Language of document : ECLI:EU:T:2009:419

Causa T‑212/06

Bowland Dairy Products Ltd

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso per risarcimento danni — Regolamento (CE) n. 178/2002 — Sistema di allarme rapido — Notifica supplementare — Competenza delle autorità nazionali — Parere della Commissione privo di effetto giuridico — Modifica dell’oggetto della lite — Irricevibilità»

Massime della sentenza

1.      Procedura — Atto introduttivo del ricorso — Oggetto della lite — Definizione — Modifica in corso di causa — Divieto

(Statuto della Corte di giustizia, art. 53; regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2)

2.      Responsabilità extracontrattuale — Presupposti

(Art. 288, secondo comma, CE)

3.      Ricorso per risarcimento danni — Oggetto — Domanda di risarcimento di un danno causato da una presa di posizione della Commissione nel contesto del sistema di allarme rapido nell’ambito della sicurezza alimentare

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 178/2002, art. 50)

1.      L’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado consente, in determinate circostanze, la deduzione di nuovi motivi in corso di causa; tale disposizione, tuttavia, non può essere in alcun caso interpretata nel senso che autorizzi la parte ricorrente a presentare al Tribunale conclusioni nuove e a modificare, in tal modo, l’oggetto della controversia.

Nel contesto di un ricorso per risarcimento danni, l’atto o il comportamento dell’istituzione convenuta, che sarebbe all’origine del danno addotto, rientra nell’oggetto di un ricorso per risarcimento danni e deve essere precisato nell’atto introduttivo. Per lo stesso motivo le conclusioni di un siffatto ricorso devono essere intese nel senso che esse si riferiscono al risarcimento del danno asseritamente causato dall’atto o dal comportamento menzionato nell’atto introduttivo.

(v. punti 36, 38)

2.      Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone che ricorra un insieme di condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento addebitato alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento fatto valere e il danno lamentato. Quando una di queste condizioni non è soddisfatta, il ricorso deve essere interamente respinto senza che sia necessario esaminare le altre condizioni.

(v. punto 37)

3.      Dall’art. 50, nn. 1 e 2, del regolamento n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, emerge che la redazione delle notifiche previste al n. 3 di detto articolo nonché la loro trasmissione alla Commissione ai fini della relativa comunicazione agli altri membri della rete rientrano nella responsabilità esclusiva dell’autorità competente dello Stato membro interessato.

Non si può escludere che, anche in un caso rientrante nella competenza delle autorità nazionali, la Commissione possa esprimere la sua opinione, che, tuttavia, è priva di effetti giuridici e risulta non vincolante per le autorità nazionali. Pertanto, la domanda di risarcimento fondata sul fatto che la Commissione avrebbe espresso una siffatta opinione è irricevibile.

(v. punti 40-41)