Language of document : ECLI:EU:T:2007:236

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

19 luglio 2007 (*)

«Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Direttiva 91/414/CEE – Ricevibilità – Fumus boni iuris – Urgenza – Ponderazione degli interessi»

Nel procedimento T‑31/07 R,

Du Pont de Nemours (France) SAS, con sede in Puteaux (Francia),

Du Pont Portugal – Serviços, Sociedada Unipessoal Lda, con sede in Lisbona (Portogallo),

Du Pont Ibérica SL, con sede in Barcellona (Spagna),

Du Pont de Nemours (Belgium) BVBA, con sede in Mechelen (Belgio),

Du Pont de Nemours Italiana Srl, con sede in Milano (Italia),

Du Pont De Nemours (Nederland) BV, con sede in Dordrecht (Paesi Bassi),

Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH, con sede in Bad Homburg vor der Höhe (Germania),

DuPont CZ s.r.o., con sede in Praga (Repubblica ceca),

DuPont Magyarország Kereskedelmi kft, con sede in Budaors (Ungheria),

DuPont Poland sp. z o.o., con sede in Varsavia (Polonia),

DuPont Romania Srl, con sede in Bucarest (Romania),

DuPont (UK) Ltd, con sede in Herts (Regno Unito),

Dy-Pont Agkro Ellas AE, con sede in Halandri (Grecia),

DuPont International Operations SARL, con sede in Grand Saconnex (Svizzera),

DuPont Solutions (France) SAS, con sede in Puteaux,

rappresentate dagli avv.ti D. Waelbroeck e N. Rampal,

richiedenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. L. Parpala e B. Doherty, in qualità di agenti,

resistente,

avente ad oggetto una domanda diretta ad ottenere la sospensione di talune disposizioni della direttiva della Commissione 11 dicembre 2006, 2006/133/CE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva flusilazolo (GU L 349, pag. 27),

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

 Ambito normativo

1        La direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), definisce in particolare il regime comunitario applicabile all’autorizzazione e alla revoca dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

2        L’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 91/414 prevede che «[g]li Stati membri prescrivono che un prodotto fitosanitario possa essere autorizzato soltanto se (…) le sue sostanze attive sono elencate nell’allegato I».

3        Le sostanze attive non iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414 possono beneficiare, a determinate condizioni, di un regime di deroga transitorio. L’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 dispone infatti che «uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, autorizzare l’immissione in commercio nel proprio territorio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima».

4        Il regolamento (CEE) della Commissione 11 dicembre 1992, n. 3600, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414 (GU L 366, pag. 10), stabilisce la procedura di esame di varie sostanze ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della menzionata direttiva. Tra tali sostanze figura il flusilazolo.

5        La procedura istituita dal regolamento n. 3600/92 inizia con una notificazione di interesse, prevista all’art. 4, n. 1, del regolamento medesimo, inviata alla Commissione dal produttore che intenda ottenere l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414.

6        Dopo l’esame delle notificazioni di interesse, l’art. 5, n. 2, lett. b), del regolamento n. 3600/92 prevede che uno Stato membro venga designato quale relatore per l’esame di ciascuna delle sostanze attive considerate. Nella fattispecie, l’Irlanda è stata designata quale Stato membro relatore per il flusilazolo (in prosieguo: lo «Stato membro relatore»), ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 27 aprile 1994, n. 933, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l’attuazione del regolamento n. 3600/92 (GU L 107, pag. 8).

7        Una volta designato lo Stato membro relatore, spetta a ciascun notificante trasmettergli, ai sensi dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 3600/92, una «sintesi della pratica» e una «pratica completa», quali definite all’art. 6, nn. 2 e 3, del medesimo regolamento.

8        L’art. 19, n. 1, della direttiva 91/414, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003, n. 806, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122, pag. 1), prevede che la Commissione sia assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (in prosieguo: il «comitato»).

9        L’art. 7, n. 3 bis, del regolamento n. 3600/92, introdotto dal regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 1997, n. 1199, che modifica il regolamento n. 3600/92 (GU L 170, pag. 19), prevede che, dopo l’esame, da parte del comitato, della sintesi della pratica e del rapporto dello Stato membro relatore, esame previsto dall’art. 7, n. 3, di detto regolamento, la Commissione sottopone al comitato un progetto di direttiva per l’iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414, oppure un progetto di decisione che revoca l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva considerata, oppure un progetto di decisione che ritira provvisoriamente dal mercato i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva, con facoltà di riconsiderare l’iscrizione nell’allegato I della direttiva previa presentazione dei risultati di determinate prove supplementari o di ulteriori informazioni, oppure, infine, un progetto di decisione che differisce l’iscrizione della sostanza attiva fino alla presentazione dei risultati di prove supplementari o di ulteriori informazioni.

10      L’art. 5, n. 1, della direttiva 91/414 dispone:

«In base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche una sostanza attiva viene iscritta nell’allegato I per un periodo iniziale non superiore a dieci anni se si può supporre che [i] prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva soddisfino alle seguenti condizioni:

a)      che i loro residui derivanti da un’applicazione conforme alla buona pratica fitosanitaria non abbiano effetti nocivi sulla salute dell’uomo o degli animali o sulle acque sotterranee né un influsso inaccettabile sull’ambiente e che detti residui, se significativi dal punto di vista tossicologico o ambientale, possano essere misurati con metodi di applicazione corrente;

b)      che il loro impiego derivante da un’applicazione conforme alla buona pratica fitosanitaria non abbia effetti nocivi sulla salute dell’uomo o degli animali né un influsso inaccettabile sull’ambiente, come stabilito dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punti iv) e v)».

11      L’art. 5, n. 5, della direttiva 91/114 recita:

«A richiesta, l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere rinnovata una o più volte per periodi non superiori ciascuna volta a 10 anni e riesaminata in qualsiasi momento se esistono indicazioni che i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono più soddisfatti. I rinnovi sono accordati per il periodo necessario per completare il riesame, se è stata presentata una richiesta in tal senso sufficientemente in anticipo ed in ogni caso almeno due anni prima della scadenza del periodo d’iscrizione, e sono accordati per il tempo necessario a fornire le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4».

12      L’art. 6, n. 1, della direttiva 91/414 dispone:

«L’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I è decisa secondo la procedura prevista all’articolo 19.

Secondo questa procedura si decidono parimenti:

–        le condizioni eventualmente connesse a detta iscrizione,

–        le modifiche da apportare se necessario all’allegato I,

–        la soppressione nell’allegato I della sostanza attiva qualora non risulti più conforme ai requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2».

13      L’adozione di una decisione o di una direttiva, conformemente all’art. 7, n. 3 bis, del regolamento n. 3600/92, mette fine al regime di deroga transitorio previsto dall’art. 8, n. 2, della direttiva 91/414.

14      La direttiva della Commissione 11 dicembre 2006, 2006/133/CE, che modifica la direttiva 91/414 del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva flusilazolo (GU L 349, pag. 27; in prosieguo: la «direttiva controversa»), entrata in vigore il 1° gennaio 2007, modifica l’allegato I della direttiva 91/414 ai fini dell’iscrizione del flusilazolo.

15      L’art. 1 della direttiva controversa dispone:

«L’allegato I della direttiva 91/414(…) è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva».

16      La parte A delle disposizioni specifiche dell’allegato della direttiva controversa prevede quanto segue:

«Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida sulle seguenti colture:

–        cereali diversi dal riso,

–        granturco,

–        semi di colza,

–        barbabietola da zucchero,

in dosaggi non superiori a 200 g di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione.

Non devono essere autorizzate le seguenti utilizzazioni:

–        trattamento aereo,

–        applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano, né per uso amatoriale né per quello professionale,

–        giardinaggio domestico.

Gli Stati membri devono garantire l’applicazione di tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi (…)».

17      L’art. 2 della direttiva controversa recita:

«Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2007.

(…)».

18      L’art. 3 della direttiva controversa dispone:

«1.      In applicazione della direttiva 91/414(…) gli Stati membri, qualora necessario, modificano o revocano entro il 30 giugno 2007 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il flusilazolo. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva riguardanti il flusilazolo, ad eccezione di quelle della parte B dell’iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II alla direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 13 della direttiva stessa.

2.      In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente il flusilazolo è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414(…), sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva e tenendo conto della parte B dell’iscrizione del flusilazolo nell’allegato I della direttiva. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Una volta stabilito ciò, gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano entro il 30 giugno 2008 l’autorizzazione concernente i prodotti contenenti flusilazolo».

 Fatti all’origine della controversia

19      Il flusilazolo è un fungicida utilizzato e commercializzato nella Comunità europea da oltre vent’anni.

20      Le attuali autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari a base di flusilazolo sono state registrate per l’impiego su 26 tipi di colture in quindici Stati membri.

21      Tale sostanza attiva era quindi già presente sul mercato allorché è entrata in vigore la direttiva 91/414, il 25 luglio 1993.

22      Le richiedenti svolgono attività di produzione e vendita del flusilazolo e di prodotti fitosanitari a base di flusilazolo.

23      Il 23 luglio 1993 la Du Pont de Nemours (France) SA (in prosieguo: la «notificante») notificava allo Stato membro relatore che essa intendeva ottenere l’iscrizione del flusilazolo nell’allegato I della direttiva 91/414.

24      Nel luglio 1996 lo Stato membro relatore sottoponeva il suo progetto di rapporto di esame alla Commissione, raccomandando l’iscrizione del flusilazolo nell’allegato I della direttiva 91/414 per un periodo di dieci anni.

25      Il 17 ottobre 1996 la Commissione trasmetteva il progetto di rapporto di esame a tutti gli Stati membri a fini di consultazione e successivamente avviava un’ampia consultazione con esperti provenienti da diversi Stati membri.

26      Il 14 aprile 1997 il rapporto completo veniva sottoposto agli Stati membri e alla notificante per osservazioni e ulteriori informazioni. Successivamente venivano chiesti dati complementari alla notificante.

27      La valutazione finale dei diversi elementi del fascicolo da parte del comitato aveva luogo tra il dicembre 1997 e il gennaio 2001 e avrebbe dovuto concludersi con la riunione del comitato tenutasi il 7 dicembre 2001.

28      L’8 novembre 2001 la Commissione concludeva, nel suo progetto di rapporto di riesame, che il flusilazolo sembrava essere conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 91/414, ma che per confermare tale conclusione occorrevano studi complementari.

29      Nel settembre 2003, dopo che erano stati forniti tutti gli studi richiesti, lo Stato membro relatore concludeva che il flusilazolo non presentava alcun rischio e poteva essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414.

30      All’inizio di ottobre del 2004 la Commissione approvava una proposta di iscrizione del flusilazolo nell’allegato I della direttiva 91/414, Tuttavia, l’8 ottobre 2004, la Commissione decideva di non sottoporre tale proposta al voto del comitato.

31      Nell’aprile 2005 veniva discussa una nuova proposta in seno al gruppo di lavoro del comitato, che raccomandava l’iscrizione del flusilazolo nell’allegato I della direttiva 91/414 per un periodo limitato di sette anni e con l’obbligo di effettuare verifiche in conformità degli orientamenti in materia di prove che all’epoca erano in fase di preparazione nell’ambito dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), al fine di migliorare la valutazione delle potenziali proprietà di indurre alterazioni del sistema endocrino.

32      Nell’agosto 2005, benché la nuova proposta non fosse stata sottoposta al voto del comitato, la Commissione informava la notificante che avrebbe esaminato la possibilità di adottare una decisione di non iscrizione del flusilazolo nell’allegato I della direttiva 91/414.

33      Il 10 agosto 2005 lo Stato membro relatore informava la Commissione di non condividere l’approccio adottato.

34      Il 20 ottobre 2005 la Commissione informava per lettera la notificante che l’eventuale iscrizione del flusilazolo nell’allegato I della direttiva 91/414 sarebbe stata valida solo per le colture che erano state effettivamente esaminate durante le prove scientifiche effettuate.

35      Il 3 marzo 2006 non veniva raggiunta in seno al comitato una maggioranza sufficiente per approvare una nuova proposta della Commissione, diretta questa volta ad iscrivere il flusilazolo nell’allegato I della direttiva 91/414 solo per l’impiego su colture di cereali, semi di colza, granturco e barbabietola da zucchero.

36      Il 25 giugno 2006, ai sensi della decisione 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23), e non avendo ottenuto voto favorevole in seno al comitato, la Commissione sottoponeva al Consiglio la sua proposta, che prevedeva l’iscrizione del flusilazolo nell’allegato I della direttiva 91/414 per un periodo di sette anni e per un impiego limitato alle colture di cereali, semi di colza, granturco e barbabietola da zucchero. Il Consiglio, tuttavia, non raggiungeva la maggioranza qualificata richiesta per l’approvazione di tale proposta.

37      Il 13 settembre 2006 la Commissione sottoponeva quindi al Consiglio un progetto modificato, che prevedeva l’iscrizione del flusilazolo nell’allegato I della direttiva 91/414 per un periodo limitato di diciotto mesi.

38      L’11 dicembre 2006, in mancanza di decisione del Consiglio, la Commissione adottava la decisione controversa, conformemente alle disposizioni dell’art. 5, n. 6, terzo comma, della decisione 1999/468, basandosi sulla sua ultima proposta, vale a dire prevedendo l’iscrizione del flusilazolo nell’allegato I della direttiva 91/414 per un periodo limitato di diciotto mesi e per un impiego limitato alle colture di cereali diversi dal riso, semi di colza, granturco e barbabietola da zucchero (in prosieguo: le «restrizioni contestate»).

 Procedimento e conclusioni delle parti

39      Il 12 febbraio 2007 le richiedenti hanno proposto, da un lato, un ricorso di annullamento parziale ex art. 230, quarto comma, CE contro la direttiva controversa e, dall’altro, un ricorso per risarcimento danni ex art. 288 CE.

40      Lo stesso giorno, le richiedenti hanno proposto una domanda di provvedimenti urgenti sul fondamento degli artt. 242 CE e 243 CE, diretta a ottenere che, da un lato, venga sospesa l'esecuzione di alcune disposizioni della direttiva controversa e, dall’altro, vengano disposte altre misure provvisorie.

41      Il 28 febbraio 2007 la Commissione ha depositato le sue osservazioni sulla domanda di provvedimenti urgenti e le richiedenti hanno depositato le loro osservazioni finali il 15 marzo 2007.

42      Il 23 aprile 2007 le parti hanno svolto le loro osservazioni orali.

43      Nella domanda di provvedimenti urgenti, le richiedenti chiedono che il presidente del Tribunale voglia:

–        ordinare alla Commissione di adottare le misure necessarie per rinviare, fino alla pronuncia della sentenza di merito:

–        la data di scadenza del periodo di iscrizione del flusilazolo nell’allegato I della direttiva 91/414, attualmente fissata al 30 giugno 2008 dall’allegato della direttiva controversa;

–        la data entro cui gli Stati membri devono modificare o revocare, previo riesame, l’autorizzazione dei prodotti contenenti flusilazolo, anch’essa fissata al 30 giugno 2008 dall’art. 3, n. 2, della direttiva controversa;

–        ordinare alla Commissione di adottare le misure necessarie per sospendere, fino alla pronuncia della sentenza di merito, la restrizione di cui alla parte A delle disposizioni specifiche previste dall’allegato della direttiva controversa e relativa ai tipi di colture su cui l’uso del flusilazolo può essere autorizzato dagli Stati membri a titolo dell’iscrizione dello stesso nell’allegato I della direttiva 91/414, e che dev’essere trasposta entro il 30 giugno 2007;

–        condannare la Commissione alle spese.

44      La Commissione chiede, da un lato, che la domanda di provvedimenti urgenti sia dichiarata irricevibile o infondata e, dall’altro, che le richiedenti siano condannate alle spese.

 In diritto

45      Ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e dell’art. 225, n. 1, CE, dall’altro, il Tribunale può, se ritiene che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato oppure adottare i provvedimenti provvisori necessari.

46      L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I‑4971, punto 30]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2001, causa C‑445/00 R, Austria/Consiglio, Racc. pag. I‑1461, punto 73).

47      Inoltre, nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanze del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C‑149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I‑2165, punto 23, e 17 dicembre 1998, causa C‑364/98 P(R) Emesa Sugar/Commissione, Racc. pag. II‑8815, punto 44].

 Argomenti delle parti

 Sulla ricevibilità

48      Secondo la Commissione, la domanda di provvedimenti urgenti è irricevibile.

49      In proposito, la Commissione sostiene, da un lato, che il ricorso principale su cui si fonda la domanda di provvedimenti urgenti è irricevibile, dato che, in primo luogo, le richiedenti chiedono l’annullamento di un atto di portata generale, nella fattispecie una direttiva, mentre nessuna di loro è individualmente interessata da tale atto e, in secondo luogo, la domanda proposta nel giudizio di merito, diretta all’annullamento delle restrizioni contestate, è irricevibile in quanto tali restrizioni costituiscono un insieme unitario e non sono separabili dal resto della direttiva.

50      La Commissione afferma, dall’altro lato, che la domanda diretta a ottenere che il giudice del procedimento sommario le ordini di adottare talune misure è irricevibile, dato che, in primo luogo, il Tribunale non è competente a pronunciare ingiunzioni nell’ambito di azioni di annullamento esercitate sul fondamento dell’art. 230 CE e, in secondo luogo, tale ingiunzione sarebbe priva di effetti, in quanto mirerebbe a ottenere una modifica della legislazione vigente che la Commissione non è competente ad adottare senza l’intervento delle altre parti della procedura legislativa, le quali vi si potrebbero opporre.

51      Secondo le richiedenti, invece, sia il ricorso principale che la domanda di provvedimenti urgenti sono ricevibili.

 Sul fumus boni juris

52      Le richiedenti affermano che la direttiva controversa è illegittima in quanto, in primo luogo, introducendo le restrizioni contestate sul fondamento di una valutazione dei pericoli del flusilazolo e non in base a una valutazione dei rischi di quest’ultimo, la detta direttiva non è conforme alla direttiva 91/414, secondo cui ciascuna sostanza attiva dev’essere esaminata in base a una valutazione dei rischi.

53      Secondo le richiedenti, gli effetti del flusilazolo sulla salute umana e sull’ambiente erano stati valutati conformemente alle disposizioni applicabili. Tutte le prove disponibili relative a eventuali preoccupazioni per i suoi effetti tossici intrinseci, ivi compreso il rischio di perturbazione endocrina, sarebbero state prese in considerazione durante la procedura di esame. Nel corso di tale procedura, la notificante avrebbe dimostrato che esistevano impieghi sicuri del flusilazolo e una conclusione favorevole per quanto riguarda la sicurezza del flusilazolo sarebbe stata adottata, con alcune riserve, nel progetto di rapporto di riesame della Commissione del giugno 2004.

54      Secondo le richiedenti, semplici preoccupazioni espresse da vari Stati membri in merito alle proprietà pericolose del flusilazolo non giustificano il divieto di quest’ultimo dopo il 30 giugno 2008 né la revoca preventiva a partire dal 30 giugno 2007 di tutte le autorizzazioni di tale sostanza attiva per usi diversi da quelli autorizzati dalla direttiva controversa.

55      In secondo luogo, la direttiva controversa violerebbe il principio di precauzione, la cui applicazione dovrebbe basarsi solo su una valutazione dei rischi e non su una valutazione dei pericoli.

56      In terzo luogo, la direttiva controversa violerebbe il principio di proporzionalità, dato che, in primo luogo, la Commissione non avrebbe mai adottato tali restrizioni in casi analoghi, in secondo luogo, la direttiva controversa impedirebbe agli Stati membri di adottare qualsiasi decisione sulla gestione dei rischi, segnatamente per quanto riguarda altri impieghi per i quali il flusilazolo potrebbe essere autorizzato e, in terzo luogo, avrebbero potuto essere adottate altre misure meno restrittive.

57      In quarto luogo, la Commissione avrebbe violato il principio della parità di trattamento, in quanto altre sostanze attive la cui tossicità sarebbe più evidente di quella del flusilazolo sarebbero state iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414 senza alcuna restrizione.

58      In quinto luogo, adottando la direttiva controversa, la Commissione avrebbe violato l’obbligo di buona amministrazione gravante su di essa, il diritto delle richiedenti di essere sentite, il principio della certezza del diritto, il principio di tutela del legittimo affidamento e l’obbligo di motivazione che le incombe.

59      In sesto luogo, la direttiva controversa sarebbe viziata da un errore manifesto di valutazione, in quanto le restrizioni contestate si fonderebbero su preoccupazioni, espresse da alcuni Stati membri, che non sarebbero documentate.

60      Infine, la direttiva controversa sarebbe il risultato di uno sviamento di potere.

61      Secondo la Commissione, invece, la direttiva controversa è legittima.

62      La Commissione ricorda, in via preliminare, che, in primo luogo, essa ha competenza esclusiva ad adottare una decisione sulla sicurezza del flusilazolo, dopo avere seguito la procedura prevista dalla direttiva 91/414. Nella fattispecie, tale procedura avrebbe fatto sorgere dubbi circa gli effetti del flusilazolo sul sistema endocrino. Nell’esercizio del suo potere di valutazione, la Commissione avrebbe quindi potuto decidere di autorizzarne la commercializzazione solo a determinate condizioni restrittive.

63      In secondo luogo, le restrizioni contestate risponderebbero alla preoccupazione della Commissione di applicare il principio di precauzione, che potrebbe basarsi non solo su una valutazione dei rischi, ma altresì su una gestione dei rischi stessi.

64      In terzo luogo, la competenza del Tribunale a valutare un atto quale la direttiva controversa sarebbe limitata, dato che tale atto sarebbe il risultato di valutazioni complesse relative a questioni tecniche.

65      Quanto agli argomenti dedotti dalle richiedenti, la Commissione replica che, in primo luogo, per quanto riguarda la restrizione relativa agli impieghi del flusilazolo, essa ha adottato analoghe restrizioni quando, in altri casi, le sostanze valutate sollevavano dubbi circa la loro pericolosità. Nella fattispecie, la suddetta restrizione sarebbe stata giustificata dai rischi di perturbazione endocrina constatati dalla Commissione, la quale, sul fondamento degli artt. 5, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva 91/414, avrebbe deciso di autorizzare solo gli impieghi che erano stati effettivamente oggetto delle prove scientifiche effettuate.

66      In secondo luogo, per quanto riguarda la restrizione relativa alla limitazione a diciotto mesi della durata dell’iscrizione del flusilazolo nell’allegato I della direttiva 91/414, quest’ultima mirerebbe a obbligare gli Stati membri a preoccuparsi in via prioritaria del flusilazolo, tenuto conto dei pericoli specifici che esso comporta.

67      In terzo luogo, per quanto riguarda il principio di buona amministrazione, secondo la Commissione esso non può essere invocato in forma indipendente dalla violazione di un altro diritto.

68      In quarto luogo, per quanto concerne il diritto di essere sentite, le richiedenti non avrebbero provato di essere state messe nell’impossibilità di sollevare argomenti durante la procedura di esame.

69      In quinto luogo, per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, le richiedenti non avrebbero spiegato in che modo esso sarebbe stato leso.

70      In sesto luogo, per quanto riguarda il principio di tutela del legittimo affidamento, la Commissione deduce in sostanza che le richiedenti non hanno indicato gli elementi su cui si sarebbe fondato il loro affidamento.

71      In settimo luogo, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, qualsiasi sostanza attiva, secondo la Commissione, dev’essere valutata indipendentemente dalle altre sostanze attive, e quando una sostanza attiva viene autorizzata si possono adottare misure di attenuazione dei rischi.

72      In ottavo luogo, per quanto riguarda la violazione dell’obbligo di motivazione, la Commissione ricorda che il sesto e l’ottavo ‘considerando’ della direttiva controversa enunciano i motivi che l’hanno indotta ad adottare le restrizioni contestate.

73      In nono luogo, per quanto attiene alla censura con cui le si contesta di avere commesso un errore manifesto di valutazione, la Commissione rileva che tale errore non è provato.

74      Infine, per quanto riguarda lo sviamento di potere, la Commissione deduce che le richiedenti non hanno spiegato quale sarebbe lo scopo illegittimo perseguito dalla Commissione.

 Sull’urgenza

75      Le richiedenti ritengono che sia urgente accogliere la loro domanda di misure provvisorie al fine di evitare che esse subiscano un danno grave e irreparabile, che non sarebbe solo di natura finanziaria. Le richiedenti affermano in particolare che tale danno si concretizzerebbe, in primo luogo, nella perdita irreparabile della loro quota sul mercato europeo dei fungicidi triazoli, in secondo luogo, nella chiusura del loro sito industriale di Cernay (Francia) e, in terzo luogo, nel danno che subirebbero gli agricoltori che utilizzano il flusilazolo, nonché l’agricoltura europea nel suo insieme.

76      Per quanto riguarda il primo danno asserito dalle richiedenti, consistente nella perdita irreparabile delle loro quote sul mercato europeo dei fungicidi triazoli, le richiedenti sostengono in sostanza che, in primo luogo, tale danno è imminente, dato che la direttiva controversa, che comporta di fatto il divieto di commercializzazione del flusilazolo, determinerà, a partire dal 30 giugno 2008, la perdita del loro avviamento, il cui valore netto attuale è stimato in euro 84 milioni circa, calcolato in base agli utili che le richiedenti avrebbero potuto ottenere dalla commercializzazione del flusilazolo nel decennio 2007‑2017.

77      In secondo luogo, ad avviso delle richiedenti, tale danno è irreversibile in quanto, in primo luogo, esse non dispongono di prodotti sostitutivi per rimpiazzare il flusilazolo sul mercato dei fungicidi triazoli e, in secondo luogo, i concorrenti delle richiedenti su questo stesso mercato, in particolare la Bayer CropScience, la BASF e la Syngenta, si impadronirebbero facilmente delle loro quote di mercato. Infatti, le richiedenti deterrebbero solo una quota di mercato pari a circa [riservato] (1), mentre le quote di mercato della Bayer CropScience, della BASF e della Syngenta ammonterebbero, rispettivamente, a [riservato]. In terzo luogo, l’immagine del flusilazolo sarebbe compromessa dall’imminente divieto di impiego cui conduce la direttiva controversa e in futuro gli acquirenti non vorrebbero più ordinare tale prodotto. In quarto luogo, i consulenti tecnici ufficiali degli Stati membri escluderebbero il flusilazolo dai programmi consigliati e pertanto, dopo un certo periodo di assenza, sarebbe estremamente difficile – se non impossibile – reintrodurlo in tali programmi. In quinto luogo, la sensibilità alle questioni di sanità pubblica dimostrata dai clienti e dai partner commerciali delle richiedenti comporterebbe una perdita di fiducia nel prodotto in questione. In sesto luogo, sarebbe compromessa anche l’immagine delle richiedenti nel settore industriale di cui trattasi.

78      Per quanto riguarda il secondo danno asserito dalle richiedenti, relativo alla chiusura del sito industriale di Cernay, che è il sito in cui le richiedenti concentrano tutta la loro produzione di flusilazolo per il mercato europeo, esse affermano in sostanza che la chiusura di tale sito, di cui il [riservato] della produzione è destinato al mercato europeo, causerebbe, in primo luogo, la perdita di 40 posti di lavoro nel sito stesso, in secondo luogo, la perdita di decine di posti di lavoro presso le imprese dedite al trattamento del flusilazolo, in terzo luogo, qualora lo stabilimento venisse riconvertito, l’impossibilità di un’ulteriore riconversione nel caso in cui il Tribunale annullasse la direttiva controversa, in quarto luogo, una grave ripercussione sui fornitori di materie prime e, in quinto luogo, una notevole riduzione del livello degli investimenti in materia di ricerca e sviluppo.

79      Per quanto riguarda il terzo danno asserito dalle richiedenti, relativo al pregiudizio che subirebbero gli agricoltori che utilizzano il flusilazolo e l’agricoltura europea in generale, le richiedenti rilevano, anzitutto, che attualmente non esiste alcuna soluzione tecnica diversa dal flusilazolo per curare le malattie della vite, che, inoltre, non esiste alcun altro prodotto registrato idoneo a contrastare la phomopsis del girasole e, infine, che il flusilazolo è l’unico prodotto che consenta di curare le malattie del lino e della canapa. Inoltre, per altre colture, il ritiro del flusilazolo aumenterebbe il costo di produzione delle coltivazioni contro le malattie fungine. Le richiedenti quantificano il danno che subirebbero gli agricoltori europei in circa euro 90 milioni.

80      Secondo la Commissione, le richiedenti non hanno dimostrato che la domanda di provvedimenti provvisori dev’essere accolta con urgenza.

81      La Commissione svolge, in via preliminare, un certo numero di considerazioni, rilevando, in primo luogo, che i danni menzionati dalle richiedenti sono di natura finanziaria, per cui non possono essere considerati irreparabili. In secondo luogo, le richiedenti non avrebbero fornito documenti provenienti da fonte indipendente per provare le loro affermazioni. In terzo luogo, le richiedenti avrebbero dovuto produrre gli elementi che consentissero di accertare il danno che ciascuna di esse rischierebbe di subire. In quarto luogo, dato che non si può sapere quale sarà la regolamentazione del flusilazolo dopo il 30 giugno 2008, si dovrebbero valutare solo le conseguenze che un divieto di diciotto mesi alla commercializzazione del flusilazolo potrebbe avere sulle richiedenti, e non le conseguenze che potrebbe avere un divieto assoluto. Inoltre, poiché il termine previsto dalla direttiva controversa per lo smaltimento delle scorte scade il 30 giugno 2007, la valutazione del suo impatto andrebbe effettuata solo con riferimento al periodo compreso tra il 30 giugno 2007 e il 30 giugno 2008. In quinto luogo, il danno asserito dalle richiedenti non sarebbe imminente. In sesto luogo, le richiedenti non sarebbero riuscite a dimostrare che, dopo il 30 giugno 2008, l’autorizzazione della commercializzazione del flusilazolo non potrà essere rinnovata.

82      Quanto ai danni asseriti dalle richiedenti, la Commissione fa valere, in ordine alla perdita dell’avviamento delle richiedenti, che il criterio di calcolo del valore netto attuale dell’avviamento, che si ricollega agli utili che le richiedenti avrebbero potuto trarre dalla commercializzazione del flusilazolo nel decennio 2007-2017, è errato. In primo luogo, esso si fonderebbe sulla premessa erronea secondo cui l’iscrizione del flusilazolo non sarà rinnovata alla scadenza del termine di diciotto mesi previsto dalla direttiva controversa, mentre è impossibile prevedere quale sarà la regolamentazione del flusilazolo dopo tale scadenza. In secondo luogo, il calcolo in questione terrebbe conto di un danno che, in sostanza, si produrrebbe molto tempo dopo la fine del procedimento principale. In terzo luogo, per ciascuno degli anni compresi tra il 2007 e il 2017, le richiedenti dedurrebbero importi notevoli a titolo di spese, che sarebbero compresi tra [riservato] e [riservato]. In proposito, la Commissione afferma che, se il flusilazolo non viene commercializzato, non possono esservi spese di commercializzazione, amministrazione o distribuzione del flusilazolo stesso.

83      Per quanto riguarda l’asserita perdita da parte delle richiedenti di quote di mercato sul mercato dei fungicidi triazoli, la Commissione fa valere, in primo luogo, che tale perdita presuppone che l’iscrizione del flusilazolo non verrà rinnovata alla scadenza del termine di diciotto mesi previsto dalla direttiva controversa, il che non è dimostrabile.

84      In secondo luogo, quand’anche la commercializzazione del flusilazolo venisse totalmente vietata dopo il 30 giugno 2008, le richiedenti avrebbero dovuto dimostrare che, per tale motivo, esse sarebbero esposte a una situazione tale da mettere a rischio la loro stessa esistenza o da modificare in modo irrimediabile le loro quote di mercato. In particolare, esse avrebbero dovuto dimostrare che ostacoli di natura strutturale o giuridica impedirebbero loro di tornare sul mercato qualora la direttiva controversa venisse da ultimo annullata dal Tribunale.

85      In terzo luogo, per quanto riguarda gli argomenti delle richiedenti secondo cui, da un lato, i fornitori adotteranno orientamenti diversi e non si rivolgeranno più a loro e, dall’altro, i consulenti tecnici ufficiali non includeranno più il flusilazolo nei loro programmi di consulenza, divenendo tale decisione irreversibile, la Commissione ritiene che né l’una né l’altra di queste affermazioni sia confermata dai fatti.

86      In quarto luogo, per quanto riguarda la possibilità di rimpiazzare il flusilazolo, la Commissione fa valere, da un lato, che i fungicidi tebuconazolo e proquinazid, anch’essi commercializzati dalle richiedenti, possono essere sostituiti al flusilazolo e, dall’altro, che quand’anche le richiedenti non possedessero propri prodotti sostitutivi, potrebbero concludere accordi commerciali per distribuire i prodotti di altri fabbricanti.

87      In quinto luogo, per quanto concerne l’affermazione delle richiedenti secondo cui esse non potrebbero tornare sul mercato neanche se la direttiva controversa venisse annullata, dato che i consumatori sarebbero preoccupati degli effetti del flusilazolo sulla sanità pubblica, la Commissione fa valere che, da un lato, se la direttiva controversa venisse annullata, le richiedenti potrebbero organizzare una campagna d’informazione diretta a persuadere i loro clienti a tornare al loro prodotto e, dall’altro, che esse non hanno fornito elementi che consentano di capire il motivo per cui sarebbe impossibile, in tal caso, convincere i clienti ad acquistare nuovamente il flusilazolo.

88      In sesto luogo, le richiedenti non deducono, secondo la Commissione, alcun elemento idoneo a dimostrare che i loro concorrenti assorbirebbero le loro quote di mercato e che tale perdita di quote di mercato sarebbe irreversibile.

89      Per quanto riguarda la chiusura del sito industriale di Cernay, la Commissione deduce che le richiedenti, da un lato, non forniscono elementi idonei a dimostrare che le vendite effettuate al di fuori della Comunità non sarebbero sufficienti per evitare la chiusura di tale sito e, dall’altro, invocano danni che in realtà verrebbero subiti da terzi e quindi non direttamente dalle richiedenti.

90      Per quanto concerne il danno che verrebbe arrecato all’agricoltura europea, la Commissione ritiene che esso, da un lato, non sia sufficientemente dimostrato e, dall’altro, non sarebbe un danno subito direttamente dalle richiedenti.

91      Infine, per quanto riguarda la possibilità che l’asserito danno metta a rischio l’esistenza stessa delle richiedenti, la Commissione rileva, in primo luogo, che la società madre del gruppo cui esse appartengono è un’impresa importante che nel 2006 ha registrato un reddito pari a USD 27,4 miliardi, in secondo luogo, che l’asserita perdita di euro 84 milioni equivarrebbe allo 0,22% circa della capitalizzazione borsistica totale della sola società madre e, in terzo luogo, che l’asserita perdita rappresenterebbe solo lo 0,108%, ossia circa un millesimo, del reddito annuo del gruppo.

92      Nelle osservazioni finali del 15 marzo 2007, le richiedenti replicano agli argomenti della Commissione.

93      In primo luogo, esse riaffermano che la direttiva controversa comporta il divieto di commercializzazione del flusilazolo a partire dal 30 giugno 2008. Infatti, dato che la possibilità di una proroga è puramente ipotetica, essa non consentirebbe di escludere l’urgenza, posto che una domanda di provvedimenti urgenti va effettivamente valutata in base alla situazione esistente al momento della sua presentazione.

94      Infatti, dopo il 30 giugno 2008 – ossia alla scadenza del termine di diciotto mesi previsto dalla direttiva controversa – la commercializzazione del flusilazolo sarà vietata per effetto di tale direttiva.

95      In proposito, le richiedenti sostengono sostanzialmente, in primo luogo, che la Commissione, pur affermando che la procedura che consente di prorogare il periodo di iscrizione del flusilazolo nell’allegato I della direttiva 91/414 potrebbe essere molto rapida, non fornisce alcun elemento che consenta di concludere che sarebbe possibile effettuare un esame definitivo del flusilazolo nell’arco di alcuni mesi, tanto più che, da un lato, finora non sono bastati vari anni per portare a termine tale esame e, dall’altro, la domanda di proroga va presentata di regola almeno due anni prima della scadenza dell’autorizzazione della sostanza considerata. In secondo luogo, la Commissione non avrebbe spiegato come potrebbe evolvere la situazione nei diciotto mesi durante i quali il flusilazolo può ancora essere parzialmente commercializzato per i soli usi autorizzati. In terzo luogo, l’argomento della Commissione secondo cui la domanda di provvedimenti urgenti è prematura, che si fonda sulla tesi secondo cui la Commissione potrebbe, in linea di principio, adottare una decisione per modificare la sua decisione iniziale, comporterebbe che tale domanda in realtà andrebbe anch’essa considerata prematura e pertanto non potrebbe essere accolta, a pena di privare il procedimento sommario del suo oggetto. In quarto luogo, qualsiasi decisione che intervenisse dopo il periodo di diciotto mesi sarebbe troppo tardiva per evitare gli effetti negativi delle restrizioni contestate.

96      Per quanto riguarda la perdita delle loro quote di mercato, le richiedenti svolgono alcune considerazioni preliminari per dimostrare che, secondo la giurisprudenza della Corte e del Tribunale, la condizione dell’urgenza necessaria affinché possano disporsi misure provvisorie non richiede che si dimostri un rischio di scomparsa del richiedente. Secondo le richiedenti, per soddisfare la condizione dell’urgenza è sufficiente dimostrare che esse rischiano di perdere in modo irreversibile le loro quote di mercato.

97      Per quanto riguarda l’irreparabilità dell’asserito danno, le richiedenti fanno valere che, in primo luogo, i due prodotti menzionati dalla Commissione non possono essere considerati prodotti sostitutivi, dato che le richiedenti commercializzano, da un lato, il tebuconazolo in base a una licenza che consente loro di commercializzarlo soltanto negli Stati Uniti e, dall’altro, il proquinazid, in base a una licenza che consente loro di commercializzarlo solo per l’uso su colture diverse o contro malattie diverse da quelle per cui viene commercializzato il flusilazolo. In secondo luogo, prima che le richiedenti possano commercializzare una nuova sostanza occorrerebbero almeno dieci anni per effettuare gli studi, le ricerche e le pratiche amministrative necessari al suo sviluppo. In terzo luogo, le soluzioni alternative indicate dalla Commissione, quali le importazioni parallele, la conclusione di contratti di distribuzione con altri produttori e la commercializzazione di prodotti generici, non sarebbero praticabili. Infatti, anzitutto, sarebbe privo di senso economico, per un produttore concorrente, consentire alle richiedenti di sopravvivere su tale mercato; inoltre, le importazioni parallele sarebbero possibili solo per volumi limitati, che non sarebbero sufficienti a coprire i costi delle richiedenti; infine, le richiedenti non sarebbero attive sul mercato dei prodotti generici e in ogni caso lo sviluppo di un prodotto generico richiederebbe anch’esso vari anni. In quarto luogo, la revoca dell’autorizzazione alla commercializzazione del flusilazolo causerebbe mutamenti irreversibili nella struttura del mercato. Infatti, da una parte, come hanno testimoniato vari distributori, il fatto che l’autorizzazione di un prodotto sia stata revocata comprometterebbe irreparabilmente l’immagine di tale prodotto e, dall’altra, l’inerzia dei consumatori farebbe sì che essi non sostituirebbero di nuovo un prodotto con un altro già precedentemente abbandonato.

98      Infine, la revoca dell’autorizzazione alla commercializzazione del flusilazolo comporterebbe la chiusura dello stabilimento di Cernay, il [riservato] della cui produzione è destinato al mercato europeo. La produzione verrebbe infatti interrotta per nove mesi, il che determinerebbe un costo di [riservato], in quanto un mese di inattività implicherebbe un costo di [riservato]. Inoltre, l’aumento stimato dei costi per chilogrammo venduto di prodotti a base di flusilazolo ammonterebbe a [riservato], in conseguenza dell’aumento del costo delle materie prime per chilogrammo che deriverebbe dalla riduzione dei volumi forniti. I costi fissi della produzione di flusilazolo nel 2006, che ammontavano a un totale di [riservato], andrebbero ripartiti sul volume rimanente di flusilazolo, il cui costo di produzione aumenterebbe di conseguenza di [riservato] per litro di prodotto finito.

99      In sede di audizione, la Commissione ha replicato che, per quanto riguarda, in primo luogo, gli effetti della direttiva controversa, da un lato, le richiedenti non hanno fornito elementi idonei a provare che tale direttiva comporterebbe il divieto di commercializzare il flusilazolo a partire dal 30 giugno 2008 e, dall’altro, che quand’anche venisse adottata una decisione di divieto di commercializzazione del flusilazolo, la revoca delle autorizzazioni nazionali sarebbe dovuta a tale decisione e non alla direttiva controversa, per cui il danno asserito dalle richiedenti sarebbe solo ipotetico.

100    Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’irreparabilità del danno asserito dalle richiedenti, la Commissione rileva che la loro argomentazione è contraddittoria, in quanto si riferisce al contempo all’unicità delle proprietà del flusilazolo, per dimostrare l’impossibilità di sostituirlo con altri prodotti, e all’esistenza di vari prodotti sostitutivi, per provare che i consumatori non tornerebbero al flusilazolo nel caso in cui il Tribunale annullasse la direttiva controversa.

101    Per quanto concerne la gravità dell’asserito danno, la Commissione ritiene che le richiedenti non possano limitarsi a dedurre una perdita di quote di mercato, ma debbano anche dimostrare che tale perdita causerebbe loro un danno grave, tenuto conto delle dimensioni del gruppo al quale esse si collegano con il loro azionariato.

 Sulla ponderazione degli interessi

102    Le richiedenti affermano che la ponderazione degli interessi pende a loro favore in quanto, da un lato, i provvedimenti provvisori richiesti si limitano a prevedere il mantenimento della situazione attuale e, dall’altro, il flusilazolo è essenziale per gli agricoltori della Comunità e consente loro di competere con gli altri agricoltori nel mondo.

103    In sede di audizione, le richiedenti hanno inoltre chiesto che i danni suscettibili di essere arrecati ai lavoratori, alle imprese dipendenti dalla produzione di flusilazolo, agli agricoltori che utilizzano tale sostanza attiva e all’agricoltura europea in generale, cui esse avevano fatto riferimento nella domanda di provvedimenti urgenti, vengano valutati ai fini della ponderazione degli interessi.

104    Secondo la Commissione, la ponderazione degli interessi pende a favore del rigetto della domanda di provvedimenti urgenti, in quanto, da un lato, le restrizioni contestate sono state concepite come un insieme unitario e non possono essere separate dal resto della direttiva controversa senza compromettere lo scopo della regolamentazione, consistente nel tutelare la sanità pubblica, e, dall’altro, se le restrizioni contestate fossero sospese, ne risulterebbe indebolita la tutela della salute e dell’ambiente.

 Valutazione del giudice del procedimento sommario

 Sulla ricevibilità

105    Va ricordato che l’art. 104, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura prevede che qualsiasi domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto di un’istituzione, presentata ai sensi dell’art. 242 CE, è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale.

106    Secondo una costante giurisprudenza, se è pur vero che il problema della ricevibilità del ricorso principale, in linea di principio, non deve essere esaminato nell’ambito di un procedimento sommario se non si vuole pregiudicare il merito della causa, tuttavia, perché la domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto sia dichiarata ricevibile, il richiedente deve dimostrare l’esistenza di taluni elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso di merito sul quale si innesta la sua domanda di provvedimenti provvisori, al fine di evitare che egli possa ottenere, attraverso il procedimento sommario, la sospensione dell’esecuzione di un atto che il giudice comunitario in seguito si rifiuterebbe di annullare, essendo stato dichiarato irricevibile il ricorso nella causa principale [ordinanza del presidente della Corte 18 novembre 1999, causa C‑329/99 P(R), Pfizer Animal Health/Consiglio,Racc. pag. I‑8343, punto 89; ordinanza del presidente del Tribunale 7 luglio 2004, causa T‑37/04 R, Região autónoma dos Açores/Consiglio,Racc. pag. II‑2153, punto 108].

107    Tale esame della ricevibilità del ricorso principale è necessariamente sommario, considerata l’urgenza che caratterizza il procedimento sommario [ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C‑300/00 P(R), Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio, Racc. pag. I‑8797, punto 35; ordinanza Região autónoma dos Açores/Consiglio, cit. supra al punto 106, punto 109].

108    Infatti, nell’ambito di una domanda di provvedimenti provvisori, la ricevibilità del ricorso principale può essere valutata solo prima facie, poiché la finalità è quella di verificare se il richiedente adduca elementi sufficienti a giustificare a priori la conclusione che la suddetta ricevibilità non può essere esclusa. Il giudice dell’urgenza è tenuto a dichiarare tale ricorso irricevibile solo qualora la ricevibilità del ricorso principale possa essere del tutto esclusa. Infatti, statuire sulla ricevibilità nella fase del procedimento sommario allorché essa non è, prima facie, totalmente esclusa porterebbe a pregiudicare la decisione del Tribunale nel procedimento principale (ordinanze del presidente del Tribunale 17 gennaio 2001, causa T‑342/00 R, Petrolessence e SG2R/Commissione, Racc. pag. II‑67, punto 17; 19 dicembre 2001, cause riunite T‑195/01 R e T‑207/01 R, Government of Gibraltar/Commissione, Racc. pag. II‑3915, punto 47, e Região autónoma dos Açores/Consiglio, cit. supra al punto 106, punto 110).

109    Nella fattispecie, la domanda di provvedimenti urgenti delle richiedenti si fonda su un ricorso di annullamento di cui la Commissione contesta la ricevibilità.

110    Pertanto occorre verificare se gli elementi dedotti dalle richiedenti consentano di concludere, prima facie, che la ricevibilità del ricorso principale non è manifestamente esclusa.

111    La Commissione contesta il fatto che le richiedenti siano individualmente interessate dalla direttiva controversa.

112    A tale proposito, da un lato, si deve rilevare che, durante l’audizione, le richiedenti hanno prodotto un documento da cui risulta che la Du Pont de Nemours (France) SA, che era stata menzionata nel regolamento n. 933/94 in qualità di notificante, nel frattempo ha cambiato ragione sociale ed è attualmente denominata Du Pont de Nemours (France) SAS. La prima richiedente deve quindi essere considerata la notificante. Essa peraltro ha partecipato alla procedura di valutazione e ha beneficiato a tale titolo di garanzie procedurali. Di conseguenza, non si può escludere, prima facie, che la direttiva controversa riguardi individualmente la prima richiedente e che il ricorso principale da questa proposto sia ricevibile (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 11 settembre 2002, causa T‑13/99, Pfizer Animal Health/Consiglio,Racc. pag. II‑3305, punti 99‑105, e causa T‑70/99, Alpharma/Consiglio,Racc. pag. II‑3495, punti 91‑96).

113    D’altro lato, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, quando occorre stabilire la ricevibilità di un unico ricorso proposto da più richiedenti e il ricorso è ricevibile in relazione a uno di essi, non è necessario esaminare la legittimazione ad agire degli altri richiedenti (v., in tal senso, sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C‑313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I‑1125, punto 31; sentenze del Tribunale 6 marzo 2002, cause riunite T‑127/99, T‑129/99 e T‑148/99, Diputación Foral de Álava e a./Commissione, Racc. pag. II‑1275, punto 52, e 8 luglio 2003, causa T‑374/00, Verband der freien Rohrwerke e a./Commissione,Racc. pag. II‑2275, punto 57).

114    Per quanto riguarda la ricevibilità della domanda principale di annullamento parziale della direttiva controversa, si deve ricordare che risulta da una giurisprudenza costante che l’annullamento parziale di un atto comunitario è possibile solo qualora gli elementi di cui è chiesto l’annullamento siano separabili dal resto dell’atto. La Corte ha ripetutamente dichiarato che tale requisito della separabilità non è soddisfatto quando l’annullamento parziale di un atto avrebbe l’effetto di modificare la sostanza dell’atto medesimo (sentenza della Corte 30 marzo 2006, causa C‑36/04, Spagna/Consiglio,Racc. pag. I‑2981, punti 12 e 13; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte 31 marzo 1998, cause riunite C‑68/94 e C‑30/95, Francia e a./Commissione,Racc. pag. I‑1375, punto 257).

115    Orbene, è sufficiente constatare come la Commissione si limiti ad affermare che le restrizioni contestate non sono separabili dal resto della direttiva controversa, senza tuttavia fornire elementi che consentano di concludere che, prima facie, l’annullamento parziale richiesto avrebbe l’effetto di modificare la sostanza della direttiva stessa.

116    Nella fattispecie, le richiedenti affermano che lo scopo perseguito con il loro ricorso non è ottenere l’annullamento della direttiva controversa, che è una direttiva adottata al fine di iscrivere il flusilazolo nell’allegato I della direttiva 91/414, bensì ottenere l’iscrizione di tale sostanza senza le restrizioni contestate, che esse considerano scientificamente ingiustificate e illegittime.

117    Nell’ambito di una domanda di provvedimenti urgenti, la ricevibilità del ricorso principale può essere valutata solo sommariamente, dato che lo scopo di tale operazione consiste nell’esaminare se il richiedente produca elementi sufficienti che giustifichino prima facie la conclusione che non può escludersi la ricevibilità del ricorso principale. Pertanto, il giudice dell’urgenza deve dichiarare irricevibile tale domanda solo se la ricevibilità del ricorso principale può essere totalmente esclusa.

118    Orbene, le allegazioni della Commissione non consentono al giudice dell’urgenza di concludere per la separabilità o meno delle disposizioni impugnate dalle altre disposizioni della direttiva controversa, per cui la ricevibilità della domanda principale non può essere esclusa a prima vista.

119    Va peraltro ricordato che la Corte ha statuito anche che accertare se un annullamento parziale modificherebbe o meno la sostanza dell’atto impugnato costituisce un criterio oggettivo e non un criterio soggettivo, legato alla volontà politica dell’autorità che ha adottato l’atto controverso (v., in tal senso, sentenza della Corte 30 settembre 2003, causa C‑239/01, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑10333, punto 37).

120    Pertanto, l’obiettivo politico perseguito dalla Commissione con l’adozione di una direttiva che iscrive il flusilazolo nell’allegato I della direttiva 91/414, pur assoggettando tale iscrizione a un certo numero di restrizioni, non può essere preso in considerazione per valutare se l’annullamento parziale della direttiva controversa modificherebbe la sostanza dell’atto impugnato.

121    Inoltre si deve rilevare che, in ogni caso, il flusilazolo, prima del 30 giugno 2007, era una sostanza autorizzata. La direttiva controversa ha invece l’effetto di autorizzare tale sostanza, per un certo periodo di tempo e con talune restrizioni d’uso. Orbene, se le richiedenti potessero chiedere solo l’annullamento totale dell’atto, come sottintende la Commissione, e non solo l’annullamento delle restrizioni contestate, tale ricorso condurrebbe a proibire il flusilazolo, dato che le richiedenti non beneficerebbero più della sua iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414. Tale ricorso sarebbe evidentemente privo di effetto utile per le richiedenti.

122    Ne consegue che, se si accogliesse l’argomentazione della Commissione, le richiedenti non potrebbero chiedere né l’annullamento totale dell’atto, né il suo annullamento parziale, e quindi non potrebbero premunirsi contro un danno grave e irreparabile che risulterebbe dalla direttiva controversa. In questa fase, pertanto, l’argomentazione della Commissione non può essere accolta.

123    Alla luce di quanto precede, si deve concludere che, prima facie, nella fattispecie non sussistono elementi idonei a provare che la ricevibilità del ricorso principale è manifestamente esclusa.

124    Per quanto riguarda la ricevibilità della domanda di provvedimenti urgenti, che la Commissione contesta in quanto diretta a ottenere che il giudice dell’urgenza rivolga ingiunzioni alla Commissione, si deve rilevare che, in realtà, ciò che le richiedenti cercano di ottenere con la loro domanda di provvedimenti urgenti è la sospensione dell’esecuzione di talune disposizioni della direttiva controversa.

125    In ogni caso, le richiedenti non si limitano a fondare la loro domanda di provvedimenti urgenti sull’art. 242 CE, ma invocano anche l’art. 243 CE.

126    Orbene, ai sensi dell’art. 243 CE, il giudice dell’urgenza può adottare i provvedimenti provvisori necessari. In particolare, esso può rivolgere, in via provvisoria, le necessarie ingiunzioni alla Commissione (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte 5 agosto 1983, causa 118/83 R, Muratori/Commissione, Racc. pag. 2583, punto 53).

127    Pertanto si deve concludere, in base agli elementi addotti dalle parti, che la domanda di provvedimenti urgenti è ricevibile.

 Sul fumus boni juris

128    Si deve constatare che almeno alcuni dei motivi dedotti dalle richiedenti appaiono, prima facie, pertinenti e, in ogni caso, non totalmente infondati. Ciò vale in particolare per il primo e il secondo motivo.

129    Questi due motivi dedotti dalle richiedenti si fondano su un argomento comune basato sostanzialmente sulla distinzione tra, da un lato, la nozione di rischio e, dall’altro, la nozione di pericolo.

130    Il Tribunale ha già avuto modo di precisare, in un settore analogo rientrante anch’esso nella politica agricola comune ai sensi dell’art. 37 CE, che la nozione di «rischio» corrisponde a una funzione della probabilità di effetti nocivi per il bene protetto dall’ordinamento giuridico cagionati dall’impiego di un prodotto o di un procedimento. La nozione di «pericolo» è, in tale ambito, usata comunemente in un’accezione più ampia e definisce qualsiasi prodotto o procedimento che possa avere un effetto negativo per la salute umana (sentenza Pfizer Animal Health/Consiglio, cit. supra al punto 112, punto 147).

131    Peraltro, il Tribunale ha precisato che la valutazione dei rischi ha ad oggetto la stima del grado di probabilità che un determinato prodotto o processo provochi effetti nocivi sulla salute umana e della gravità di tali potenziali effetti (v., in tal senso, sentenza Pfizer Animal Health/Consiglio, cit. supra al punto 112, punto 148).

132    Orbene, con il primo motivo le richiedenti sostengono che la procedura di valutazione introdotta dalla direttiva 91/414, come risulta dall’art. 5 della stessa, si fonda su una valutazione dei rischi. Infatti, nessuno dei prodotti fitosanitari rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina in questione avrebbe proprietà pericolose e lo scopo della normativa controversa sarebbe gestire il rischio inerente alla commercializzazione di tali prodotti.

133    Come rilevano le richiedenti, ai sensi dell’art. 5 della direttiva 91/414, l’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I della medesima direttiva è esclusa a meno che, tenuto conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, si possa prevedere che almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione sarà sicuro. In altre parole, anche se una sostanza è pericolosa, essa, a prima vista, può sempre essere iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414, purché risponda a un livello di rischio giuridicamente accettabile laddove si seguano adeguate precauzioni d’uso.

134    La Commissione non sembra contestare che la direttiva 91/414 richiede una valutazione dei rischi connessi alle sostanze la cui commercializzazione dev’essere autorizzata. Essa sostiene infatti che la direttiva controversa, che si fonda sulla direttiva 91/414, si basa su una valutazione dei rischi emersi dalle prove scientifiche effettuate durante l’analisi del flusilazolo.

135    Inoltre, con il secondo motivo, le richiedenti sostengono che anche il principio di precauzione, invocato nella fattispecie dalla stessa Commissione, si fonda su una valutazione dei rischi e non su una valutazione dei pericoli.

136    In particolare, le richiedenti si basano sulla giurisprudenza del Tribunale secondo cui il principio di precauzione può essere applicato solamente a situazioni in cui il rischio, in particolare per la salute umana, pur non essendo fondato su semplici ipotesi non provate scientificamente, non ha ancora potuto essere pienamente dimostrato (sentenza Pfizer Animal Health/Consiglio, cit. supra al punto 112, punto 146).

137    In proposito, come rammenta giustamente la Commissione, si deve ricordare che la Corte ha già precisato che un’autorità comunitaria, allorché è chiamata, nell’esercizio delle sue attribuzioni, a compiere valutazioni complesse, dispone per tale motivo di un ampio potere discrezionale il cui esercizio è assoggettato ad un controllo giurisdizionale limitato, il quale implica che il giudice comunitario non può sostituire la sua valutazione degli elementi di fatto a quella della detta autorità. Pertanto, il giudice comunitario si limita, in casi del genere, ad esaminare l’esattezza sostanziale dei fatti e le qualificazioni giuridiche che questa autorità ne ha desunto e, in particolare, se l’operato di quest’ultima non sia inficiato da errore manifesto o sviamento di potere, o se tale autorità non abbia manifestamente oltrepassato i limiti del proprio potere discrezionale [ordinanza del presidente della Corte 11 aprile 2001, causa C‑471/00 P(R) Commissione/Cambridge Healthcare Supplies,Racc. pag. I‑2865, punto 96].

138    Risulta da quanto sopra esposto che, per rispondere ai due motivi in esame, il Tribunale potrebbe essere chiamato a statuire sulla questione se la Commissione, adottando la direttiva controversa, abbia oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale.

139    Orbene, a tale riguardo, le richiedenti ricordano che la Commissione aveva concluso, in un primo tempo, sul fondamento di una serie di studi scientifici forniti dalla notificante su richiesta della stessa Commissione, che il flusilazolo era sicuro e poteva essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414, per un periodo di dieci anni, anche se tale iscrizione doveva essere assoggettata a talune restrizioni. Solo dopo l’esame, da parte del comitato, del progetto iniziale della Commissione, quest’ultimo è stato modificato, e ciò a più riprese, fino alla versione finale adottata dalla Commissione stessa. Quest’ultima ha motivato tali modifiche riferendosi ai rischi inerenti alla perturbazione endocrina potenzialmente imputabile al flusilazolo.

140    Orbene, come fanno valere le richiedenti, tale motivazione, a prima vista, sembra rimettere in discussione la valutazione dei rischi effettuata in precedenza.

141    Inoltre, tale rimessa in discussione dei risultati del rapporto di esame della Commissione e dei vari studi complementari sembra derivare, prima facie, solo dalle preoccupazioni espresse da alcuni Stati membri in seno al comitato, come emerge dal settimo ‘considerando’ della direttiva controversa, senza che appaiano chiaramente i motivi per cui la Commissione ha ritenuto che tali preoccupazioni dovessero prevalere sugli elementi di prova da lei raccolti nel corso dei vari anni di valutazione precedenti.

142    Alla luce di quanto precede, ammettendo che la Commissione abbia effettivamente commesso un errore nel basare la direttiva controversa su una valutazione dei pericoli e abbia quindi violato, da una parte, la direttiva 91/414 e, dall’altra, il principio di precauzione, non si può escludere che tale errore possa avere avuto conseguenze sulla legittimità della direttiva controversa.

143    Ne consegue che i due motivi delle richiedenti relativi, sostanzialmente, da un lato, alla violazione della direttiva 91/414, in quanto la direttiva controversa non sarebbe basata su una valutazione dei rischi, e, dall’altro, al principio di precauzione, richiedono, data la loro complessità, un esame approfondito che non può essere svolto dal giudice dell’urgenza e a prima vista non possono essere ritenuti del tutto infondati. Poiché sussiste la condizione relativa al fumus boni juris, risulta giustificato che il giudice dell’urgenza proceda all’esame delle altre condizioni cui è subordinata la concessione dei provvedimenti provvisori.

 Sull’urgenza

144    Secondo una costante giurisprudenza, il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato sotto il profilo della necessità di statuire in via provvisoria per evitare che la parte che chiede il provvedimento cautelare subisca un danno grave e irreparabile [v. ordinanza Pfizer Animal Health/Consiglio, cit. supra al punto 106, punto 94, e la giurisprudenza ivi citata]. Qualora il pregiudizio dipenda dal verificarsi di un complesso di fattori, basta che esso appaia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente [ordinanza del presidente del Tribunale 16 gennaio 2004, causa T‑369/03 R, Arizona Chemical e a./Commissione,Racc. pag. II‑205, punto 71; v. anche, in tal senso, ordinanze della Corte 29 giugno 1993, causa C‑280/93 R, Germania/Consiglio, Racc. pag. I‑3667, punti 32-34, e del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C‑335/99 P(R), HFB e a./Commissione,Racc. pag. I‑8705, punto 67].

145    Il richiedente resta tuttavia tenuto a comprovare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di un danno grave e irreparabile (ordinanza Arizona Chemical e a./Commissione, cit. supra al punto 144, punto 72; v. anche, in tal senso, ordinanza HFB e a./Commissione, cit. supra al punto 144, punto 67).

146    Nella fattispecie, le richiedenti invocano tre pregiudizi, consistenti, in primo luogo, nella perdita delle loro quote di mercato sul mercato rilevante, in secondo luogo, nella chiusura del loro sito industriale di Cernay e, in terzo luogo, in un danno che verrebbe causato agli agricoltori che utilizzano il flusilazolo e all’agricoltura europea nel suo insieme.

147    Si deve rilevare, in via preliminare, che il danno grave e irreparabile asserito, che il provvedimento provvisorio richiesto ha lo scopo di evitare, non può essere preso in considerazione dal giudice del procedimento sommario, nell’ambito dell’esame della condizione relativa all’urgenza, se non in quanto possa verificarsi nei confronti degli interessi della parte che richiede il provvedimento provvisorio. Ne consegue che i danni che l’esecuzione dell’atto impugnato può causare ad una parte che non sia quella che richiede il provvedimento provvisorio possono essere presi in considerazione, eventualmente, dal giudice del procedimento sommario solo nell’ambito della ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente del Tribunale 2 agosto 2006, causa T‑69/06 R, Aughinish Alumina/Commissione,non pubblicata nella Raccolta, punto 80; v. anche, in tal senso, ordinanze del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T‑13/99 R, Pfizer Animal Health/Consiglio,Racc. pag. II‑1961, punto 136, e 1° febbraio 2006, causa T‑417/05 R, Endesa/Commissione,non pubblicata nella Raccolta, punto 64).

148    Pertanto, gli argomenti dedotti dalle richiedenti per dimostrare l’esistenza del terzo pregiudizio che potrebbe essere cagionato agli agricoltori che utilizzano il flusilazolo e all’agricoltura europea in generale saranno presi in considerazione solo nell’ambito della ponderazione degli interessi.

149    Ne consegue che restano da esaminare gli asseriti pregiudizi consistenti, da un lato, nella chiusura del sito industriale di Cernay e, dall’altro, nella perdita, da parte delle richiedenti, di quote di mercato sui mercati rilevanti.

150    A tale proposito occorre respingere, in via preliminare, gli argomenti della Commissione diretti, in primo luogo, a far valere che sarebbe erronea l’interpretazione delle disposizioni della direttiva controversa data dalle richiedenti, le quali affermano che, dopo il 30 giugno 2008, il flusilazolo sarebbe vietato, in secondo luogo, a contestare l’imminenza degli asseriti danni, in quanto attualmente non si potrebbe sapere se il flusilazolo sarà totalmente vietato dopo il 30 giugno 2008, dato che la Commissione potrebbe proporre una modifica della legislazione vigente, in terzo luogo, a sostenere che il pregiudizio si manifesterebbe eventualmente solo dopo la pronuncia della sentenza nel procedimento principale, e infine, in quarto luogo, a fare in modo che l’entità del danno venga valutata unicamente in funzione delle sue conseguenze fra il 30 giugno 2007 e il 30 giugno 2008.

151    Infatti, come sostengono giustamente le richiedenti, allo stato attuale della legislazione, il flusilazolo sarà parzialmente vietato a partire dal 30 giugno 2007 e totalmente vietato dal 30 giugno 2008. Orbene, il giudice dell’urgenza deve pronunciarsi tenendo conto di tale divieto e non di un’ipotetica modifica della legislazione eventualmente proposta dalla Commissione. Il pregiudizio invocato è infatti imminente in quanto, da un lato, le richiedenti saranno private, dopo il 30 giugno 2007, della possibilità di smaltire le loro scorte per colture diverse da quelle elencate dalla direttiva controversa e, dall’altro, il pregiudizio comincerà a produrre i suoi effetti a partire dal 1° luglio 2007, ossia ben prima che venga pronunciata la sentenza nella causa principale.

152    È inoltre opportuno sottolineare, ad abundantiam, che non si possono respingere prima facie gli argomenti delle richiedenti relativi all’impossibilità pratica di modificare la legislazione vigente prima del 30 giugno 2008, dato che occorrerebbe proporre la domanda di rinnovo con un anticipo di due anni rispetto alla scadenza dell’iscrizione del flusilazolo nell’allegato I della direttiva 91/414, cosa che i termini previsti dalla direttiva controversa renderebbero impossibile.

153    In effetti, le spiegazioni fornite al riguardo dalla Commissione, per quanto concerne la portata dell’art. 5, n. 5, della direttiva 91/414, che tendono a operare una distinzione tra la situazione giuridica disciplinata dalla prima frase di tale disposizione e quella disciplinata dalla seconda frase della stessa e a indicare che il termine di due anni non si applicherebbe nel caso di specie, appaiono quanto meno sibilline e non sono convincenti.

154    La Commissione sostiene infatti sostanzialmente, da un lato, che, come conferma l’undicesimo ‘considerando’ della direttiva controversa, nulla osta a che una domanda di rinnovo venga proposta dalle richiedenti o da qualsiasi altro interessato. Dall’altro, la Commissione afferma che la prima frase dell’art. 5, n. 5, della direttiva 91/414 istituisce un potere generale di rinnovo delle iscrizioni e termina prevedendo la possibilità che le autorità nazionali le riesaminino qualora sussistano, in particolare, problemi di sicurezza, mentre la seconda frase completa tale disposizione e riguarda il caso particolare delle sostanze soggette a riesame e la cui iscrizione potrebbe scadere prima della conclusione del riesame stesso. Poiché, secondo la Commissione, il riesame di una sostanza attiva dev’essere effettuato su iniziativa delle autorità pubbliche e non di un operatore, il riesame e, pertanto, l’art. 5, n. 5, seconda frase, della direttiva 91/414 non si applicano in caso di domanda di rinnovo dell’iscrizione.

155    Orbene, a prima vista sembrerebbe che non si possa fare distinzione fra la domanda menzionata all’art. 5, n. 5, prima frase, della direttiva 91/414 e quella di cui alla seconda frase della stessa disposizione. L’ipotesi di un riesame sembra infatti inerente alla domanda di rinnovo secondo le modalità procedurali previste dall’art. 6 di tale direttiva. L’art. 6, n. 4, secondo comma, della direttiva 91/414 sembra infatti, prima facie, prevedere che tali modalità si applichino alle domande di rinnovo di cui all’art. 5, n. 5, della medesima direttiva.

156    Pertanto, a prima vista, sembrerebbe che il termine di due anni menzionato all’art. 5, n. 5, della direttiva 91/414 s’imponga in un caso di rinnovo dell’iscrizione quale quello in discussione nel presente procedimento.

157    Orbene, è giocoforza constatare che, nel caso di specie, non sembra che tale termine di almeno due anni per la presentazione della domanda di rinnovo possa essere rispettato, considerate, da un lato, la data di entrata in vigore della direttiva controversa, nella fattispecie il 1° gennaio 2007, e, dall’altro, la data prevista dalla direttiva controversa per la scadenza dell’iscrizione del flusilazolo nell’allegato I della direttiva 91/414, vale a dire il 30 giugno 2008.

158    Si deve inoltre rilevare che l’art. 3, n. 2, primo comma, della direttiva controversa dispone che qualsiasi prodotto fitosanitario autorizzato contenente flusilazolo costituisce oggetto di un riesame da parte degli Stati membri secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III di quest’ultima e tenendo conto della parte B dell’iscrizione del flusilazolo nell’allegato I della medesima direttiva.

159    Orbene, si deve rilevare che il riesame, a prima vista, verrà effettuato solo per i prodotti autorizzati dalla direttiva 91/414.

160    Pertanto, il riesame non potrebbe condurre, prima facie, a un ampliamento dell’elenco degli usi autorizzati ai sensi della direttiva 91/414, contrariamente a quanto lascia intendere la Commissione, ma potrebbe semmai portare a nuove restrizioni o addirittura a un divieto assoluto dei prodotti fitosanitari a base di flusilazolo.

161    Di conseguenza, tale esame sommario dell’attuale quadro normativo non può condurre, prima facie, ad escludere la fondatezza degli argomenti delle richiedenti e pertanto l’imminenza del danno che esse rischiano di subire.

 Sulla chiusura del sito industriale di Cernay

162    Le richiedenti affermano che l’adozione della direttiva controversa, poiché equivarrebbe a vietare loro di commercializzare il flusilazolo, comporterà la chiusura del sito industriale di Cernay.

163    In proposito, le richiedenti affermano di disporre di tre siti industriali in Europa, di cui uno situato a Cernay. Il sito di Cernay sarebbe l’unico in cui le richiedenti producono il flusilazolo. Il [riservato] della produzione di flusilazolo del sito di Cernay sarebbe destinato alla commercializzazione all’interno della Comunità.

164    Tuttavia, si deve constatare che dalle memorie delle richiedenti sembra emergere che nel sito di Cernay si producono anche altre sostanze. È vero che, indubbiamente, una perdita del [riservato] della produzione non può essere considerata di lieve entità, neanche supponendo, come fa valere la Commissione, che alle richiedenti siano aperti altri mercati al di fuori della Comunità. Tuttavia, le richiedenti non hanno fornito elementi che consentano di misurare l’impatto di tale perdita sulla totalità della produzione del sito industriale in questione, ma si sono limitate a fornire elementi relativi all’avviamento connesso alla produzione del flusilazolo.

165    Pertanto, si deve concludere che le richiedenti non hanno sufficientemente dimostrato che la perdita del [riservato] della produzione di flusilazolo del sito di Cernay comporterebbe la chiusura di quest’ultimo, la quale conseguirebbe al divieto di commercializzazione del flusilazolo cui condurrebbe la direttiva controversa.

166    Anche supponendo che le richiedenti siano riuscite a dimostrare che l’adozione della direttiva controversa comporterebbe la chiusura del sito industriale di Cernay, si dovrebbe constatare come esse non abbiano fornito elementi idonei a dimostrare che tale chiusura causerebbe loro un danno grave e irreparabile.

167    Infatti, le richiedenti affermano che la chiusura del sito industriale di Cernay determinerà, in primo luogo, la perdita di quaranta posti di lavoro nel sito stesso, in secondo luogo, la perdita di decine di posti di lavoro presso le imprese dedite al trattamento del flusilazolo, in terzo luogo, qualora lo stabilimento venisse riconvertito, l’impossibilità di un’ulteriore riconversione nel caso in cui il Tribunale annullasse la direttiva controversa, in quarto luogo, una grave ripercussione sui fornitori di materie prime e, in quinto luogo, una notevole riduzione del livello degli investimenti in materia di ricerca e sviluppo.

168    Orbene, alla luce della giurisprudenza ricordata supra al punto 147, occorre rilevare che, in primo luogo, la perdita di quaranta posti di lavoro presso il sito di Cernay, in secondo luogo, la perdita di decine di posti di lavoro nelle imprese dedite al trattamento del flusilazolo e, in terzo luogo, le gravi ripercussioni sui fornitori di materie prime non costituiscono danni cagionati agli interessi delle richiedenti e pertanto possono essere presi in considerazione solo in sede di ponderazione degli interessi.

169    Va rilevato tuttavia che tali difficoltà, se compromettessero irrimediabilmente la produzione delle richiedenti o il ciclo di fabbricazione del flusilazolo, potrebbero essere prese in considerazione nell’ambito dell’esame della condizione relativa all’urgenza.

170    Dalle memorie delle richiedenti non emerge però sufficientemente che ciò si verifichi nel caso di specie. Esse fanno infatti riferimento, in sostanza, solo a un aumento dei costi nel caso in cui lo stabilimento di Cernay si limitasse a produrre il flusilazolo per l’esportazione verso i paesi terzi, ma non all’impossibilità tecnica di ricominciare a produrre tale sostanza nel caso in cui fosse accolto il loro ricorso principale.

171    Pertanto non occorre tenerne conto ai fini della valutazione dell’urgenza.

172    Del resto, si deve rilevare che le richiedenti non hanno fornito alcun elemento di prova che consenta di dimostrare quanto da loro affermato in relazione, da un lato, alla notevole riduzione del livello degli investimenti in materia di ricerca e sviluppo e, dall’altro, all’impossibilità che lo stabilimento di Cernay possa essere oggetto di ulteriore riconversione nel caso in cui il Tribunale annulli la direttiva controversa.

173    Ne consegue che le richiedenti non sono riuscite a dimostrare che l’eventuale chiusura del sito di Cernay causerebbe loro un danno grave e irreparabile.

 Sul danno derivante dall’asserita perdita di quote di mercato

174    Risulta da una giurisprudenza consolidata che, salvo circostanze eccezionali, un danno puramente economico non può essere considerato irreparabile o anche solo difficilmente riparabile in quanto può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria [ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 3 luglio 1984, causa 141/84 R, De Compte/Parlamento, Racc. pag. 2575, punto 4, e ordinanza del presidente del Tribunale 11 aprile 2003, causa T‑392/02 R, Solvay Pharmaceuticals/Consiglio,Racc. pag. II‑1825, punto 106; v. anche, in tal senso, ordinanza Commissione/Cambridge Healthcare Supplies, cit. supra al punto 137, punto 113].

175    In applicazione di tale principio, la sospensione dell’esecuzione richiesta si giustificherebbe solo se risultasse che, in mancanza di tale provvedimento, la richiedente si troverebbe in una situazione che può mettere in pericolo la sua stessa esistenza o modificare in modo irrimediabile le sue quote di mercato (v., in tal senso, ordinanze Pfizer Animal Health/Consiglio, cit. supra al punto 147, punto 138, e Solvay Pharmaceuticals/Consiglio, cit. supra al punto 174, punto 107).

176    Nel caso di specie, le richiedenti non affermano che la direttiva controversa metterà in pericolo la loro stessa esistenza. Tuttavia, esse affermano che la direttiva controversa comporterà una modifica irrimediabile delle loro quote di mercato.

177    Occorre quindi verificare, conformemente a una giurisprudenza costante, se, da un lato, la perdita di quote di mercato asserita dalle richiedenti sia sufficientemente dimostrata e se, dall’altro, sia provato che tale perdita è irreversibile.

178    Si deve rilevare che la Commissione non contesta che la direttiva controversa avrà l’effetto di impedire alle richiedenti di commercializzare il flusilazolo a partire, da un lato, dal 30 giugno 2007, per colture diverse da quelle elencate dalla medesima direttiva e, dall’altro, a partire dal 30 giugno 2008, per tutte le colture, se nel frattempo non verrà apportata alcuna modifica alla legislazione vigente.

179    Per quanto riguarda l’irreversibilità della perdita di quote di mercato da parte delle richiedenti sul mercato europeo dei fungicidi triazoli, le richiedenti affermano, in primo luogo, di non disporre di prodotti sostitutivi per rimpiazzare il flusilazolo sul mercato dei fungicidi triazoli.

180    In proposito va rilevato che, da un lato, le richiedenti hanno fornito elementi sufficienti per concludere che non si può ragionevolmente ritenere che le due sostanze sostitutive indicate dalla Commissione costituiscano un’alternativa al flusilazolo sul mercato europeo dei fungicidi triazoli. Risulta infatti, in primo luogo, che il tebuconazolo è una sostanza [riservato] per contrastare la ruggine della soia e, in secondo luogo, che il proquinazid è stato creato per combattere tipi diversi di malattie e non è o non è ancora autorizzato nella maggior parte degli Stati membri. Si deve quindi considerare che le richiedenti sostengono giustamente, in primo luogo, che il flusilazolo è l’unica sostanza, nella gamma dei loro prodotti, appartenente al gruppo dei fungicidi triazoli e, in secondo luogo, che esse non producono alcun fungicida sostitutivo idoneo a rimpiazzare il flusilazolo, e che possa essere utilizzato nelle colture o per le malattie attualmente trattate con tale sostanza.

181    Dall’altro lato, non sarebbe ragionevole pretendere, come sostiene la Commissione, che le richiedenti concludano accordi commerciali per distribuire i prodotti di altri fabbricanti, ciò che le condurrebbe a dover dipendere dalla volontà dei loro concorrenti per evitare di perdere le proprie quote di mercato.

182    In secondo luogo, la situazione concorrenziale, quale descritta dalle richiedenti senza che la Commissione la contesti seriamente, risulta caratterizzata da un elevato livello di concorrenza tra le diverse imprese presenti sul mercato e non consente di escludere, con un grado di probabilità sufficiente, che le concorrenti, in particolare la Bayer CropScience, la BASF e la Syngenta, possano in futuro impadronirsi delle quote di mercato delle richiedenti.

183    Le richiedenti detengono infatti una quota di mercato pari a circa [riservato], mentre le quote di mercato della BASF, della Bayer CropScience e della Syngenta ammontano, rispettivamente, a [riservato] e [riservato].

184    Orbene, come dimostrano gli elementi di prova addotti dalle richiedenti, anche se il flusilazolo risponde a una precisa esigenza tecnica e detiene una quota di mercato significativa per talune colture o per quanto riguarda alcuni paesi, è pacifico che vari prodotti triazoli venduti dalle tre imprese sopra menzionate sono direttamente in concorrenza con esso in tali settori e potrebbero immediatamente sostituirvisi.

185    È quindi giocoforza constatare che le richiedenti giustamente sostengono di essere esposte a un rischio estremamente grave di perdita delle proprie quote di mercato in seguito all’entrata in vigore delle restrizioni contestate.

186    Inoltre, in primo luogo, come dimostrano le lettere dei distributori delle richiedenti prodotte da queste ultime in allegato alle loro memorie, è verosimile che il divieto dei prodotti delle richiedenti comprometterà l’immagine del flusilazolo, dato che, in particolare, sul mercato sono presenti altri prodotti concorrenti e non si può escludere che, con tutta probabilità, possa derivarne una disaffezione degli acquirenti.

187    In secondo luogo, come dimostrano sempre le lettere dei distributori delle richiedenti, i consulenti tecnici ufficiali negli Stati membri saranno inevitabilmente indotti a eliminare il flusilazolo dai programmi consigliati, dato che quest’ultimo sarà vietato, ed è quindi verosimile che, dopo un periodo di assenza, sia molto difficile reintrodurlo in tali programmi.

188    In terzo luogo, è evidente, come emerge dalle lettere e dal rapporto della dmrkynetec Ltd, anch’essi prodotti dalle richiedenti in allegato alle loro memorie, che la sensibilità per le questioni di sanità pubblica da parte dei destinatari finali dei prodotti, vale a dire degli agricoltori, dei clienti e dei partner commerciali delle richiedenti, farà sì che venga meno la fiducia di tali soggetti nel flusilazolo. Si deve quindi ritenere che siano sufficientemente verosimili le affermazioni delle richiedenti, secondo cui sarà estremamente difficile ricostruire tale fiducia dopo un periodo di divieto del flusilazolo, che non si può escludere possa durare vari anni.

189    Infine, in quarto luogo, non si può escludere che venga compromessa anche l’immagine delle richiedenti nel settore industriale in questione, che è caratterizzato da una vivace concorrenza tra un numero limitato di grandi imprese.

190    Al riguardo occorre certo rilevare, come fa giustamente valere la Commissione, che, se il Tribunale annullasse la direttiva controversa, le richiedenti potrebbero organizzare una campagna stampa e pubblicitaria per riconquistare le quote di mercato perdute.

191    Tuttavia, si deve constatare che il fatto di condurre una campagna pubblicitaria magari vari anni dopo la scomparsa del flusilazolo non offre alcuna garanzia alle richiedenti di poter recuperare, anche solo parzialmente, le quote di mercato perdute, come testimonia il rapporto della dmrkynetec prodotto dalle richiedenti.

192    In proposito si deve precisare che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, l’assenza di problemi di sanità pubblica dovuti all’uso del flusilazolo successivamente alla sua commercializzazione non è di per sé idonea ad annullare, nell’ambito di una campagna pubblicitaria siffatta, l’effetto estremamente negativo che potrebbe avere un provvedimento di divieto di tale sostanza attiva.

193    Si deve inoltre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, se l’esecuzione di un atto di cui è chiesto l’annullamento nel ricorso principale può provocare un’evoluzione irreversibile sul mercato in cui il ricorrente è già presente, il danno che questi potrebbe subire, benché di ordine economico, può tuttavia essere eccezionalmente considerato irreparabile nell’ambito di un procedimento sommario (v. ordinanza del Tribunale 12 settembre 2001, causa T‑139/01 R, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione,Racc. pag. II‑2415, punto 94, e la giurisprudenza ivi citata).

194    Orbene, nella fattispecie il mercato in questione registrerebbe verosimilmente un’evoluzione irreversibile.

195    Pertanto non si può escludere che almeno una parte del danno che verrebbe subito dalle richiedenti, data la perdita delle loro quote di mercato, potrebbe essere irreversibile.

196    Per quanto riguarda la gravità del danno dovuto a una perdita di quote di mercato, si deve ricordare che, qualora il richiedente sia un’impresa, la gravità di un danno d’ordine materiale dev’essere valutata tenendo conto, in particolare, delle dimensioni di tale impresa (ordinanza del presidente del Tribunale 20 settembre 2005, causa T‑195/05 R, Deloitte Business Advisory/Commissione, Racc. pag. II‑3485, punto 156; v. anche, in tal senso, ordinanza del presidente della Corte 23 maggio 1990, cause riunite C‑51/90 R e C‑59/90 R, Comos Tank e a./Commissione,Racc. pag. I‑2167, punti 26 e 31, e ordinanza del presidente del Tribunale 22 dicembre 2004, causa T‑201/04 R, Microsoft/Commissione,Racc. pag. II‑4463, punto 257). Inoltre, la valutazione della situazione di fatto di una richiedente può essere effettuata prendendo in considerazione in particolare le caratteristiche del gruppo al quale essa si collega tramite il suo azionariato [ordinanza Solvay Pharmaceuticals/Consiglio, cit. supra al punto 174, punto 108; v. anche, in tal senso, ordinanze del presidente della Corte 7 marzo 1995, causa C‑12/95 P, Transacciones Marítimas e a./Commissione,Racc. pag. I‑467, punto 12, e 15 aprile 1998, causa C‑43/98 P(R), Camar/Commissione e Consiglio,Racc. pag. I‑1815, punto 36].

197    Nella fattispecie, la Commissione afferma che la perdita di quote di mercato che subirebbero le richiedenti avrebbe solo un impatto molto modesto sul loro fatturato, tenuto conto del gruppo cui esse appartengono. La Commissione deduce al riguardo un certo numero di argomenti diretti a dimostrare che le perdite finanziarie che tale gruppo potrebbe subire non ne metterebbero in discussione l’esistenza in alcun caso.

198    In proposito si deve rilevare che le richiedenti non affermano che la loro esistenza sarebbe compromessa dalla direttiva controversa. Esse deducono invece che la sola perdita di quote di mercato, se fosse dimostrata, costituirebbe un pregiudizio grave e irreparabile ai sensi della giurisprudenza, e che pertanto non occorre esaminare in quale misura la perdita delle quote di mercato possa avere ripercussioni sul gruppo cui esse appartengono.

199    Si deve ricordare che i provvedimenti provvisori richiesti si giustificherebbero solo se risultasse che, in mancanza di essi, le richiedenti si troverebbero in una situazione che può mettere in pericolo la loro stessa esistenza o modificare in modo irrimediabile le loro quote di mercato (v., in tal senso, ordinanza 30 giugno 1999, Pfizer Animal Health/Consiglio, cit. supra al punto 147, punto 138, e ordinanza Solvay Pharmaceuticals/Consiglio, cit. supra al punto 174, punto 107).

200    Pertanto, non occorre che le richiedenti dimostrino che la loro esistenza è messa in pericolo allorché esse invocano il rischio di una perdita di quote di mercato.

201    Tuttavia, incombe alle richiedenti dimostrare che il danno che secondo loro insorgerebbe è un danno grave.

202    È vero che, nel caso di specie, l’impatto finanziario della perdita dell’avviamento delle richiedenti connesso alla commercializzazione del flusilazolo non può essere considerato tale da mettere in pericolo l’esistenza del gruppo stesso cui esse appartengono. Tuttavia, la valutazione della gravità della perdita irreversibile di quote di mercato non può fondarsi, come sostiene la Commissione, solo sul valore contabile dell’avviamento cui si riferiscono le quote di mercato e sulla perdita di tale valore da parte del gruppo.

203    Si deve infatti ricordare che la presa in considerazione delle caratteristiche del gruppo comporta la valutazione di tutte le circostanze di fatto del caso di specie (v., in tal senso, ordinanza Aughinish Alumina/Commissione, cit. supra al punto 147, punti 69-78).

204    Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, spetta al giudice dell’urgenza valutare, in funzione delle circostanze pertinenti ad ogni caso di specie, se l’esecuzione immediata dell’atto di cui si domanda la sospensione possa recare al richiedente un danno grave ed imminente, insuscettibile di riparazione con una decisione successiva (ordinanze del presidente del Tribunale 7 maggio 2002, causa T‑306/01 R, Yusuf e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione,Racc. pag. II‑2387, punto 93, e 15 maggio 2003, causa T‑47/03 R, Sison/Consiglio,Racc. pag. II‑2047, punto 30).

205    Si deve constatare che, nella fattispecie, le richiedenti sono presenti sul mercato da oltre vent’anni e beneficiano di autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari a base di flusilazolo registrati per l’impiego su ventisei tipi di colture in quindici Stati membri. Inoltre, è pacifico che gli altri prodotti commercializzati dalle richiedenti godono di una reputazione commerciale che potrebbe essere significativamente intaccata da un divieto totale del flusilazolo a partire dal 30 giugno 2008. La perdita di quote di mercato delle richiedenti, che sono state costituite grazie a un know-how, a investimenti in materia di ricerca e sviluppo e alla creazione di una clientela nell’arco di molti anni su un mercato caratterizzato da una forte concorrenza, dev’essere considerata, tenuto conto di tali circostanze, idonea a causare loro un danno grave. Il fatto che tale perdita abbia solo un’influenza limitata sul fatturato del gruppo non può bastare, nelle circostanze del caso di specie, ad escludere la gravità del danno in questione.

 Sulla ponderazione degli interessi

206    Nell’ambito di una domanda di provvedimenti provvisori, il giudice dell’urgenza dinanzi al quale venga prospettato il rischio per il richiedente di subire un danno grave e irreparabile è tenuto, allorché procede al bilanciamento dei diversi interessi in gioco, a verificare se l’eventuale annullamento della decisione controversa da parte del giudice di merito consentirebbe il rovesciamento della situazione che si sarebbe prodotta a seguito dell’esecuzione immediata della decisione stessa e, in senso inverso, a verificare se la sospensione dell’esecuzione di tale decisione sarebbe idonea ad ostacolarne la piena efficacia nel caso in cui il ricorso di merito venisse rigettato (ordinanza del presidente del Tribunale 20 luglio 2006, causa T‑114/06 R, Globe/Commissione,Racc. pag. II‑2627, punto 147; v. anche, in tal senso, ordinanza del presidente della Corte 26 giugno 2003, cause riunite C‑182/03 R e C‑217/03 R, Belgio e Forum 187/Commissione,Racc. pag. I‑6887, punto 142).

207    In proposito occorre ricordare che, in linea di principio, gli imperativi di tutela della sanità pubblica devono incontestabilmente assumere un’importanza preponderante rispetto a considerazioni di ordine economico (v. ordinanza del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T‑70/99 R, Alpharma/Consiglio,Racc. pag. II‑2027, punto 152, e la giurisprudenza ivi citata).

208    Orbene, nella fattispecie, i motivi addotti dalla Commissione per giustificare l’adozione della direttiva controversa si fondano sui rischi di perturbazione endocrina che il flusilazolo potrebbe presentare. Nondimeno, si deve constatare che la stessa Commissione aveva lasciato intendere, per l’intera procedura di esame, che, in base alle prove scientifiche effettuate e sul fondamento delle informazioni e degli studi forniti dalla notificante su richiesta della Commissione medesima, il flusilazolo era sicuro.

209    Infatti, in base a tale esame, la Commissione aveva proposto di iscrivere il flusilazolo nell’allegato I della direttiva 91/414. I provvedimenti inizialmente presentati al comitato prevedevano di limitare il periodo di iscrizione a sette anni affinché gli Stati membri dessero precedenza al riesame dei prodotti fitosanitari contenenti flusilazolo che si trovavano già sul mercato.

210    Come emerge dall’ottavo ‘considerando’ della direttiva controversa, solo dopo un esame in seno al comitato e al Consiglio la Commissione ha modificato la sua proposta, in base a preoccupazioni espresse da alcuni Stati membri, ritenendo che fossero necessarie restrizioni supplementari per ridurre il rischio a un livello che potesse essere considerato accettabile e conforme al livello elevato di protezione perseguito nella Comunità.

211    La Commissione ha quindi introdotto, oltre a un certo numero di restrizioni che figurano nella sua proposta iniziale, la limitazione del periodo d’iscrizione a diciotto mesi, anziché a sette anni come inizialmente previsto.

212    Poiché il comitato non aveva emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente, la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta contenente le restrizioni contestate. Alla scadenza del termine fissato dalla direttiva 91/414, il Consiglio non aveva adottato l’atto esecutivo proposto né si era espresso contro tale proposta. La Commissione ha quindi potuto adottare la proposta con le restrizioni contestate.

213    In tale contesto, si deve rilevare che, in primo luogo, il flusilazolo è prodotto e commercializzato dalle richiedenti da oltre vent’anni.

214    In secondo luogo, non è dimostrato, in base alle memorie delle parti, che il suo impiego sia stato causa di rischi per la sanità pubblica.

215    In terzo luogo, l’esame del flusilazolo è durato oltre tredici anni, durante i quali la posizione della Commissione è stata costante per quanto riguarda l’innocuità della sostanza, e solo dopo averne proposto l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414 per un periodo di dieci anni, a seguito delle discussioni tenutesi in seno al comitato, la Commissione ha avanzato la proposta di limitare tale periodo d’iscrizione a sette anni, per poi ridurlo in definitiva a diciotto mesi.

216    Infine, in quarto luogo, il flusilazolo è stato ritenuto sufficientemente sicuro per ammetterne l’uso in certe colture e il divieto di impiegarlo per colture diverse sembra derivare solo da preoccupazioni espresse da alcuni Stati membri.

217    Si deve inoltre sottolineare che, fatto salvo quanto dichiarato al punto 160 supra, la Commissione, da parte sua, non esclude la possibilità che l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414 di cui beneficia il flusilazolo possa essere estesa in futuro ad altre colture.

218    Orbene, senza che il giudice dell’urgenza si sostituisca alla Commissione nella valutazione di considerazioni tecniche per loro natura complesse, si deve constatare che le richiedenti si limitano a chiedere il mantenimento di una situazione che esiste da molti anni.

219    È giocoforza constatare che, in questa fase, risulta, da un lato, che la Commissione non ha potuto portare a termine tutte le valutazioni richieste nel periodo di quindici anni concessole a tale scopo, il che ha condotto, a danno delle richiedenti, a una valutazione incompleta, e, dall’altro, che, se è vero che gli effetti del flusilazolo su determinate colture sono ancora ignoti, nondimeno i prodotti fitosanitari che utilizzano tale sostanza attiva sono stati ammessi dagli Stati membri per oltre quindici anni senza, a prima vista, che fosse ritenuta necessaria alcuna misura di divieto o di salvaguardia in relazione ai prodotti delle richiedenti.

220    Ne consegue che un provvedimento diretto a sospendere l’esecuzione delle restrizioni contestate fino al termine del procedimento principale non risulta, nel caso di specie, idoneo a compromettere la salute più della mancata adozione di misure sia a livello comunitario che a livello nazionale per oltre quindici anni, soprattutto in considerazione del fatto che non è stato denunciato alcun effetto nocivo certo del flusilazolo e sono anzi stati identificati impieghi sicuri sia dallo Stato membro relatore che dal comitato di riesame.

221    Si deve inoltre ricordare, da un lato, che l’art. 4, n. 5, della direttiva 91/414 consente di riesaminare in qualsiasi momento le autorizzazioni di cui beneficiano i prodotti fitosanitari se risulta che non sono più soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, fra i quali figura l’esigenza che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, tali prodotti non abbiano effetti nocivi, in maniera diretta o indiretta, sulla salute dell’uomo o degli animali o sulle acque sotterranee e che non abbiano nessun influsso inaccettabile sull’ambiente.

222    Dall’altro lato, l’art. 11, n. 1, della direttiva 91/414 prevede che, se uno Stato membro ha un motivo valido di ritenere che un prodotto da esso autorizzato o che è tenuto ad autorizzare conformemente all’art. 10 della direttiva costituisca un rischio per la salute umana o degli animali o per l’ambiente, può limitarne o proibirne provvisoriamente l’uso e/o la vendita nel proprio territorio. In tal caso, esso deve informare immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tale decisione e indicarne i motivi.

223    Sembra quindi che, ove necessario, potrebbero adottarsi misure di salvaguardia ai sensi della direttiva 91/414 qualora le restrizioni contestate venissero sospese fino alla pronuncia della sentenza nella causa principale.

224    D’altro canto, l’esecuzione della direttiva controversa è idonea ad incidere significativamente sugli interessi non solo delle richiedenti, ma anche di terzi. In particolare, anche se le richiedenti non sono riuscite a dimostrare prima facie, come si è dichiarato supra ai punti 162-173, che la direttiva controversa potrebbe comportare la chiusura del loro sito industriale di Cernay, ci si può ragionevolmente attendere che le conseguenze di una riduzione irreversibile delle quote di mercato delle richiedenti saranno rilevanti. In particolare, non si possono escludere la probabile riduzione degli addetti di tale sito industriale né le ripercussioni sulle imprese dedite al trattamento del flusilazolo.

225    Inoltre, le richiedenti affermano che vi saranno ripercussioni sugli agricoltori che utilizzano il flusilazolo e sull’agricoltura europea in generale, soprattutto perché attualmente non esiste alcuna soluzione tecnica diversa dal flusilazolo per trattare le malattie del legno della vite, non esiste alcun prodotto registrato idoneo a contrastare la phomopsis del girasole e, infine, il flusilazolo è l’unico prodotto che consenta di trattare le malattie del lino e della canapa.

226    Orbene, la Commissione si limita a contestare tali argomenti facendo valere che essi sono in contraddizione con quelli svolti dalle richiedenti per contestare la sostituibilità del flusilazolo con altri prodotti concorrenti.

227    In proposito è sufficiente rilevare che il fatto che il flusilazolo abbia proprietà uniche su determinate colture non esclude palesemente che esso possa essere rimpiazzato da altre sostanze sul mercato dei fungicidi triazoli per altre colture. L’argomento della Commissione non può quindi essere accolto.

228    Di conseguenza, si deve concludere che la ponderazione degli interessi in gioco pende a favore della concessione dei provvedimenti provvisori richiesti.

229    Alla luce di quanto precede, si deve concludere che nel caso di specie sussistono le condizioni per la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti.

230    Pertanto, occorre sospendere, fino alla pronuncia della sentenza nella causa principale, da un lato, la scadenza dell’iscrizione del flusilazolo nell’allegato I della direttiva 91/414, fissata per il 30 giugno 2008 dall’allegato della direttiva controversa, nonché la data entro la quale gli Stati membri modificano o revocano, se del caso, previa valutazione, l’autorizzazione accordata ai prodotti contenenti flusilazolo, fissata al 30 giugno 2008 dall’art. 3, n. 2, secondo comma, della direttiva controversa, e, dall’altro, la restrizione prevista nella parte A delle disposizioni specifiche dell’allegato della direttiva controversa, che riguarda i tipi di colture sui quali l’impiego del flusilazolo può essere autorizzato dagli Stati membri, ossia i cereali diversi dal riso, il granturco, i semi di colza e la barbabietola da zucchero.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      È sospesa, sino alla pronuncia della sentenza nella causa principale, la scadenza dell’iscrizione del flusilazolo nell’allegato I della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, fissata al 30 giugno 2008 dall’allegato della direttiva della Commissione 11 dicembre 2006, 2006/133/CE, che modifica la direttiva 91/414 con l’iscrizione della sostanza attiva flusilazolo.

2)      È sospesa, sino alla pronuncia della sentenza nella causa principale, la data entro la quale gli Stati membri modificano o revocano, se del caso, previa valutazione, l’autorizzazione accordata ai prodotti contenenti flusilazolo, fissata al 30 giugno 2008 dall’art. 3, n. 2, secondo comma, della direttiva 2006/133.

3)      È sospesa, sino alla pronuncia della sentenza nella causa principale, la restrizione prevista nella parte A delle disposizioni specifiche dell’allegato della direttiva 2006/133, relativa ai tipi di colture sui quali l’uso del flusilazolo può essere autorizzato dagli Stati membri, ossia i cereali diversi dal riso, il granturco, i semi di colza e la barbabietola da zucchero.

4)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 19 luglio 2007.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      B. Vesterdorf


* Lingua processuale: l'inglese.


1 – Dati riservati non riportati.