Language of document : ECLI:EU:T:2014:929

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

5 novembre 2014

Causa T‑669/13 P

Commissione europea

contro

Florence Thomé

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso – Diniego di assunzione – Esistenza di un diploma conforme al bando di concorso in virtù di un’omologazione – Danno materiale e morale»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 7 ottobre 2013, Thomé/Commissione (F‑97/12, Racc. FP, EU:F:2013:142).

Decisione: L’impugnazione è respinta. La Commissione europea è condannata alle spese.

Massime

1.      Funzionari – Assunzione – Concorso – Concorso per titoli ed esami – Requisito del diploma universitario – Nozione di diploma universitario – Valutazione in conformità con l’ordinamento dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli studi – Potere discrezionale della commissione giudicatrice e dell’autorità che ha il potere di nomina – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 5)

2.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Principio del contraddittorio – Portata – Diritto delle istituzioni dell’Unione di avvalersene in qualità di parti in un processo

3.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Sindacato del Tribunale sulla valutazione di norme del diritto nazionale che condizionano la legittimità dell’atto impugnato – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 1)

1.      In mancanza di disposizioni contrarie contenute in un regolamento o in una direttiva applicabile ai concorsi di assunzione, o nel bando di concorso, il requisito del possesso di un diploma universitario al quale è subordinato l’accesso a un concorso generale deve necessariamente intendersi nel senso dato a tale espressione dalla legislazione propria dello Stato membro in cui il candidato ha compiuto gli studi che fa valere.

A tal riguardo, un rifiuto di ammissione alle prove pronunciato da una commissione giudicatrice di concorso sulla base della motivazione che il diploma presentato da un candidato non è del livello richiesto dal bando di concorso non rientra nel margine discrezionale riconosciuto alla commissione giudicatrice e, pertanto, deve poter essere sottoposto a un sindacato giurisdizionale completo.

Lo stesso livello di controllo deve essere applicato qualora si tratti di una valutazione dell’autorità che ha il potere di nomina circa l’esistenza di un diploma o la sua conformità ai requisiti del bando di concorso. Infatti, le considerazioni che portano il giudice dell’Unione a esercitare un sindacato giurisdizionale completo su tali valutazioni quando esse siano compiute da una commissione giudicatrice, ossia riguardanti il rispetto della parità di trattamento tra candidati nonché il profilo giuridico dell’analisi della conformità del diploma ai requisiti del bando di concorso, possono essere trasposte al sindacato della suddetta autorità quando quest’ultima decide di sostituire le proprie valutazioni a quelle della commissione giudicatrice del concorso.

(v. punti 26, 27 e 42)

Riferimento:

Tribunale: sentenze dell’11 febbraio 1992, Panagiotopoulou/Parlamento, T‑16/90, Racc., EU:T:1992:11, punto 39, e del 3 marzo 1994, Cortes Jimenez e a./Commissione, T‑82/92, Racc. FP, EU:T:1994:24, punti 33 e 34

2.      Il principio del contraddittorio si applica a ogni procedimento che possa sfociare in una decisione di un’istituzione o di un organo dell’Unione atta a pregiudicare sensibilmente gli interessi di una persona. Tale principio implica, di norma, il diritto per le parti di un processo di poter prendere posizione sui fatti e sui documenti su cui si baserà una decisione giudiziaria nonché di discutere le prove e le osservazioni dedotte dinanzi al giudice e i motivi di diritto rilevati d’ufficio dal giudice, sui quali egli intende basare la propria decisione. Infatti, perché siano soddisfatte le prescrizioni connesse al diritto a un processo equo, occorre che le parti possano discutere in contraddittorio tanto sugli elementi di fatto quanto sugli elementi di diritto che sono decisivi per l’esito del procedimento.

I giudici dell’Unione garantiscono che sia osservato dinanzi ad essi e di osservare essi stessi il principio del contraddittorio. Tale principio deve valere a favore di tutte le parti di un processo del quale è investito il giudice dell’Unione, indipendentemente dal loro status giuridico. Di conseguenza, anche le istituzioni e gli organi dell’Unione possono avvalersene qualora siano parti in un siffatto processo.

(v. punti 31 e 32)

Riferimento:

Corte: sentenza del 17 dicembre 2009, Riesame M/EMEA, C‑197/09 RX‑II, Racc., EU:C:2009:804, punti 41 e 42

3.      Per quanto riguarda il sindacato che il Tribunale deve esercitare su valutazioni del giudice di primo grado che vertono non già sul diritto dell’Unione, bensì sull’interpretazione e sull’applicazione del diritto nazionale di uno Stato membro che condizionano la legittimità delle decisioni impugnate dinanzi a tale giudice, esse devono essere censurate unicamente nelle ipotesi in cui siffatte valutazioni siano fondate su uno snaturamento delle norme di diritto nazionale pertinenti oppure risultino da un errore manifesto nella loro interpretazione o applicazione.

Inoltre, uno snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa senza che occorra procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

(v. punti 46 e 47)

Riferimento:

Corte: sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, Racc., EU:C:2011:452, punti da 44 a 53

Tribunale: sentenza del 18 giugno 2013, Heath/BCE, T‑645/11 P, Racc. FP, EU:T:2013:326, punto 101 e la giurisprudenza citata