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Ricorso presentato il 12 febbraio 2007 - Leche Celta / UAMI - Celia (Celia)

(Causa T-35/07)

Lingua del ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Leche Celta, S.L. (Puentedeume, La Coruña, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J.A. Calderón Chavero, T. Villate Consonni e A. Yañez Manglano)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Celia, S.A.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Prima commissione di ricorso dell'UAMI 5 dicembre 2006 (procedimento R-294/2006-4).

Conseguentemente, annullare la decisione 21 dicembre 2005 nel procedimento B 657132 nella parte in cui respinge l'opposizione proposta in nome della ricorrente e ammette la domanda di marchio impugnata relativamente a latte, prodotti lattieri, olii e grassi commestibili della classe 29.

Dando seguito alle conclusioni della ricorrente, ordinare alla Divisione di opposizione dell'UAMI di rifiutare la registrazione del marchio impugnato per i detti prodotti.

Condannare l'UAMI alle spese del procedimento in caso di opposizione e di rigetto del petitum.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Celia, S.A.

Marchio comunitario richiesto: Marchio figurativo "Celia" per prodotti e servizi delle classi 16, 29 e 38 (domanda n. 2.977.221).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente.

Marchio o segno fatto valere: Marchi denominativi nazionali "CELTA" per prodotti della classe 29.

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/941, in quanto sussisterebbero tra i marchi di cui trattasi rischi di associazione e di confusione.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).