Language of document : ECLI:EU:T:2014:361

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

21 maggio 2014 (*)

«Procedura – Liquidazione delle spese»

Nella causa T‑145/08 DEP,

Atlas Transport GmbH, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata da U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern, B. Weichhaus e A. Feutlinske, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Atlas Air, Inc., con sede in Wilmington, Delaware (Stati Uniti), rappresentata da R. Dissmann, avvocato,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese in seguito alla sentenza del Tribunale del 16 maggio 2011, Atlas Transport/UAMI – Atlas Air (ATLAS) (T‑145/08, Racc. pag. II‑2073),

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da M. Prek, presidente, I. Labucka e V. Kreuschitz (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza (1)

[omissis]

 In diritto

 Sulla competenza del Tribunale

10      In via preliminare, occorre determinare se il Tribunale è competente a statuire sulla domanda dell’interveniente relativa alle spese da essa sostenute nel procedimento dinanzi a quest’ultimo, mentre la Corte ha condannato la ricorrente alle spese nella sua ordinanza Atlas Transport/UAMI, citata al punto 3 supra.

11      A tal riguardo, occorre ricordare che, in forza degli articoli 137 e 184 del regolamento di procedura della Corte nonché dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa.

12      Nel caso di specie, con la sua ordinanza Atlas Transport/UAMI, citata al punto 3 supra, la Corte ha respinto l’impugnazione della ricorrente e l’ha condannata alle spese. Tale condanna deve essere interpretata nel senso che essa riguarda unicamente le spese dell’impugnazione. Invero, il rigetto dell’impugnazione implica che la Corte non ha annullato la decisione del Tribunale sulle spese. Di conseguenza, spetta al Tribunale determinare gli importi ripetibili in seguito al procedimento svoltosi dinanzi ad esso nella causa che ha dato luogo alla sentenza ATLAS, citata al punto 3 supra, in cui è intervenuta l’interveniente (v., in tal senso, ordinanze della Corte del 17 novembre 2005, Matratzen Concord/UAMI, C‑3/03 P-DEP, non pubblicata nella Raccolta, punti 2 e da 12 a 14, e dell’11 gennaio 2008, CEF e CEF Holdings/Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie, C‑105/04 P‑DEP e C‑113/04 P‑DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 22).

13      Il Tribunale è dunque competente a conoscere della domanda di liquidazione delle spese del procedimento svoltosi dinanzi ad esso e sfociato nella sentenza ATLAS, citata al punto 3 supra.

 Sulle spese sostenute nell’ambito dei procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento e dinanzi alla commissione di ricorso

14      Dopo avere illustrato le tariffe orarie delle persone che l’hanno assistita durante i vari procedimenti, l’interveniente elenca il numero di ore effettuate da tali persone nonché gli esborsi attinenti ai procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento e dinanzi alla commissione di ricorso. Secondo l’interveniente, tali spese ammontano complessivamente a EUR 83 261,48. La ricorrente contesta la ripetibilità di tali spese con la motivazione che esse non sarebbero state sufficientemente precisate.

15      L’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura così dispone:

«Se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell’altra».

16      L’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento di procedura precisa che sono considerate spese ripetibili «[l]e spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, nonché le spese sostenute per la produzione, di cui all’articolo 131, paragrafo 4, secondo comma, delle traduzioni delle memorie o degli altri atti nella lingua processuale».

17      Nei limiti in cui la domanda dell’interveniente riguarda le spese da essa sostenute dinanzi alla divisione di annullamento, dall’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento di procedura risulta che il Tribunale non è competente a statuire sulle spese inerenti al procedimento dinanzi alla divisione di annullamento dell’UAMI. Di conseguenza, la domanda dell’interveniente dev’essere dichiarata irricevibile a tal riguardo [v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2012, Budějovický Budvar/UAMI – Anheuser-Busch (BUD), da T‑60/04 DEP a T‑64/04 DEP, punto 9, e la giurisprudenza ivi citata].

18      Nei limiti in cui la domanda dell’interveniente riguarda le spese da essa sostenute dinanzi alla commissione di ricorso, va ricordato che, in forza dell’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) [divenuto articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)], la parte soccombente in un procedimento di nullità sopporta l’onere delle tasse versate dall’altra parte nonché tutte le spese sostenute dalla medesima, indispensabili ai fini del procedimento, comprese le spese di spostamento e di soggiorno e la retribuzione di un agente, consulente o avvocato, entro i limiti delle tariffe fissate, per ciascuna categoria di spese, alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione.

19      In forza dell’articolo 81, paragrafo 6, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 85, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009):

«[... L]a commissione di ricorso fissa l’importo delle spese da rimborsare (...) quando tali spese si limitano alle tasse corrisposte all’U[AMI] e alle spese di rappresentanza. In tutti gli altri casi il cancelliere della commissione di ricorso (...) fissa l’importo delle spese da rimborsare su richiesta di parte. Tale richiesta è ammissibile solo entro i due mesi successivi alla data in cui diventa definitiva la decisione per la quale è stata richiesta la fissazione delle spese. Su richiesta presentata entro il termine prescritto, tale importo può essere riveduto con decisione (...) della commissione di ricorso».

20      Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso della ricorrente senza pronunciarsi in merito alle spese del procedimento dinanzi ad essa. In applicazione delle disposizioni summenzionate, spettava all’interveniente presentare alla cancelleria della commissione di ricorso una richiesta volta alla fissazione dell’importo delle spese da rimborsare per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

21      Il ricorso dinanzi al Tribunale e l’impugnazione dinanzi alla Corte non incidono su tale valutazione, poiché né la sentenza del Tribunale né l’ordinanza della Corte hanno rimesso in discussione la legittimità della decisione della commissione di ricorso. Tali procedimenti giudiziari hanno unicamente differito la data in cui è divenuta definitiva la decisione della commissione di ricorso per la quale è stata richiesta la fissazione delle spese.

22      Di conseguenza, per analogia con il caso in cui, avendo la commissione di ricorso statuito sulle spese ed essendo rimasta valida la sua decisione dopo il rigetto del ricorso della ricorrente dinanzi al Tribunale, quest’ultimo non statuisca sulle spese sostenute dinanzi alla commissione di ricorso [v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 6 marzo 2013, Polsko-Amerykański dom inwestycyjny/UAMI ‑ Pfizer (VIAGUARA), T‑332/10 DEP, punti 61 e 62, e la giurisprudenza ivi citata], nel caso di specie non è necessario che il Tribunale statuisca sulle spese sostenute dinanzi alla commissione di ricorso. Infatti, a norma dell’articolo 85, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009, spettava all’interveniente chiedere al cancelliere della commissione di ricorso di fissare le spese da rimborsare per il procedimento dinanzi a quest’ultima, entro un termine di due mesi decorrenti dalla notificazione dell’ordinanza Atlas Air/Atlas Transport, citata al punto 8 supra, con la quale la decisione della commissione di ricorso è divenuta definitiva.

23      Peraltro, il Tribunale osserva che, nella sua memoria di intervento nell’ambito del procedimento dinanzi ad esso sfociato nella sentenza ATLAS, citata al punto 3 supra, l’interveniente ha chiesto al Tribunale di condannare la ricorrente «alle spese del procedimento ivi comprese [le sue]», a norma dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Poiché si trattava del procedimento dinanzi al Tribunale, quest’ultimo ha potuto condannare la ricorrente unicamente alle spese sostenute dinanzi ad esso. Per questo stesso motivo, dev’essere respinta la domanda dell’interveniente di condannare la ricorrente alle spese inerenti al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

L’importo totale delle spese che Atlas Transport GmbH deve rimborsare a Atlas Air, Inc. è fissato in EUR 9 000.

Lussemburgo, 21 maggio 2014

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. Prek


* Lingua processuale: il tedesco.


1 –      Vengono riprodotti unicamente i punti della presente ordinanza di cui il Tribunale ritiene utile la pubblicazione.