con troppa leggerezza – basandosi solo sulla propria prospettiva e sul testo della disposizione in oggetto – che un’interpretazione di una disposizione comunitaria sia «tale da non lasciar adito ad alcun dubbio». Essi sono intesi a rendere il giudice nazionale consapevole delle caratteristiche specifiche del diritto comunitario e dunque a metterlo in guardia da conclusioni affrettate o unilaterali e ad indirizzarlo verso una «certezza meditata» (61). Tale «certezza» deve essere quella di un esperto che affronta l’esame della questione di diritto comunitario in qualità di soggetto informato sulle caratteristiche fondamentali del diritto comunitario (62).

ii)    Superare la giurisprudenza CILFIT?

103. A questo punto la giurisprudenza CILFIT potrebbe essere messa in discussione nel suo complesso. In ragione delle difficoltà relative all’applicazione di  tale giurisprudenza, appaiono in ogni caso opportune alcune sintetiche osservazioni, anche se il presente procedimento non è stato considerato dalle parti un’occasione per mettere sostanzialmente in discussione la giurisprudenza CILFIT.

104. La difficoltà di precisare i sopra menzionati criteri CILFIT nel loro significato concreto potrebbe rendere del pari difficile definire sulla base del Trattato un «sistema di selezione», più attuabile o più oggettivo, delle questioni di interpretazione da sottoporre alla Corte o da riservare invece ai giudici nazionali di ultima istanza. La proposta presentata a titolo di esempio dall’avvocato generale Jacobs nella causa Wiener, secondo cui i «presupposti» citati nella sentenza CILFIT dovrebbero essere applicati solo quando venga sollevata una questione di rilevanza generale ed esista un’autentica necessità di un’interpretazione uniforme (63), si riferisce sicuramente al tipo di questioni che maggiormente richiedono un chiarimento da parte della Corte; tuttavia, la valutazione della rilevanza di una questione e della necessità dell’interpretazione uniforme per il diritto comunitario mi sembra creare ulteriori difficoltà dal punto di vista dei giudici nazionali di ultima istanza, conferendo altresì contorni ancora più sfumati al margine di valutazione di tali giudici.

105. Anche se la Corte riuscisse a formulare criteri più chiari rispetto alla sentenza CILFIT in ordine all’obbligo di rinvio dei giudici di ultima istanza, la concessione di una possibilità di decisione autonoma delle questioni di interpretazione da parte dei giudici nazionali di ultima istanza resterebbe inevitabilmente connessa con un certo margine discrezionale, esteso fino ad una certa misura, e dunque con un elemento soggettivo. La «correttezza» di un’interpretazione considerata dai detti giudici nazionali «tale da non lasciare adito a dubbi» risulta in definitiva con certezza solo da una eventuale sentenza (conforme) della Corte. Tale circostanza è ancora più precaria da quando la sentenza Köbler ha statuito che la mancata osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 234, terzo comma, CE fa parte degli elementi di cui tenere conto con riferimento alla questione – rimessa alla valutazione dei giudici nazionali competenti – della responsabilità dello Stato per i danni causati dalla decisione di un giudice nazionale di ultima istanza contraria al diritto comunitario (64).

106. Pertanto, se da un lato, considerando in modo coerente il pur sempre restante margine di valutazione, si potrebbe forse giungere addirittura alla tesi secondo cui in ultima analisi, alla luce di tali premesse, i giudici nazionali di ultima istanza dovrebbero andare esenti da qualsiasi responsabilità, dall’altro sarebbe pensabile, come alternativa al sistema CILFIT nella forma attuale o in forma modificata, tornare ad un obbligo di rinvio incondizionato per i detti giudici nazionali di ultima istanza (65). Un non trascurabile elemento a favore di quest’ultima alternativa è costituito dal fatto che, grazie alla possibilità prevista dall’art. 104, n. 3, del regolamento di procedura della Corte di statuire su una domanda pregiudiziale con procedura semplificata, mediante ordinanza motivata, è ora disponibile, a livello della Corte, un «sistema di selezione» che riflette in sostanza i criteri Da Costa e CILFIT.

107. Dal punto di vista pragmatico è tuttavia necessario rilevare – anche se ciò non dovesse essere decisivo – che anche il trattamento semplificato di questioni pregiudiziali da parte della Corte nel dialogo con le giurisdizioni nazionali presenta un costo in termini di tempi giudiziari. Nonostante tutti i dubbi e il carattere sostanzialmente opinabile del «sistema CILFIT», è altresì necessario porsi la questione se la Corte sia in grado di adempiere al suo compito di garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del Trattato in un’Unione con 25 Stati membri e con un acquis in continua crescita, senza fare affidamento, perlomeno entro determinati limiti, sulla capacità di valutazione – nel più vero senso dell'espressione – dei giudici nazionali, quand’anche tale suddivisione del lavoro possa in pratica creare difficoltà.

108. Intendo pertanto qui di seguito analizzare i modi in cui risolvere, sulla base dell’attuale giurisprudenza CILFIT, le questioni sollevate nel caso di specie.

iii) Sulle particolarità della presente fattispecie – obbligo di rinvio automatico?

109. Gli argomenti di cui sopra devono essere tenuti in considerazione se si vuole rispondere alla domanda, sollevata nel caso di specie, se per un giudice nazionale di ultima istanza possa presentarsi una situazione CILFIT, in cui un’interpretazione si impone con indubbia certezza, qualora esista un’interpretazione divergente da quella di tale giudice, adottata in un’informazione tariffaria rilasciata da un’autorità doganale di un altro Stato membro. A parere della Commissione, la risposta a tale questione deve essere negativa, mentre le altre parti – ponendo l’accento su argomenti diversi – partono dal presupposto che una siffatta informazione tariffaria non comporti automaticamente dubbi interpretativi per il giudice nazionale.

110. Innanzitutto si deve affermare che l’«evidenza» di un’interpretazione corretta non viene generalmente contraddetta dal fatto che esistano evidentemente «due» opzioni interpretative, in quanto, come ho già esposto sopra, una disposizione non può mai essere «di per sé» univoca e chiara, bensì l’interpretazione deve sempre tenere conto di un elemento decisionale o valutativo più o meno determinante, dunque di un momento soggettivo.

111. Può essere che, in ragione degli argomenti utilizzati, l’interpretazione di un’autorità doganale nazionale sia idonea a rivelare al giudice nazionale un nuovo modo di vedere e pertanto a mettere in dubbio l’interpretazione da lui sostenuta. Per contro, come sostenuto dal governo olandese, dal punto di vista del giudice nazionale di ultima istanza può anche essere chiaro  che l’interpretazione dell’autorità doganale nazionale è inesatta o che tale autorità è caduta in errore.

112. Ciò è naturalmente vero non solo nel caso in cui un giudice nazionale si trovi davanti ad un’interpretazione divergente di un’autorità nazionale, ma anche, in linea di principio, nel caso di interpretazioni, tra loro divergenti, di giudici nazionali. Peraltro, per le giurisdizioni di ultima istanza vale qui il presupposto, fissato dalla sentenza CILFIT, secondo cui tale giudice deve aver maturato il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati membri ed alla Corte di giustizia.

113. Come ho già sostenuto sopra, si tratta qui invero di un caveat, di una «cautela concettuale» per il giudice di ultima istanza, non di un fattore che possa essere effettivamente rilevato in via empirica da tale giudice. Tuttavia, dall’altro lato, la «stessa evidenza» «per i giudici degli altri Stati membri» mi sembra che risulti contraddetta, quantomeno in linea di principio, qualora il giudice nazionale di ultima istanza si trovi di fatto davanti ad un’interpretazione di una siffatta giurisdizione contrastante con l’interpretazione da lui sostenuta.

114. Nella fattispecie la questione può comunque restare aperta. Del pari può restare aperta la questione se ciò valga in relazione a tutti  o solo a taluni tipi di giudici degli altri Stati membri, oppure se, in presenza di determinate circostanze, ciò valga perfino per i giudici dello stesso Stato membro, dal momento che qui si tratta in ogni caso di un’autorità doganale di uno Stato membro.

115. Il fatto che esista un’informazione tariffaria vincolante di siffatta autorità, in cui si sostiene un’interpretazione della NC non condivisa dal giudice nazionale di ultima istanza, non deve a mio parere perturbare  ipso facto la convinzione di tale giudice che la stessa certezza con riferimento alla corretta interpretazione della NC non sussiste anche per i giudici degli altri Stati membri.

116. In tale contesto va inoltre rilevato che, nel dispositivo della sentenza CILFIT, il requisito della convinzione con riferimento alla certezza dei giudici degli altri Stati membri non viene più ripreso, bensì si rimanda al «rischio di divergenze giurisprudenziali nell’ambito della Comunità». Tale rischio si concretizza in maniera evidente quando un giudice nazionale di ultima istanza si discosti o intenda discostarsi da una decisione di un giudice nazionale di un altro Stato membro. Per contro, nel caso di un’informazione tariffaria di un’autorità doganale nazionale di uno Stato membro, non è necessariamente detto che, ad esempio, anche un giudice nazionale di tale Stato membro condividerebbe l’interpretazione dell’autorità doganale e che pertanto – ove un giudice nazionale di un altro Stato membro si discostasse da tale interpretazione – sussisterebbe anche il rischio di decisioni giudiziarie divergenti. Si potrebbe anche dire che alla discussione sull’interpretazione del diritto comunitario nell’ambito del sistema di cooperazione creato nell’art. 234 CE partecipano la Corte e i giudici nazionali, non le autorità nazionali.

117. Se pertanto, come nella fattispecie, qualcuno invoca dinanzi ad un giudice nazionale di ultima istanza un’informazione tariffaria vincolante di un’autorità doganale di un altro Stato membro, non concordante con l’interpretazione della NC reputata corretta dal giudice nazionale di ultima istanza, tale giudice non è in ogni caso automaticamente obbligato ad investire la Corte di una questione vertente sull’interpretazione della NC. Piuttosto, deve valutare lui stesso se possa essere «certo» dell’interpretazione della NC. L’interpretazione contenuta nell’informazione tariffaria vincolante e gli argomenti su cui questa eventualmente si fonda possono, in tale contesto, rafforzare o minare la certezza del giudice – come del resto ogni altra informazione che abbia attinenza con la questione di interpretazione in oggetto.

118. Nella fattispecie in esame, il concetto della separazione dei poteri, preso in considerazione dal governo austriaco, non riveste invero alcun ruolo, perché non si tratta di un vincolo di un giudice nazionale verso un’interpretazione giuridica di un’autorità nazionale, bensì unicamente della misura in cui tale – diversa – interpretazione giuridica comporta un obbligo di sollevare la questione di interpretazione dinanzi alla Corte per ottenere una decisione (indipendente).

119. Per scrupolo di completezza, resta da esaminare l’obiettivo – perseguito con il procedimento di pronuncia pregiudiziale disciplinato dall’art. 234 CE e, in special modo, con l’obbligo di rinvio sancito dal terzo comma di tale articolo – del rispetto dell’uniformità di interpretazione e di applicazione del diritto comunitario,  cui hanno giustamente fatto rimando alcune parti.

120. Al riguardo occorre in generale sottolineare che una piena uniformità  potrebbe essere garantita solo se davvero ogni questione (rilevante) di interpretazione sorta dinanzi ad un giudice nazionale di ultima istanza dovesse essere rinviata alla Corte. Tuttavia, neppure in questo caso il sistema sarebbe perfetto, fintantoché – come avviene sulla scorta di una giurisprudenza consolidata – il giudice nazionale è legittimato a valutare lui stesso la rilevanza di una questione di diritto comunitario per la causa principale nazionale (66), in quanto anche tale valutazione presuppone di nuovo un certo giudizio sul contenuto e sull'ambito di applicazione di una disposizione comunitaria invocata, per esempio, da una parte (67).

121. Ogni suddivisione del lavoro fra Corte e giudici nazionali nell’ambito della tutela giurisdizionale comunitaria ha dunque, in un certo senso, conseguenze sul grado di uniformità dell’interpretazione e dell'applicazione del diritto comunitario; la questione è solo dove e come tracciare i confini in conformità delle prescrizioni del Trattato e sulla base della giurisprudenza CILFIT.

122. Per le ragioni sopra esposte sono dunque del parere che, nel caso di specie, l’esistenza di un’informazione tariffaria vincolante di un’autorità doganale nazionale di un altro Stato membro non privi un giudice nazionale di ultima istanza della possibilità di risolvere sotto la propria responsabilità, ai sensi della giurisprudenza CILFIT, la questione di interpretazione che gli si presenta.

iv)    Obbligo di rinvio basato sul principio di uguaglianza?

123. Da ultimo, la Intermodal ha sostenuto che, in base al principio di uguaglianza, la NC deve trovare uguale applicazione in casi uguali e che, pertanto, il giudice nazionale non può in ogni caso discostarsi dall’informazione tariffaria vincolante senza sollevare dinanzi alla Corte una corrispondente questione pregiudiziale, allo scopo di garantire l’applicazione uguale e uniforme della NC.

124. È innanzitutto nella natura stessa degli atti giuridici di portata individuale, come l’informazione tariffaria vincolante, il fatto che possano essere invocati, in linea di principio, solo dal destinatario dall’atto stesso. Con ciò non si può naturalmente escludere che nei confronti di un terzo venga adottata una decisione diversa da quella contenuta nell'atto in questione e che, sotto questo profilo, sorga il rischio che un terzo venga trattato «diversamente» rispetto al titolare di una determinata informazione tariffaria vincolante con riferimento alla classificazione delle sue merci. In alternativa, il legislatore comunitario avrebbe potuto affidare alle autorità doganali nazionali il rilascio di informazioni tariffarie generalmente vincolanti, le quali avrebbero quindi potuto essere invocate da tutte le persone che, in uno Stato membro, dichiarassero a fini doganali merci corrispondenti. Siffatte informazioni tariffarie di validità generale equivarrebbero però ad un regolamento di classificazione, attualmente riservato alla Commissione e la cui emanazione non dovrebbe ragionevolmente essere decentralizzata ovvero trasferita a singole autorità doganali nazionali.

125. Le informazioni tariffarie vincolanti, nella loro forma attuale, aumentano quantomeno la certezza del diritto e contribuiscono – attraverso le misure che la Commissione deve adottare, come l’emanazione di un regolamento di classificazione – ad una maggiore uniformità nell’applicazione della legislazione doganale comunitaria, sebbene questa non sia garantita in modo assoluto.

126. Pertanto, per il momento, non parto dal presupposto – e d’altronde la questione neppure è stata prospettata in tal modo – che l’attuale meccanismo delle informazioni tariffarie vincolanti violi di per sé il principio di uguaglianza.

127. Nella misura in cui questo sistema ammette – almeno transitoriamente – disparità sulla base, per esempio, di interpretazioni diverse di un’autorità doganale nazionale e di un giudice nazionale, non ritengo in ogni caso che ciò possa fondare una modifica della portata dell’obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza, come sancito dall’art. 234, terzo comma, CE ed interpretato nella giurisprudenza CILFIT (68).

v)      Conclusioni in ordine al presente caso sulla base della giurisprudenza CILFIT

128. Tutto ciò considerato, e alla luce della giurisprudenza CILFIT, possono formularsi, con riferimento alla prima questione pregiudiziale, le seguenti osservazioni:

1. Qualora un interessato, nell’ambito di una controversia pendente dinanzi a un giudice nazionale di ultima istanza e vertente sulla classificazione nella NC di una determinata merce, faccia valere la valutazione espressa da un’autorità doganale nazionale in una informazione tariffaria vincolante rilasciata ad un terzo per una merce simile/analoga, il detto giudice, ove reputi corretta un’interpretazione diversa da quella formulata nella detta informazione tariffaria, non è automaticamente obbligato a sollevare dinanzi alla Corte una questione vertente sull’interpretazione della NC.

2. Il giudice nazionale di ultima istanza interessato può risolvere sotto la propria responsabilità la questione vertente sull’interpretazione della NC, qualora, malgrado il diverso parere dell’autorità doganale nazionale, sia certo dell'esattezza della propria interpretazione.

3. A tal scopo esso deve tuttavia tenere conto delle caratteristiche del diritto comunitario e delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e – prendendo eventualmente in considerazione l’interpretazione contenuta nell’informazione tariffaria vincolante e gli argomenti su cui essa si fonda – maturare il convincimento che sulla scorta di tali elementi la stessa certezza con riferimento all’interpretazione della NC si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati membri ed alla Corte di giustizia.

4. Dal principio di uguaglianza non deriva alcuna modifica della portata, così riscontrata, dell’obbligo di rinvio incombente ai giudici nazionali di ultima istanza.

B –    Sul secondo quesito pregiudiziale

129. La seconda questione pregiudiziale è volta ad accertare se la voce 8709 della NC debba essere interpretata nel senso che comprende i veicoli aventi proprietà e caratteristiche quali quelle dei veicoli di cui si discute nella fattispecie.

1.      Principali argomenti  delle parti

130. Sulla questione della classificazione hanno presentato osservazioni la Commissione, il governo olandese e la Intermodal.

131. Nella fattispecie, la Commissione reputa fondamentale soprattutto il passaggio nelle note esplicative SA relativo alla voce 8709, secondo cui «veicoli di questo tipo possono essere ugualmente utilizzati nelle banchine dei porti, nei depositi, ecc.»; essa osserva che, secondo una giurisprudenza costante, la finalità d’uso può costituire un criterio di classificazione oggettivo. La detta istituzione fa presente che i veicoli qui in questione sono stati specificamente ideati per lo spostamento di trailer in centri di distribuzione e in ipermercati. Il governo olandese aderisce sostanzialmente all’interpretazione del Gerechtshof ed agli argomenti svolti dall’Advocaat-Generaal nella causa principale, secondo cui veicoli come quelli in questione non sarebbero classificabili alla voce 8709 della NC. Secondo quanto esposto dall’Advocaat-Generaal, tale voce si riferisce, da un lato, a un tipo particolare di veicoli che trasportano essi stessi merci e, dall’altro, ad un tipo particolare di trattori. Poiché la ralla dei veicoli in questione serve unicamente ad agganciare dei trailer, non si tratterebbe di veicoli adibiti al trasporto di merci ai sensi delle note esplicative SA concernenti la voce 8709. Non potrebbe trattarsi nemmeno di carrelli‑trattori ai sensi di tale voce, perché questi verrebbero impiegati esclusivamente per il traino di piccoli rimorchi o carrelli bagagli, operazione per la quale i veicoli qui in questione non sarebbero idonei. La Intermodal argomenta che alla classificazione sotto la voce 8709 della NC si oppone solo il fatto che i veicoli in questione non sono meno potenti dei trattori cui si riferisce la voce 8701 della NC. Tuttavia, poiché ai sensi delle note esplicative SA tale differenza  esiste solo in generale, tale circostanza non osterebbe, nel complesso, ad una classificazione sotto la voce 8709 della NC.

2.      Valutazione

132. Innanzitutto è necessario ricordare la costante giurisprudenza della Corte, secondo cui per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in linea di principio nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della tariffa doganale comune e delle note delle sezioni o dei capitoli (69).

133. Al riguardo, le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione e, per quanto riguarda il SA, dal Consiglio di cooperazione doganale, contribuiscono in modo rilevante all’interpretazione delle singole voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (70).

134. Si deve innanzitutto constatare che, alla voce 8701, la NC si riferisce genericamente ai «trattori»; per tali si devono intendere ad esempio, come risulta dalle corrispondenti note esplicative SA, i trattori per uso agricolo, ma anche altri trattori, ad esempio quelli per uso industriale, destinati al traino di un’ampia gamma di carichi e che dispongono al massimo di una superficie di carico modesta; essi possono inoltre disporre di una cabina di guida e di un dispositivo di sollevamento per l’agganciamento di attrezzi o carichi.

135. Da essi vanno distinti i cosiddetti «carrelli-trattori» che, ai sensi dell’intestazione della voce 8701 della NC, costituiscono una categoria autonoma di veicoli, esclusa dalla categoria generale dei trattori e rubricata alla voce 8709 della NC, la quale per parte sua comprende diversi tipi di «autocarrelli».

136. Sulla base delle note esplicative SA concernenti la voce 8709 della NC, si deve constatare che nel caso dei carrelli-trattori rientranti in tale voce si tratta, in generale, di un tipo di trattori «più piccolo», utilizzato in stabilimenti, terminal, porti o stazioni. Essi si distinguono da altri trattori, tra l’altro, per la loro velocità ridotta, che di norma non supera 30-35 km/h, e perché hanno un raggio di sterzata ridotto. Inoltre, di norma, i carrelli‑trattori di questo tipo non dispongono di una cabina di guida e comprendono anche i carrelli azionati da un operatore a piedi.

137. Come rilevato dal governo olandese, le note esplicative SA concernenti la voce 8709 della NC si riferiscono, da un lato, ad autocarrelli che dispongono di una propria superficie di carico e sui quali/nei quali possono essere caricate merci, e, dall’altro a carrelli‑trattori del tipo utilizzato nelle stazioni, ma anche, ad esempio, in porti e terminal, per trainare piccoli rimorchi. Poiché, secondo la descrizione del giudice del rinvio, i veicoli in questione nella fattispecie dispongono unicamente di una ralla con funzione di aggancio di semirimorchi sembrerebbe appropriato considerare come riferimento tipologico non l’autocarrello, che può trasportare merci esso stesso, bensì il carrello-trattore del tipo da ultimo indicato.

138. Nondimeno, nel caso di specie assume rilievo il fatto che nelle note esplicative SA vengono menzionati, in abbinamento a tali carrelli‑trattori, i «piccoli rimorchi» e/o i «carrelli bagagli». Si fa altresì presente che i carrelli‑trattori nell’accezione di cui alla voce 8709 della NC sono di regola più leggeri e meno potenti dei trattori di cui alla voce 8701 della NC.

139. Tuttavia, i veicoli come quelli di cui si tratta nella fattispecie presentano, tra l’altro, le seguenti caratteristiche: come indicato dalla stessa Intermodal, sono potenti come i trattori di cui alla voce 8701 della NC, dispongono di una cabina chiusa e non servono – come i carrelli-trattori – al trasporto di piccoli rimorchi del tipo dei carrelli bagagli, ma al trasporto di trailer o rimorchi, nel qual caso si può trattare anche di cosiddetti trailer Mega o Jumbo.

140. Un veicolo con tali caratteristiche non corrisponde al profilo tipo degli autocarrelli o carrelli-trattori «più piccoli» di cui alla voce 8709 della NC, quale da me sopra tratteggiato sulla base delle note esplicative SA.

141. Pertanto, alla seconda questione pregiudiziale si deve rispondere che la voce 8709 della NC deve essere interpretata nel senso che non comprende i veicoli aventi proprietà e caratteristiche come quelle presentate dai veicoli controversi nel caso di specie.

V –    Conclusione

142. Alla luce di quanto sopra, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali nel modo seguente:

1.      In un procedimento dinanzi ad un giudice nazionale, nel quale un interessato si richiami ad una classificazione contenuta in un’informazione tariffaria vincolante rilasciata da un’autorità doganale di un altro Stato membro ad un terzo per una merce simile, la quale a parere del detto giudice non sia conforme alla NC,

–        un giudice nazionale avverso le cui decisioni possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno non è obbligato a sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione ovvero – qualora non si tratti di un atto delle istituzioni comunitarie, come nel caso dell’informazione tariffaria vincolante – sulla validità della NC;

–        un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa più proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno non è automaticamente obbligato a sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione della NC ove ritenga corretta un’interpretazione della NC diversa da quella espressa nell’informazione tariffaria vincolante. Il giudice nazionale di ultima istanza può risolvere sotto la propria responsabilità la questione vertente sull’interpretazione della NC, qualora, malgrado il diverso parere dell’autorità doganale nazionale, sia certo dell'esattezza della propria interpretazione. Al riguardo, esso deve tuttavia tenere conto delle caratteristiche del diritto comunitario e delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e – prendendo eventualmente in considerazione l’interpretazione contenuta nell’informazione tariffaria vincolante e gli argomenti su cui essa si fonda – maturare il convincimento che sulla scorta di tali elementi la stessa certezza con riferimento all’interpretazione si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati membri ed alla Corte di giustizia.

2.      La voce 8709 della NC deve essere interpretata nel senso che non comprende i veicoli aventi proprietà e caratteristiche come quelle presentate dai veicoli in questione nel caso di specie.


1 – Lingua originale: il tedesco.


2 – GU L 256, pag. 1.


3 – Regolamento che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 292, pag. 1).


4 – Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci basato sulla Convenzione Internazionale 14 giugno 1983, approvata dalla Comunità con decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198, pag. 1).


5  – GU L 302, pag. 1.


6  – Regolamento che modifica il regolamento (CEE) del Consiglio, n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1997, L 17, pag. 1).


7  – Regolamento che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).


8  – Regolamento recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 2913/92,  che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1997, L 9, pag. 1).


9  – Sentenza 22 ottobre 1987, causa C-314/85, Foto-Frost (Racc. pag. I-4199).


10  – Sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81, CILFIT e a. (Racc. pag. I-3415).


11  – V., inter alia, sentenze 10 aprile 1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann, (Racc. pag. 1891, punto 26), 12 giugno 1990, causa C-8/88, Germania/Commissione (Racc. pag. I-2321, punto 13), e 13 gennaio 2004, causa C-453/00, Kühne & Heitz (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 20).


12  – V. in proposito già la sentenza 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend e Loos, (Racc. pag. 3, punto 16).


13  – V., inter alia, sentenze 7 ottobre 2004, causa C-247/02, Sintesi (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 21), 18 marzo 2004, causa C-314/01, Siemens e ARGE Telekom (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33), 16 luglio 1992, causa C-343/90, Lourenço Dias (Racc. pag. I-4673, punto 14), 27 ottobre 1982, cause riunite 35/82 e 36/82, Elestina (Racc. pag. 3723, punto 8), e 24 maggio 1977, causa 107/76, Hoffmann-La Roche (Racc. pag. 957, punto 5).


14  – V., inter alia, sentenze 4 giugno 2002, causa C-99/00, Lyckeskog (Racc. pag. I-4839, punto 14), 4 novembre 1997, causa C-337/95, Parfums Christian Dior (Racc. pag I-6013, punto 25), e Hoffman-La Roche (citata alla nota 13), punto 5.


15  – V. sentenze 27 marzo 1963, cause riunite da 28/62 a 30/62, Da Costa (Racc. pag. 57), CILFIT (citata alla nota 10), punto 14, e Parfums Christian Dior (citata alla nota 14), punto 29.


16  – Sentenza CILFIT (citata alla nota 10), punti 16 e 21.


17  – Sentenza Foto-Frost (citata alla nota 9), punto 20.


18  – V. in proposito sentenza Foto-Frost (citata alla nota 9), punti 15 e 17.


19  – V. in proposito sentenza Foto-Frost (citata alla nota 9), punto 14.


20  – V. supra, paragrafo 39.


21  – Sentenze 21 febbraio 1991, cause riunite C-143/88 e C-92/89, Zuckerfabrik (Racc. pag. I-415, punto 33), 9 novembre 1995, causa C-465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a., (Racc. pag. I-3761, punto 30), e 17 luglio 1997, causa C-334/95, Krüger (Racc. pag. I-4517, punto 44).


22  – Sentenza Zuckerfabrik (citata alla nota 21), punto 23.


23  – La questione, non ancora chiarita dalla Corte, se e/o in che misura la giurisprudenza CILFIT possa eventualmente essere trasposta anche alle questioni di validità, è oggetto della causa C-461/03, Gaston Schul Douane (GU C 7 del 19 gennaio 2004, pag. 24), attualmente pendente dinanzi alla Corte. In tale procedimento di pronuncia pregiudiziale il College van Beroep voor het bedrijfsleven solleva infatti la questione della misura in cui un giudice di ultima istanza abbia la possibilità di disapplicare le disposizioni di un regolamento (comunitario) senza sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale relativa alla validità delle medesime, nel caso in cui la Corte abbia già dichiarato l'invalidità di corrispondenti disposizioni di un analogo regolamento.


24  – Nella fattispecie, non esiste una decisione della Corte in un caso analogo di classificazione in base alla NC nel senso di cui alla sentenza Da Costa, che farebbe eccezionalmente venir meno la «causa» dell'obbligo di un giudice di ultima istanza di investire la Corte della questione vertente sull'interpretazione della NC. V. supra, paragrafo 44, e sentenze Da Costa (citata alla nota 15) e Parfums Christian Dior (citata alla nota 14), punto 29.


25  – Vedi art. 4, punto 5, e art. 12, n. 1, del codice doganale.


26  – Sentenza 29 gennaio 1998, causa C-315/96, Lopex (Racc. pag. I-317, punto 19).


27  – V. in proposito sentenza Foto-Frost (citata alla nota 9), punto 16, nonché sentenze 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento (Racc. pag. 1339, punto 23), 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultures (Racc. pag. I-6677, punto 40), e 1º aprile 2004, causa C-263/02 P, Jégo-Quéré (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 30).


28  – V., inter alia, sentenze 21 marzo 2000, causa C-6/99, Greenpeace e a. (Racc. pag. I-1651, punto 53), e 25 ottobre 1972, causa 96/71, Hägeman/Commissione (Racc. pag. I-1005, punto 9/13).


29  – Sentenza 18 ottobre 1990, cause riunite 297/88 e C-197/89, Dzodzi (Racc. pag. I-3763).


30  – V. ad esempio anche sentenze 17 luglio 1997, causa C-130/95, Giloy (Racc. pag. I-4291), e 7 gennaio 2003, causa C-306/99, BIAO (Racc. pag. I-1, in particolare punti 87 e segg.).


31  – V. in proposito espressamente la sentenza Dzodzi (citata alla nota 29), punto 42.


32  – V. sentenza 22 gennaio 2004, cause riunite C-133/02 e C-134/02, Timmermans (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 21-24).


33  – V., ad esempio, sentenza 17 maggio 2001, causa C-119/99, Hewlett Packart (Racc. pag. I-3981); v. anche sentenza Greenpeace (citata alla nota 28, punto 55).


34  – Sentenza CILFIT (citata alla nota 10), punti 2-4.


35  – Sentenza CILFIT (citata alla nota 10), punti 16 e 21.


36  – Ibidem.


37  – Sentenza CILFIT (citata alla nota 10), punto 17.


38  – Sentenza CILFIT (citata alla nota 10), punti 18-20.


39  – V. in proposito Bebr, «The Rambling Ghost of “Cohn-Bendit”: Acte Clair and the Court of Justice», Common Market Law Review 20/1983, 439 (466 e segg. e 471); Rasmussen, «The European Court’s Acte Clair Strategy in C.I.L.F.I.T. (Or: Acte Clair, of Course! But What does it Mean?)», EL Rev 342/1984, 342 (256 e segg.); Mancini/Keeling, «From CILFIT to ERT: the Constitutional Challenge facing the European Court», Y.E.L. 11/1991, 1 (4).


40  – V. Lenaerts/Arts, Europees Procesrecht, 2003, pag. 88.


41  – Sentenza CILFIT (citata alla nota 10), punto 16.


42  – V. le conclusioni presentate dall'avvocato generale Capotorti il 13 luglio 1982 nella causa CILFIT (sentenza citata alla nota 10), paragrafo 4; per una discussione sulla portata di questa dottrina si veda Bebr (citato alla nota 39), pag. 440 e segg..


43  – Secondo una giurisprudenza costante, tale suddivisione dei compiti viene descritta in termini secondo i quali la Corte si limita all'interpretazione delle disposizioni comunitarie di volta in volta rilevanti, mentre al giudice nazionale è riservata l'applicazione al caso concreto delle norme in tal modo interpretate: v., inter alia, sentenze Da Costa (citata alla nota 15), pag. 73, nonché sentenze 7 novembre 2002, cause riunite da C-260/00 a C-263/00, Lohmann e a. (Racc. pag. I-10045, punti 26-28), 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99, Agorà e Excelsior (Racc. pag. I-3605, punti 23 e 24), e 12 febbraio 1998, causa C-366/96, Louisette Cordelle (Racc. pag. I-583, punto 8).


44  – In tale ambivalenza si muovevano evidentemente già gli argomenti delle parti nella causa CILFIT. Da un lato si era sostenuto che le disposizioni del tutto univoche o inequivocabili non richiedono alcuna interpretazione ovvero non sollevano «questioni di interpretazione» e non soggiacciono quindi all'obbligo di rinvio di cui all'art. 234, terzo comma, CE; dall'altro si era ammesso che anche le disposizioni univoche richiedono un certo grado di interpretazione, affermandosi però che l'obbligo di rinvio si riferisce solo alle disposizioni la cui interpretazione sia dubbia o sollevi  «problemi reali ed effettivi»: v. anche supra, paragrafo 78, nonché le osservazioni delle parti nella causa CILFIT (citata alla nota 10), 3420 e segg..


45  – V. conclusioni dell'avvocato generale Capotorti nella causa CILFIT (citate alla nota 42, sentenza citata alla nota 10), paragrafo 4; v. anche Pescatore, «Interpretation of Community Law and the Doctrine of “Acte Clair”» in: Legal Problems of an Enlarged European Community, 1972, 27 (41 e 43 segg.).


46  – V. supra, paragrafo 78, e sentenza CILFIT (citata alla nota 10), punti 2 e 3.


47  – Sentenza CILFIT (citata alla nota 10), punto 16.


48  – Sul contesto della sentenza CILFIT si vedano inoltre, ad esempio, le considerazioni svolte dall'avvocato generale Tizzano nelle sue conclusioni presentate il 21 febbraio 2002 nella causa Lyckeskog (sentenza citata alla nota 14), paragrafi 56 e segg..


49  – V. al riguardo Bebr (citato alla nota 39), pag. 469.


50  – Vedi già l'avvocato generale Capotorti nelle sue conclusioni nella causa CILFIT (citate alla nota 42, sentenza citata alla nota 10), paragrafo 9; in senso conforme, Pescatore (citato alla nota 45), pag. 42.


51  – Sul punto, v. infra, paragrafi 116 e segg..


52  – In termini critici verso questo presupposto e con numerosi esempi, Wattel, «Köbler, Cilfit and Welthgrove: We Can’t Go On Meeting Like This», CML Rev. 2004, 177 (179).


53  – V. le conclusioni presentate dall'avvocato generale Jacobs il 10 luglio 1997 nella causa C‑338/95 (Wiener, sentenza 20 novembre 1997, Racc. pag. I-6495), paragrafo 65, e dall'avvocato generale Tizzano nella causa Lyckeskog (sentenza citata alla nota 14), paragrafo 75.


54  – Così Rasmussen (citato alla nota 39), pag. 242.


55  – Naturalmente, chiunque applichi il diritto sa, per esperienza, che esistono disposizioni il cui significato risulta immediatamente evidente, o appare comunque chiaro a seguito di un processo ermeneutico, o si presenta addirittura ragionevolmente come l'unico possibile. Il problema tuttavia – che è esattamente lo stesso di quello alla base della sentenza CILFIT – è che il processo ermeneutico che fa giungere un giudice a tale conclusione non può essere oggettivizzato – e quindi non può nemmeno essere determinato in anticipo.


56  – In: «La domanda di pronuncia pregiudiziale – Lo sviluppo del sistema», in: 1952-2002: 50º anniversario della Corte di giustizia delle Comunità Europee (colloquio sulla cooperazione tra la Corte di giustizia ed i giudici nazionali), 3 dicembre 2002, 17 (27), Pierre Pescatore ha in tal senso affermato che «nel mondo normativo in cui viviamo nulla è perfettamente chiaro, in quanto tutti i concetti giuridici risentono della polisemia di un sistema in continuo movimento».


57  – Ciò trova fondamento nella natura del diritto stesso, che per sua essenza è legato alle possibilità dell'espressione linguistica e che pertanto è in egual misura impreciso e incompleto, come la lingua stessa. La conoscenza giuridica non è infatti una «conoscenza oggettiva» nel senso naturalistico della parola (laddove, anche in un ambito scientifico-naturalistico, tale nozione deve comunque essere utilizzata con cautela). La giurisprudenza non è quindi praticamente mai un mero processo cognitivo o un meccanico processo di sussunzione, bensì comprende anche un elemento decisionale, come molto ben espresso anche nella formula giudiziaria «hat für Recht erkannt»/«dit pour droit». V. in proposito Larenz e Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 3ª edizione 1995, 28 e segg.; Schübel-Pfister, Sprache und Gemeinschaftsrecht: die Auslegung der mehrsprachig verbindlichen Rechtstexte durch den Europäischen Gerichtshof, 2004, 112 e segg..


58  – V. sentenza CILFIT (citata alla nota 10), punto 20.


59  – Invero, è possibile indicare validi metodi interpretativi, quali quelli elencati dalla Corte nel caso CILFIT per il diritto comunitario, ma anche l'applicazione di questi metodi non porta, in senso stretto, ad un unico risultato corretto. Anche ammettendo una gerarchia di diversi criteri interpretativi, un certo margine di valutazione è inevitabile. Il punto iniziale e – ma al riguardo le varie teorie sul metodo giuridico non concordano – quello finale dell'interpretazione sarà di regola costituito dal testo linguistico in cui il diritto trova espressione, ma nel mezzo si trova un vasto territorio con diverse strade percorribili. Chi non voglia condividere queste osservazioni già per ragioni metodologiche o gnoseologiche (‑giuridiche), deve quantomeno riconoscere che l'interpretazione – in special modo nel diritto comunitario – rappresenta un processo con molte variabili, il quale rende probabile il fatto che due giurisdizioni, pur nel puntuale rispetto delle caratteristiche del diritto comunitario e dei relativi metodi interpretativi, possano giungere a risultati interpretativi divergenti.


60  – In linea con quanto sopra, Pescatore ha ad esempio giustamente sottolineato, in relazione alla dottrina dell'«acte clair», che quando un giudice constata che non esiste una disposizione giuridica «chiara», si tratta propriamente di un mezzo per concludere e risolvere una discussione interpretativa, con il quale egli, in realtà, fa semplicemente intervenire la propria interpretazione di tale disposizione giuridica: v. Pescatore (citato alla nota 45), pag. 41.


61  – V. anche l'avvocato generale Tizzano nelle sue conclusioni nella causa Lyckeskog (sentenza citata alla nota 14), paragrafo 75.


62  – V. Timmermans, «Over de prejudiciële procedure en “acte clair”», in: Mok-aria: opstellen aangeboden aan prof. mr. M. R. Mok ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag, 2002, 349 (354); Dauses, Vorabentscheidungsverfahren, 2ª edizione 1995, 113; Holoubek, «Vorlageberechtigung und Vorlageverpflichtung» in: Das EuGH-Verfahren in Steuersachen, 2000, 45 (61).


63  – Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa Wiener (citate alla nota 53), paragrafo 64.


64  – Sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler (Racc. pag. I-10239, punto 55); per una critica al riguardo, v. Wattel (citato alla nota 52), 177 (178 e segg.).


65  – Rimettendo dunque interamente alla Corte la «selezione» delle questioni di interpretazione.


66  – V. sentenza CILFIT (citata alla nota 10), punto 10, nonché, tra le altre, sentenze 28 giugno 1984, causa 180/83, Moser (Racc. pag. 2539, punto 6), 5 ottobre 1988, causa 247/86, Alsatel (Racc. pag. 5987, punto 8), 27 ottobre 1993, causa C-127/92, Enderby (Racc. pag. I-5535, punto 10), 2 giugno 1994, causa C-30/93, AC-ATEL Electronics (Racc. pag. I-2305, punto 19), e  15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman (Racc. pag. I-4921, punto 59).


67  – Del pari, non deve essere perso di vista il fatto che, come dimostrato proprio dalla sentenza CILFIT, anche le sentenze richiedono un'interpretazione – la trasponibilità o il significato sono spesso l'elemento determinante nella soluzione delle questioni di diritto comunitario – e che quindi anche nel caso di un «acte éclairé» rimane un margine di valutazione, talvolta rilevante, per i giudici nazionali. V. in proposito Kanninen, «La marge de manoeuvre de la juridiction suprême nationale pour procéder à un renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes» in: Colneric e altri (ed.), Une communauté de droit: Festschrift für Gil Carlos Rodríguez Iglesias, 2003, 611 (616).


68  – Lo stesso vale d'altronde – si potrebbe dire a maggior ragione – con riferimento alla questione di un obbligo di rinvio dei giudici nazionali non di ultima istanza.


69  – V., inter alia, sentenze 7 febbraio 2002, causa C-276/00, Turbon International (Racc. pag. I‑1389, punto 21), e Lohmann (citata alla nota 43), punto 30.


70  – V. in proposito sentenza 28 aprile 1999, causa C-405/97, Mövenpick Deutschland (Racc. pag. I‑2397, punto 18).