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Impugnazione proposta il 9 gennaio 2024 dalla AFG, SA (Zona Franca da Madeira) avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 ottobre 2023, causa T-722/22, AFG/Commissione (Zona Franca di Madera)

(Causa C-13/24 P)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: AFG, SA (Zona Franca da Madeira) (rappresentanti: S. Estima Martins, F. Castro Guedes e M. Ellison, advogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 ottobre 2023, causa T-722/22, AFG/Commissione (Zona franca di Madera), mediante la quale è stato respinto il ricorso della ricorrente diretto all’annullamento degli articoli 1, 4, 5 e 6 della decisione C (2020) 8550 1 final della Commissione, del 4 dicembre 2020, sul regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la Zona Franca di Madera (ZFM) – Regime III;

condannare la Commissione all’integralità delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

1.    Errore di diritto per quanto riguarda l’emissione dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto adottando l’ordinanza impugnata ai sensi dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura in un caso in cui le parti non sono le stesse e in cui anche gli elementi di fatto e di diritto dedotti dalle ricorrenti a sostegno dei diversi motivi di illegittimità differiscono.

2.    Errore di diritto per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto gli aiuti non hanno carattere selettivo

Il regime della ZFM ha carattere generale e si inserisce nella logica e nell’impianto sistematico generale del sistema fiscale della Regione autonoma di Madera (in prosieguo: la «RAM»), per cui non comporta un vantaggio selettivo per le imprese autorizzate in tale regione e non costituisce, quindi, un aiuto di Stato. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che il regime di aiuti di cui trattasi fosse selettivo.

3.    Errore di diritto per quanto riguarda l’interpretazione del requisito relativo all’origine dei profitti derivanti da attività effettivamente e materialmente svolte a Madera, previsto nelle decisioni della Commissione del 2007 e del 2013

Il Tribunale è incorso in errore nell’interpretare l’espressione «attività effettivamente e materialmente svolte a Madera», in quanto la sua interpretazione è contraria alla logica e alla dinamica concorrenziale delle imprese in mercati mondiali e aperti, ignora la giurisprudenza della Corte relativa al «centro degli interessi principali» e non consente di considerare quali costi aggiuntivi sostenuti quelli a cui sono esposte le attività svolte al di fuori della RAM.

4.    Errore di diritto per quanto riguarda l’interpretazione del requisito relativo alla creazione/mantenimento di impieghi nella RAM, previsto nelle decisioni della Commissione del 2007 e del 2013

Il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere che, ai fini della verifica del requisito del Regime III relativo alla creazione/mantenimento di impieghi nella RAM, occorresse utilizzare criteri quali i metodi ETP e ULA anziché il concetto di «posto di lavoro» risultante dalla normativa nazionale.

5.    Errore di diritto per quanto riguarda l’applicazione dei principi generali del diritto dell’Unione

Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale avrebbe violato i principi generali del diritto dell’Unione europea, in particolare i principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità.

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1 GU 2022, L 217, pag. 49.