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Ricorso presentato il 19 luglio 2006 - Edison/Commissione

(causa T-196/06)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: Edison S.p.A. (Rappresentanti: Mario Siragusa, Roberto Casati, Matteo Beretta, Pietro Merlino e Eugenio Bruti Liberati, Avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

-    annullare la decisione della Commissione del 3 maggio 2006 (caso COMP/F/38.620 - Perossido di idrogeno e perborato di sodio) nella parte in cui la riguarda.

-    in via subordinata, annullare o ridurre l'ammenda comminata a EDISON con la decisione impugnata.

-    condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisone impugnata nella presente causa è la stessa che nella causa T-185/06 L'air Liquide/Commissione. Questa decisione ha ritenuto la ricorrente responsabile in solido dell'infrazione commessa da Ausimont per l'intera durata della sua partecipazione al Cartello, e, a motivo di tale infrazione, le ha comminato un'ammenda pari a 58,125 milioni di euro, di cui 25,619 milioni in solido con Solvay Solexis.S.p.A.. Viene precisato a questo riguardo che quest'ultima società è controllata attualmente da Solvay SA/NV, ma che, nel periodo dell'infrazione,m con la ragione sociale di Ausimont S.p.A., era controllata indirettamente da Montedison (ora EDISON).

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere:

-    La violazione di essenziali principi di procedura, in particolare del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa, nonché degli artt. 27, primo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 1/2003 e 11, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) n. 773/2004, per avere utilizzato per la prima volta nella Decisione, a sostegno delle proprie tesi accusatorie, la circostanza che, per gran parte del periodo dell'infrazione, il presidente plenipotenziario di Ausimont era altresì membro del Consiglio di Amministrazione di Montecatini, vale a dire, la società intermedia interamente controllata da Montedison (ora EDISDON), che deteneva l'intero capitale sociale di Ausimont.

-    La violazione dell'art. 81 del Trattato CE, per erronea imputazione alla ricorrente dell'infrazione alle regole di concorrenza commessa da Ausimont. Da un canto, la Convenuta avrebbe errato nel concludere che la partecipazione totalitaria al capitale di un'impresa è sufficiente a far sorgere la presunzione secondo cui la controllante esercita un'influenza determinante sul comportamento della controllata e quindi la controllata può essere considerata responsabile in solido dell'infrazione commessa dalla controllata. Da un altro canto, la ricorrente deduce la contraddittorietà e la carenza di motivazione della Decisione impugnata e la violazione dell'art. 81 del Trattato CE relativamente alla conclusione secondo cui nel caso di specie sarebbero presenti "altri elementi" che indicherebbero che Ausimont non era un'entità autonoma capace di decidere la propria strategia commerciale.

La ricorrente fa anche valere la violazione del dovere di motivazione, nella misura in cui la Convenuta avrebbe omesso di considerare l'insieme di prove documentali e circostanze fattuali fornite da EDISON a sostegno dell'autonomia di cui godeva Ausimont nel determinare le proprie politiche commerciali.

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