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Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2015 – Spagna / Commissione

(Causa T-841/14)1

(«Ricorso di annullamento – Risorse proprie dell’Unione – Responsabilità finanziaria degli Stati membri – Obbligo di versare alla Commissione l’importo corrispondente alla perdita di risorse proprie – Importo degli interessi di mora – Lettera della Commissione – Atto non impugnabile - Irricevibilità»)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: A. Gavela Llopis, Abogado del Estado)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros e L. Lozano Palacios, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della asserita decisione della direzione generale del bilancio della Commissione contenuta nella lettera BUDG/B/03MV D (2014) 3486706, del 21 ottobre 2014, con la quale quest’ultima avrebbe applicato l’articolo 11 del regolamento, modificato (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2207/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) e avrebbe fissato in EUR 3 172 388,46 l’importo degli interessi di mora da versare da parte del Regno di Spagna entro l’ultimo giorno feriale del secondo mese successivo all’invio di detta lettera.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

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1 GU C 73 del 2.3.2015