SENTENZA DELLA CORTE
11 novembre 1997(1)
[234s«Concorrenza Artt. 85, 86 e 90 del Trattato CE Rigetto di una denuncia
vertente al contempo su provvedimenti statali e su un comportamento privato
Applicabilità degli artt. 85 e 86 alle imprese che si conformano a una normativa
nazionale»[s
Nei procedimenti riuniti C-359/95 P e C-379/95 P,
Commissione delle Comunità europee
rappresentata dai signori Francisco Enrique González-Díaz e Richard Lyal, membri
del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo
presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre
Wagner, Kirchberg,
e
Repubblica francese
rappresentata dal signor Jean-François Dobelle, direttore aggiunto presso la
direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, assistito dalla signora
Catherine de Salins, vicedirettore presso la stessa direzione, e dal signor Jean-Marc
Belorgey, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con
domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8B,
boulevard Joseph II,
ricorrenti,
aventi ad oggetto due ricorsi diretti all'annullamento della sentenza del Tribunale
di primo grado delle Comunità europee (prima sezione ampliata) 18 settembre
1995, nella causa T-548/93, Ladbroke Racing/Commissione (Racc. pag. II-2565),
procedimento in cui l'altra parte è:
Ladbroke Racing Ltd,società di diritto inglese, con i signori Jeremy Lever, QC, e
Christopher Vajda, barrister, su incarico del signor Stephen Kon, solicitor, con
domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avvocati Winandy & Err,
60, avenue Gaston Diderich,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann,
H. Ragnemalm e R. Schintgen, presidenti di sezione, G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn
(relatore), J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann,
giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 21 gennaio 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 maggio
1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- Con ricorsi depositati nella cancelleria della Corte il 22 e il 27 novembre 1995, la
Commissione delle Comunità europee (causa C-359/95 P) e la Repubblica francese
(causa C-379/95 P) hanno impugnato, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della
Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado 18 settembre 1995,
causa T-548/93, Ladbroke Racing/Commissione (Racc. pag. II-2565, in prosieguo:
la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della
Commissione contenuta nella sua lettera 29 luglio 1993, che aveva respinto una
denuncia depositata dalla Ladbroke Racing Ltd (in prosieguo: la «Ladbroke») ai
sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato CE (in prosieguo: la «decisione controversa»).
- Con ordinanza 29 gennaio 1996, il presidente della Corte ha disposto la riunione
delle cause C-359/95 P e C-379/95 P ai fini della fase scritta e orale nonché della
sentenza.
- Come si evince dai punti 2-7 della sentenza impugnata, il 24 novembre 1989 la
Ladbroke ha presentato alla Commissione una denuncia (IV/33.374) diretta, da una
parte, contro la Repubblica francese ai sensi dell'art. 90 del Trattato CE e,
dall'altra, ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato, contro le dieci principali società
di corse in Francia nonché contro il Pari mutuel urbain, un consorzio d'interesse
economico costituito dalle dette dieci società di corse in Francia per gestire i loro
diritti all'organizzazione di scommesse sulle corse ippiche al totalizzatore fuori
ippodromo (in prosieguo: il «PMU»).
- La gestione da parte del PMU dei diritti delle società di corse per l'organizzazione
di tali scommesse avveniva inizialmente sotto forma di «servizio comune» operante
nell'ambito di un decreto dell'11 luglio 1930, relativo all'estensione delle scommesse
al totalizzatore fuori ippodromo, che, adottato in applicazione dell'art. 186 della
legge finanziaria 16 aprile 1930, disponeva, nel suo articolo 1: «Si potrà procedere,
con l'autorizzazione del Ministro dell'Agricoltura, all'organizzazione e al
funzionamento del Pari mutuel fuori dagli ippodromi da parte delle società di corse
parigine che agiscono in comune con la collaborazione delle società di corse di
provincia». Secondo le disposizioni dell'art. 13 del decreto 14 novembre 1974,
n. 74-954, relativo alle società di corse ippiche, il PMU provvede, a partire da tale
data, alla gestione dei diritti delle società di corse sulle scommesse al totalizzatore
fuori ippodromo, in via esclusiva, nei limiti in cui tali disposizioni prevedono che
«le società di corse autorizzate a organizzare le scommesse al totalizzatore fuori
dagli ippodromi (...) ne affidano la gestione ad un servizio comune denominato Pari
mutuel urbain». Tale esclusiva del PMU è inoltre tutelata dal divieto, per soggetti
diversi dal PMU, di effettuare o di accettare scommesse sulle corse ippiche (art.
8 del decreto interministeriale 13 settembre 1985, recante regolamento del Pari
mutuel urbain). Essa si estende alle scommesse accettate all'estero sulle corse
organizzate in Francia nonché alle scommesse accettate in Francia su corse
organizzate all'estero, le quali possono, del pari, essere fatte solo dalle società
autorizzate e/o dal PMU (art. 15, n. 3, della legge 23 dicembre 1964, n. 64-1279,
recante la legge finanziaria per il 1965, e art. 21 del decreto 4 ottobre 1983, n. 83-878, relativo alle società di corse ippiche e alle scommesse al totalizzatore) (punto
3 della sentenza impugnata).
- La denuncia riguardava in particolare queste modalità di organizzazione in Francia
delle scommesse al totalizzatore fuori ippodromo.
- Per quanto riguarda la parte della denuncia diretta contro il PMU e le società che
ne fanno parte, la Ladbroke deduceva l'esistenza di accordi o di pratiche
concordate delle società di corse autorizzate in Francia tra di loro e con il PMU,
volti, in violazione dell'art. 85 del Trattato, a concedere al PMU diritti esclusivi per
la gestione e l'organizzazione delle scommesse al totalizzatore fuori ippodromo
sulle corse organizzate o controllate dalle dette società (punto 5 della sentenza
impugnata). La concessione al PMU di tali diritti esclusivi avrebbe costituito altresì,
in violazione dell'art. 86 del Trattato, un abuso di posizione dominante da parte
delle società di corse (punto 6 della sentenza impugnata).
- Questa parte della denuncia riguardava inoltre accordi o pratiche concordate
diretti, in violazione dell'art. 85 del Trattato, ad appoggiare una domanda e il
conseguimento di un aiuto di Stato a favore del PMU nonché a consentire a
quest'ultimo di estendere le sue attività a Stati membri diversi dalla Repubblica
francese (punto 5 della sentenza impugnata). Vi si chiedeva altresì di porre fine
alle infrazioni all'art. 86 del Trattato derivanti dall'ottenimento da parte del PMU
di un aiuto statale illegittimo e dall'uso dei vantaggi procurati da tale aiuto per
affrontare la concorrenza. Infine, la Ladbroke segnalava alla Commissione altri
abusi di posizione dominante da parte del PMU, consistenti nello sfruttamento
degli scommettitori, utilizzatori dei suoi servizi (punto 6 della sentenza impugnata).
- Quanto alla parte della denuncia diretta contro la Repubblica francese, la
Ladbroke sosteneva che quest'ultima aveva violato, anzitutto, gli artt. 3, lett. g), [ex
3, lett. f)], 5, 52, 53, 85, 86 e 90, n. 1, del Trattato CE, a seguito dell'emanazione
e del mantenimento in vigore di una normativa che conferisce fondamento giuridico
agli accordi delle società di corse tra di loro, da una parte, e con il PMU, dall'altra,
concedendo a quest'ultimo diritti esclusivi in materia di accettazione di scommesse
fuori ippodromo e vietando a chiunque di effettuare o di accettare, se non tramite
il PMU, scommesse fuori ippodromo sulle corse ippiche organizzate in Francia. La
Repubblica francese avrebbe inoltre infranto gli artt. 3, lett. g) [ex lett. f)], 52, 53,
59, 62, 85, 86 e 90, n. 1, del Trattato CE, a seguito dell'emanazione e del
mantenimento in vigore di una normativa che vieta a chiunque di effettuare in
Francia scommesse su corse organizzate all'estero, se non tramite le società
autorizzate e/o il PMU. Infine, avrebbe violato gli artt. 90, n. 1, 92 e 93 del Trattato
CE, a seguito degli aiuti illegittimi concessi al PMU (punto 7 della sentenza
impugnata).
- Con la decisione controversa la Commissione ha respinto la denuncia presentata
ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato contro il PMU e le società che ne fanno
parte per ragioni vertenti sia sull'inapplicabilità degli artt. 85 e 86 del Trattato, sia
sulla carenza di interesse comunitario (punti 13-19 della sentenza impugnata).
- La Commissione non ha preso posizione sugli aspetti della denuncia diretta contro
la Repubblica francese ai sensi dell'art. 90 del Trattato. Prima che la Commissione
adottasse la decisione controversa, un ricorso per carenza proposto dalla Ladbroke
fondato sul fatto che la Commissione si era astenuta dall'avvalersi dei poteri
conferitile dall'art. 90, n. 3, del Trattato, era stato dichiarato irricevibile dal
Tribunale con sentenza 27 ottobre 1994, causa T-32/93, Ladbroke/Commissione
(Racc. pag. II-1015, punto 37) (punto 10 della sentenza impugnata).
- Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione controversa in
quanto la Commissione, avendo respinto definitivamente la parte della denuncia
diretta contro il PMU e le società che vi aderiscono, in ragione dell'inapplicabilità
degli artt. 85 e 86 del Trattato e della carenza di interesse comunitario, senza avere
preventivamente concluso l'esame della compatibilità della normativa nazionale
francese con le norme del Trattato sulla concorrenza, non aveva adempiuto il suo
obbligo di esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla
sua attenzione dai denuncianti al fine di poter soddisfare l'esigenza di certezza che
deve caratterizzare una decisione definitiva relativa all'esistenza o meno di
un'infrazione (punto 50 della sentenza impugnata). La Commissione avrebbe quindi
fondato il suo ragionamento su un'interpretazione giuridicamente erronea dei
presupposti in presenza dei quali può essere dato un giudizio definitivo sulla
sussistenza o meno delle infrazioni dedotte (punto 51 della sentenza impugnata).
- Per una più ampia illustrazione dei fatti, si fa rinvio ai punti 1-19 della sentenza
impugnata.
- La Commissione conclude che la Corte voglia:
1) annullare la sentenza impugnata nella parte in cui quest'ultima annulla la
decisione controversa;
2) respingere il ricorso ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE e
3) condannare la Ladbroke alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
- La Repubblica francese conclude che la Corte voglia:
1) annullare la sentenza impugnata nella parte in cui quest'ultima annulla la
decisione controversa e
2) accogliere le conclusioni presentate dalla Commissione dinanzi al Tribunale.
- La Ladbroke conclude che la Corte voglia:
1) respingere i ricorsi proposti nei procedimenti C-359/95 P e C-379/95 P;
2) condannare la Commissione e la Repubblica francese alle spese della
Ladbroke;
3) in subordine, qualora la Corte dovesse accogliere i ricorsi, esaminare la
causa e statuire sui punti rimasti irrisolti del ricorso della Ladbroke nella
causa T-548/93, oppure rinviare la causa al Tribunale perché si pronunci
su tali punti.
- A sostegno del suo ricorso la Commissione deduce tre motivi. Il primo verte su un
errore di diritto, in quanto il Tribunale ha ritenuto che, allorché l'art. 90, da una
parte, e gli artt. 85 e 86 del Trattato, dall'altra, possono essere pertinenti ai fini
della soluzione della stessa causa, la Commissione prima di pronunciarsi
sull'applicabilità degli artt. 85 e 86 o sulla sussistenza di un interesse comunitario
a istruire la denuncia debba concludere il suo esame alla luce dell'art. 90. Così
pronunciandosi, il Tribunale avrebbe introdotto un ordine di precedenza tra il
procedimento previsto dal regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo
regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag.
204), e quello diretto contro uno Stato membro per inadempimento ai suoi
obblighi, il che sarebbe incompatibile con il potere discrezionale della Commissione
di decidere quale aspetto di una denuncia debba essere esaminato per primo e
contro quale soggetto per primo (imprese o Stato membro) debba essere avviato
il procedimento.
- Il secondo motivo verte su un errore di diritto consistente nel fatto che il Tribunale
ha ritenuto che tale principio generale debba trovare applicazione anche allorché
un accertamento ai sensi dell'art. 90 non è necessario, dal punto di vista logico, ai
fini dell'accertamento dell'applicabilità degli artt. 85 o 86 del Trattato. Nel caso
di specie il Tribunale avrebbe trascurato la constatazione fatta dalla Commissione
secondo cui, a prescindere dalla compatibilità della normativa francese con il
Trattato, mancavano comunque taluni dei presupposti necessari per l'applicazione
degli artt. 85 e 86 e, in ogni caso, non vi era un interesse sufficiente ad istruire la
denuncia ai sensi degli artt. 85 e 86.
- Il terzo motivo concerne la carenza di motivazione, in quanto il Tribunale sarebbe
venuto meno all'obbligo di spiegare perché la Commissione avrebbe dovuto
esaminare la normativa francese sotto il profilo dell'art. 90 prima di respingere le
domande contenute nella denuncia ai sensi degli artt. 85 e 86, nonché di chiarire
perché la Commissione non potesse tener conto dell'interesse comunitario per
determinare la precedenza da attribuire ai diversi aspetti della denuncia, oppure
in che senso la Commissione avrebbe valutato in modo manifestamente erroneo,
nella fattispecie, l'interesse comunitario.
- Anche la Repubblica francese deduce, a sostegno del suo ricorso, tre motivi. Il
primo verte su un errore di diritto consistente nel fatto che il Tribunale non
avrebbe tenuto conto della giurisprudenza della Corte secondo la quale, qualora
determinati provvedimenti statali non lascino alle imprese alcuna libertà di azione,
come si sarebbe verificato nella specie sin dal 1974, gli artt. 85 e 86 del Trattato
non potrebbero essere applicati nei confronti di queste ultime fintantoché tali
provvedimenti restassero in vigore.
- Rispondendo a questo motivo del governo francese, la Commissione precisa
tuttavia che occorre distinguere tra i provvedimenti statali che impongono alleimprese comportamenti contrari agli artt. 85 e 86 del Trattato e quelli che, senza
imporre alcun comportamento in contrasto con tali norme, creano un contesto
giuridico atto, di per sé, a limitare la concorrenza. Nel primo caso, la Commissione
ritiene che l'art. 85 rimanga applicabile al comportamento delle imprese malgrado
l'esistenza di obblighi di legge nazionali, a prescindere dall'eventuale applicazione,
rispetto ai detti provvedimenti statali, degli artt. 3, lett. g), 5 e 85 del Trattato. La
Commissione sostiene infatti che un'impresa potrebbe e dovrebbe, in forza della
preminenza del diritto comunitario e dell'effetto diretto degli artt. 85, n. 1, e 86 del
Trattato, rifiutare di conformarsi a un provvedimento statale che imponga un
comportamento contrastante con tali disposizioni.
- Nel secondo caso, invece, l'art. 85 potrebbe, in determinate circostanze, non essere
applicabile. E' quanto avverrebbe nel caso di specie, in cui la normativa del 1974
non imporrebbe la conclusione di un accordo tra le principali società di corse, bensì
affiderebbe essa stessa al PMU, in via esclusiva, l'organizzazione delle scommesse
al totalizzatore fuori ippodromo. L'effetto restrittivo per la concorrenza deriverebbe
quindi direttamente dalla normativa nazionale, senza che occorra alcun
comportamento dell'impresa.
- Il secondo motivo del governo francese riguarda un errore di diritto consistente nel
fatto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto di una giurisprudenza costante
secondo la quale la persona che proponga una domanda ai sensi del regolamento
n. 17 non ha il diritto di esigere l'adozione di una decisione definitiva in ordine alla
sussistenza o meno della dedotta infrazione agli artt. 85 e 86 del Trattato. In
particolare, il Tribunale non avrebbe preso in esame la motivazione della
Commissione sulla carenza di interesse comunitario a dar seguito alla denuncia, la
quale carenza sarebbe determinata dalla circostanza che, dal 1974, l'assenza di
concorrenza sul mercato francese dell'accettazione di scommesse deriva
direttamente dalla normativa vigente, cosicché l'eventuale accertamento di
un'infrazione agli artt. 85 e 86 da parte delle società di corse e del PMU non
avrebbe alcun effetto utile sulle condizioni di concorrenza a partire da tale data;
per quanto riguarda il periodo precedente il 1974, l'accertamento di un'eventuale
infrazione alle norme del Trattato potrebbe soltanto condurre all'attribuzione di un
risarcimento dei danni, che tuttavia la Commissione non è competente a disporre.
- Il terzo motivo del governo francese verte su un errore di diritto consistente nel
fatto che il Tribunale avrebbe messo in discussione il potere discrezionale della
Commissione di agire contro uno Stato membro a causa di una sua normativa che
si asserisce essere in contrasto con il Trattato.
- Giova rilevare che, con i vari motivi dedotti, la Commissione e la Repubblica
francese contestano, sia pure in termini e a fini diversi, la fondatezza
dell'argomento del Tribunale secondo il quale la Commissione avrebbe dovuto
anzitutto concludere il suo esame della compatibilità della normativa nazionale
francese con le norme del Trattato sulla concorrenza, e solo successivamente
avrebbe potuto respingere definitivamente la denuncia ai sensi degli artt. 85 e 86
del Trattato.
- Occorre pertanto esaminare questo argomento nonché il ragionamento che esso
sottende.
- Il Tribunale ha rilevato, al punto 46 della sentenza impugnata, che la Commissione
aveva «avviato la procedura d'esame della denuncia della ricorrente ai sensi
dell'art. 90 del Trattato al fine di valutare la compatibilità della normativa
nazionale francese con le altre disposizioni del Trattato e che tale procedura è
ancora pendente». Secondo il Tribunale, occorreva pertanto «valutare se la
Commissione potesse respingere definitivamente la denuncia della ricorrente ai
sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato e del regolamento n. 17, senza avere in
precedenza concluso l'esame della denuncia ai sensi dell'art. 90 del Trattato».
- Il Tribunale ha osservato, al punto 47 della sentenza impugnata, che «la
Commissione ha sostenuto, nell'ambito della fase scritta del procedimento e
durante la trattazione orale, che il problema di concorrenza sollevato dalla
denuncia della ricorrente potrebbe essere risolto solo attraverso l'esame della
compatibilità della normativa nazionale francese relativa al monopolio legale del
PMU con le norme del Trattato e attraverso un eventuale intervento ai sensi
dell'art. 90 del Trattato e che, di conseguenza, tale esame assumeva un carattere
prioritario, essendo i suoi risultati validi per tutti gli accordi preventivi o futuri tra
le società di corse (controricorso, punto 46)». Il Tribunale ne ha dedotto che «ai
sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato, la valutazione dei comportamenti delle società
di corse e del PMU, descritti dalla Ladbroke nella sua denuncia, non ha potuto
essere pienamente effettuata senza una previa valutazione della normativa
nazionale alla luce delle disposizioni del Trattato».
- Secondo il Tribunale, qualora la Commissione avesse accertato la conformità della
normativa nazionale de qua alle disposizioni del Trattato, i comportamenti delle
società di corse e del PMU conformi a tale normativa nazionale avrebbero dovuto
anch'essi essere considerati compatibili con gli artt. 85 e 86 del Trattato, mentre,
nel caso in cui i comportamenti di cui trattasi non fossero stati conformi a tale
normativa, sarebbe rimasto ancora da determinare se essi costituissero infrazioni
agli artt. 85 e 86 del Trattato (punto 48 della sentenza impugnata). Per contro,
qualora la Commissione avesse constatato che la normativa nazionale contravveniva
alle disposizioni del Trattato, essa avrebbe dovuto valutare, successivamente, se il
fatto che le società e il PMU si conformassero alle disposizioni di tale normativa
potesse o meno dar luogo all'adozione di provvedimenti nei loro confronti, diretti
a porre fine a violazioni degli artt. 85 e 86 del Trattato (punto 49 della sentenza
impugnata).
- Il Tribunale ha quindi concluso, al punto 50 della sentenza impugnata, che
«adottando la decisione di respingere definitivamente la denuncia della ricorrente,
ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato, senza avere in precedenza concluso l'esame
della compatibilità della normativa nazionale francese con le disposizioni del
Trattato, non si può ritenere che la Commissione abbia adempiuto il suo obbligo
di esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla sua
attenzione dai denuncianti (...) al fine di poter soddisfare l'esigenza di certezza che
deve caratterizzare una decisione definitiva relativa all'esistenza o meno di
un'infrazione (...) Essa non aveva dunque il diritto di concludere, in tale fase, per
l'inapplicabilità delle citate disposizioni del Trattato ai comportamenti delle
principali società di corse francesi e del PMU contestati dalla ricorrente e, di
conseguenza, per l'assenza di interesse comunitario ad accertare le asserite
infrazioni denunciate dalla ricorrente, poiché si trattava di passate infrazioni alle
regole della concorrenza».
- Il ragionamento del Tribunale muove dunque dalla premessa che la legittimità,
rispetto agli artt. 85 e 86 del Trattato, del comportamento delle imprese che si
conformano a una normativa nazionale, nonché l'azione che vi è interesse a
promuovere nei loro confronti, debbano essere valutate sulla scorta della
compatibilità o meno di tale normativa con il Trattato.
- Si deve rilevare in proposito che la compatibilità di una normativa nazionale con
le norme del Trattato sulla concorrenza non può essere ritenuta determinante
allorché si tratta di verificare l'applicabilità degli artt. 85 e 86 del Trattato ai
comportamenti delle imprese che si conformano alla detta normativa.
- Vero è che la valutazione, rispetto agli artt. 85 e 86 del Trattato, dei
comportamenti delle società di corse e del PMU esige una previa analisi della
normativa francese, tuttavia tale analisi ha quale unico obiettivo quello di
verificare l'incidenza della normativa de qua su tali comportamenti.
- Infatti, gli artt. 85 e 86 del Trattato riguardano soltanto comportamenti
anticoncorrenziali adottati dalle imprese di loro propria iniziativa (v., in tal senso,
con riferimento all'art. 86 del Trattato, sentenze 20 marzo 1985, causa 41/83,
Italia/Commissione, Racc. pag. 873, punti 18-20, 19 marzo 1991, causa C-202/88,
Francia/Commissione, detta «Terminali», Racc. pag. I-1223, punto 55, e 13
dicembre 1991, causa C-18/88, GB-Inno-BM, Racc. pag. I-5951, punto 20). Se un
comportamento anticoncorrenziale viene imposto alle imprese da una normativa
nazionale o se quest'ultima crea un contesto giuridico che di per sé elimina ogni
possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro, gli artt. 85 e 86 non
trovano applicazione. In una situazione del genere la restrizione alla concorrenza
non trova origine, come queste norme implicano, in comportamenti autonomi delle
imprese (v. altresì sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73,
54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag.
1663, punti 36-72, in partic. punti 65 e 66 nonché 71 e 72).
- Gli artt. 85 e 86 del Trattato si applicano invece nel caso in cui la normativa
nazionale lasci sussistere la possibilità di una concorrenza che possa essere
ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi delle imprese (v. sentenze
29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, Van Landewyck e
a./Commissione, Racc. pag. 3125; 10 dicembre 1985, cause riunite 240/82-242/82,
261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, Stichting Sigarettenindustrie e a./Commissione,
Racc. pag. 3831, e 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione,
non ancora pubblicata nella Raccolta).
- Nell'ambito dell'esame, da parte della Commissione, dell'applicabilità degli artt. 85
e 86 del Trattato ai comportamenti delle imprese, la previa valutazione di una
normativa nazionale, che incida su tali comportamenti, è quindi diretta unicamente
ad accertare se la detta normativa lasci sussistere la possibilità di una concorrenza
che possa essere ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi da parte
delle imprese interessate.
- Ne consegue che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha dichiarato
che la Commissione, avendo definitivamente respinto la denuncia in ragione
dell'inapplicabilità degli artt. 85 e 86 del Trattato e della carenza di interesse
comunitario prima di concludere il suo esame di compatibilità della normativa
nazionale francese con le norme del Trattato sulla concorrenza, ha fondato il suo
iter logico su un'interpretazione giuridicamente erronea dei presupposti in presenza
dei quali è possibile esprimere una valutazione definitiva sulla sussistenza o meno
delle infrazioni contestate.
- Pertanto, la sentenza impugnata dev'essere annullata, senza che occorra esaminare
gli altri argomenti dedotti dalle ricorrenti.
Sul rinvio della causa al Tribunale
- Ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia,
quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal
caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti
lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da
quest'ultimo.
- Poiché lo stato degli atti non consente di statuire definitivamente, in quanto il
Tribunale si è pronunciato soltanto su una delle censure sollevate dalla Ladbroke,
la causa deve essergli rinviata.
Per questi motivi,LA CORTE
dichiara e statuisce:
- La sentenza del Tribunale di primo grado 18 settembre 1995, causa
T-548/93, Ladbroke Racing/Commissione, è annullata.
- La causa è rinviata al Tribunale di primo grado
- Le spese sono riservate.
Rodríguez IglesiasGulmann
Ragnemalm
Schintgen Mancini Kapteyn Murray
Edward Puissochet Hirsch Jann
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l' 11 novembre 1997.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
G.C. Rodríguez Iglesias
1: Lingua processuale: l'inglese.