Language of document : ECLI:EU:C:2023:247

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 23 marzo 2023 (1)

Causa C21/22

OP

con l’intervento di:

Justyna Gawlica, notaio

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Opolu (Tribunale regionale di Opole, Polonia)]

«Procedimento pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, accettazione ed esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni mortis causa – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Ambito di applicazione – Scelta della legge applicabile – Accordo bilaterale tra uno Stato membro e un paese terzo»






1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale invita la Corte, una seconda volta per gli stessi fatti (2), a interpretare il regolamento (UE) n. 650/2012 (3).

2.        In particolare, la Corte dovrà decidere, ai sensi degli articoli 22 e 75, fra gli altri, di tale regolamento:

—      se una persona, che non sia cittadina dell’Unione europea, abbia il diritto di scegliere come legge che regola la sua intera successione per causa di morte la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza (prima questione pregiudiziale);

—      se, in presenza di un accordo bilaterale fra la Polonia e l’Ucraina che non prevede espressamente la possibilità di scegliere la legge applicabile alla successione, il regolamento n. 650/2012 possa conferire tale possibilità (seconda questione pregiudiziale).

3.        Su indicazione della Corte di giustizia, limiterò le mie conclusioni alla seconda questione, il che comporterà l’analisi dell’incidenza dell’articolo 75 del regolamento n. 650/2012 sulla controversia (4).

I.      Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione europea

1.      TFUE

4.        L’articolo 351, paragrafi 1 e 2, così recita:

«Le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall’altra.

Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta».

2.      Regolamento n. 650/2012

5.        Il considerando 37 così recita:

«Affinché i cittadini possano beneficiare, nel rispetto della certezza del diritto, dei vantaggi offerti dal mercato interno, è necessario che il presente regolamento consenta loro di conoscere in anticipo la legge applicabile alla loro successione. Occorre introdurre norme armonizzate sul conflitto di leggi per evitare risultati contraddittori. La regola principale dovrebbe garantire che la successione sia regolata da una legge prevedibile con la quale presenta collegamenti stretti. Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione della successione, tale legge dovrebbe regolare l’intera successione, ossia tutti i beni oggetto dell’eredità, indipendentemente dalla loro natura o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo».

6.        Nel considerando 38 si afferma quanto segue:

«Il presente regolamento dovrebbe consentire ai cittadini di organizzare in anticipo la loro successione scegliendo la legge applicabile alla stessa. Tale scelta dovrebbe essere limitata alla legge di uno Stato di cui abbiano la cittadinanza al fine di assicurare un collegamento tra il defunto e la legge scelta e di evitare che una legge sia scelta nell’intento di frustrare le aspettative legittime di persone aventi diritto ad una quota di legittima».

7.        Il considerando 73 chiarisce quanto segue:

«Il rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri comporta che il presente regolamento lasci impregiudicata l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti al momento dell’adozione del presente regolamento. (…) La coerenza con gli obiettivi generali del presente regolamento esige tuttavia che, tra gli Stati membri, esso prevalga sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento».

8.        L’articolo 12 («Limitazione del procedimento»), paragrafo 1, così recita:

«Se l’eredità comprende beni situati in uno Stato terzo, l’organo giurisdizionale adito per decidere sulla successione può, su richiesta di una delle parti, astenersi dal decidere su uno o più di tali beni qualora si possa supporre che la sua decisione sui beni in questione non sarà riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecutiva in tale Stato terzo».

9.        L’articolo 22 («Scelta di legge»), paragrafo 1, così dispone:

«Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte».

10.      L’articolo 75 («Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore») così stabilisce:

«1.      Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell’adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

(…)

2.      In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

(…)».

B.      Diritto polacco

11.      L’articolo 37 dell’accordo tra la Repubblica di Polonia e l’Ucraina sull’assistenza legale e le relazioni giuridiche in materia civile e penale, del 24 maggio 1993 (in prosieguo: l’«accordo» o l’«accordo bilaterale»), prevede quanto segue:

«Le relazioni giuridiche in materia di successione dei beni mobili sono disciplinate dalla legge dello Stato contraente di cui il defunto era cittadino al momento della sua morte.

Le relazioni giuridiche in materia di successione di beni immobili sono disciplinate dalla legge dello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

La qualificazione dei beni facenti parte della successione di beni mobili o immobili è disciplinata dalla legge dello Stato contraente nel cui territorio si trovano i beni».

II.    Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

12.      OP, di nazionalità ucraina e residente in Polonia, è comproprietaria di una casa situata in tale paese. Ha chiesto a un notaio, in Polonia, la redazione di un testamento contenente, in particolare, la scelta della legge ucraina per disciplinare la sua successione.

13.      Il notaio, ritenendo che la scelta della legge nel testamento fosse contraria alla legge (5), ha rifiutato di ricevere il testamento adducendo, come motivi del rifiuto, i seguenti elementi:

—      secondo un’ordinanza del Sąd Okręgowy w Opolu (Tribunale regionale di Opole, Polonia) del 28 febbraio 2020, emessa in una fattispecie analoga, l’articolo 22 del regolamento n. 650/2012 offre la facoltà di scegliere la legge applicabile soltanto ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea;

—      indipendentemente da tale interpretazione dell’articolo 22 del regolamento n. 650/2012, la scelta della legge applicabile sarebbe contraria all’accordo bilaterale, che, a suo avviso, prevale sulle norme di tale regolamento. L’accordo non prevede la possibilità di scegliere la legge applicabile in materia successoria che, ai sensi del suo articolo 37, è, se si tratta di beni mobili, quella dello Stato di cui il defunto è cittadino e, se si tratta di beni immobili, quella dello Stato in cui essi sono situati.

14.      OP ha contestato il rifiuto del notaio dinanzi al giudice del rinvio, in quanto sarebbe fondato su una lettura erronea degli articoli 22 e 75 del regolamento n. 650/2012. Ha sostenuto, in particolare, che:

—      l’articolo 22 riconosce che «una persona» può scegliere come legge applicabile alla successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza. Il regolamento n. 650/2012 presenta natura universale, come risulterebbe dal suo articolo 20;

—      l’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 ha la funzione di garantire la conformità di tale regolamento agli obblighi derivanti da accordi che vincolano gli Stati membri a paesi terzi. Poiché l’accordo bilaterale non disciplina la scelta della legge sulle successioni, l’applicazione dell’articolo 22 del regolamento n. 650/2012 non è incompatibile con il primo;

—      OP avrebbe potuto scegliere la legge applicabile conformemente all’articolo 22 del regolamento n. 650/2012, redigendo una disposizione a causa di morte in un altro Stato membro in cui tale regolamento è applicabile e che non sia vincolato da un accordo bilaterale con l’Ucraina;

—      l’interpretazione del notaio è incompatibile con il principio dell’unità della successione, in quanto porterebbe alla frammentazione dell’eredità.

15.      Nella sua risposta, il notaio ha insistito sul fatto che l’accordo bilaterale crea un regime separato per determinare la legge applicabile alla successione. Tale regime prevarrebbe su quello previsto dal regolamento n. 650/2012, compreso l’articolo 22 dello stesso.

16.      È in tale contesto che il Sąd Okręgowy w Opolu (Tribunale regionale di Opole), chiamato a decidere sulla controversia, sottopone alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 22 del [regolamento n. 650/2012] debba essere interpretato nel senso che una persona, che non sia cittadina dell’Unione europea, ha il diritto di scegliere come legge che regoli la sua intera successione per causa di morte la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza.

2)      Se l’articolo 75, in combinato disposto con l’articolo 22 del regolamento n. 650/2012, debba essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui l’accordo bilaterale in vigore tra uno Stato membro e un paese terzo non disciplini la scelta della legge in materia di successioni, ma designi la legge applicabile alla successione, il cittadino di tale paese terzo, che risiede nello Stato membro vincolato dall’accordo bilaterale in questione, possa effettuare la scelta della legge».

III. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

17.      La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 7 gennaio 2022.

18.      Hanno presentato osservazioni scritte il notaio, i governi spagnolo, ungherese e polacco nonché la Commissione europea.

19.      Non si è ritenuta necessaria la celebrazione di un’udienza.

IV.    Analisi

20.      Nella fattispecie che ha dato luogo alla controversia, potrebbero trovare applicazione, in linea di principio, sia il regolamento n. 650/2012 sia la convenzione bilaterale tra la Polonia e l’Ucraina (6).

21.      L’esistenza concorrente di norme impone di decidere quale di esse prevalga. Gli effetti di tale scelta sono stati esposti in sede di trascrizione delle pertinenti disposizioni:

—      in forza del regolamento n. 650/2012, nel suo testamento OP potrebbe scegliere quale legge che regoli la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza (l’Ucraina);

—      OP, invece, non avrebbe tale opzione se il silenzio dell’accordo bilaterale sulla scelta della legge applicabile significasse che tale scelta non è possibile (7).

22.      In tale contesto, il giudice del rinvio chiede l’interpretazione dell’articolo 75 del regolamento n. 650/2012 in combinato disposto con l’articolo 22 dello stesso.

23.      In generale, le osservazioni presentate alla Corte si concentrano sull’articolo 75, paragrafo 1 (in particolare sulla sua prima frase) (8). Ritengo, tuttavia, che la corretta comprensione del paragrafo 1 richieda che si tenga conto anche del paragrafo 2.

24.      Letti congiuntamente, i due paragrafi enunciano una clausola di compatibilità o di coordinamento:

—      intesa a garantire il rispetto degli obblighi di diritto internazionale assunti dagli Stati membri (9) prima dell’adozione del regolamento n. 650/2012 (paragrafo 1);

—      che preserva, allo stesso tempo, gli obiettivi del regolamento n. 650/2012, ragion per cui quest’ultimo prevale senz’altro su accordi di cui sono parti solo due o più Stati membri (paragrafo 2).

25.      Nel caso di un accordo bilaterale concluso tra uno Stato membro e uno Stato terzo (10) prima dell’adozione del regolamento n. 650/2012, il significato esatto dell’articolo 75 di quest’ultimo regolamento potrebbe essere quello che deriva dalla sua mera lettura testuale.

26.      Infatti, prima facie, il combinato disposto dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 75 deporrebbe a favore della tesi secondo cui un accordo con tali caratteristiche prevale automaticamente sul regolamento n. 650/2012, in caso di conflitto tra di essi (11). Ai sensi del paragrafo 1 di tale disposizione, «[i]l (…) regolamento non pregiudica l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell’adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento».

27.      Tale tesi potrebbe tuttavia essere qualificata come frettolosa se, come sostenuto da altre osservazioni presentate alla Corte (12), occorresse applicare, per analogia, la giurisprudenza relativa agli articoli 57 della Convenzione di Bruxelles (13) e 71 del regolamento n. 44/2001 (14).

28.      Esaminerò tale divergenza di approccio prima di affrontare la questione pregiudiziale propriamente detta.

A.      Compatibilità del regolamento n. 650/2012 con convenzioni internazionali anteriori

29.      L’articolo 75 del regolamento n. 650/2012 non è una disposizione isolata fra gli strumenti europei relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.

30.      Disposizioni nello stesso senso sono contenute in altre convenzioni e regolamenti riguardanti le relazioni tra privati nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. È quanto avviene nel caso dell’articolo 57 della Convenzione di Bruxelles (15); dell’articolo 71 del regolamento n. 44/2001 (16) e della stessa disposizione del regolamento (UE) n. 1215/2012 (17); dell’articolo 69 del regolamento (UE) n. 4/2009 (18), o dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2016/1103 (19).

31.      Per quanto riguarda tali clausole si può affermare che esse sono sostanzialmente identiche (20), in quanto:

—      dichiarano l’intenzione di non pregiudicare l’applicazione di convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti e disciplinano le medesime materie;

—      introducono tuttavia sfumature quando tale applicazione avviene tra Stati membri.

32.      Pronunciandosi sulla Convenzione di Bruxelles e sul regolamento n. 44/2001, la Corte di giustizia ha dichiarato relativamente alla clausola di coordinamento dei rispettivi articoli 57 e 71 del predetto regolamento:

—      che essa riguarda accordi conclusi tra tutti gli Stati membri o soltanto tra alcuni di essi, non rappresentando una condizione, per il loro primato sullo strumento europeo, che si tratti di convenzioni di cui sono parti anche Stati terzi (21);

—      qualora la convenzione speciale per materia non preveda una soluzione specifica per un determinato problema e questa soluzione esista nella normativa europea, gli Stati membri applicheranno quest’ultima (22);

—      in caso di concorso fra le norme della convenzione e quelle dello strumento europeo, prevalgono quelle della prima, non solo nei rapporti con gli Stati terzi, ma anche tra gli Stati membri (23);

—      tuttavia, l’applicazione da parte degli Stati membri, nelle materie disciplinate da convenzioni relative a materie particolari, delle norme da esse previste non può pregiudicare i principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione (24). La clausola di coordinamento «non può avere una portata in conflitto con i principi sottesi al contesto normativo cui pertiene» (25).

33.      Ho anticipato che talune osservazioni di coloro che sono intervenuti in tale procedimento suggeriscono di trasporre tale giurisprudenza (più esattamente il suo modus operandi) all’interpretazione dell’articolo 75 del regolamento n. 650/2012.

34.      Nutro qualche dubbio al riguardo.

35.      Non vedo un grave problema nel fatto che la clausola di coordinamento della Convenzione di Bruxelles e dei regolamenti che ad essa succedono disciplini il rapporto tra essi e le convenzioni speciali in quanto riguardanti una materia, mentre quella prevista dal regolamento n. 650/2012 riguarda qualsiasi convenzione concernente materie che anch’esso disciplina.

36.      Non ritengo che tale differenza condizioni i rapporti tra le convenzioni internazionali e il regolamento n. 650/2012 al punto da condurre a risultati diversi da quelli esposti nell’ambito della Convenzione di Bruxelles e dei regolamenti successivi.

37.      A mio avviso:

—      una convenzione generale in materia di assistenza giudiziaria (come quella di cui trattasi nel caso di specie) si aggiunge a quelle previste dall’articolo 75 del regolamento n. 650/2012 se, tra le disposizioni di tale convenzione, qualcuna riguardi aspetti disciplinati anche da detto regolamento;

—      orbene, in tali casi, l’obbligo di rispettare la convenzione, derivante dall’articolo 75 del regolamento n. 650/2012, non riguarda tutto il suo contenuto: si limita alle norme della convenzione la cui portata coincide con altre norme dello strumento europeo;

—      per le questioni in materia successoria non regolate dalla convenzione, le quali sono invece disciplinate dal regolamento n. 650/2012, gli Stati parti della Convenzione applicheranno quest’ultimo (26).

38.      La trasposizione di altri aspetti della giurisprudenza citata mi pone maggiori difficoltà.

39.      In primo luogo, il primato delle convenzioni internazionali sul regolamento n. 650/2012, in caso di concorso tra le loro disposizioni, è stato escluso dall’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 per convenzioni di cui siano parti contraenti solo gli Stati membri (27). Su questo punto, il regolamento n. 650/2012 si discosta da alcune affermazioni della Corte sopra richiamate (28).

40.      In secondo luogo, non sono sicuro se, e come, si possa trasporre la giurisprudenza della Corte che, interpretando l’articolo 57 della Convenzione di Bruxelles e l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, subordina l’applicazione di convenzioni internazionali da parte degli Stati membri alla condizione che non siano pregiudicati «i principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione» (29).

41.      I miei dubbi sono dovuti, in parte, al fatto che l’ambito di applicazione di tale dottrina non è molto chiaro (30). Nella sentenza TNT Express Nederland, la Corte lo limita alle «relazioni tra gli Stati membri» (31); nella medesima sentenza, così come nella sentenza Nipponkoa Insurance, fa riferimento all’applicazione delle convenzioni «all’interno dell’Unione» (32), espressione ancora più imprecisa della precedente. Infine, nella sentenza Nickel & Goeldner Spedition non figura alcuna menzione analoga (33).

42.      Aggiungo che tali sentenze non prevedono alcuna flessibilità per l’ipotesi in cui lo Stato membro firmatario di un accordo internazionale dovesse ignorare gli impegni derivanti da quest’ultimo al fine di non pregiudicare i principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione europea.

43.      Tuttavia, mi è difficile credere che, in tali circostanze, il diritto dell’Unione prevalga automaticamente, al punto da rimettere in discussione il funzionamento della convenzione internazionale nei confronti di Stati terzi. Tendo piuttosto a ritenere che la Corte di giustizia semplicemente non abbia ancora avuto occasione di pronunciarsi a tale proposito nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale (34).

44.      Lo ha invece fatto in altri contesti, nei quali:

—      dichiara esplicitamente che «nel mettere in pratica gli impegni assunti in virtù di convenzioni internazionali, indipendentemente dal fatto che si tratti di una convenzione tra Stati membri ovvero tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi, gli Stati membri, fatte salve le disposizioni dell’art. 307 CE, devono rispettare gli obblighi loro incombenti in virtù del diritto comunitario» (35);

—      rileva poi che tale regola può trovare eccezioni laddove occorra rispettare l’equilibrio e la reciprocità sottostanti a convenzioni concluse tra uno Stato membro e uno Stato terzo, nei limiti in cui il secondo mantenga tale qualità (36).

45.      Ritengo che tali considerazioni possano essere trasposte sul terreno della cooperazione giudiziaria transfrontaliera in materia civile e commerciale.

46.      La conclusione di una convenzione in tale settore deriva da una negoziazione nell’ambito della quale si definiscono i diritti e gli obblighi degli Stati contraenti, sulla base del principio di reciprocità.

47.      Ciò mi sembra particolarmente chiaro in accordi di ampia portata, come quello bilaterale del 1993 tra la Polonia e l’Ucraina, che, in una congiuntura storica molto particolare, tendono a istituire una struttura di reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e penale, oltre a concedere reciprocamente prerogative ai loro cittadini.

48.      Anche se, a causa delle circostanze del caso di specie, l’applicazione dell’accordo bilaterale in Polonia dovesse essere intesa come intervenuta «all’interno dell’Unione», ritengo che, prima di privilegiare le norme europee, occorrerebbe stabilire se, rispettando dette norme, tale Stato membro comprometta l’equilibrio degli obblighi e dei diritti derivanti dall’accordo per entrambe le parti (37).

49.      Se esiste una contraddizione tra i principi o le regole (38) di uno strumento europeo (il regolamento n. 650/2012) in vigore in uno Stato membro (Polonia) e quelli di un accordo bilaterale che vincola tale Stato, già prima della sua adesione all’Unione (39), a uno Stato terzo (Ucraina), l’assoggettamento incondizionato dello Stato membro ai principi e alle norme del diritto dell’Unione potrebbe non essere sempre la risposta corretta (40).

50.      Tuttavia, non credo che esista una reale contraddizione tra il regolamento n. 650/2012 e l’accordo bilaterale, per quanto qui di interesse. Procedo a spiegarne il motivo.

B.      Assenza di contraddizione

1.      La soluzione dellaccordo bilaterale

51.      Come ho già spiegato, l’accordo bilaterale è stato concluso prima dell’adesione della Polonia all’Unione e ancor prima che quest’ultima avesse rivendicato per sé una competenza esclusiva in materia (41).

52.      Per quanto riguarda le successioni mortis causa, l’accordo bilaterale ha adottato un modello dualista o di scissione: si applica la legge dello Stato di cui aveva la cittadinanza il defunto al momento della morte per i beni mobili, e quella del luogo in cui si trovano i beni, per gli immobili.

53.      Tali norme di conflitto si allineano ad altre norme di competenza esclusiva, di modo che l’autorità di ciascuno Stato applica la propria legge alla massa ereditaria di cui deve occuparsi (42).

54.      Nell’argomentazione che segue, mi baserò sulla premessa (o piuttosto, sull’ipotesi di lavoro) che il silenzio dell’accordo bilaterale sulla scelta di legge in materia successoria significa che tale scelta è esclusa per una successione che rientra nell’accordo stesso (43).

2.      La soluzione del regolamento n. 650/2012

55.      Il regolamento n. 650/2012 è stato adottato al fine di rendere più semplice alle persone l’esercizio dei loro diritti nelle situazioni di successione con implicazioni transfrontaliere.

56.      Il legislatore europeo ha infatti previsto norme relative alla competenza e alla legge applicabile in materia di successioni con implicazioni transfrontaliere, nonché altre norme sul riconoscimento (o l’accettazione) e l’esecuzione in uno Stato membro delle decisioni adottate e degli atti pubblici emessi in un altro Stato membro.

57.      Il regolamento n. 650/2012 riflette talune opzioni legislative, alcune delle quali potrebbero essere qualificate come «principi» del sistema (44). Nella presente causa si chiede se sono tali il principio dell’autonomia della volontà e quello dell’unità della successione.

a)      Libertà di scelta della legge

58.      Il giudice del rinvio chiede alla Corte di chiarire «se la libertà di scelta della legge applicabile faccia parte dei principi relativi al funzionamento del regolamento n. 650/2012». In caso affermativo, esso chiede se un accordo che escluda una siffatta libertà sia «contrario ai principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione».

59.      A mio parere la risposta dev’essere negativa.

60.      Nelle successioni con implicazioni transfrontaliere, l’autonomia della volontà svolge (concettualmente) un ruolo limitato, secondo la normativa dell’Unione.

61.      Per determinare la legge applicabile, il regolamento n. 650/2012 sancisce un criterio di collegamento oggettivo: la residenza abituale del defunto al momento della morte. La scelta di una legge diversa, ai sensi dell’articolo 22, è limitata quanto al suo oggetto (si può scegliere solo la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza il defunto) ed è inoltre subordinata a condizioni formali proprie di una disposizione a causa di morte.

62.      In tali circostanze, non ritengo che possa essere conferita all’autonomia della volontà conflittuale il rango di principio informatore del regolamento n. 650/2012.

63.      Ritengo quindi che non vi sia un principio del diritto dell’Unione che impedisca a un accordo bilaterale di negare al dante causa la libertà di scegliere il diritto applicabile alla sua successione. A maggior ragione, il diritto dell’Unione non obbliga ineluttabilmente ad interpretare tale accordo bilaterale, se esso tace sulla scelta di legge, per decidere che esso, in realtà, la consente.  

b)      Unità della successione

1)      Come principio strutturale

64.      L’unità della successione (o, più esattamente, l’unità del regime della successione a causa di morte) è, a differenza del precedente, uno dei principi sottesi al regolamento n. 650/2012. Tra le sue molteplici manifestazioni, si possono evidenziare:

—      il riconoscimento di una medesima circostanza come criterio di competenza giurisdizionale e come criterio di collegamento della norma di conflitto (45);

—      l’assoggettamento dell’intera successione alla competenza di un solo giudice (46);

—      l’assoggettamento dell’eredità, in quanto insieme di beni e di diritti, ad una legge applicabile (47);

—      l’assoggettamento della successione, quale processo di trasferimento e acquisizione di beni e diritti, ad una legge applicabile (48).

65.      Nell’Unione europea, che non dispone di un diritto delle successioni sostanziale, l’opzione per il modello unitario o monista non deriva da un’estensione al contesto internazionale di concezioni in vigore in tale settore. Allo stato attuale, l’unità della successione, nelle forme elencate, è la soluzione tecnica più conforme agli obiettivi di integrazione dell’Unione:

—      poiché presuppone l’applicazione di un’unica legge all’intero patrimonio da trasferire, essa semplifica ai cittadini (49)l’organizzazione della successione (50);

—      per l’autorità adita per decidere sulla successione, l’applicazione di un’unica legge, preferibilmente la propria, semplifica la gestione della successione con elementi internazionali (51);

—      questo stesso dato, aggiunto alla concentrazione della competenza in una sola giurisdizione, semplifica, all’interno dell’Unione, la libera circolazione delle decisioni, poiché minimizza il rischio di decisioni o di provvedimenti incompatibili su una stessa successione.

66.      Il trattamento unitario della successione non era l’unica soluzione in vigore negli Stati membri al momento della negoziazione del regolamento n. 650/2012. Il legislatore europeo ne era perfettamente consapevole (52).

67.      Tale novità relativa della soluzione non diminuisce la sua natura di elemento strutturante del sistema. Nelle sentenze pronunciate finora in merito al regolamento n. 650/2012, la Corte di giustizia ne conferma la qualità di «principio» (53).

68.      Da tale riconoscimento discende:

—      che la residenza abituale del defunto, quale criterio attributivo della competenza giurisdizionale internazionale o criterio di collegamento nella norma di conflitto, può essere una sola (54);

—      una definizione ampia dell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 650/2012 (55) (per estensione, della lex successionis).

2)      Principio non assoluto

69.      Occorre tuttavia precisare che l’unità della successione è lungi dall’essere un principio inflessibile in uno qualsiasi dei settori in cui essa opera. Secondo la Corte di giustizia, evitare la frammentazione è ciò che il regolamento n. 650/2012 mira a favorire (56), ma non è un imperativo assoluto (57).

70.      I casi di frammentazione del trattamento unitario della successione abbondano nel regolamento n. 650/2012. Senza pretesa di esaustività, i seguenti elementi lo attestano:

—      le decisioni relative a determinati beni di una successione, nonché aspetti specifici del processo successorio, possono essere adottate da un giudice diverso da quello competente, conformemente al regolamento n. 650/2012, a statuire sull’intera successione (58);

—      il giudice competente secondo la regola ordinaria è autorizzato ad astenersi dal decidere su beni dell’eredità situati in uno Stato terzo, a determinate condizioni (59);

—      la correlazione forum/ius si perde in varie fattispecie: ad esempio, a seguito della scelta della legge da parte del defunto (60), ogni volta che quest’ultimo è cittadino di uno Stato terzo (61) (salvo correttivi, come il rinvio ai sensi dell’articolo 34 del regolamento n. 650/2012). Parimenti, quando la scelta designa la legge di uno Stato membro, nel caso in cui non funzionino i meccanismi volti a garantire che l’autorità adita per decidere sulla successione applichi il proprio diritto (62);

—      il regolamento n. 650/2012 prevede che la successione si frammenti, consentendo che leggi diverse disciplinino aspetti specifici dell’iter successorio (63). Prevede anche che, a determinate condizioni, alla successione di taluni beni si applichi la lex rei sitae (64).

3)      Rilevanza dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012

71.      Fra tutte le deroghe al principio di unità della successione presenti nel regolamento 650/2012, mi interessa evidenziare, per la sua importanza ai fini del presente rinvio pregiudiziale, quella contenuta nell’articolo 12, paragrafo 1. La norma costituisce, a mio parere, una concessione (necessaria) del legislatore europeo alla pluralità di paradigmi nel trattamento delle successioni con elementi internazionali (65).

72.      In pratica, si constata che l’adozione di un modello di regolamentazione unitaria senza sfumature è una soluzione destinata a fallire ogni volta che la successione comprende beni immobili situati in Stati che hanno optato per il modello contrario (dualista o di scissione).

73.      In tali paesi:

—      l’applicazione della lex rei sitae è generalmente obbligatoria per i beni immobili che si trovano nel loro territorio;

—      la competenza giurisdizionale internazionale sulle cause relative alla successione di questi stessi beni è concepita come esclusiva;

—      il corollario è che è giustificato rifiutare di riconoscere le decisioni straniere relative a tali beni (66).

74.      All’interno dell’Unione, gli Stati membri vincolati dal regolamento n. 650/2012 hanno accettato il modello unitario e non potranno opporsi a che la successione relativa a beni immobili siti nel loro territorio sia soggetta a una legge straniera (67) o che le autorità di altri Stati membri adottino decisioni in merito a tali beni.

75.      Per contro, il regolamento n. 650/2012 ammette flessibilità rilevanti quando consente, mediante l’articolo 12, paragrafo 1, che il giudice competente in virtù delle sue norme si astenga dal pronunciarsi su beni situati in Stati terzi, dinanzi al timore che la decisione non sia riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecutiva in tali Stati.

76.      L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 è concepito anzitutto tenendo conto di Stati terzi che rivendicano la giurisdizione esclusiva per statuire sulla successione di beni immobili nel loro territorio. Tuttavia, il pronostico secondo il quale una decisione non avrà effetto nello Stato terzo può basarsi su qualsiasi altro motivo previsto dalla legge di tale Stato: ad esempio, la mancata applicazione della legge in cui si trovano i beni (68).

77.      La possibile conseguenza dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, è la frammentazione del trattamento unitario di una successione mortis causa:

–      per quanto riguarda la competenza giurisdizionale internazionale, se il giudice competente ai sensi del regolamento n. 650/2012 esclude dalla sua decisione taluni beni della massa, temendo che tale decisione non sarà efficace nello Stato terzo in cui i beni sono situati, è ragionevole che gli interessati tentino di far valere le loro pretese dinanzi ai giudici di quest’ultimo Stato;

–      quanto alla lex successionis, dal momento che tali giudici la determinano conformemente alle loro norme di conflitto, la scissione è prevedibile se la legge designata non coincide con quella che, in forza del regolamento n. 650/2012, si applica al resto della successione.

78.      La frammentazione del trattamento unitario implica che si ammetta l’esistenza di più opzioni che regolano la successione rispetto al solo modello unitario. Con l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, il legislatore europeo dichiara di essere a conoscenza del fatto che alcuni Stati terzi hanno optato per il modello di scissione della successione e mostra la sua disponibilità a rispettarlo, per ragioni pratiche, nonostante le conseguenze che esso comporta e che ho descritto.

79.      A mio avviso, il rispetto che esprime l’articolo 12 del regolamento n. 650/2012 (norma unilaterale) non diminuisce, bensì aumenta, quando la soluzione dualista è integrata in un accordo bilaterale tra uno Stato membro e uno Stato terzo, come quello in esame, concluso prima dell’adozione di tale regolamento. A ciò si aggiunge che lo stesso regolamento n. 650/2012 dichiara la propria intenzione di non pregiudicare l’applicazione di tali convenzioni internazionali.

C.      In subordine: in caso di contraddizione

80.      Qualora la Corte dovesse constatare una contraddizione tra i principi del regolamento n. 650/2012 e l’accordo bilaterale, propongo di interpretare l’articolo 75 del regolamento n. 650/2012 alla luce dell’articolo 351 TFUE.

81.      L’articolo 351 TFUE disciplina il concorso tra il diritto dell’Unione e talune convenzioni di cui sono parti Stati membri e Stati terzi. Nelle parole della Corte, «è una norma che, ove siano soddisfatte le sue condizioni di applicazione, può consentire deroghe all’applicazione del diritto dell’Unione, ivi compreso il diritto primario» (69).

82.      Le incompatibilità tra una convenzione conclusa anteriormente all’adesione di uno Stato membro e una norma del diritto dell’Unione possono costituire una di tali cause di deroga (70).

83.      Tuttavia, prima di trarre tale conseguenza, spetta agli Stati membri, in forza dell’articolo 351, paragrafo 2, TFUE, ricorrere a tutti i mezzi atti a eliminare le incompatibilità esistenti tra il diritto dell’Unione e la convenzione internazionale di cui trattasi (71).

84.      Da tale premessa deriva:

—      in primo luogo, che lo Stato membro deve evitare la contraddizione fornendo all’accordo, ove possibile e nel rispetto del diritto internazionale, un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione (72);

—      in secondo luogo, che, ove ciò non sia possibile, lo Stato membro deve adottare le misure necessarie per eliminare la non conformità della convenzione al diritto dell’Unione, se del caso procedendo alla sua denuncia. In attesa di una siffatta eliminazione, l’articolo 351, paragrafo 1, TFUE lo autorizza a continuare ad applicare la convenzione (73).

85.      Trasposto al caso di specie, quanto precede significherebbe che la Polonia dovrebbe tentare di adeguare al regolamento n. 650/2012 l’interpretazione dell’accordo bilaterale, nel rispetto del diritto internazionale (74).

86.      In caso di fallimento di tale tentativo, tale Stato dovrebbe richiedere la modifica dell’accordo o denunciarlo. Nel frattempo, il diritto dell’Unione lo autorizza ad applicarlo, in modo da soddisfare l’obbligo internazionale assunto.

V.      Conclusione

87.      Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco di rispondere al Sąd Okręgowy w Opolu (Tribunale regionale di Opole, Polonia) nei seguenti termini:

«L’articolo 75 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, in combinato disposto con l’articolo 22,

dev’essere interpretato nel senso che:

non osta a che, in forza di un trattato bilaterale concluso tra uno Stato membro e uno Stato terzo prima dell’adesione del primo all’Unione europea, un cittadino di uno Stato terzo, residente nello Stato membro vincolato dal trattato bilaterale, non disponga della facoltà di scegliere la legge applicabile alla sua successione mortis causa».


1      Lingua originale: lo spagnolo.


2      La precedente domanda di pronuncia pregiudiziale era stata proposta direttamente da un notaio. Avendo la Corte negatogli la qualità di «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, essa ha dichiarato il rinvio irricevibile. V. ordinanza del 1º settembre 2021, OKR (Questione pregiudiziale sollevata da un notaio coadiutore) (C‑387/20, EU:C:2021:751).


3      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107).


4      Quanto alla prima questione, sebbene una formulazione infelice del preambolo del regolamento n. 650/2012 giustifichi il dubbio dell’organo nazionale, la risposta sembra non dare adito a dubbi. Diversi considerando di tale regolamento menzionano i «cittadini» (compresi, in alcune versioni, i «cittadini europei») come destinatari di un testo inteso a semplificare l’organizzazione della successione con implicazioni transfrontaliere e l’accesso ai vantaggi del mercato interno. Intendere tale riferimento nel senso di escludere i cittadini di Stati terzi alla cui successione dovrebbe applicarsi, per una ragione o per un’altra, il regolamento n. 650/2012 non solo sarebbe incompatibile con la formulazione testuale del suo articolo 22, ma anche con altre disposizioni, come l’articolo 20, che ne dichiarano la natura universale.


5      Precisamente, all’articolo 81 della legge recante disciplina del notariato del 14 febbraio 1991 (Dz. U. 1991 nr 22, poz. 91), ai sensi del quale il notaio deve rifiutare la stipula di atti illeciti.


6      Dico «in linea di principio» perché è controverso se l’accordo bilaterale escluda realmente la scelta della lex successionis o se non prenda alcuna posizione al riguardo: v. la nota 7. La decisione su tale punto spetta esclusivamente al giudice del rinvio e non alla Corte, che non è competente ad interpretare quell’accordo.


7      Questa è l’interpretazione dell’accordo bilaterale propugnata dal notaio, dalla Commissione e dal governo ungherese. Come OP nella controversia originaria, il governo polacco, ai punti da 27 a 30 delle sue osservazioni, sostiene che tale accordo si limita a riprodurre lo status quo in materia di legge applicabile alla successione all’epoca della sua conclusione; l’assenza di qualsiasi riferimento alla scelta della legge indicherebbe semplicemente che esso non disciplina tale questione. Il giudice del rinvio non ha un’opinione definitiva al riguardo. Orbene, se l’assenza di riferimenti alla possibilità di scegliere (sia per conferirla che per negarla) dovesse essere intesa come indifferenza da parte degli Stati firmatari dell’accordo bilaterale, non si potrebbe parlare di incompatibilità con il regolamento n. 650/2012.


8      Ad eccezione di quelle presentate dal Regno di Spagna, che fa riferimento anche al paragrafo 2 ai punti 27 e segg. delle sue osservazioni.


9      Il regolamento n. 650/2012 non è applicabile né in Irlanda né in Danimarca. Nel prosieguo, l’espressione «Stato membro» deve essere intesa nel senso che si riferisce agli altri Stati membri.


10      È incontestabile che siffatti strumenti siano contemplati dall’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012.


11      Questo è quanto sostengono nelle loro osservazioni scritte i governi spagnolo (punti 28 e 30) e ungherese (punti da 10 a 16).


12      Osservazioni della Commissione, punti 34 e segg., e del notaio, punti 23 e segg.


13      Convenzione di Bruxelles, del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; testo consolidato nella GU 1998, C 27, pag. 1).


14      Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1). Le disposizioni sono in larga misura coincidenti: le differenze non riguardano quanto discusso in questa sede.


15      In combinato disposto con gli articoli 55 e 56.


16      In combinato disposto con gli articoli 69 e 70.


17      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). Come nel regolamento n. 44/2001, l’articolo 71 deve essere letto in combinato disposto con gli articoli 69 e 70.


18      Regolamento del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1).


19      Regolamento del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (GU 2016, L 183, pag. 1).


20      Pur sussistendo talune differenze tra esse, alcune delle quali sono, a mio avviso, irrilevanti. Ciò vale per l’assenza, all’articolo 75 del regolamento sulle successioni, dell’inciso «fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dell’articolo [307] 351 del TFUE», che figura espressamente in altri regolamenti. Il riferimento compariva nella proposta della Commissione, COM(2009) 154 definitivo, articolo 45, ma è stato rimosso in occasione del suo passaggio dal Parlamento. Non credo che il rinvio al TFUE in tali strumenti abbia finalità diverse dal costituire un promemoria: in altri termini, la sua assenza non solleva gli Stati membri dal rispetto degli obblighi previsti dal TFUE nel settore delle successioni disciplinate dal regolamento (v., in tal senso, i paragrafi 80 e segg. delle presenti conclusioni). Per contro, come spiegherò in prosieguo, la differente delimitazione delle fattispecie nelle quali un regolamento europeo prevale su una convenzione internazionale (infra, nota 21, per la Convenzione di Bruxelles e i regolamenti che la seguono, e nota 27 per altri) potrebbe avere conseguenze sulla trasposizione dell’interpretazione di alcune clausole di coordinamento ad altre.


21      Sentenza del 14 luglio 2016, Brite Strike Technologies (C‑230/15, EU:C:2016:560), punti 49 e 50. Le convenzioni concluse esclusivamente fra Stati membri ormai non producono più, in buona misura, effetti fra di essi nell’ambito sostanziale oggetto della Convenzione di Bruxelles o dei regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012: v. gli articoli 55 e 56 della Convenzione di Bruxelles, nonché gli articoli 69 e 70 del regolamento n. 44/2001 e del regolamento n. 1215/2012.


22      Sentenza del 6 dicembre 1994, Tatry (C‑406/92, EU:C:1994:400, punto 25).


23      Sentenza del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland (C‑533/08, EU:C:2010:243; in prosieguo: la «sentenza TNT Express Nederland», punti da 45 a 48.


24      Sentenze TNT Express Nederland, punti 49 e segg.; del 19 dicembre 2013, Nipponkoa Insurance (C‑452/12, EU:C:2013:858), punto 36, del 4 settembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition (C‑157/13, EU:C:2014:2145, punto 38). Illustrerò in prosieguo l’incertezza circa la portata geografica (per così dire) di tale giurisprudenza: infra, paragrafo 41. Ne risulta, in ogni caso, che la regola del «lascia impregiudicate» non comporta, come si potrebbe pensare a prima vista, la disapplicazione automatica dello strumento europeo ogniqualvolta concorra una convenzione internazionale.


25      Sentenza TNT Express Nederland, punto 51; del 19 dicembre 2013, Nipponkoa Insurance (C‑452/12, EU:C:2013:858), punto 37. La traduzione, in termini pratici, è quella esposta al punto 55 della prima sentenza: la Convenzione «può trovare applicazione nell’Unione soltanto se permette di raggiungere gli obiettivi della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché della fiducia reciproca nella giustizia in seno all’Unione, in condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle che risultano dall’applicazione del regolamento n. 44/2001». V. anche il punto 38 della seconda sentenza e la formulazione finale al punto 39: l’articolo 71 del regolamento n. 44/2001 «deve essere interpretato nel senso che osta a un’interpretazione di una convenzione internazionale che non assicura, in condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle previste da tale regolamento, il rispetto degli obiettivi e dei principi sottesi al predetto regolamento».


26      Qualora le disposizioni relative alla competenza, alla legge applicabile e a questioni analoghe, relative alle successioni, si trovino in una convenzione di portata generale contenente norme generali relative, ad esempio, alla litispendenza, alla connessione, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni, occorre verificare se tali norme generali siano concepite anche per le successioni oggetto della convenzione, prima di poter applicare quelle del regolamento n. 650/2012.


27      Il regolamento n. 650/2012 non si pronuncia su quanto avviene nel caso di accordi cui siano parte Stati membri e Stati terzi nella relazione tra i primi, come invece si poteva intendere facesse la proposta della Commissione COM(2009) 154 definitivo, articolo 45, e a differenza del regolamento n. 4/2009.


28      Supra, paragrafo 32, primo trattino.


29      Supra, paragrafo 32, ultimo trattino.


30      Mi riferisco all’ambito di applicazione geografico. Sul piano dei principi, tali sentenze equiparano quelli «sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione» a quelli che disciplinano lo specifico regolamento della cui clausola di compatibilità si tratta.


31      Punto 52.


32      Sentenza TNT Express Nederland, punti 53 e 54; e del 19 dicembre 2013, (C‑452/12, EU:C:2013:858), punto 38.


33      Sentenza del 4 settembre 2014 (C‑157/13, EU:C:2014:2145).


34      Nelle sentenze TNT Express Nederland e del 19 dicembre 2013, Nipponkoa Insurance (C‑452/12, EU:C:2013:858), erano in discussione le norme sulla litispendenza, sul riconoscimento e sull’esecuzione della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978 (CMR), nella sua applicazione a procedimenti (o decisioni) di due Stati membri. I fatti della sentenza del 4 settembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition (C‑157/13, EU:C:2014:2145), riguardavano un solo Stato: si trattava di sapere se si dovesse applicare una norma sulla competenza giurisdizionale internazionale della CMR o quella del regolamento n. 44/2001.


35      Sentenza del 21 gennaio 2010, Commissione/Germania (C‑546/07, EU:C:2010:25), punto 42 nonché le sentenze ivi citate.


36      Idem, punti 43 e 44.


37      La disciplina dell’accordo bilaterale in materia successoria differisce notevolmente dal regolamento n. 650/2012: quest’ultimo opta per il modello unitario di trattamento della successione mentre il primo per il modello opposto, con tutte le sue conseguenze (vale a dire, in termini di legge applicabile, competenza giurisdizionale internazionale, riconoscimento ed esecuzione di decisioni straniere). Costringere le autorità polacche a promuovere il principio dell’unità della successione in quanto ispirato dal regolamento n. 650/2012 equivarrebbe a privare di effetto l’accordo bilaterale nei casi in cui, probabilmente, esso presenta maggior interesse, come ogni volta in cui la successione di un cittadino polacco comprenda beni immobili in Ucraina. Poiché l’accordo bilaterale prevede non solo l’applicazione della legge nazionale del defunto per i beni mobili e la lex rei sitae per gli immobili (articolo 37), ma subordina il reciproco riconoscimento delle decisioni al rispetto di tali norme (articoli 49 e 50, paragrafo 6), la decisione polacca non sarebbe riconosciuta in Ucraina. Al contrario, la Polonia resterebbe obbligata a riconoscere le decisioni dell’Ucraina relative a beni immobili situati nel territorio polacco.


38      O il risultato della loro applicazione.


39      Ai fini dell’articolo 75 del regolamento n. 650/2012, la data ultima pertinente è quella di adozione del regolamento. In ogni caso, al momento della conclusione dell’accordo bilaterale, la Polonia e l’Ucraina erano Stati terzi, dato che la Polonia non aveva ancora aderito all’Unione. Il giudice del rinvio e alcune delle parti hanno evocato dinanzi alla Corte le previsioni di una futura adesione dell’Ucraina, al pari della volontà di rafforzare i legami espressa dall’Accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU 2014, L 161, pag. 3), come argomento per ravvicinare l’interpretazione dell’accordo bilaterale al regolamento n. 650/2012. Tuttavia, vi è incertezza sulla questione se, quando e come tali espressioni di intenti troveranno concreta attuazione e quindi sono inutili ai fini della comprensione attuale del testo convenzionale.


40      V. infra, paragrafi 80 e segg.


41      Qualche volta si è potuto conferire a tale elemento temporale una certa importanza nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 351 TFUE. La sentenza del 28 ottobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Estradizione e ne bis in idem) (C‑435/22 PPU, EU:C:2022:852, punto 126), precisa che non è così. Ricordo che, nel contesto dell’articolo 75 del regolamento n. 650/2012, la data rilevante è quella dell’adozione del regolamento stesso.


42      Articolo 41 dell’accordo bilaterale. In via eccezionale, se tutti i beni mobili dell’eredità si trovano in uno Stato contraente, tramite accordo tra gli aventi causa, e uno di essi ne fa richiesta, la successione si svolge interamente dinanzi alle autorità di tale Stato. Salvo errore da parte mia, la norma di conflitto resta immutata.


43      Come ho già spiegato, spetta al giudice del rinvio decidere sull’interpretazione di tale aspetto dell’accordo bilaterale per gli Stati contraenti.


44      Non è raro che soluzioni tecniche del regolamento n. 650/2012 siano presentate con riferimento ai principi che le ispirano: P. Lagarde, «Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions», Revue Critique de Droit International Privé, 2012, pagg. 691-732. Il metodo presenta dei rischi, come si constata nel caso di specie: il fatto che il regolamento autorizzi la scelta della legge o del foro non rende necessariamente l’autonomia della volontà un principio strutturale dello strumento.


45      Considerando 23 e 27. Nell’articolato, fra gli altri, gli articoli 4 e 21, paragrafo 1.


46      Articoli 4 e 10.


47      Considerando 37, in fine, e articolo 21.


48      Considerando 42 e articolo 23.


49      Utilizzo il termine impiegato dallo stesso regolamento n. 650/2012 in diversi considerando.


50      La diversa natura dei beni o la loro ubicazione in diversi Stati non rappresenterà per essi un’ulteriore difficoltà.


51      La riunione sotto un unico ordinamento giuridico di tutti o, quantomeno, di un gran numero di aspetti relativi a una successione con implicazioni transfrontaliere riduce il numero e la gravità dei problemi tipici della ricostruzione del suo regime giuridico.


52      V. il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, SEC(2009) 410, pag. 12. È legittimo affermare che l’articolo 75, paragrafo 1 [articolo 45, paragrafo 1, della proposta della Commissione, COM(2009) 154 definitivo] sia stato adottato pur nella consapevolezza che anche il rifiuto della soluzione monista in vari Stati membri era (è) la soluzione contenuta negli accordi internazionali conclusi con Stati terzi.


53      Sentenze del 12 ottobre 2017, Kubicka (C‑218/16, EU:C:2017:755), punto 43; del 21 giugno 2018, Oberle (C‑20/17, EU:C:2018:485), punti da 54 a 56; del 7 aprile 2022, V A e Z A (Competenza sussidiaria in materia di successioni) (C‑645/20, EU:C:2022:267), punto 38; del 9 settembre 2021, UM (Contratto traslativo di proprietà mortis causa) (C‑277/20, EU:C:2021:708), punto 33.


54      Sentenza del 16 luglio 2020, E. (Competenza giurisdizionale e legge applicabile alla successione) (C‑80/19, EU:C:2020:569, punto 41).


55      Sentenze del 12 ottobre 2017, Kubicka (C‑218/16, EU:C:2017:755); del 21 giugno 2018, Oberle (C‑20/17, EU:C:2018:485); del 9 settembre 2021, UM (Contratto traslativo di proprietà mortis causa) (C‑277/20, EU:C:2021:708). In tali cause, l’alternativa al regolamento sarebbe stata una legge nazionale, e non un altro strumento europeo.


56      Sentenza del 7 aprile 2022, V A e Z A (Competenza sussidiaria in materia di successioni) (C‑645/20, EU:C:2022:267), punto 37.


57      Sentenze del 16 luglio 2020, E.E. (Competenza giurisdizionale e legge applicabile alle successioni) (C‑80/19, EU:C:2020:569), punto 69; del 7 aprile 2022, V A e Z A (Competenza sussidiaria in materia di successioni) (C‑645/20, EU:C:2022:267), punti 44 e 45.


58      Considerando 28, in fine, e 32, articolo 13.


59      Articolo 12, paragrafo 1.


60      Anche nei rari casi in cui la legge ordinariamente applicabile debba lasciare il posto ad un’altra legge in forza della clausola di eccezione di cui all’articolo 21, paragrafo 2.


61      Così avviene nel caso di specie: se si accogliesse la scelta della legge voluta da OP, il notaio polacco e, eventualmente, un giudice, dovranno applicare una legge straniera.


62      Articoli da 5 a 7.


63      Ad esempio, la nomina e i poteri degli amministratori dell’eredità in determinate situazioni: considerando 44 e articolo 29 del regolamento n. 650/2012.


64      Considerando 54 e articolo 30 del regolamento n. 650/2012.


65      Il testo di tale disposizione non figurava nella proposta di regolamento della Commissione [COM(2009) 154 definitivo]. La ragione della sua successiva introduzione non sembra spiegata nella relazione della commissione giuridica del Parlamento, del 6 marzo 2013, documento A7-0045/2012.


66      In maniera molto chiara, A. Bonomi, «Successions internationales: conflits de lois et de juridictions», Cursos de la Academia de La Haya de Derecho Internacional, vol. 350, pagg. 71-418, in particolare pagg. 107-108: «La prétention d’un Etat étranger à soumettre, selon l’approche unitaire, les immeubles à la loi nationale ou à la loi du dernier domicile (ou de la dernière résidence habituelle) du de cujus, est (…) entièrement irréaliste».


67      Le concessioni alla propria legge, in quanto lex rei sitae e per il fatto di essere tale, sono limitate. L’articolo 31 del regolamento n. 650/2012 lo chiarisce come segue: quando il diritto reale fatto valere in forza della legge applicabile alla successione non esiste nell’ordinamento dello Stato membro in cui detto diritto è invocato (che è normalmente quello in cui si trova il bene oggetto del diritto), la lex rei sitae non si sostituisce alla lex successionis; spetta agli Stati membri garantire la continuità del diritto reale sconosciuto, mediante il suo adattamento al diritto reale più vicino a quello esistente nel proprio ordinamento giuridico.


68      Entrambi i motivi di non riconoscimento sono previsti all’articolo 50 dell’accordo bilaterale tra la Polonia e l’Ucraina del 24 maggio 1993.


69      Sentenza del 28 ottobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Estradizione e ne bis in idem) (C‑435/22 PPU, EU:C:2022:852), punti 119 e 121.


70      V., ad esempio, sentenza del 22 ottobre 2020, Ferrari (C‑720/18 e C‑721/18, EU:C:2020:854), a proposito del rapporto tra l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva n. 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25), e la convenzione fra la Svizzera e la Germania riguardante la reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi, stipulata a Berlino il 13 aprile 1892, come modificata.


71      V., tra le altre, sentenze del 22 ottobre 2020, Ferrari (C‑720/18 e C‑721/18, EU:C:2020:854), punto 67; del 28 ottobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Estradizione e ne bis in idem) (C‑435/22 PPU, EU:C:2022:852), punto 122.


72      Sentenza del 22 ottobre 2020, Ferrari (C‑720/18 e C‑721/18, EU:C:2020:854), punto 68.


73      Loc. ult. cit., punti 69 e 72.


74      In questo contesto, l’accordo bilaterale potrebbe essere interpretato (con riserva, ripeto, che una siffatta interpretazione sia conforme al diritto internazionale) nel senso che la mancata menzione della scelta della legge da parte del defunto equivale ad un’indifferenza al riguardo, restando ciascuno Stato parte dell’accordo libero di disciplinare tale punto come ritiene opportuno.