Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 7 febbraio 2024 – Finanzamt Hamburg-Altona / XYRALITY GmbH

(Causa C-101/24, Finanzamt Hamburg-Altona)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Finanzamt Hamburg-Altona

Convenuto: XYRALITY GmbH

Questioni pregiudiziali

Se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nelle quali un soggetto passivo tedesco (sviluppatrice di applicazioni) ha fornito, prima del 1° gennaio 2015, una prestazione di servizi attraverso strumenti elettronici a persone residenti nel territorio comunitario che non sono soggetti passivi (clienti finali) per il tramite di un negozio di applicazioni informatiche («app store») di un soggetto passivo irlandese, debba essere applicato l’articolo 28 della direttiva 2006/112/CE 1 con la conseguenza che il soggetto passivo irlandese viene trattato come se avesse ricevuto tali prestazioni di servizi dalla sviluppatrice e le avesse fornite ai clienti finali, in quanto soltanto nelle conferme d’ordine, rilasciate ai clienti finali, l’app store ha menzionato la sviluppatrice come soggetto autore della prestazione ed ha esposto l’imposta sulla cifra d’affari tedesca.

In caso di soluzione affermativa della questione 1): se il luogo della prestazione di servizi eseguita – in virtù della fictio iuris di cui all’articolo 28 della direttiva 2006/112 – dalla sviluppatrice a favore dell’app store si trovi, ai sensi dell’articolo 44 di detta direttiva, in Irlanda oppure, ai sensi dell’articolo 45 della medesima direttiva, nella Repubblica federale di Germania.

Nel caso in cui, sulla base delle risposte fornite alle questioni 1) e 2), la sviluppatrice non abbia effettuato prestazioni di servizi nella Repubblica federale di Germania: se sussista un debito di imposta della sviluppatrice per imposta sulla cifra d’affari tedesca ai sensi dell’articolo 203 della direttiva 2006/112 per il fatto che l’app store, in conformità agli accordi presi, nelle sue conferme d’ordine trasmesse per e-mail ai clienti finali ha nominato detta sviluppatrice quale fornitore della prestazione ed ha esposto importi per imposta sulla cifra d’affari tedesca, malgrado che i clienti finali non siano legittimati a detrarre l’imposta pagata a monte.

____________

1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).