Sentenza del Tribunale di primo grado 17 marzo 2009 - Laytoncrest / UAMI Erico (TRENTON)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo TRENTON - Marchio comunitario denominativo anteriore LENTON - Diritto ad essere sentiti - Art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94 e regola 54 del regolamento (CE) n. 2868/95- Mancato ritiro della domanda di marchio - Art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94 - Obbligo di decidere in base alle prove disponibili - Regola 20, n. 3, e regola 50, n. 1, del regolamento n. 2868/95)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Laytoncrest Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: N. Dontas e P. Georgopoulou, avocats)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Erico International Corp. (Solon, Ohio, Stati Uniti, rappresentanti: M. Samer, O. Gillert e F. Schiwek, avocats)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 26 aprile 2006 (procedimento R 406/2004 2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Erico International Corp. e la Laytoncrest Ltd
Dispositivo
La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 26 aprile 2006 (procedimento R 406/2004-2) è annullata.
L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Laytoncrest Ltd.
La Erico International Corp. sopporterà le proprie spese.
____________1 - GU C 212 del 2.9.2006.