Language of document : ECLI:EU:T:2011:213

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

16 maggio 2011 (*)

«Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio comunitario denominativo ATLAS – Marchio Benelux figurativo anteriore atlasair – Requisiti di forma – Presentazione di una memoria contenente i motivi del ricorso – Sospensione del procedimento amministrativo – Art. 59 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 60 del regolamento (CE) n. 207/2009] – Regola 20, n. 7, del regolamento (CE) n. 2868/95»

Nella causa T‑145/08,

Atlas Transport GmbH, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata dagli avv.ti U. Hildebrandt, K. Schmidt‑Hern e B. Weichhaus,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. G. Schneider, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Atlas Air, Inc., con sede in Wilmington, Delaware (Stati Uniti), rappresentata inizialmente dall’avv. R. Dissmann, successivamente dagli avv.ti Dissmann e J. Guhn,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 24 gennaio 2008 (procedimento R 1023/2007‑1), relativa a un procedimento di nullità tra l’Atlas Air, Inc. e l’Atlas Transport GmbH,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dal sig. J. Azizi (relatore) presidente, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig. S. Frimodt Nielsen, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Heeren, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 aprile 2008,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 agosto 2008,

in seguito all’udienza del 19 ottobre 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’art. 59 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) [divenuto art. 60 del regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)] così prevede:

«Il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Il ricorso è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso è stata pagata. Entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso».

2        L’art. 61 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 63 del regolamento n. 207/2009) così dispone:

«1. Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso esamina se esso è fondato.

2. Nel corso dell’esame del ricorso la commissione di ricorso invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle notificazioni da esse effettuate o sulle comunicazioni fatte dalle altre parti».

3        La regola 20, n. 7, lett. c), del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1) stabilisce quanto segue:

«L’Ufficio può sospendere la procedura di opposizione: (…) se una sospensione è opportuna considerando le circostanze».

4        La regola 48, n. 1, del regolamento n. 2868/95, rubricata «Contenuto del ricorso», così prevede:

«Il ricorso contiene: (…)

c) l’indicazione della decisione impugnata e della modifica o dell’annullamento richiesti».

5        La regola 49, n. 1, del regolamento n. 2868/95 dispone quanto segue:

«Se il ricorso non è conforme agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento nonché alla regola 48, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, la commissione di ricorso lo rigetta in quanto inammissibile (…)».

 Fatti

6        Il 5 gennaio 2006, la ricorrente, Atlas Trasport GmbH, ha ottenuto la registrazione del marchio comunitario denominativo ATLAS, in particolare per i servizi di trasporto della classe 39 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

7        Il 21 luglio 2006, l’interveniente, Atlas Air Inc., ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio della ricorrente (in prosieguo: la «domanda di dichiarazione di nullità 21 luglio 2006»). Detta domanda si fondava, da un lato, in applicazione dell’art. 52, n. 1, lett. c), e dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 [divenuti art. 53, n. 1, lett. c), e art. 8, n. 4, del regolamento n. 207/2009], letti in combinato disposto con alcune disposizioni nazionali, su un conflitto con le denominazioni commerciali ATLAS AIR e ATLAS AIR Inc. utilizzate nel Benelux, in Germania, nel Regno Unito e in altri paesi europei per servizi di trasporto aereo di merci e, dall’altro, sulla sussistenza di un rischio di confusione come previsto dall’art. 52, n. 1, lett. a), e dall’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuti art. 53, n. 1, lett. a), e art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009] con il suo marchio Benelux figurativo n. 555184 registrato il 19 aprile 1994 per i «servizi di trasporto aereo, trasporto aereo di merci» di cui alla classe 39, ai sensi dell’Accordo di Nizza, marchio di seguito riprodotto:

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8        Il 13 dicembre 2005, l’interveniente aveva già presentato una nuova domanda di dichiarazione di nullità avverso il marchio comunitario ATLAS TRANSPORT, registrato con il numero 545 681 (in prosieguo: la «domanda di dichiarazione di nullità 13 dicembre 2005»).

9        Il 28 agosto 2006, la divisione di annullamento ha respinto la domanda diretta a riunire i procedimenti concernenti le domande di dichiarazione di nullità 13 dicembre 2005 e 21 luglio 2006.

10      Il 29 giugno 2007, la divisione di annullamento ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità 21 luglio 2006 ritenendo sussistente un rischio di confusione con il marchio Benelux anteriore ai sensi dell’art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (in prosieguo: la «decisione controversa»). Di conseguenza, essa non ha ritenuto necessario procedere all’esame delle denominazioni commerciali anteriori.

11      Il 29 giugno 2007, la ricorrente ha proposto ricorso avverso la decisione controversa dinanzi alla commissione di ricorso, riservandosi il diritto di trasmettere successivamente la memoria contenente i motivi del ricorso.

12      Il 15 ottobre 2007, la ricorrente ha inviato alla commissione di ricorso una prima lettera cui era allegata una copia non datata di una bozza di atto introduttivo di ricorso, corredata di traduzione, in cui si chiedeva a un giudice competente in materia di marchi Benelux di eliminare dal suo registro il marchio Benelux anteriore dell’interveniente. In tale lettera essa esponeva quanto segue:

«Con la presente, la ricorrente deposita l’atto di ricorso e la sua traduzione, con cui chiede al giudice del Benelux competente di cancellare la registrazione Benelux della convenuta. Tale registrazione Benelux costituisce l’unico fondamento della decisione della divisione di annullamento impugnata nella fattispecie».

13      Il 29 ottobre 2007, la ricorrente ha inviato alla commissione di ricorso una seconda lettera, in cui affermava quanto segue:

«La ricorrente fa riferimento alla sua memoria del 15 ottobre 2007 e, con la presente, espone i motivi del ricorso.

1. La decisione controversa si basa sulla registrazione Benelux n. 555.184 del 4 maggio 1994. In caso di annullamento di tale registrazione, la pretesa della convenuta diviene priva di fondamento. La commissione di ricorso sa che tale fondamento è attualmente contestato dinanzi al giudice del Benelux competente, ossia il giudice dell’Aja.

2. Ciò premesso, si pone altresì la questione dell’uso, nel Benelux, del marchio registrato Benelux n. 555.184 atto a consentire che sia mantenuto il diritto a tale marchio. Tale uso è stato contestato nell’ambito del procedimento di nullità [concernente la domanda di dichiarazione di nullità 13 dicembre 2005] di cui è investito l’UAMI, ed è contestato anche nella fattispecie. La ricorrente intende contestare l’uso, ma, nel contempo, vuole evitare che documenti voluminosi costituiscano un intralcio per l’UAMI. La ricorrente non si opporrà al fatto che la convenuta faccia semplicemente riferimento alle prove depositate nel corso del procedimento [concernente la domanda di dichiarazione di nullità 13 dicembre 2005] e che l’UAMI consideri tali prove come depositate per la presente causa. Tuttavia, spetta all’UAMI decidere su questo punto.

3. Dato che il procedimento sarà ora sospeso in attesa dell’esito del procedimento nazionale, la ricorrente si astiene dall’esprimere le sue obiezioni [nei confronti] della decisione allegata. La ricorrente limita le proprie osservazioni alla constatazione del fatto che il titolare dei diritti anteriori abbia subito un’ingiustizia, il che è contrario alla giustizia naturale».

14      Il 20 novembre 2007, la ricorrente ha depositato presso l’UAMI, nell’ambito del procedimento relativo alla domanda di dichiarazione di nullità 13 dicembre 2005, una copia dell’atto di ricorso depositato dinanzi al rechtbank van ‘s Gravenhage (tribunale dell’Aja, Paesi Bassi). Tale atto corrisponde alla bozza di ricorso allegata alla lettera del 15 ottobre 2007 inviata nel corso del procedimento concernente la domanda di dichiarazione di nullità 21 luglio 2006.

15      Con decisione 24 gennaio 2008, la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla ricorrente il 29 giugno 2007 a seguito della domanda di dichiarazione di nullità 21 luglio 2006 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). La commissione di ricorso ha motivato la propria decisione dichiarando che, conformemente all’art. 59 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 60 del regolamento n. 207/2009), il ricorso deve essere oggetto di una memoria contenente i motivi dello stesso da presentarsi entro un termine di quattro mesi. Tale memoria dovrebbe contenere come minimo un’indicazione sintetica dei fatti e delle questioni di diritto pertinenti e spiegare sotto quale profilo la decisione controversa è errata. Orbene, né la lettera della ricorrente del 15 ottobre 2007 né quella del 29 ottobre 2007 soddisferebbero tali condizioni. Al contrario, in quest’ultima lettera, la ricorrente rinuncerebbe espressamente a sollevare obiezioni nei confronti della decisione controversa. Peraltro, la commissione di ricorso ha ritenuto di non poter accogliere la domanda di sospensione in quanto essa si basava unicamente su una bozza di ricorso dinanzi a un giudice competente in materia di marchi Benelux e non era stata prodotta alcuna prova indicante l’effettivo avvio di un procedimento dinanzi a detto giudice. La commissione di ricorso ha inoltre rammentato che la domanda di dichiarazione di nullità 21 luglio 2006 non si fondava soltanto su un marchio Benelux anteriore, ma anche su altri diritti anteriori ai sensi dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

 Conclusioni delle parti

16      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare il convenuto alle spese.

17      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

18      L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Introduzione

19      Nell’ambito del presente ricorso, la ricorrente deduce due motivi, concernenti rispettivamente la violazione dell’art. 59 del regolamento n. 40/94 e la violazione dell’art. 61 del regolamento n. 40/94 in combinato disposto con la regola 20, n. 7, del regolamento n. 2868/95.

 Sulla violazione dell’art. 59 del regolamento n. 40/94

 Argomenti delle parti

20      La ricorrente reputa che la commissione di ricorso abbia violato l’art. 59 del regolamento n. 40/94 sotto due profili. Da un lato, essa ritiene che la commissione di ricorso abbia erroneamente sottoposto la motivazione del ricorso a requisiti molto precisi. Dall’altro, ritiene che la commissione di ricorso abbia erroneamente ritenuto necessaria una motivazione esplicita. Sarebbe sufficiente una motivazione implicita.

21      Pertanto, in primo luogo, la ricorrente reputa che l’obbligo di motivare il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, previsto dall’art. 59 del regolamento n. 40/94, sia stato sottoposto dal Tribunale ai requisiti «più stringenti che sia possibile immaginare».

22      In particolare, la ricorrente fa presente che, nella sentenza 23 settembre 2003, causa T‑308/01, Henkel/UAMI – LHS (UK) (KLEENCARE) (Racc. pag. II‑3253), il Tribunale ha dichiarato che l’obbligo di motivare un ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso previsto all’art. 59 del regolamento n. 40/94 è semplicemente diretto a facilitare il buon svolgimento della procedura di ricorso, senza che sia peraltro necessario considerare che la portata dell’esame che la commissione di ricorso è tenuta ad operare riguardo alla decisione oggetto del ricorso è determinata o limitata dai motivi invocati dalla parte che ha presentato il ricorso. Inoltre, il Tribunale avrebbe considerato che la commissione di ricorso ha l’obbligo di effettuare un esame della decisione che costituisce oggetto del ricorso, anche in mancanza di un motivo specifico sollevato dal ricorrente (sentenza KLEENCARE, cit., punti 31 e 32).

23      Dalla sentenza citata, la ricorrente deduce che l’obbligo di motivazione di cui all’art. 59 del regolamento n. 40/94 è rispettato ove essa scriva «qualcosa in merito alla controversia che non si limiti alla sola domanda».

24       Nella fattispecie, la ricorrente ritiene di avere ottemperato a detto «obbligo di motivazione». Essa richiama la lettera del 15 ottobre 2007, nella quale ha inviato all’UAMI una bozza di ricorso diretto all’annullamento del marchio dell’interveniente, e la lettera del 29 ottobre 2007, nella quale ha invocato l’eccezione relativa al mancato uso e ha fatto riferimento al procedimento giudiziario pendente dinanzi al tribunale dell’Aja. A sostegno della sua argomentazione, la ricorrente richiama, da un lato, la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 31 gennaio 2006 (procedimento R 440/2004-4) e, dall’altro, il parere del relatore della commissione di ricorso, autore della decisione impugnata e di un’opera di dottrina.

25      La ricorrente ritiene peraltro che la semplificazione del procedimento apportata dalla motivazione del ricorso non costituisca un argomento contrario alla sua interpretazione della portata limitata dell’«obbligo di motivazione» di cui all’art. 59 del regolamento n. 40/94. La semplificazione del procedimento determinata da una motivazione del ricorso può rivestire una sostanziale importanza per la commissione di ricorso e può, di per sé, giustificare che l’assenza totale di motivazione conduca all’inammissibilità del ricorso.

26      Da ultimo, la ricorrente considera che l’art. 59 del regolamento n. 40/94 debba essere interpretato tenendo conto della circostanza per cui non è obbligatorio farsi rappresentare da un avvocato dinanzi alle commissioni di ricorso dell’UAMI. Di conseguenza, tale disposizione dovrebbe essere interpretata tenendo presente il fatto che essa non è destinata soltanto a specialisti del diritto, bensì a tutti i cittadini dell’Unione europea, che il più delle volte saranno in grado di formulare soltanto osservazioni generali in merito al «proprio caso».

27      In secondo luogo, la ricorrente reputa che la commissione di ricorso abbia violato l’art. 59 del regolamento n. 40/94, in quanto avrebbe richiesto una motivazione del ricorso formale ed esplicita.

28      La ricorrente contesta di essere tenuta a sostenere esplicitamente l’impossibilità di mantenere la decisione controversa. Essa ritiene che, se lo avesse voluto, la commissione di ricorso avrebbe potuto comprendere l’argomentazione da essa esposta nella lettera del 29 ottobre 2007, espressamente intitolata «motivi del ricorso», nella quale invocava il fatto che il marchio dell’interveniente era esso stesso contestato e, se del caso, nullo, e sollevava espressamente l’eccezione del mancato uso. Così facendo, la ricorrente non avrebbe certo esaminato espressamente la decisione controversa, ma l’avrebbe analizzata implicitamente e implicitamente avrebbe considerato che non poteva essere mantenuta.

29      In particolare, la ricorrente ritiene, in primo luogo, che un lettore accorto potesse intendere la trasmissione del ricorso dinanzi al tribunale dell’Aja soltanto nel senso di un riferimento al possibile annullamento del solo marchio dell’interveniente che si trovava alla base della decisione controversa. Tale annullamento avrebbe avuto come conseguenza l’impossibilità di pronunciare la decisione impugnata. La ricorrente reputa di essersi in tal modo riferita al fatto che la decisione controversa adottata dalla divisione di annullamento non poteva essere mantenuta.

30      In secondo luogo, la ricorrente considera che il fatto di avere invocato l’eccezione del mancato uso doveva essere inteso nel senso che essa aveva già sollevato tale eccezione dinanzi alla divisione di annullamento. La ricorrente ritiene che, poiché in forza della regola 22, n. 1, del regolamento n. 2868/95, la mancata utilizzazione di un marchio non poteva essere dedotta per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, il fatto che essa abbia sollevato l’eccezione della mancata utilizzazione dinanzi alla commissione di ricorso poteva essere interpretato da quest’ultima solo nel senso che essa aveva già sollevato tale eccezione dinanzi alla divisione di annullamento.

31      La ricorrente afferma altresì che una tale motivazione implicita del ricorso dinanzi a una commissione di ricorso soddisfa le condizioni di cui all’art. 59 del regolamento n. 40/94 in considerazione degli elementi seguenti.

32      In primo luogo, l’UAMI sarebbe un organo amministrativo multinazionale, ragion per cui il legislatore europeo si sarebbe sempre sforzato di evitare il più possibile le formalità, organizzando i procedimenti «in maniera semplice e agevole». In tale contesto, non sarebbe possibile aspettarsi, da chi si esprime in una lingua diversa dalla propria lingua madre, una motivazione tanto precisa e diretta (sentenza della Corte 9 settembre 2003, causa C‑361/01 P, Kik/UAMI, Racc. pag. I‑8283, punti 93 e segg.).

33      In secondo luogo, chi si rivolge all’UAMI proviene da ambienti giuridici diversi e quindi da ambienti culturali diversi, e ha abitudini linguistiche diverse, nel cui contesto la critica diretta non è sempre usuale né considerata cortese. In molti casi, una formulazione indiretta o implicita sarebbe preferita per ragioni di cortesia. Nella fattispecie, la motivazione del ricorso del precedente rappresentante della ricorrente si conformerebbe chiaramente a tali canoni di cortesia. Peraltro, la ricorrente ritiene che, a prescindere da tale problema di cultura giuridica, è probabilmente un dato di fatto che, nella «comunicazione tra esseri umani» (e quindi nella motivazione di un ricorso), il destinatario «capisca solo ciò che vuole capire». Il linguaggio non rifletterebbe esattamente la realtà, ma dipenderebbe sempre dall’«interazione tra l’emittente e il destinatario». A tale proposito, non esisterebbe una differenza fondamentale tra motivazione implicita e motivazione esplicita. Il rigetto di una motivazione semplicemente implicita non sarebbe quindi in nessun caso obbligatorio.

34      In terzo luogo, la ricorrente reputa che la Corte e il Tribunale abbiano interpretato l’obbligo di motivazione dinanzi all’UAMI o in giudizio in funzione della possibilità per il destinatario della decisione di comprendere la motivazione. Essa sottolinea che la Corte e il Tribunale «interpretano con benevolenza» le domande e gli argomenti delle parti prendendo in considerazione domande implicite e basando le proprie sentenze su «ciò che le parti effettivamente desideravano». La ricorrente osserva che il Tribunale e la Corte hanno ammesso in diversi casi la possibilità per l’UAMI di motivare implicitamente le proprie decisioni. Essa ritiene che, se per le motivazioni dell’UAMI e del Tribunale non sono necessari requisiti più rigorosi, lo stesso deve valere per la motivazione fornita dagli operatori del diritto.

35      In quarto luogo, la ricorrente osserva che l’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e l’art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU sarebbero indirettamente violati se i requisiti relativi alla motivazione del ricorso fossero troppo rigorosi. Se le parti di un procedimento sono in grado di comprendere un’argomentazione, nessun obiettivo di carattere procedurale potrebbe giustificare altre limitazioni. Requisiti di motivazione aggiuntivi per un ricorso dinanzi all’UAMI limiterebbero l’accesso ad altri organi giurisdizionali e quindi ai giudici dell’Unione, in violazione dell’art. 6 della CEDU. Inoltre, nella fattispecie, tali requisiti pregiudicherebbero il diritto di proprietà della ricorrente.

36      Il convenuto e l’interveniente contestano gli argomenti esposti dalla ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

–       Sulla portata dell’obbligo di motivazione del ricorso nella memoria depositata presso la commissione di ricorso

37      In forza dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, il ricorso avverso una decisione deve essere presentato per iscritto all’UAMI entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso.

38      Inoltre, la regola 48, n. 1, lett. c), del regolamento n. 2868/95 stabilisce che il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso deve contenere l’indicazione della decisione impugnata e della modifica o dell’annullamento richiesti.

39      Da ultimo, la regola 49 del regolamento n. 2868/95 precisa che, se il ricorso non è conforme all’art. 59 del regolamento n. 40/94, nonché alla regola 48, n. 1, lett. c), e n. 2, del regolamento n. 2868/95, la commissione di ricorso lo rigetta in quanto inammissibile, a meno che le irregolarità non siano state sanate prima della scadenza del termine stabilito all’art. 59 del regolamento n. 40/94.

40      Da una lettura sistematica di tali disposizioni emerge che al ricorrente che intenda agire dinanzi alla commissione di ricorso incombe l’obbligo, a pena della dichiarazione di inammissibilità, di depositare presso l’UAMI, entro il termine previsto, una memoria contenente i motivi del ricorso, e che tali motivi devono sostanziarsi in qualcosa di più rispetto a un’indicazione della decisione impugnata e alla volontà del ricorrente che tale decisione sia modificata o annullata dalla commissione di ricorso.

41      Inoltre, da un’interpretazione letterale del termine «motivi», ripreso nell’ultima frase dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, emerge che il ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso deve esporre per iscritto le ragioni che determinano il ricorso stesso. Non spetta alla commissione di ricorso stabilire, mediante deduzioni, i motivi che fondano il ricorso sul quale essa si deve pronunciare. La memoria del ricorrente deve quindi consentire di comprendere perché questi chiede alla commissione di ricorso di annullare o modificare la decisione.

42      La ricorrente considera tuttavia che, nella sentenza KLEENCARE, punto 22 supra, i requisiti relativi alla motivazione del ricorso fissati dal Tribunale sono i «più stringenti che sia possibile immaginare», di modo che «sarebbe sufficiente per il ricorrente scrivere qualcosa in merito alla controversia» che vada oltre la sola domanda affinché l’«obbligo di motivazione» di cui all’art. 59 del regolamento n. 40/94 sia soddisfatto.

43      Una siffatta interpretazione della portata della sentenza KLEENCARE, punto 22 supra, va respinta. Infatti, tale sentenza non riguarda direttamente la questione dell’obbligo di motivare il ricorso previsto dall’art. 59 del regolamento n. 40/94, bensì la portata dell’esame operato dalla commissione di ricorso ove quest’ultima sia debitamente investita di un ricorso. Il Tribunale dichiara che la portata di detto esame nei confronti della decisione oggetto del ricorso non è, in linea di principio, determinata dai motivi invocati dalla parte che ha proposto il ricorso (punti 29‑32). La circostanza che il Tribunale abbia ritenuto, in tale contesto, che la memoria prevista all’art. 59 del regolamento n. 40/94 faciliti il buon svolgimento del procedimento di ricorso e che la commissione di ricorso non sia limitata nel suo esame dai mezzi invocati in tale memoria non indica affatto che i requisiti relativi alla motivazione che il ricorrente deve rispettare in forza della disposizione in parola siano ridotti. Nel dichiarare che la memoria prevista dall’art. 59 di detto regolamento «facilita il buon svolgimento della procedura di ricorso», il Tribunale ha confermato la ragion d’essere di tale obbligo nonché il suo carattere sostanziale. Invero, questo obbligo facilita lo svolgimento della procedura di ricorso in quanto consente alla commissione di ricorso e, se del caso, alla controinteressata dinanzi al primo organo giurisdizionale amministrativo di conoscere le ragioni del ricorso del ricorrente. Di conseguenza, la ricorrente evince a torto dalla sentenza KLEENCARE (punto 22 supra) che l’obbligo di motivare il ricorso previsto dall’art. 59 del regolamento n. 40/94 sia soddisfatto laddove il ricorrente «scriva qualcosa in merito alla controversia» e non si limiti alla sola domanda.

44      Occorre peraltro notare che, ancor prima di poter mettere in discussione la portata dell’esame della commissione di ricorso, è necessario che quest’ultima sia stata precedentemente investita di un ricorso ammissibile, ossia un ricorso contenente, in particolare, i motivi ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 40/94. Infatti, l’indicazione, da parte della ricorrente, dei motivi del suo ricorso nei confronti della decisione oggetto del ricorso stesso costituisce un presupposto decisivo per l’esercizio, da parte della commissione di ricorso, del controllo su detta decisione. Pertanto, anche la pertinenza dei passaggi della sentenza KLEENCARE, punto 22 supra, citati dalla ricorrente nel caso di specie è rimessa in discussione, dal momento che la valutazione ripresa in tali passaggi presuppone la proposizione di un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso che sia debitamente motivato.

45      Da ultimo, per quanto attiene all’argomento della ricorrente avente ad oggetto l’assenza dell’obbligo di farsi rappresentare da un avvocato dinanzi alla commissione di ricorso, è giocoforza constatare che l’assenza di tale obbligo vale tanto per la ricorrente quanto per qualsiasi altra parte. Occorre pertanto rilevare che, se è vero che il ricorso del ricorrente non deve contenere motivi indicanti con precisione tutte le norme giuridiche applicabili, il ricorrente è tuttavia tenuto ad addurre gli elementi di fatto e/o di diritto che giustificano, a suo parere, l’annullamento o la modifica della decisione contestata, e i motivi del ricorso devono essere sufficientemente chiari affinché, se del caso, un eventuale altro interveniente possa, senza essere rappresentato da un avvocato, valutare l’opportunità di presentare osservazioni e di rispondere agli argomenti del ricorrente.

46      Pertanto, tenuto conto di quanto precede, occorre dichiarare che, poiché l’art. 59 del regolamento n. 40/94 obbliga il ricorrente a presentare una memoria scritta con i motivi del ricorso, il ricorrente deve indicare per iscritto e con sufficiente chiarezza quali siano gli elementi di fatto e/o di diritto che giustificano la domanda presentata alla commissione di ricorso diretta ad annullare o a modificare la decisione impugnata.

47      Tale interpretazione della portata dell’obbligo di motivare il ricorso previsto dall’art. 59 del regolamento n. 40/94 non può essere rimessa in discussione dalle valutazioni della commissione di ricorso in altri procedimenti o del relatore della commissione di ricorso nel caso di specie. Tali valutazioni infatti non vincolano il Tribunale.

48      D’altro canto, il carattere multinazionale dell’UAMI in quanto organo amministrativo non consente di interpretare l’art. 59 del regolamento n. 40/94 in un senso contrario al suo stesso tenore letterale. Infatti, la presentazione dei motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso è una condizione di ammissibilità dalla quale la ricorrente non può prescindere. Inoltre, per quanto concerne i singolari argomenti della ricorrente vertenti sulle differenze giuridico-culturali di chi si rivolge all’UAMI, è sufficiente osservare che tali differenze depongono ben più a favore che contro una motivazione esplicita del ricorso.

49      Da ultimo, l’analogia con l’obbligo di motivazione della commissione di ricorso cui fa riferimento la ricorrente non è pertinente ai fini dell’interpretazione dell’obbligo di motivare il ricorso di un ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, dal momento che detti obblighi incombono rispettivamente a una persona e a un organo amministrativo. Del pari, l’interpretazione degli argomenti delle parti effettuata dalla Corte e dal Tribunale durante un procedimento giurisdizionale non è pertinente ai fini della comprensione dell’obbligo di motivare il ricorso che incombe alla ricorrente, in considerazione della diversa natura del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso rispetto ai procedimenti dinanzi ai giudici dell’Unione.

–       Sul rispetto dell’obbligo di motivazione nella fattispecie

50      La ricorrente ha depositato presso l’UAMI due lettere, la prima datata 15 ottobre 2007, il cui contenuto è riportato al precedente punto 12, e una seconda datata 29 ottobre 2007, il cui contenuto è riportato al precedente punto 13.

51      L’art. 59 del regolamento n. 40/94 prevede il deposito di una sola memoria e non di due, come sembra a prima vista essere avvenuto nella fattispecie.

52      La lettera del 15 ottobre 2007 non contiene tuttavia le ragioni per cui la ricorrente chiede l’annullamento della decisione controversa. In effetti, detta lettera si limita ad informare l’UAMI del ricorso di annullamento del marchio Benelux dell’interveniente dinanzi al giudice nazionale competente, oltre a precisare che tale marchio Benelux costituisce l’unico fondamento della decisione controversa che essa contesta. Di conseguenza, detta lettera non può costituire la memoria prevista dall’art. 59 del regolamento n. 40/94. Tale constatazione non è tuttavia sufficiente a comportare l’inammissibilità del ricorso della ricorrente. Infatti, in virtù della regola 49, n. 1, del regolamento n. 2868/95, è possibile sanare un’irregolarità entro il termine di quattro mesi previsto dall’art. 59 del regolamento n. 40/94. Orbene, è pacifico che, in applicazione delle disposizioni sul calcolo dei termini di cui al regolamento n. 2868/95, la lettera del 29 ottobre 2007 è stata depositata entro il detto termine di ricorso.

53      Quanto al contenuto della lettera del 29 ottobre 2007, occorre osservare che la ricorrente, nei primi due punti di detta lettera, afferma che la decisione controversa era fondata su un marchio Benelux controverso e che essa intendeva contestare l’uso del marchio Benelux dinanzi alla commissione di ricorso. Tuttavia, nel terzo punto di detta lettera, la ricorrente asserisce di astenersi dal contestare la decisione controversa. Con tale frase la ricorrente ritorna su quanto esposto in precedenza, in maniera tale che non è più possibile ritenere che i primi due punti della lettera contengano i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.

54      La constatazione dell’assenza, nella lettera del 29 ottobre 2007, di motivi a sostegno del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso non è stata rimessa in discussione dalla circostanza che, dopo avere affermato di astenersi dal contestare la decisione controversa, la ricorrente segnala di «limitare le proprie osservazioni alla constatazione del fatto che il titolare dei diritti anteriori abbia subito un’ingiustizia, il che è contrario alla giustizia naturale». In effetti, tale frase non consente di comprendere le ragioni che spingono la ricorrente a proporre un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso avverso la decisione controversa. Non è possibile comprendere né l’identità di chi detiene tali diritti anteriori, né il motivo per cui li detenga, né la ragione per cui avrebbe subito un’ingiustizia. Anche ammettendo, come sostenuto dalla ricorrente in udienza, che sia essa a detenere i diritti anteriori, da detta lettera non emerge di quali diritti si tratta. L’unico diritto anteriore al quale si fa riferimento nella lettera del 29 ottobre 2007 è il marchio Benelux richiamato nel primo e nel secondo punto di detta lettera. Tuttavia, rispetto al marchio della ricorrente, tale marchio è anteriore o nullo. Il diritto anteriore che la ricorrente afferma di detenere non corrisponde quindi né al suo marchio né al marchio Benelux. Pertanto, l’ultima frase della lettera del 29 ottobre 2007 non può essere considerata una motivazione sufficiente del ricorso della ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso.

55      Di fronte all’assenza di motivi chiari e comprensibili nelle lettere del 15 e del 29 ottobre 2007 e dato che la motivazione dinanzi alla commissione di ricorso deve in particolare permettere a un potenziale interveniente di valutare, senza l’assistenza di un avvocato, l’opportunità di rispondere agli argomenti contenuti nel ricorso della ricorrente, occorre dichiarare che il ricorso della ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso non soddisfa i requisiti di cui all’art. 59 del regolamento n. 40/94. La ricorrente non ha esposto i motivi del ricorso in maniera sufficientemente chiara da poter considerare sussistente una motivazione ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 40/94 né nell’atto introduttivo del ricorso né in un qualsiasi atto posteriore depositato presso la commissione di ricorso entro il termine previsto.

56      Nessun altro argomento presentato dalla ricorrente riguardo a detto obbligo di motivazione è in grado di rimettere in discussione tale valutazione. Infatti, la ricorrente ha omesso di dimostrare sotto quale profilo l’obbligo di motivazione richiamato al punto 46 supra e la sua applicazione al caso di specie costituiscano una violazione dell’art. 6 della CEDU. Inoltre, tale obbligo è proporzionato all’obiettivo di facilitare il procedimento e, a fronte del contenuto delle lettere del 15 e del 29 ottobre 2007, non si può ritenere che esse abbiano facilitato il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Inoltre, gli argomenti riguardanti la psicologia delle parti, la cortesia e la teoria del linguaggio sono infondati data la portata dell’obbligo di motivazione dinanzi alla commissione di ricorso definita al punto 46 supra e considerato il contenuto delle lettere del 15 e del 29 ottobre 2007. Tale valutazione è confermata dalla circostanza che, nella fattispecie, la ricorrente era comunque rappresentata da un avvocato durante il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, come emerge dalla firma delle lettere del 15 e del 29 ottobre 2007. Orbene, la rappresentanza dei clienti da parte di un avvocato comporta che quest’ultimo sia in grado di esporre con chiarezza le ragioni per cui il suo cliente chiede l’annullamento della decisione controversa.

57      Tuttavia, resta ancora da esaminare se l’argomento della ricorrente basato sulla sua domanda di sospensione possa incidere sulle conseguenze della violazione dell’art. 59 del regolamento n. 40/94 nel caso di specie.

 Sulla violazione dell’art. 61 del regolamento n. 40/94 in combinato disposto con la regola 20, n. 7, del regolamento n. 2868/95

 Argomenti delle parti

58      La ricorrente ritiene che il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso avrebbe dovuto essere sospeso in seguito alla sua lettera del 15 ottobre 2007, nella quale affermava che il marchio Benelux dell’interveniente era oggetto di un ricorso dinanzi a un giudice competente in materia e che sarebbe stato probabilmente annullato. Secondo la ricorrente, tale circostanza escludeva che la commissione di ricorso mantenesse la decisione controversa. Peraltro, poiché il marchio Benelux costituiva l’unico fondamento della decisione controversa, il procedimento avrebbe dovuto essere necessariamente sospeso nell’attesa della decisione sulla validità del marchio Benelux. Nella fattispecie, la mancata sospensione del procedimento costituirebbe quindi uno sviamento di potere.

59      La ricorrente ritiene inoltre che, se il procedimento fosse stato sospeso il 15 ottobre 2007, tale sospensione avrebbe impedito la scadenza del termine per il deposito della memoria contenente i motivi del ricorso. Di conseguenza, detto termine non sarebbe ad oggi scaduto, cosicché il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso non avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile «per difetto di motivazione».

60      L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

61      Nella fattispecie, la commissione di ricorso ha respinto la domanda di sospensione formulata dalla ricorrente per i seguenti motivi:

«La sospensione, che è generalmente concessa in forza della regola 20, n. 7, del [regolamento n. 2868/95], applicata per analogia ai procedimenti di annullamento (si veda la decisione delle commissioni di ricorso 24 gennaio 2008 nel procedimento [R 285/2007-11 – Le Meridien), non è un diritto automatico. Si tratta di una decisione che sarà adottata solo qualora la sospensione sia giudicata appropriata in seguito a un esame degli interessi delle varie parti. Nel caso di specie, la domanda di sospensione non era debitamente motivata e si basava unicamente su una copia non datata di un atto introduttivo di ricorso. Non è stata prodotta nessuna prova a conferma del fatto che fosse stato proposto un ricorso dinanzi al giudice competente contro il marchio Benelux anteriore. Pur prendendo in considerazione il documento presentato nell’ambito del procedimento di annullamento parallelo, la commissione rileva che la parte pertinente non è stata tradotta. In terzo luogo, la domanda di annullamento non si basava esclusivamente sul marchio Benelux ma anche su altri tre diritti anteriori conferiti in forza dell’art. 8, n. 4, del [regolamento n. 40/94]. La validità del marchio Benelux anteriore sarebbe stata decisiva ai fini dell’esito del presente procedimento solo nel caso in cui si fosse dovuta respingere la domanda di dichiarazione di nullità nella parte concernente i diritti conferiti in forza dell’art. 8, n. 4, del [regolamento n. 40/94]» (punto 16 della decisione impugnata).

62      A tale proposito, è necessario sottolineare che la sospensione del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso non incide sul termine di quattro mesi per il deposito dei motivi del ricorso presso la commissione di ricorso previsto dall’art. 59 del regolamento n. 40/94. In particolare, detto termine presenta le stesse caratteristiche di un termine di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, nel senso che non rientra né nella discrezionalità delle parti né in quella della commissione di ricorso. Infatti, a differenza di altre disposizioni quali la regola 49, n. 2, e la regola 71, n. 1, del regolamento n. 2868/95, l’art. 59 del regolamento n. 40/94 fissa tale termine senza conferire all’UAMI il potere di farlo. Inoltre, l’art. 78 bis, n. 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 82, n. 2, del regolamento n. 207/2009) esclude che la parte che ha proposto il ricorso possa ottenere dall’UAMI la prosecuzione del procedimento ove essa non abbia rispettato uno dei termini previsti dall’art. 59 del regolamento n. 40/94. Infine, la regola 49, n. 1, del regolamento n. 2868/95 prevede che la commissione di ricorso rigetta in quanto inammissibile il ricorso di cui è investita se esso non è conforme all’art. 59 del regolamento n. 40/94, a meno che le irregolarità in questione non siano sanate prima della scadenza del termine stabilito all’art. 59 del regolamento n. 40/94.

63      Pertanto, anche considerando che, nella fattispecie, la commissione di ricorso avrebbe dovuto sospendere il procedimento dinanzi ad essa pendente, tale circostanza non avrebbe potuto comportare una proroga del termine di quattro mesi per il deposito della motivazione del ricorso della ricorrente. Quindi, nel caso di specie, a seguito dell’esame della motivazione effettuato dalla ricorrente, si deve concludere che la stessa non ha debitamente motivato il suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso entro il termine stabilito. Orbene, un tale inadempimento dell’obbligo di motivazione contenuto nell’art. 59 del regolamento n. 40/94 deve essere punito con l’inammissibilità di detto ricorso. Di conseguenza, la commissione di ricorso non avrebbe potuto rendere una decisione diversa da quella di dichiarare il ricorso manifestamente inammissibile.

64      Ne deriva che il motivo con cui la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di non avere sospeso il ricorso di cui era investita nell’attesa della decisione del tribunale dell’Aja, dinanzi al quale la ricorrente chiedeva di dichiarare nullo il marchio Benelux anteriore, deve essere respinto in quanto irrilevante.

65      Anche ammettendo che detto motivo non sia irrilevante, occorre osservare quanto segue in ordine alla fondatezza del ragionamento della ricorrente a sostegno di tale motivo.

66      In via preliminare, occorre rilevare che le disposizioni del quadro normativo applicabili non conferiscono espressamente alla commissione di ricorso il potere di sospendere il procedimento di nullità. Tuttavia, l’art. 79 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 83 del regolamento n. 207/2009) prevede che, in assenza di una disposizione di procedura nel detto regolamento, nel regolamento d’esecuzione, nel regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2869, relativo alle tasse da pagare all’UAMI (GU L 303, pag. 33) o nel regolamento (CE) della Commissione 5 febbraio 1996, n. 216, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell’UAMI (GU L 28, pag. 11), l’UAMI prende in considerazione i principi di diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri. Orbene, la possibilità per un organo decisionale di sospendere un procedimento di cui è investito qualora le circostanze della fattispecie lo giustifichino dev’essere considerata un principio generalmente riconosciuto negli Stati membri. La regola 20, n. 7, del regolamento n. 2868/95 e l’art. 8 del regolamento n. 216/96, che prevedono la possibilità di sospendere il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso rispettivamente nel corso di un procedimento di opposizione e in seguito al parere del cancelliere della commissione di ricorso sull’ammissibilità del ricorso dinanzi a detta commissione, costituiscono l’espressione del principio generale testé enunciato.

67      D’altro canto, l’applicazione per analogia della regola 20, n. 7, lett. c), del regolamento n. 2868/95 nel contesto di un procedimento di nullità è giustificata, perché tanto il procedimento di opposizione basato sull’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, quanto il procedimento per cause di nullità relativa basato sull’art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 sono diretti ad analizzare il rischio di confusione tra i due marchi, e poiché la possibilità di sospendere il procedimento contribuisce all’efficacia dei detti procedimenti.

68      Pertanto, la commissione di ricorso ha il potere di sospendere un procedimento di nullità qualora ciò sia opportuno considerando le circostanze.

69      Occorre poi rilevare che il potere discrezionale della commissione di ricorso quanto alla sospensione o meno del procedimento è ampio. La regola 20, n. 7, lett. c), del regolamento n. 2868/95 descrive tale ampia discrezionalità stabilendo che la commissione di ricorso può sospendere il procedimento se tale sospensione è opportuna considerando le circostanze. La sospensione resta una facoltà per la commissione di ricorso, che può farvi ricorso soltanto qualora lo ritenga giustificato [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 16 settembre 2004, causa T‑342/02, Metro-Goldwyn-Mayer Lion/UAMI – Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), Racc. pag. II‑3191, punto 46]. Il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso non è quindi sospeso automaticamente a seguito di una domanda in tal senso presentata da una parte dinanzi a detta commissione.

70      La circostanza che la commissione di ricorso disponga di un’ampia discrezionalità per sospendere il procedimento dinanzi ad essa pendente non sottrae tale discrezionalità al sindacato del giudice. Tale circostanza limita tuttavia detto sindacato, quanto al merito, a quello dell’assenza di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere.

71      Nella fattispecie, la ricorrente ritiene che la decisione della commissione di ricorso di non sospendere il procedimento costituisca uno sviamento di potere.

72      A tale proposito, occorre ricordare che una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati [sentenze del Tribunale 24 aprile 1996, cause riunite T‑551/93, da T‑231/94 a T‑234/94, Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, Racc. pag. II‑247, punto 168; 19 settembre 2001, causa T‑30/00, Henkel/UAMI (Immagine di un prodotto detergente), Racc. pag. II‑2663, punto 70, e 12 dicembre 2002, causa T‑247/01, eCopy/UAMI (ECOPY), Racc. pag. II‑5301, punto 22]. La ricorrente non adduce tuttavia nessun elemento atto a dimostrare che, nel rifiutare di sospendere il procedimento, la commissione di ricorso abbia utilizzato i suoi poteri per un obiettivo diverso da quello per cui le sono stati attribuiti o che la mancata sospensione del procedimento derivi da uno sviamento di potere.

73      Di conseguenza, la ricorrente afferma a torto che la decisione impugnata è viziata da sviamento di potere per il fatto che la sua domanda di sospensione del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso che ha portato alla decisione impugnata sia stata respinta.

74      Ancora, la ricorrente ritiene, in sostanza, che la decisione della commissione di ricorso di non sospendere il procedimento in questione sia viziata nella fattispecie da un errore manifesto di valutazione.

75      A tale proposito occorre rammentare che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha in particolare giustificato la mancata sospensione del procedimento con l’assenza di prove sufficienti atte a dimostrare che il marchio Benelux anteriore era contestato dinanzi al giudice competente (v. punto 61 supra). Orbene, la semplice bozza di ricorso allegata alla lettera del 15 ottobre 2007 in cui si contesta la validità del marchio Benelux non costituisce una prova del fatto concreto della contestazione del marchio Benelux anteriore dinanzi al giudice competente. Di conseguenza, la commissione di ricorso poteva basare il proprio rigetto della domanda di sospensione su tale mancanza di prove senza commettere errori manifesti di valutazione.

76      Inoltre, anche ammettendo che sia dimostrato che dinanzi a un giudice nazionale pendeva un ricorso in cui si contestava il marchio anteriore sul quale si fondava la decisione impugnata, detta dimostrazione non è sufficiente, da sola, a qualificare come errore manifesto di valutazione il rifiuto, da parte della commissione di ricorso, di sospendere il procedimento. Infatti, in occasione dell’esercizio del suo potere discrezionale in relazione alla sospensione del procedimento, la commissione di ricorso deve rispettare i principi generali che disciplinano un procedimento equo in seno a una comunità di diritto. Quindi, nell’esercitare tale potere discrezionale, essa deve non soltanto tenere conto dell’interesse della parte il cui marchio comunitario è contestato, ma anche di quello delle altre parti. La decisione di sospendere o meno il procedimento dev’essere il risultato di un bilanciamento degli interessi in gioco. Orbene, nella fattispecie, l’interveniente aveva un interesse legittimo a ottenere, senza ritardo, una decisione sulla presunta nullità del marchio della ricorrente. D’altronde, la ricorrente non dimostra che la commissione di ricorso abbia risolto la questione della sospensione in base a considerazioni diverse dal bilanciamento dei vari interessi in gioco. Alla luce di quanto precede, la ricorrente non ha dimostrato che la commissione di ricorso avrebbe erroneamente negato la sospensione del procedimento.

77      Peraltro, se la ricorrente avesse realmente ritenuto che il procedimento di nullità nell’ambito del quale essa contestava la validità del marchio Benelux anteriore costituisse necessariamente una condizione preliminare per la controversia dinanzi all’UAMI, sarebbe spettato ad essa avviare tale altro procedimento e attendere il suo termine prima di presentare all’UAMI la propria domanda di registrazione.

78      Sulla scorta dei motivi che precedono, occorre respingere ciascuno dei motivi formulati dalla ricorrente e, di conseguenza, il ricorso nella sua interezza.

 Sulle spese

79      In forza dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

80      La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell’UAMI e dell’interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      L’Atlas Transport GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e quelle dell’Atlas Air Inc.

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 maggio 2011.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.