Language of document : ECLI:EU:C:2022:818

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 20 ottobre 2022 (1)

Causa C423/21

Grand Production d.o.o.

contro

GO4YU GmbH,

DH,

GO4YU d.o.o,

MTEL Austria GmbH

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria)]

Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Direttiva 2001/29/CE – Diritto d’autore nella società dell’informazione – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Piattaforma di streaming – Accesso ai contenuti protetti attraverso una rete privata virtuale (VPN) – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili dolosi o colposi






 Introduzione

1.        Da un punto di vista tecnico, Internet è un mezzo di comunicazione di portata mondiale: da qualsiasi parte del globo è possibile accedere a qualsiasi sito web o inviare un messaggio ad una persona che si trova in qualunque altro posto. Tuttavia, dal punto di vista giuridico la situazione si presenta diversa. Internet, come ogni forma di attività svolta dall’uomo, è assoggettato a regolamentazione giuridica, e questa regolamentazione è, per sua natura, territoriale: l’ambito di applicazione della stessa dipende dalla portata della competenza territoriale dell'autorità che emana la regolamentazione in questione. Inoltre, diverse forme di attività svolte su Internet possono costituire oggetto di diritti di proprietà o di diritti personali in capo ai singoli, diritti che possono, anche essi, o il loro esercizio, essere limitati territorialmente.

2.        Esiste quindi una contraddizione fondamentale tra la natura transfrontaliera e globale di Internet, da un lato, e i diritti e gli obblighi territorialmente limitati che derivano da svariate attività svolte grazie ad esso, dall'altro. Si può provare a risolvere detta contraddizione in due modi: o «territorializzando» Internet con l’ausilio dei «blocchi geografici dell’accesso» (in inglese geoblocking), o ampliando la competenza territoriale delle autorità a un numero più ampio di Stati, consentendo loro, in tal modo, di regolamentare le attività esercitate su Internet a livello globale.

3.        Nella presente causa la Corte si occuperà delle questioni relative a entrambe le modalità di risoluzione di tale contraddizione.

 Contesto normativo

4.        L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2) dispone come segue:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

5.        Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento:

«Se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato (…)».

6.        Infine, l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 così dispone:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(…)

2)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(…)».

7.        L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (3) prevede quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

 Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

8.        La società Grand Production d.o.o., una società di diritto serbo, produce programmi audiovisivi di intrattenimento che vengono tramessi nel territorio serbo dall'emittente televisiva serba Prva Srpska Televizija.

9.        La GO4YU d.o.o Beograd, anch'essa una società di diritto serbo, gestisce una piattaforma di streaming online sulla quale, in forza dei contratti conclusi con la Prva Srpska Televizija, viene ritrasmessa la programmazione della suddetta emittente televisiva. Tale piattaforma è accessibile sia nel territorio serbo, sia al di fuori di esso.

10.      La GO4YU GmbH [in prosieguo: la «GO4YU (Austria)»] e la MTEL Austria GmbH, società di diritto austriaco, forniscono in Austria servizi relativi alla promozione della piattaforma di streaming di proprietà della società GO4YU Beograd, e inoltre gestiscono i rapporti con i clienti, compresa la conclusione dei contratti e la riscossione dei pagamenti. La MTEL Austria è una società figlia della GO4YU Beograd. DH è il presidente del consiglio di amministrazione e l’unico azionista della società GO4YU (Austria).

11.      La società GO4YU Beograd non ha il diritto di ritrasmettere online, fuori del territorio della Serbia e del Montenegro, i programmi di intrattenimento prodotti dalla società Grand Production. Di conseguenza, essa è obbligata a bloccare l'accesso ai suddetti programmi per gli utenti di Internet che si trovano al di fuori del territorio di questi due Stati. Tuttavia, gli utenti in parola possono aggirare tale blocco, utilizzando il cosiddetto servizio di rete privata virtuale (VPN). Detto servizio consente ad un utente di connettersi a Internet attraverso un apposito server («server VPN »), che occulta l'indirizzo IP e quindi la posizione geografica dell'utente (4). Avvalendosi di tale servizio, gli utenti non presenti nel territorio della Serbia o del Montenegro possono quindi «simulare» di trovarsi in quegli Stati, eludendo così il blocco dell’accesso applicato dalla società GO4YU Beograd.

12.      Secondo la società Grand Production, la società GO4YU Beograd è a conoscenza del fatto che il blocco geografico dell'accesso da essa applicato possa essere aggirato attraverso il servizio VPN. Inoltre, nel periodo dal 30 aprile 2020 al 15 giugno 2020 i programmi di intrattenimento della ricorrente erano accessibili in Austria grazie alla piattaforma di streaming della società GO4YU Beograd senza il blocco dell'accesso.

13.      Il 28 settembre 2020, su domanda della società Grand Production, lo Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna, Austria) ha emesso, con ordinanza, un provvedimento d’urgenza nei confronti delle società GO4YU Beograd e MTEL Austria consistente nell’imposizione del divieto di comunicazione al pubblico, nel territorio austriaco, dei programmi di intrattenimento prodotti dalla prima società. Lo stesso giudice ha, tuttavia, respinto la domanda di un analogo provvedimento d’urgenza nei confronti delle due suddette società nella parte che non riguardava il territorio austriaco, e nella sua integralità, nei confronti di altri due convenuti [ossia, DH e la GO4YU (Austria)].

14.      La suddetta ordinanza è stata in parte riformata, con ordinanza del 28 gennaio 2021, dall’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria), il quale ha respinto la domanda della società Grand Production nella sua integralità nella parte relativa alla società MTEL Austria. È rimasto quindi in vigore soltanto il provvedimento d’urgenza adottato nei confronti della società GO4YU Beograd, limitato al territorio austriaco.

15.      Avverso quest'ultimo provvedimento, la società Grand Production ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, chiedendo l’emissione nei confronti di tutti i convenuti di un provvedimento d’urgenza consistente nell’imposizione del divieto di comunicazione al pubblico a livello mondiale dei programmi prodotti dalla suddetta società.

16.      In tali circostanze, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la nozione di «comunicazione al pubblico» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29], debba essere interpretata nel senso che la realizza un gestore diretto (nel caso di specie non stabilito nell’Unione) di una piattaforma di streaming, il quale:

–        decide autonomamente in ordine al contenuto e all’oscuramento delle trasmissioni televisive dallo stesso diffuse, eseguendolo dal punto di vista tecnico;

–        dispone in esclusiva dei diritti di amministratore per la piattaforma di streaming;

–        è in grado di incidere sulla determinazione dei programmi televisivi che possono essere ricevuti dall’utente finale tramite il servizio, ma non sul contenuto dei programmi;

–        e rappresenta l’unico punto di controllo per stabilire quali programmi e contenuti possano essere visti in quale momento e in quali territori,

qualora al riguardo, nello specifico,

–        all’utente venga fornito l’accesso non solo ai contenuti della trasmissione alla cui fruizione online i rispettivi titolari dei diritti abbiano acconsentito, ma anche a contenuti protetti rispetto ai quali non sussista un’analoga dichiarazione, e

–        il gestore diretto della piattaforma di streaming sia a conoscenza del fatto che il proprio servizio consente anche la ricezione di contenuti protetti della trasmissione senza il consenso dei titolari dei diritti, dato che i clienti finali utilizzano servizi VPN, i quali simulano la presenza dell’indirizzo IP e del dispositivo del cliente finale in territori per i quali sussiste un consenso del titolare dei diritti, ma

–        la ricezione di contenuti protetti della trasmissione era effettivamente possibile per diverse settimane tramite la piattaforma di streaming senza il consenso dei titolari dei diritti anche non avvalendosi di tunnel VPN.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se la nozione di «comunicazione al pubblico» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE debba essere interpretata nel senso che essa si realizza anche ad opera di terzi (nel caso di specie, con sede nell’Unione) collegati con il gestore di una piattaforma descritto nella prima questione sul piano contrattuale e/o del diritto delle società, i quali, pur non esercitando alcuna influenza sugli oscuramenti o sui programmi e contenuti delle trasmissioni diffuse tramite la piattaforma di streaming,

–        promuovono la piattaforma di streaming del gestore e i suoi servizi e/o

–        sottoscrivono con i clienti abbonamenti di prova a cessazione automatica decorsi 15 giorni, e/o

–        forniscono supporto ai clienti della piattaforma di streaming a titolo di assistenza clienti, e/o

–        offrono sulla loro pagina Internet abbonamenti a titolo oneroso per la piattaforma di streaming del gestore diretto e quindi operano quali controparti contrattuali dei clienti e destinatari dei pagamenti, per cui detti abbonamenti a pagamento vengono predisposti in maniera tale che venga fatto un esplicito riferimento all’indisponibilità di certi programmi solo nel caso in cui un cliente, all’atto della conclusione del contratto, dichiari espressamente la sua intenzione di vedere tali programmi, mentre, in assenza di pertinenti indicazioni o di specifica richiesta da parte del cliente, quest’ultimo non ne viene informato in anticipo.

3)      Se l’articolo 2, lettere a), ed e), nonché l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29], in combinato disposto con l’articolo 7, punto 2 del regolamento [n. 1215/2012] debbano essere interpretati nel senso che, in caso di asserita violazione del diritto d’autore e dei diritti connessi, protetti dallo Stato membro del giudice adito, questo Collegio – dato che il principio di territorialità osta al potere di cognizione dei giudici nazionali in merito a violazioni commesse all’estero – sia competente a conoscere dei soli danni cagionati nel territorio dello Stato membro di detto giudice o se esso possa oppure debba pronunciarsi anche sulle azioni commesse, in base alla prospettazione dell’autore vittima della violazione, al di fuori di detto territorio (in tutto il mondo)».

17.      La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 12 luglio 2021. Nella risposta alla richiesta di chiarimenti pervenuta alla Corte l'11 luglio 2022, il giudice del rinvio ha modificato la prima questione pregiudiziale, sostituendo nel penultimo trattino di tale questione la parola «ma» con la parola «o». In definitiva quindi la prima questione è così formulata:

«Se la nozione di «comunicazione al pubblico» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29], debba essere interpretata nel senso che la realizza un gestore diretto (nel caso di specie non stabilito nell’Unione) di una piattaforma di streaming, il quale:

–        decide autonomamente in ordine al contenuto e all’oscuramento delle trasmissioni televisive dallo stesso diffuse, eseguendolo dal punto di vista tecnico;

–        dispone in esclusiva dei diritti di amministratore per la piattaforma di streaming;

–        è in grado di incidere sulla determinazione dei programmi televisivi che possono essere ricevuti dall’utente finale tramite il servizio, ma non sul contenuto dei programmi;

–        e rappresenta l’unico punto di controllo per stabilire quali programmi e contenuti possano essere visti in quale momento e in quali territori,

qualora al riguardo, nello specifico,

–        all’utente venga fornito l’accesso non solo ai contenuti della trasmissione alla cui fruizione online i rispettivi titolari dei diritti abbiano acconsentito, ma anche a contenuti protetti rispetto ai quali non sussista un’analoga dichiarazione, e

–        il gestore diretto della piattaforma di streaming sia a conoscenza del fatto che il proprio servizio consente anche la ricezione di contenuti protetti della trasmissione senza il consenso dei titolari dei diritti, dato che i clienti finali utilizzano servizi VPN, i quali simulano la presenza dell’indirizzo IP e del dispositivo del cliente finale in territori per i quali sussiste un consenso del titolare dei diritti, o (5)

–        la ricezione di contenuti protetti della trasmissione era effettivamente possibile per diverse settimane tramite la piattaforma di streaming senza il consenso dei titolari dei diritti anche non avvalendosi di tunnel VPN.

18.      Hanno presentato osservazioni scritte le parti del procedimento principale e la Commissione europea. Le stesse parti hanno anche risposto, per iscritto, ai quesiti posti dalla Corte. La Corte ha deciso di statuire senza udienza di discussione.

 Analisi:

19.      Nella presente causa il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali. La prima di esse riguarda la portata della responsabilità del gestore di una piattaforma di streaming (6) per la comunicazione al pubblico, su tale piattaforma, di contenuti protetti dal diritto d’autore, senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti. La seconda questione verte su un'eventuale responsabilità dei soggetti che collegati a tale gestore. Infine, la terza questione concerne la portata della competenza dei giudici degli Stati membri in materia di violazioni del diritto d'autore. Passo ad analizzare le suddette questioni nell’ordine in cui sono state poste.

 Sulla prima questione pregiudiziale

20.      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che viola il diritto esclusivo di comunicazione di opere al pubblico sancito da tale disposizione un gestore di una piattaforma di streaming il quale ritrasmette un programma televisivo su Internet, in una situazione in cui:

a)      gli utenti eludono il blocco geografico dell'accesso, utilizzando il servizio VPN, di modo che sono accessibili nel territorio dell'Unione europea opere protette, per cui il gestore della piattaforma in questione non possiede l’autorizzazione da parte del titolare dei diritti d'autore, o

b)      le opere protette erano accessibili su tale piattaforma senza limitazioni sul territorio dell'Unione europea, senza il consenso del titolare del diritto.

21.      Tale questione solleva due quesiti fondamentali, ossia, in primo luogo, se il gestore di una piattaforma di streaming, sulla quale viene ritrasmesso un programma televisivo, realizzi una comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e, in secondo luogo, se il gestore di tale piattaforma sia responsabile per il fatto che gli utenti, eludendo le misure limitative dell’accesso applicate da tale gestore, ottengano l’accesso a contenuti protetti. Inizierò con il primo quesito.

 Qualificazione come comunicazione al pubblico di una ritrasmissione su Internet di una radiodiffusione televisiva

22.      La Corte ha già avuto occasione di dichiarare che «[l]a nozione di “comunicazione al pubblico” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29] deve essere interpretata nel senso che essa riguarda una ritrasmissione delle opere incluse in una radiodiffusione televisiva terrestre:

–        che sia effettuata da un organismo diverso dall’emittente originale,

–        mediante un flusso Internet messo a disposizione degli abbonati di tale organismo che possono ricevere detta ritrasmissione connettendosi al server di quest’ultimo,

–        sebbene tali abbonati si trovino nell’area di ricezione di detta radiodiffusione televisiva terrestre e la possano ricevere legalmente su un apparecchio televisivo» (7).

23.      In questo contesto, è opportuno chiarire che la precisazione contenuta nell'ultimo trattino di questo punto della sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a. (C‑607/11, EU:C:2013:147), relativa alla situazione in cui gli abbonati del gestore del servizio di ritrasmissione su Internet si trovano nell’area di ricezione di radiodiffusione televisiva terrestre, non significa che tale soluzione si applichi soltanto alle situazioni in parola. Tale precisazione era necessaria per replicare all’argomentazione basata sull'assenza di un cosiddetto nuovo pubblico, cioè di un pubblico diverso da quello a cui era destinata la radiodiffusione televisiva originale. La Corte ha ritenuto che tale circostanza non fosse pertinente, in quanto la ritrasmissione su Internet è effettuata mediante mezzi tecnici diversi dalla radiodiffusione televisiva originale (8). Orbene, in una situazione in cui la ritrasmissione su Internet è accessibile anche al di fuori dell'area di ricezione della radiodiffusione televisiva originale (9), essa, per forza di cose, è diretta a un pubblico più vasto rispetto alla radiodiffusione televisiva in questione. Di conseguenza, a fortiori, tale ritrasmissione costituisce una comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

24.      È altresì irrilevante se la ritrasmissione su Internet sia simultanea e inalterata rispetto alla radiodiffusione televisiva originale («live streaming»), come accadeva nella causa conclusasi con la sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a. (C‑607/11, EU:C:2013:147), o se, ad esempio, essa sia differita nel tempo. Il criterio per considerare tale ritrasmissione come una comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 è rappresentato, infatti, dal mezzo tecnico con il quale la stessa viene effettuata e dal fatto che sia realizzata da un soggetto diverso dall'emittente originaria.

25.      Infine, occorre rilevare che, sebbene la ritrasmissione su Internet di una radiodiffusione televisiva originale abbia, dal punto di vista tecnico, un carattere secondario e derivato rispetto alla radiodiffusione in parola, dal punto di vista giuridico, l'atto di comunicazione al pubblico costituito da tale ritrasmissione ha carattere distinto ed indipendente rispetto alla suddetta radiodiffusione. Di conseguenza, il fatto che la radiodiffusione televisiva originale sia destinata ad un’area al di fuori del territorio dell'Unione europea e quindi al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2001/29, non osta a che la ritrasmissione su Internet di tale radiodiffusione sia considerata una comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, nella misura in cui detta ritrasmissione sia accessibile nel territorio in cui la succitata direttiva trova applicazione.

26.      Le considerazioni che precedono portano a concludere che, nella situazione descritta al punto 20, lettera b), delle presenti conclusioni, vale a dire, quando le opere protette, oggetto di una radiodiffusione televisiva originale fuori dell'Unione europea, sono accessibili, senza limitazioni, nel territorio dell'Unione europea, su una piattaforma di streaming su cui tale radiodiffusione viene ritrasmessa, il gestore della piattaforma in parola realizza una comunicazione al pubblico delle suddette opere, comunicazione che rientra nel diritto esclusivo sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. Tale comunicazione al pubblico, se effettuata senza il consenso del titolare del diritto d'autore, costituisce pertanto una violazione del diritto esclusivo di cui trattasi.

 Responsabilità per l'elusione, da parte degli utenti, delle misure che limitano l'accesso su Internet alle opere protette dal diritto d’autore

27.      Passo ora ad esaminare una tematica più complessa, ossia la questione della responsabilità del gestore della piattaforma di streaming nella situazione descritta alla lettera a) del punto 20 delle presenti conclusioni. In tale situazione, il gestore della piattaforma di streaming, nel rispetto dei diritti del titolare del diritto d’autore, applica un blocco geografico dell’accesso ne1/0/200l territorio in riferimento al quale la comunicazione al pubblico delle opere protette non è stata autorizzata – nel presente caso sull’intero territorio dell'Unione europea – ciononostante gli utenti eludono tale blocco, utilizzando il servizio VPN, il quale consente loro di ottenere l’accesso alle opere come se si trovassero nel territorio rientrante nell’autorizzazione alla comunicazione al pubblico, ossia nel territorio della Serbia o del Montenegro.

28.      I blocchi geografici dell’accesso fanno parte degli strumenti della cosiddetta gestione dei diritti digitali («digital rights management») (10). Si tratta di diversi tipi di garanzie volte ad impedire l'uso di contenuti in formato digitale (elettronico) in modo contrario alla volontà del fornitore dei contenuti. Tali garanzie mirano a «correggere» le caratteristiche, indesiderate dal punto di vista dei fornitori di contenuti, del formato digitale dei dati, ossia la possibilità di creare, praticamente senza alcuna spesa, qualsiasi numero di copie perfette e di distribuirle (in particolare attraverso Internet) a qualsiasi distanza. Per quanto riguarda i contenuti diffusi su Internet, gli strumenti di gestione dei diritti digitali, ad esempio i blocchi geografici dell’accesso, possono servire anche a contenere la natura globale di questo mezzo di comunicazione e consentire la sua suddivisione virtuale in zone geografiche, come ho accennato nell'introduzione delle presenti conclusioni.

29.      Gli strumenti di gestione dei diritti digitali sono ampiamente utilizzati per tutelare i diritti d'autore, impedendo l'uso illegale – o semplicemente indesiderato dai titolari dei diritti in questione – delle opere protette distribuite in formato digitale. Essi sono altresì utilizzati come strumento per la gestione dei diritti d'autore su tali opere, rendono infatti possibile la riscossione di un corrispettivo separato per diverse forme di distribuzione della stessa opera, la ripartizione del mercato nonché la cosiddetta discriminazione dei prezzi nelle diverse aree dello stesso, o, infine, la riscossione dei corrispettivi per i contenuti messi a disposizione sui siti web.

30.      Gli strumenti di gestione dei diritti digitali, funzionali alla tutela e alla gestione dei diritti d'autore, sono, a loro volta, protetti dal diritto dell'Unione. L'articolo 6 della direttiva 2001/29 impone agli Stati membri di prevedere una protezione giuridica per le «efficaci misure tecnologiche», il che, secondo la definizione di tale nozione contenuta al paragrafo 3 del citato articolo, comprende gli strumenti di gestione dei diritti digitali.

31.      Anche la Corte ha più volte affermato che gli strumenti di gestione dei diritti digitali possono esplicare effetti giuridici nel diritto dell'Unione, compresi quelli relativi alla definizione della nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, aspetto particolarmente interessante nell’ottica della presente causa.

32.      Nella sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a. (C‑466/12, EU:C:2014:76) la Corte ha dichiarato che «non costituisce un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi di tale disposizione, la messa a disposizione su un sito Internet di collegamenti cliccabili verso opere liberamente disponibili su un altro sito Internet» (11). La Corte ha chiarito che un sito web liberamente accessibile è destinato a tutti gli utenti di Internet, di conseguenza un collegamento cliccabile che rimanda ad un’opera presente su tale sito web, non rende l’opera in questione disponibile ad un pubblico nuovo (12).

33.      Di contro, un sito web protetto da misure limitative dell’accesso (13) è destinato ai soli abbonati, vale a dire, alle persone che hanno legalmente ottenuto l’accesso al sito in parola. Eludere siffatte misure limitative e mettere le opere protette contenute su tali siti a disposizione di altre persone, anche tramite un link presente su un altro sito web, implica concedere l’accesso ad un nuovo pubblico e costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 (14). Secondo la Corte, quindi, l'impiego degli strumenti di gestione dei diritti digitali su Internet può definire la cerchia di persone (il pubblico) cui è rivolto un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 (15).

34.      Nella causa conclusasi con la sentenza del 10 novembre 2016, Vereniging Openbare Bibliotheken (C‑174/15, EU:C: 2016:856), la Corte ha riconosciuto la possibilità di far rientrare il prestito delle copie di libri in formato digitale nella deroga per le biblioteche pubbliche prevista all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115/CE (16). Condizione per tale ammissione era l’applicazione di strumenti di gestione dei diritti digitali che rendevano il prestito di copie elettroniche simile al prestito di copie stampate (17).

35.      Infine, nella sentenza del 9 marzo 2021, VG Bild-Kunst (C‑392/19, EU:C:2021:181), la Corte ha dichiarato che «costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi [dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29] il fatto di incorporare, mediante la tecnica del framing, in una pagina Internet di un terzo, opere protette dal diritto d’autore e messe a disposizione del pubblico in libero accesso con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore su un altro sito Internet, qualora tale incorporazione eluda misure di protezione contro il framing adottate o imposte da tale titolare» (18). La Corte ha infatti ritenuto che il titolare del diritto d’autore, adottando misure tecniche di protezione contro il framing di un'opera protetta messa a disposizione su Internet, limita la cerchia di persone cui tale opera è resa accessibile agli utenti del sito web su quale la stessa è stata inizialmente comunicata (19).

36.      A mio avviso, un ragionamento analogo può essere applicato ai blocchi geografici dell'accesso di cui trattasi nella presente causa. Se il titolare del diritto d'autore (o il suo licenziatario) ha applicato un siffatto blocco, le sue trasmissioni sono destinate soltanto alle persone che accedono ai contenuti protetti dal territorio indicato da tale titolare (ossia, dal territorio in cui l'accesso non viene bloccato). Il titolare del diritto non realizza quindi una comunicazione al pubblico nel resto del territorio.

37.      Pertanto, se sulla piattaforma di streaming di proprietà della società GO4YU Beograd i programmi di intrattenimento prodotti dalla società Grand Production sono soggetti a un blocco geografico dell’accesso, cosicché l'accesso ad essi sia possibile, in linea di principio, soltanto dal territorio della Serbia e del Montenegro, la società GO4YU Beograd non effettua una comunicazione al pubblico di tali programmi nel territorio dell'Unione europea.

38.      Tuttavia, come è noto, né nel mondo virtuale, né in quello reale, esistono misure di protezione che non possano essere eluse o violate. Ciò può essere solo più o meno difficile. Lo stesso vale per i blocchi geografici dell’accesso. Diversi tipi di mezzi tecnici, tra cui i servizi VPN, consentono di eludere detti blocchi, in particolare, cambiando virtualmente l’ubicazione dell’utente. Sebbene esistano mezzi tecnici per contrastare tale prassi, essi non sono, e probabilmente non lo saranno mai, pienamente efficaci – il progresso delle tecniche di violazione è sempre un passo avanti rispetto al progresso dei meccanismi di protezione.

39.      Ciò non significa, tuttavia, che il soggetto, il cui blocco geografico dell’accesso ad un'opera protetta viene eluso dagli utenti, effettui una comunicazione al pubblico nel territorio in cui l'accesso a detta opera è bloccato. Tale conclusione renderebbe impossibile la gestione dei diritti d'autore su Internet a livello territoriale – qualsiasi comunicazione al pubblico di un'opera su Internet avrebbe necessariamente, in linea di principio, carattere globale.

40.      A mio parere, occorre qui adottare un approccio analogo a quello assunto dalla Corte nelle cause relative ai collegamenti ipertestuali. Qualora un collegamento ipertestuale eluda le misure che limitano l'accesso ai contenuti protetti dal diritto d'autore, la responsabilità per la messa a disposizione di tali contenuti ad un nuovo pubblico ricade sulla persona che inserisce il collegamento ipertestuale e non sul gestore del sito web in cui è avvenuta la comunicazione iniziale e le cui misure limitative dell’accesso sono state violate.

41.      L’elemento specifico della causa in esame è l'assenza di terzi che mettano a disposizione degli utenti i programmi prodotti dalla società Grand Production in violazione del blocco geografico dell’accesso applicato dalla società GO4YU Beograd. Ad eludere tale blocco sono gli stessi utenti, che ottengono l’accesso ai programmi in parola senza l'intermediazione di nessun soggetto (20).

42.      Non mi sembra, tuttavia, che questo sia un motivo sufficiente per ritenere la società GO4YU Beograd responsabile di tale situazione. La società Grand Production ha probabilmente ragione nell’affermare che la società GO4YU Beograd sia a conoscenza del fatto che il suo blocco geografico dell’accesso viene aggirato tramite il servizio VPN. Tuttavia anche la società Grand Production è a conoscenza di tale fatto. L'elusione di diversi tipi di misure di protezione da parte degli utenti costituisce un rischio inerente alla distribuzione in forma digitale, soprattutto in Internet, di opere protette dal diritto d'autore. La società Grand Production, consentendo alla società GO4YU Beograd di comunicare al pubblico i suoi programmi su una piattaforma di streaming in un determinato territorio, ha dovuto tener conto del fatto che un certo numero di utenti poteva ottenere l’accesso ad esse al di fuori di tale territorio.

43.      Ciò non implica, tuttavia, che la società GO4YU Beograd sia responsabile per la comunicazione al pubblico di tali programmi ai suddetti utenti. Conformemente alla logica della succitata giurisprudenza della Corte, la prevista cerchia di persone a cui è rivolta una comunicazione al pubblico viene determinata dall'intenzione del soggetto che effettua tale comunicazione, la quale è desunta dalle misure tecnologiche di protezione applicate.

44.      La situazione sarebbe diversa solo qualora la società GO4YU Beograd applicasse intenzionalmente un blocco geografico dell’accesso inefficace al fine di consentire effettivamente alle persone che si trovano al di fuori del territorio nel quale essa è autorizzata a comunicare al pubblico i programmi prodotti dalla società Grand Production di accedere ai programmi in questione, in modo facilitato rispetto alle possibilità oggettivamente esistenti su Internet, in particolare rispetto ai servizi VPN generalmente disponibili. In quel caso, si dovrebbe ritenere che la società GO4YU Beograd, con piena cognizione delle loro conseguenze, adotti misure finalizzate a garantire ai suoi clienti l'accesso all'opera protetta, in una situazione in cui, in assenza delle suddette misure, i suoi clienti non potrebbero, in linea di principio, accedere all’opera in questione (21). Spetta al giudice del rinvio accertare tale circostanza. Orbene, le parti del contratto di licenza possono prevedere in tale contratto obblighi più gravosi per il licenziatario per quanto riguarda le misure limitative dell'accesso ai contenuti oggetto del contratto.

 Risposta alla prima questione pregiudiziale

45.      Alla luce di quanto precede, propongo di risolvere la prima questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che non viola il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, sancito in tale disposizione, il gestore di una piattaforma di streaming che ritrasmette un programma televisivo su Internet, in una situazione in cui gli utenti, avvalendosi del servizio VPN, eludano il blocco geografico dell’accesso, cosicché opere protette sono accessibili nel territorio dell'Unione europea, per il quale il gestore della piattaforma in questione non possiede l’autorizzazione da parte del titolare dei diritti d'autore. Il suddetto gestore viola invece il diritto di cui sopra, laddove su tale piattaforma opere protette siano accessibili senza alcuna limitazione nel territorio dell'Unione europea, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti d'autore.

 Sulla seconda questione pregiudiziale:

46.      Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che realizza una comunicazione al pubblico ai sensi della citata disposizione anche un soggetto collegato a un gestore di una piattaforma di streaming sulla quale vengono messe a disposizione opere protette dal diritto d'autore, il quale promuove tale piattaforma, sottoscrive con i clienti i contratti relativi ai servizi forniti dal gestore della stessa nonché fornisce supporto a detti clienti, ma che non esercita alcuna influenza sui contenuti messi disposizione sulla piattaforma né sulle misure limitative dell’accesso ivi applicate, intese a proteggere i diritti d'autore di terzi.

47.      La risposta a tale questione può essere dedotta, a mio avviso, dalla giurisprudenza della Corte fino ad ora pronunciata in tema di comunicazione al pubblico di opere protette dal diritto d'autore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

48.      Nelle mie conclusioni nella causa Stim e SAMI (C‑753/18, EU:C:2020:4), ho già avuto occasione di rilevare che, sebbene la Corte nella sua giurisprudenza abbia ravvisato l’esistenza di una comunicazione al pubblico in numerose circostanze che esulano dall’ambito della mera trasmissione diretta di un’opera, tuttavia la caratteristica comune di tutte queste situazioni è il nesso diretto tra l’intervento dell’utente e il materiale protetto dal diritto d’autore comunicato al pubblico. Tale nesso diretto rappresenta l’elemento centrale in assenza del quale non si può parlare di un atto di comunicazione al pubblico delle suddette opere (22). Nell'accogliere la mia proposta di risposta alla questione pregiudiziale in quella causa, la Corte ha dichiarato che il noleggio di autoveicoli equipaggiati con apparecchi radio non costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi, in particolare, dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 (23).

49.      Su tali considerazioni non incide la successiva giurisprudenza della Corte relativa alla comunicazione al pubblico di opere protette dal diritto d'autore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE. In particolare, nella sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando (C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503), la Corte ha dichiarato che il gestore di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file realizza (in violazione del diritto d'autore) una comunicazione al pubblico delle opere protette soltanto qualora sia concretamente al corrente della messa a disposizione illecita di un contenuto protetto sulla sua piattaforma e si astenga dal rimuoverlo o dal bloccare immediatamente l’accesso ad esso, o nel caso in cui detto gestore, anche se sa o dovrebbe sapere che, in generale, contenuti protetti sono illecitamente messi a disposizione del pubblico tramite la sua piattaforma da utenti di quest’ultima, si astenga dal mettere in atto le opportune misure tecniche che ci si può attendere da un operatore normalmente diligente nella sua situazione per contrastare in modo credibile ed efficace violazioni del diritto d’autore su tale piattaforma, o ancora nel caso in cui esso partecipi alla selezione di contenuti protetti comunicati illecitamente al pubblico, fornisca sulla propria piattaforma strumenti specificamente destinati alla condivisione illecita di siffatti contenuti o promuova scientemente condivisioni del genere (24). Orbene, la mera fornitura del servizio consistente nella predisposizione su Internet di una piattaforma che consente la distribuzione delle opere protette dal diritto d'autore, non è sufficiente per constatare che il gestore della piattaforma in questione realizzi una comunicazione al pubblico delle suddette opere ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, anche se, senza la piattaforma in parola, gli utenti non avrebbero potuto distribuire le suddette opere (25).

50.      Nella presente causa non esiste un nesso diretto tra l’attività dei soggetti interessati dalla seconda questione pregiudiziale e le opere comunicate al pubblico sulla piattaforma di streaming della società GO4YU Beograd, compresi i programmi di intrattenimento prodotti dalla società Grand Production. I suddetti soggetti indubbiamente contribuiscono al funzionamento di tale piattaforma, garantendo il servizio di intermediazione tra la piattaforma ed i suoi clienti. Si può persino ritenere che la loro attività sia indispensabile affinché siffatti clienti possano ottenere l’accesso ai contenuti pubblicati sulla piattaforma in parola, in quanto per poter compiere tale azione è necessario stipulare un contratto di abbonamento. I soggetti di cui sopra non esercitano tuttavia alcuna influenza sui contenuti diffusi sulla suddetta piattaforma, né hanno la possibilità di prevenire possibili violazioni del diritto d'autore.

51.      La circostanza, menzionata dal giudice del rinvio nella sua seconda questione, che i clienti non sono previamente informati riguardo al fatto che determinati contenuti, tra cui i programmi di intrattenimento prodotti dalla società Grand Production, non sono disponibili sulla piattaforma, non modifica in alcun modo la suddetta conclusione. La mancata informazione dei clienti circa l'indisponibilità di determinati contenuti sulla piattaforma non altera il fatto che tale indisponibilità sussista. A mio avviso, non esiste nemmeno un evidente nesso di causalità tra l’omessa informazione ai clienti circa l'indisponibilità dei contenuti in parola e la propensione di questi ultimi ad eludere il blocco geografico dell’accesso che è la causa della suddetta indisponibilità. Inoltre, come ho indicato in precedenza, a mio parere, il gestore della piattaforma di streaming e, quindi, a maggior ragione, altri soggetti collegati ad esso non sono responsabili dell’elusione, da parte degli utenti, delle misure tecniche limitative dell’accesso alle opere protette dal diritto d’autore.

52.      I soggetti collegati al gestore di tale piattaforma possono, se del caso, incorrere in una responsabilità accessoria per aver agevolato la violazione del diritto d'autore o aver collaborato a quest’ultima, qualora sia accertata una violazione di tali diritti. Tuttavia, tale responsabilità non è armonizzata nel diritto dell'Unione ed è disciplinata esclusivamente dal diritto nazionale degli Stati membri.

53.      Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che un soggetto collegato al gestore di una piattaforma di streaming, sulla quale sono messe a disposizione opere protette dal diritto d’autore, il quale promuove tale piattaforma, sottoscrive con i clienti i contratti relativi ai servizi forniti dal gestore della stessa nonché fornisce supporto a detti clienti, ma non esercita alcuna influenza sui contenuti messi disposizione sulla piattaforma né sull’applicazione in essa di misure limitative dell’accesso intese a tutelare i diritti d'autore di terzi, non realizza una comunicazione al pubblico ai sensi della citata disposizione.

 Sulla terza questione pregiudiziale

54.      La terza questione pregiudiziale riguarda la portata della competenza dei giudici degli Stati membri in materia di illeciti civili dolosi e colposi relativi alle violazioni del diritto d’autore. Secondo il tenore letterale di tale questione formulata dal giudice del rinvio, essa riguarda l'interpretazione dell'articolo 2, lettere a) ed e), nonché dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.

55.      Il giudice del rinvio spiega che tale questione trae origine dai dubbi suscitatigli dalla giurisprudenza della Corte. Da un lato, la Corte ha dichiarato che, nel caso di un’asserita lesione dei diritti d’autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest’ultimo è competente, in base al criterio del luogo in cui il danno si è concretizzato (in tedesco «Erfolgsort»), a conoscere di un’azione per responsabilità per la lesione di tali diritti in conseguenza della messa in rete di opere tutelate su un sito Internet accessibile nell’ambito territoriale della sua giurisdizione, ma esclusivamente in relazione al danno cagionato nel territorio di tale Stato membro (26).

56.      Dall’altro lato, la Corte ha anche affermato che una persona la quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l’omessa rimozione di commenti sul proprio conto, sono stati violati i suoi diritti della personalità, può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati, alla rimozione di detti commenti e al risarcimento della totalità del danno subito dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi. Di contro, tale persona non può proporre un ricorso diretto alla rettifica di tali dati e alla rimozione di detti commenti dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet (27).

57.      Nella presente causa, il giudice del rinvio mira a stabilire se, in considerazione dell'oggetto del procedimento principale, che non è una domanda di risarcimento del danno, ma una domanda di adozione di un provvedimento d’urgenza sotto forma di divieto di comunicazione al pubblico su Internet delle opere della ricorrente, la portata della competenza del giudice adito debba essere determinata conformemente alla prima sentenza, vale a dire, in modo che la competenza sia limitata al territorio austriaco, o in conformemente alla seconda sentenza, con la conseguenza che i giudici austriaci risultino competenti ad adottare provvedimenti cautelari di portata mondiale.

58.      Tuttavia, nutro dubbi sulla ricevibilità della suddetta questione, in quanto ritengo che la Corte non sia in grado di fornire al giudice del rinvio una soluzione utile ai fini della definizione della controversia di cui è investito. Tali dubbi sembrano essere, peraltro, condivisi dalle parti del procedimento principale.

59.      In primo luogo, la succitata giurisprudenza della Corte è stata infatti elaborata sulla base dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 (28), al quale il giudice del rinvio fa riferimento anche nel testo della questione pregiudiziale. Tale disposizione prevede in materia di illeciti civili dolosi e colposi la competenza dell’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto. Era questo il contesto in cui la Corte ha determinato la portata della competenza dei giudici degli Stati membri nella succitata giurisprudenza. Orbene, tale disposizione non è applicabile nel procedimento principale in esame.

60.      Per quanto riguarda la società GO4YU Beograd, essa ha sede in Serbia, ossia al di fuori del territorio dell'Unione, mentre l'applicazione dell'articolo 7 del regolamento n. 1215/2012 è limitata ai convenuti che sono domiciliati (o hanno sede) negli Stati membri. A sua volta, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro riguardo alle domande proposte nei confronti delle persone non domiciliate in uno Stato membro è disciplinata, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento, dalla legge dello Stato membro.

61.      Per quanto riguarda altri convenuti nel procedimento principale, essi sono stabiliti o domiciliati in Austria, ossia nello Stato membro del giudice del rinvio. La competenza dei giudici austriaci nelle cause contro siffatti convenuti non è determinata dall'articolo 7, paragrafo 2, in quanto tale disposizione si applica alle persone convenute dinanzi alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro diverso dallo Stato in cui sono domiciliate, ma dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, ai sensi del quale le persone domiciliate in uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato. La competenza dei giudici di tale Stato membro ha carattere generale e non è, in linea di principio, limitata, o comunque, non dalle norme sulla competenza (29). La giurisprudenza della Corte citata ai paragrafi 55 e 56 delle presenti conclusioni non può pertanto essere applicata nella presente causa.

62.      Allo stesso modo, tale giurisprudenza non è applicabile se i giudici austriaci sono competenti a conoscere della domanda proposta contro la società GO4YU Beograd, in applicazione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, della normativa austriaca, in considerazione del nesso tra tale domanda e la domanda proposta contro altri convenuti (30). Infatti, in tale situazione la portata della competenza dovrebbe essere analoga a quella risultante dall'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Si tratta, in ogni caso, di una questione di interpretazione del diritto nazionale (31).

63.      In secondo luogo, il giudice del rinvio non spiega in che modo l'applicazione del ragionamento della Corte adottato nella sentenza del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:766) dovrebbe determinare la competenza illimitata dei giudici austriaci.

64.      Da un lato, infatti, non vi sono elementi da cui dedurre che il centro degli interessi della società Grand Production sia situato in Austria e non in Serbia, dove tale società ha sede. Peraltro, le stesse parti del procedimento principale affermano, in risposta al quesito della Corte, che la dottrina relativa al centro di interessi non è applicabile al caso di specie.

65.      Dall’altro lato, qualora si volesse applicare, per analogia, la constatazione della Corte, secondo la quale, alla luce dell’ubiquità dei dati e dei contenuti messi in rete su un sito Internet e del fatto che la portata della loro diffusione è in linea di principio universale, una domanda diretta alla rettifica dei primi e alla rimozione dei secondi è una e indivisibile e può di conseguenza essere proposta soltanto dinanzi a un giudice competente a conoscere della totalità di una domanda di risarcimento del danno (32), la terza questione sollevata nella presente causa risulterebbe priva di oggetto. Secondo tale argomentazione, infatti, qualsiasi domanda diretta alla rettifica o alla rimozione dei contenuti pubblicati su Internet (33) deve essere presentata dinanzi ad un giudice che ha competenza territoriale illimitata, il quale deve essere previamente designato sulla base della normativa pertinente, nella fattispecie sulla base delle disposizioni austriache in materia di competenza, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. Di conseguenza, non risulta più necessario esaminare la portata della competenza di tale giudice.

66.      Alla luce di quanto precede, propongo di dichiarare irricevibile la terza questione pregiudiziale.

 Conclusione

67.      Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, propongo di risolvere le questioni pregiudiziali sottoposte dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) nel modo seguente:

1)      L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione

deve essere interpretato nel senso che

non viola il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, sancito in tale disposizione, il gestore di una piattaforma di streaming che ritrasmette un programma televisivo su Internet, in una situazione in cui gli utenti, avvalendosi del servizio di rete privata virtuale (VPN), eludano il blocco geografico dell’accesso, cosicché opere protette sono accessibili nel territorio dell'Unione europea, per il quale il gestore della piattaforma in questione non possiede l’autorizzazione da parte del titolare dei diritti d'autore; il suddetto gestore viola invece il diritto di cui sopra, laddove sulla sua piattaforma opere protette siano accessibili senza alcuna limitazione nel territorio dell'Unione europea, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti d'autore.

2)      L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29

deve essere anch’esso interpretato nel senso che

un soggetto collegato al gestore di una piattaforma di streaming, sulla quale sono messe a disposizione opere protette dal diritto d’autore, il quale promuove tale piattaforma, sottoscrive con i clienti i contratti relativi ai servizi forniti dal gestore della stessa nonché fornisce supporto a detti clienti, ma non esercita alcuna influenza sui contenuti messi disposizione sulla piattaforma né sull’applicazione in essa di misure limitative dell’accesso intese a tutelare i diritti d'autore di terzi, non realizza una comunicazione al pubblico ai sensi della citata disposizione.


1 Lingua originale: il polacco.


2      GU 2012, L 351, pag. 1.


3      GU 2001, L 167, pag. 10.


4      L'utente opera in Internet con l'indirizzo IP e la posizione del server VPN.


5      Il corsivo è mio. Nell’originale «oder».


6      A tale riguardo, occorre chiarire, come giustamente sottolineato dalla Commissione, che non si tratta di una piattaforma per la pubblicazione di contenuti da parte degli utenti, ma di un sito web il cui gestore decide autonomamente in ordine ai contenuti da mettere a disposizione.


7      Sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a. (C‑607/11, EU:C:2013:147, punto 1 del dispositivo).


8      Sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a. (C‑607/11, EU:C:2013:147, punto 39).


9      Come nel caso di specie, in cui la radiodiffusione televisiva destinata al territorio della Serbia è accessibile, via Internet, anche al di fuori di tale territorio, in particolare nel territorio dell'Unione europea.


10      Per ulteriori informazioni sui blocchi geografici dell’accesso e sugli effetti giuridici della loro elusione, v.: Kra-Oz, T., «Geoblocking and the Legality of Circumvention», IDEA – The Journal of the Franklin Pierce Center for Intellectual Property, vol. 57 (2017), pagg. da 385 a 430; Trimble, M., «Copyright and Geoblocking: The Consequences of Eliminating Geoblocking», Boston University Journal of Science & Technology Law, vol. 25 (2019), pagg. da 476 a 502.


11      Punto 1 del dispositivo. Il corsivo è mio.


12      Sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a. (C‑466/12 PPU, EU:C:2014:76, punti 27 e 28).


13      Ossia una sorta di strumento di gestione dei diritti digitali.


14      Sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a. (C‑466/12, EU:C:2014:76, punti 27 e 31).


15      V., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2016, Soulier e Doke (C‑301/15, EU:C:2016:878, punto 36).


16      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/115/CE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 2006, L 376, pag. 28).


17      Sentenza del 10 novembre 2016, Vereniging Openbare Bibliotheken (C‑174/15, EU:C:2016:856, punti da 51 a 53 e punto 1 del dispositivo).


18      Dispositivo. Il corsivo è mio.


19      Sentenza del 9 marzo 2021, VG Bild-Kunst (C‑392/19, EU:C:2021:181, punti 42 e 43).


20      Ovviamente, ci sono intermediari quali i gestori del servizio VPN. Si tratta, tuttavia, di intermediari che forniscono un accesso a Internet, e non specificamente ad opere protette dal diritto d'autore. Si tratta, a quanto pare, tuttavia degli intermediari di cui all'articolo 12 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).


21      V., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2017, Stichting Brein (C‑527/15, EU:C:2017:300, punto 31).


22      V. le mie conclusioni nella causa Stim e SAMI (C‑753/18, EU:C:2020:4, paragrafi da 24 a 35).


23      Sentenza del 2 aprile 2020, Stim e SAMI (C‑753/18, EU:C:2020:268, dispositivo).


24      V. sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando (C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 1 del dispositivo).


25      V. sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando (C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punti da 77 a 79).


26      Sentenza del 22 gennaio 2015, Hejduk (C‑441/13, EU:C:2015:28, dispositivo).


27      Sentenza del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:766, dispositivo).


28      Oppure sulla base del corrispondente articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), che è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 1215/2012.


29      V., in tal senso, le mie conclusioni nella causa Glawischnig-Piesczek (C‑18/18, EU:C: 2019:458, paragrafi 85 e 86 nonché nota 42 e dottrina ivi citata).


30      Il giudice del rinvio non spiega nella domanda pregiudiziale su quale base i giudici austriaci si siano ritenuti competenti a conoscere della domanda proposta contro la società GO4YU Beograd. La possibilità di citare in giudizio una persona che ha sede in un paese terzo sembra, tuttavia, esistere nel diritto austriaco (v. Petz, T., in: Toshiyuki, K., «Intellectual Property and Private International Law: Comparative Perspectives», Bloomsbury Publishing (UK), 2012, pagg. 310 e segg.).


31      L'articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 non è applicabile nella presente causa, in quanto tale articolo, come l'articolo 7 del medesimo regolamento, si applica solo ai convenuti domiciliati (o stabiliti) nel territorio di uno degli Stati membri (v., mutatis mutandis, sentenza dell'11 aprile 2013, Sapir e a., C‑645/11, EU:C:2013:228, punto 3 del dispositivo).


32      Sentenza del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:766, punto 48).


33      Quindi, per analogia, anche le domande dirette ad ottenere che venga vietata la messa a disposizione su Internet delle opere protette dal diritto d'autore.