Language of document : ECLI:EU:T:2014:304

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

12 maggio 2014

Causa T‑207/12 P

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Atto che fa seguito a una domanda di acquisizione di un documento al fascicolo costituito al fine di istruire la domanda di riconoscimento dell’origine infortunistica di un incidente subìto dal ricorrente – Insussistenza di atto lesivo – Atto preparatorio – Atto informativo – Articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 29 febbraio 2012, Marcuccio/Commissione (F‑3/11)

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.

Massime

Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Fascicolo relativo all’infortunio – Nozione

(Statuto dei funzionari, artt. 26, 26 bis e 73)

Nell’ambito di un procedimento medico relativo al riconoscimento di un infortunio debitamente denunciato dal funzionario interessato e diretto, successivamente, a stabilire il grado di invalidità, una volta consolidate le lesioni dovute a detto infortunio, non costituisce un errore di interpretazione dello Statuto e della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, considerare che il fascicolo costituito al fine di istruire tale domanda di riconoscimento non sia né il fascicolo personale del funzionario ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto, né il suo fascicolo medico ai sensi dell’articolo 26 bis dello Statuto.

Né lo Statuto né la regolamentazione di copertura prevedono, formalmente, la costituzione di un fascicolo nel caso in cui un funzionario abbia depositato, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, di detta regolamentazione, una denuncia di infortunio. Tuttavia, è evidente che il deposito di una simile denuncia impone, in pratica, all’autorità che ha il potere di nomina di costituire materialmente un fascicolo ai fini dell’adozione, ai sensi dell’articolo 18 della suddetta regolamentazione, di una decisione relativa al riconoscimento dell’origine infortunistica di un avvenimento e di una decisione correlata relativa alla determinazione del grado di invalidità permanente. Tale fascicolo viene però creato esclusivamente ai fini del procedimento che conduce all’adozione di tali decisioni. Tra i documenti che compongono il fascicolo costituito a seguito del deposito di una denuncia di infortunio possono rientrare, oltre alla denuncia di infortunio medesima, le osservazioni del funzionario attinenti alle circostanze in cui si è verificato un evento da lui qualificato come infortunio ai sensi della regolamentazione di copertura. Tuttavia, osservazioni del genere non incidono, di per se stesse, né sulla situazione amministrativa né sulla carriera dell’interessato. Inoltre, esse non costituiscono accertamenti sul suo stato di salute compiuti da terzi abilitati. Pertanto, esse non sono, per loro natura, destinate ad essere inserite nel fascicolo personale o nel fascicolo medico.

(v. punti 40, 41 e 43)