Sentenza del Tribunale del 28 maggio 2013 – Al Matri / Consiglio
(Causa T-200/11) 1
(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali – Mancanza di fondamento giuridico»)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fahed Mohamed Sakher Al Matri (Doha, Qatar) (rappresentanti: M. Lester, barrister, e G. Martin, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Gurov, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Bordes e M. Konstantinidis, agenti); e Repubblica tunisina (rappresentante: avv. W. Bourdon)
Oggetto
Domanda di annullamento, in primo luogo, della decisione di esecuzione 2011/79/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2011, che attua la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31, pag. 40), in secondo luogo, del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31, pag. 1), e, in terzo luogo, della decisione 2012/50/PESC del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che modifica la decisione 2011/72 (GU L 27, pag. 11), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.
Dispositivo
La decisione di esecuzione 2011/79/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2011, che attua la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia e il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. Fahed Mohamed Sakher Al Matri.
Gli effetti della decisione di esecuzione 2011/79 sono mantenuti nei confronti del sig. Al Matri fino a quando l’annullamento del regolamento n. 101/2011 nella parte in cui riguarda il sig. Al Matri produca effetti.
Non vi è luogo a statuire sul resto del ricorso.
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Al Matri.
La Commissione europea e la Repubblica tunisina sopporteranno le proprie spese.
____________1 GU C 160 del 28.5.2011.