SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione)
22 novembre 2007
Causa F‑34/06
Christos Michail
contro
Commissione delle Comunità europee
«Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione per l’anno 2004 – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni»
Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Michail chiede l’annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera redatto per il periodo 1° gennaio ‑ 31 dicembre 2004, l’annullamento della decisione 4 novembre 2005, relativa al rigetto del reclamo diretto contro il rapporto di evoluzione della carriera 2004, nonché la condanna della Commissione a versargli la somma di EUR 120 000 in risarcimento del preteso danno morale da lui subito.
Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera
(Statuto dei funzionari, art. 43)
Dal fatto che non può procedersi alla valutazione del rendimento, delle competenze e della condotta in servizio di un funzionario per un periodo durante il quale non gli è stata assegnata alcuna funzione, risulta che un funzionario non può contestare il rapporto di evoluzione della carriera di cui è stato oggetto per un determinato anno perché non contiene alcuna valutazione per un periodo siffatto.
(v. punto 31)
Riferimento:
Tribunale della funzione pubblica: 22 novembre 2007, causa F‑67/05, Michail/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33)