Language of document : ECLI:EU:C:1997:531

SENTENZA DELLA CORTE

11 novembre 1997(1)

«Concorrenza — Artt. 85, 86 e 90 del Trattato CE — Rigetto di una denuncia vertente al contempo su provvedimenti statali e su un comportamento privato — Applicabilità degli artt. 85 e 86 alle imprese che si conformano a una normativa nazionale»

Nei procedimenti riuniti C-359/95 P e C-379/95 P,

Commissione delle Comunità europee

rappresentata dai signori Francisco Enrique González-Díaz e Richard Lyal, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
e
Repubblica francese
rappresentata dal signor Jean-François Dobelle, direttore aggiunto presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, assistito dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la stessa direzione, e dal signor Jean-Marc Belorgey, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8B, boulevard Joseph II,

ricorrenti,

aventi ad oggetto due ricorsi diretti all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (prima sezione ampliata) 18 settembre 1995, nella causa T-548/93, Ladbroke Racing/Commissione (Racc. pag. II-2565),

procedimento in cui l'altra parte è:

Ladbroke Racing Ltd,società di diritto inglese, con i signori Jeremy Lever, QC, e Christopher Vajda, barrister, su incarico del signor Stephen Kon, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avvocati Winandy & Err, 60, avenue Gaston Diderich,

LA CORTE,



composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm e R. Schintgen, presidenti di sezione, G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn (relatore), J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, giudici,

avvocato generale: G. Cosmas

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 21 gennaio 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 maggio 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

  1. Con ricorsi depositati nella cancelleria della Corte il 22 e il 27 novembre 1995, la Commissione delle Comunità europee (causa C-359/95 P) e la Repubblica francese (causa C-379/95 P) hanno impugnato, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado 18 settembre 1995, causa T-548/93, Ladbroke Racing/Commissione (Racc. pag. II-2565, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione contenuta nella sua lettera 29 luglio 1993, che aveva respinto una denuncia depositata dalla Ladbroke Racing Ltd (in prosieguo: la «Ladbroke») ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato CE (in prosieguo: la «decisione controversa»).

  2. Con ordinanza 29 gennaio 1996, il presidente della Corte ha disposto la riunione delle cause C-359/95 P e C-379/95 P ai fini della fase scritta e orale nonché della sentenza.

  3. Come si evince dai punti 2-7 della sentenza impugnata, il 24 novembre 1989 la Ladbroke ha presentato alla Commissione una denuncia (IV/33.374) diretta, da una parte, contro la Repubblica francese ai sensi dell'art. 90 del Trattato CE e, dall'altra, ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato, contro le dieci principali società di corse in Francia nonché contro il Pari mutuel urbain, un consorzio d'interesse economico costituito dalle dette dieci società di corse in Francia per gestire i loro diritti all'organizzazione di scommesse sulle corse ippiche al totalizzatore fuori ippodromo (in prosieguo: il «PMU»).

  4. La gestione da parte del PMU dei diritti delle società di corse per l'organizzazione di tali scommesse avveniva inizialmente sotto forma di «servizio comune» operante nell'ambito di un decreto dell'11 luglio 1930, relativo all'estensione delle scommesse al totalizzatore fuori ippodromo, che, adottato in applicazione dell'art. 186 della legge finanziaria 16 aprile 1930, disponeva, nel suo articolo 1: «Si potrà procedere, con l'autorizzazione del Ministro dell'Agricoltura, all'organizzazione e al funzionamento del Pari mutuel fuori dagli ippodromi da parte delle società di corse parigine che agiscono in comune con la collaborazione delle società di corse di provincia». Secondo le disposizioni dell'art. 13 del decreto 14 novembre 1974, n. 74-954, relativo alle società di corse ippiche, il PMU provvede, a partire da tale data, alla gestione dei diritti delle società di corse sulle scommesse al totalizzatore fuori ippodromo, in via esclusiva, nei limiti in cui tali disposizioni prevedono che «le società di corse autorizzate a organizzare le scommesse al totalizzatore fuori dagli ippodromi (...) ne affidano la gestione ad un servizio comune denominato Pari mutuel urbain». Tale esclusiva del PMU è inoltre tutelata dal divieto, per soggetti diversi dal PMU, di effettuare o di accettare scommesse sulle corse ippiche (art. 8 del decreto interministeriale 13 settembre 1985, recante regolamento del Pari mutuel urbain). Essa si estende alle scommesse accettate all'estero sulle corse organizzate in Francia nonché alle scommesse accettate in Francia su corse organizzate all'estero, le quali possono, del pari, essere fatte solo dalle società autorizzate e/o dal PMU (art. 15, n. 3, della legge 23 dicembre 1964, n. 64-1279, recante la legge finanziaria per il 1965, e art. 21 del decreto 4 ottobre 1983, n. 83-878, relativo alle società di corse ippiche e alle scommesse al totalizzatore) (punto 3 della sentenza impugnata).

  5. La denuncia riguardava in particolare queste modalità di organizzazione in Francia delle scommesse al totalizzatore fuori ippodromo.    

  6. Per quanto riguarda la parte della denuncia diretta contro il PMU e le società che ne fanno parte, la Ladbroke deduceva l'esistenza di accordi o di pratiche concordate delle società di corse autorizzate in Francia tra di loro e con il PMU, volti, in violazione dell'art. 85 del Trattato, a concedere al PMU diritti esclusivi per la gestione e l'organizzazione delle scommesse al totalizzatore fuori ippodromo sulle corse organizzate o controllate dalle dette società (punto 5 della sentenza impugnata). La concessione al PMU di tali diritti esclusivi avrebbe costituito altresì, in violazione dell'art. 86 del Trattato, un abuso di posizione dominante da parte delle società di corse (punto 6 della sentenza impugnata).

  7. Questa parte della denuncia riguardava inoltre accordi o pratiche concordate diretti, in violazione dell'art. 85 del Trattato, ad appoggiare una domanda e il conseguimento di un aiuto di Stato a favore del PMU nonché a consentire a quest'ultimo di estendere le sue attività a Stati membri diversi dalla Repubblica francese (punto 5 della sentenza impugnata). Vi si chiedeva altresì di porre fine alle infrazioni all'art. 86 del Trattato derivanti dall'ottenimento da parte del PMU di un aiuto statale illegittimo e dall'uso dei vantaggi procurati da tale aiuto per affrontare la concorrenza. Infine, la Ladbroke segnalava alla Commissione altri abusi di posizione dominante da parte del PMU, consistenti nello sfruttamento degli scommettitori, utilizzatori dei suoi servizi (punto 6 della sentenza impugnata).

  8. Quanto alla parte della denuncia diretta contro la Repubblica francese, la Ladbroke sosteneva che quest'ultima aveva violato, anzitutto, gli artt. 3, lett. g), [ex 3, lett. f)], 5, 52, 53, 85, 86 e 90, n. 1, del Trattato CE, a seguito dell'emanazione e del mantenimento in vigore di una normativa che conferisce fondamento giuridico agli accordi delle società di corse tra di loro, da una parte, e con il PMU, dall'altra, concedendo a quest'ultimo diritti esclusivi in materia di accettazione di scommesse fuori ippodromo e vietando a chiunque di effettuare o di accettare, se non tramite il PMU, scommesse fuori ippodromo sulle corse ippiche organizzate in Francia. La Repubblica francese avrebbe inoltre infranto gli artt. 3, lett. g) [ex lett. f)], 52, 53, 59, 62, 85, 86 e 90, n. 1, del Trattato CE, a seguito dell'emanazione e del mantenimento in vigore di una normativa che vieta a chiunque di effettuare in Francia scommesse su corse organizzate all'estero, se non tramite le società autorizzate e/o il PMU. Infine, avrebbe violato gli artt. 90, n. 1, 92 e 93 del Trattato CE, a seguito degli aiuti illegittimi concessi al PMU (punto 7 della sentenza impugnata).

  9. Con la decisione controversa la Commissione ha respinto la denuncia presentata ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato contro il PMU e le società che ne fanno parte per ragioni vertenti sia sull'inapplicabilità degli artt. 85 e 86 del Trattato, sia sulla carenza di interesse comunitario (punti 13-19 della sentenza impugnata).

  10. La Commissione non ha preso posizione sugli aspetti della denuncia diretta contro la Repubblica francese ai sensi dell'art. 90 del Trattato. Prima che la Commissione adottasse la decisione controversa, un ricorso per carenza proposto dalla Ladbroke fondato sul fatto che la Commissione si era astenuta dall'avvalersi dei poteri conferitile dall'art. 90, n. 3, del Trattato, era stato dichiarato irricevibile dal Tribunale con sentenza 27 ottobre 1994, causa T-32/93, Ladbroke/Commissione (Racc. pag. II-1015, punto 37) (punto 10 della sentenza impugnata).

  11. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione controversa in quanto la Commissione, avendo respinto definitivamente la parte della denuncia diretta contro il PMU e le società che vi aderiscono, in ragione dell'inapplicabilità degli artt. 85 e 86 del Trattato e della carenza di interesse comunitario, senza avere preventivamente concluso l'esame della compatibilità della normativa nazionale francese con le norme del Trattato sulla concorrenza, non aveva adempiuto il suo obbligo di esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla sua attenzione dai denuncianti al fine di poter soddisfare l'esigenza di certezza che deve caratterizzare una decisione definitiva relativa all'esistenza o meno di un'infrazione (punto 50 della sentenza impugnata). La Commissione avrebbe quindi fondato il suo ragionamento su un'interpretazione giuridicamente erronea dei presupposti in presenza dei quali può essere dato un giudizio definitivo sulla sussistenza o meno delle infrazioni dedotte (punto 51 della sentenza impugnata).

  12. Per una più ampia illustrazione dei fatti, si fa rinvio ai punti 1-19 della sentenza impugnata.

  13. La Commissione conclude che la Corte voglia:

    1)    annullare la sentenza impugnata nella parte in cui quest'ultima annulla la decisione controversa;

    2)    respingere il ricorso ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE e

    3)    condannare la Ladbroke alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

  14. La Repubblica francese conclude che la Corte voglia:

    1)    annullare la sentenza impugnata nella parte in cui quest'ultima annulla la decisione controversa e

    2)    accogliere le conclusioni presentate dalla Commissione dinanzi al Tribunale.

  15. La Ladbroke conclude che la Corte voglia:

    1)    respingere i ricorsi proposti nei procedimenti C-359/95 P e C-379/95 P;

    2)    condannare la Commissione e la Repubblica francese alle spese della Ladbroke;

    3)    in subordine, qualora la Corte dovesse accogliere i ricorsi, esaminare la causa e statuire sui punti rimasti irrisolti del ricorso della Ladbroke nella causa T-548/93, oppure rinviare la causa al Tribunale perché si pronunci su tali punti.

  16. A sostegno del suo ricorso la Commissione deduce tre motivi. Il primo verte su un errore di diritto, in quanto il Tribunale ha ritenuto che, allorché l'art. 90, da una parte, e gli artt. 85 e 86 del Trattato, dall'altra, possono essere pertinenti ai fini della soluzione della stessa causa, la Commissione — prima di pronunciarsi sull'applicabilità degli artt. 85 e 86 o sulla sussistenza di un interesse comunitario a istruire la denuncia — debba concludere il suo esame alla luce dell'art. 90. Così pronunciandosi, il Tribunale avrebbe introdotto un ordine di precedenza tra il procedimento previsto dal regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), e quello diretto contro uno Stato membro per inadempimento ai suoi obblighi, il che sarebbe incompatibile con il potere discrezionale della Commissione di decidere quale aspetto di una denuncia debba essere esaminato per primo e contro quale soggetto per primo (imprese o Stato membro) debba essere avviato il procedimento.

  17. Il secondo motivo verte su un errore di diritto consistente nel fatto che il Tribunale ha ritenuto che tale principio generale debba trovare applicazione anche allorché un accertamento ai sensi dell'art. 90 non è necessario, dal punto di vista logico, ai fini dell'accertamento dell'applicabilità degli artt. 85 o 86 del Trattato. Nel caso di specie il Tribunale avrebbe trascurato la constatazione fatta dalla Commissione secondo cui, a prescindere dalla compatibilità della normativa francese con il Trattato, mancavano comunque taluni dei presupposti necessari per l'applicazione degli artt. 85 e 86 e, in ogni caso, non vi era un interesse sufficiente ad istruire la denuncia ai sensi degli artt. 85 e 86.

  18. Il terzo motivo concerne la carenza di motivazione, in quanto il Tribunale sarebbe venuto meno all'obbligo di spiegare perché la Commissione avrebbe dovuto esaminare la normativa francese sotto il profilo dell'art. 90 prima di respingere le domande contenute nella denuncia ai sensi degli artt. 85 e 86, nonché di chiarire perché la Commissione non potesse tener conto dell'interesse comunitario per determinare la precedenza da attribuire ai diversi aspetti della denuncia, oppure in che senso la Commissione avrebbe valutato in modo manifestamente erroneo, nella fattispecie, l'interesse comunitario.

  19. Anche la Repubblica francese deduce, a sostegno del suo ricorso, tre motivi. Il primo verte su un errore di diritto consistente nel fatto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della giurisprudenza della Corte secondo la quale, qualora determinati provvedimenti statali non lascino alle imprese alcuna libertà di azione, come si sarebbe verificato nella specie sin dal 1974, gli artt. 85 e 86 del Trattato non potrebbero essere applicati nei confronti di queste ultime fintantoché tali provvedimenti restassero in vigore.

  20. Rispondendo a questo motivo del governo francese, la Commissione precisa tuttavia che occorre distinguere tra i provvedimenti statali che impongono alleimprese comportamenti contrari agli artt. 85 e 86 del Trattato e quelli che, senza imporre alcun comportamento in contrasto con tali norme, creano un contesto giuridico atto, di per sé, a limitare la concorrenza. Nel primo caso, la Commissione ritiene che l'art. 85 rimanga applicabile al comportamento delle imprese malgrado l'esistenza di obblighi di legge nazionali, a prescindere dall'eventuale applicazione, rispetto ai detti provvedimenti statali, degli artt. 3, lett. g), 5 e 85 del Trattato. La Commissione sostiene infatti che un'impresa potrebbe e dovrebbe, in forza della preminenza del diritto comunitario e dell'effetto diretto degli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato, rifiutare di conformarsi a un provvedimento statale che imponga un comportamento contrastante con tali disposizioni.

  21. Nel secondo caso, invece, l'art. 85 potrebbe, in determinate circostanze, non essere applicabile. E' quanto avverrebbe nel caso di specie, in cui la normativa del 1974 non imporrebbe la conclusione di un accordo tra le principali società di corse, bensì affiderebbe essa stessa al PMU, in via esclusiva, l'organizzazione delle scommesse al totalizzatore fuori ippodromo. L'effetto restrittivo per la concorrenza deriverebbe quindi direttamente dalla normativa nazionale, senza che occorra alcun comportamento dell'impresa.

  22. Il secondo motivo del governo francese riguarda un errore di diritto consistente nel fatto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto di una giurisprudenza costante secondo la quale la persona che proponga una domanda ai sensi del regolamento n. 17 non ha il diritto di esigere l'adozione di una decisione definitiva in ordine alla sussistenza o meno della dedotta infrazione agli     artt. 85 e 86 del Trattato. In particolare, il Tribunale non avrebbe preso in esame la motivazione della Commissione sulla carenza di interesse comunitario a dar seguito alla denuncia, la quale carenza sarebbe determinata dalla circostanza che, dal 1974, l'assenza di concorrenza sul mercato francese dell'accettazione di scommesse deriva direttamente dalla normativa vigente, cosicché l'eventuale accertamento di un'infrazione agli artt. 85 e 86 da parte delle società di corse e del PMU non avrebbe alcun effetto utile sulle condizioni di concorrenza a partire da tale data; per quanto riguarda il periodo precedente il 1974, l'accertamento di un'eventuale infrazione alle norme del Trattato potrebbe soltanto condurre all'attribuzione di un risarcimento dei danni, che tuttavia la Commissione non è competente a disporre.

  23. Il terzo motivo del governo francese verte su un errore di diritto consistente nel fatto che il Tribunale avrebbe messo in discussione il potere discrezionale della Commissione di agire contro uno Stato membro a causa di una sua normativa che si asserisce essere in contrasto con il Trattato.

  24. Giova rilevare che, con i vari motivi dedotti, la Commissione e la Repubblica francese contestano, sia pure in termini e a fini diversi, la fondatezza dell'argomento del Tribunale secondo il quale la Commissione avrebbe dovuto anzitutto concludere il suo esame della compatibilità della normativa nazionale francese con le norme del Trattato sulla concorrenza, e solo successivamente avrebbe potuto respingere definitivamente la denuncia ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato.

  25. Occorre pertanto esaminare questo argomento nonché il ragionamento che esso sottende.

  26. Il Tribunale ha rilevato, al punto 46 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva «avviato la procedura d'esame della denuncia della ricorrente ai sensi dell'art. 90 del Trattato al fine di valutare la compatibilità della normativa nazionale francese con le altre disposizioni del Trattato e che tale procedura è ancora pendente». Secondo il Tribunale, occorreva pertanto «valutare se la Commissione potesse respingere definitivamente la denuncia della ricorrente ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato e del regolamento n. 17, senza avere in precedenza concluso l'esame della denuncia ai sensi dell'art. 90 del Trattato».

  27. Il Tribunale ha osservato, al punto 47 della sentenza impugnata, che «la Commissione ha sostenuto, nell'ambito della fase scritta del procedimento e durante la trattazione orale, che il problema di concorrenza sollevato dalla denuncia della ricorrente potrebbe essere risolto solo attraverso l'esame della compatibilità della normativa nazionale francese relativa al monopolio legale del PMU con le norme del Trattato e attraverso un eventuale intervento ai sensi dell'art. 90 del Trattato e che, di conseguenza, tale esame assumeva un carattere prioritario, essendo i suoi risultati validi per tutti gli accordi preventivi o futuri tra le società di corse (controricorso, punto 46)». Il Tribunale ne ha dedotto che «ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato, la valutazione dei comportamenti delle società di corse e del PMU, descritti dalla Ladbroke nella sua denuncia, non ha potuto essere pienamente effettuata senza una previa valutazione della normativa nazionale alla luce delle disposizioni del Trattato».

  28. Secondo il Tribunale, qualora la Commissione avesse accertato la conformità della normativa nazionale de qua alle disposizioni del Trattato, i comportamenti delle società di corse e del PMU conformi a tale normativa nazionale avrebbero dovuto anch'essi essere considerati compatibili con gli artt. 85 e 86 del Trattato, mentre, nel caso in cui i comportamenti di cui trattasi non fossero stati conformi a tale normativa, sarebbe rimasto ancora da determinare se essi costituissero infrazioni agli artt. 85 e 86 del Trattato (punto 48 della sentenza impugnata). Per contro, qualora la Commissione avesse constatato che la normativa nazionale contravveniva alle disposizioni del Trattato, essa avrebbe dovuto valutare, successivamente, se il fatto che le società e il PMU si conformassero alle disposizioni di tale normativa potesse o meno dar luogo all'adozione di provvedimenti nei loro confronti, diretti a porre fine a violazioni degli artt. 85 e 86 del Trattato (punto 49 della sentenza impugnata).

  29. Il Tribunale ha quindi concluso, al punto 50 della sentenza impugnata, che «adottando la decisione di respingere definitivamente la denuncia della ricorrente, ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato, senza avere in precedenza concluso l'esame della compatibilità della normativa nazionale francese con le disposizioni del Trattato, non si può ritenere che la Commissione abbia adempiuto il suo obbligo di esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla sua attenzione dai denuncianti (...) al fine di poter soddisfare l'esigenza di certezza che deve caratterizzare una decisione definitiva relativa all'esistenza o meno di un'infrazione (...) Essa non aveva dunque il diritto di concludere, in tale fase, per l'inapplicabilità delle citate disposizioni del Trattato ai comportamenti delle principali società di corse francesi e del PMU contestati dalla ricorrente e, di conseguenza, per l'assenza di interesse comunitario ad accertare le asserite infrazioni denunciate dalla ricorrente, poiché si trattava di passate infrazioni alle regole della concorrenza».

  30. Il ragionamento del Tribunale muove dunque dalla premessa che la legittimità, rispetto agli artt. 85 e 86 del Trattato, del comportamento delle imprese che si conformano a una normativa nazionale, nonché l'azione che vi è interesse a promuovere nei loro confronti, debbano essere valutate sulla scorta della compatibilità o meno di tale normativa con il Trattato.

  31. Si deve rilevare in proposito che la compatibilità di una normativa nazionale con le norme del Trattato sulla concorrenza non può essere ritenuta determinante allorché si tratta di verificare l'applicabilità degli artt. 85 e 86 del Trattato ai comportamenti delle imprese che si conformano alla detta normativa.

  32. Vero è che la valutazione, rispetto agli artt. 85 e 86 del Trattato, dei comportamenti delle società di corse e del PMU esige una previa analisi della normativa francese, tuttavia tale analisi ha quale unico obiettivo quello di verificare l'incidenza della normativa de qua su tali comportamenti.

  33. Infatti, gli artt. 85 e 86 del Trattato riguardano soltanto comportamenti anticoncorrenziali adottati dalle imprese di loro propria iniziativa (v., in tal senso, con riferimento all'art. 86 del Trattato, sentenze 20 marzo 1985, causa 41/83, Italia/Commissione, Racc. pag. 873, punti 18-20, 19 marzo 1991, causa C-202/88, Francia/Commissione, detta «Terminali», Racc. pag. I-1223, punto 55, e 13 dicembre 1991, causa C-18/88, GB-Inno-BM, Racc. pag. I-5951, punto 20). Se un comportamento anticoncorrenziale viene imposto alle imprese da una normativa nazionale o se quest'ultima crea un contesto giuridico che di per sé elimina ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro, gli artt. 85 e 86 non trovano applicazione. In una situazione del genere la restrizione alla concorrenza non trova origine, come queste norme implicano, in comportamenti autonomi delle imprese (v. altresì sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punti 36-72, in partic. punti 65 e 66 nonché 71 e 72).

  34. Gli artt. 85 e 86 del Trattato si applicano invece nel caso in cui la normativa nazionale lasci sussistere la possibilità di una concorrenza che possa essere ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi delle imprese (v. sentenze 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, Van Landewyck e a./Commissione, Racc. pag. 3125; 10 dicembre 1985, cause riunite 240/82-242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, Stichting Sigarettenindustrie e a./Commissione, Racc. pag. 3831, e 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta).

  35. Nell'ambito dell'esame, da parte della Commissione, dell'applicabilità degli artt. 85 e 86 del Trattato ai comportamenti delle imprese, la previa valutazione di una normativa nazionale, che incida su tali comportamenti, è quindi diretta unicamente ad accertare se la detta normativa lasci sussistere la possibilità di una concorrenza che possa essere ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi da parte delle imprese interessate.

  36. Ne consegue che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha dichiarato che la Commissione, avendo definitivamente respinto la denuncia in ragione dell'inapplicabilità degli artt. 85 e 86 del Trattato e della carenza di interesse comunitario prima di concludere il suo esame di compatibilità della normativa nazionale francese con le norme del Trattato sulla concorrenza, ha fondato il suo iter logico su un'interpretazione giuridicamente erronea dei presupposti in presenza dei quali è possibile esprimere una valutazione definitiva sulla sussistenza o meno delle infrazioni contestate.

  37. Pertanto, la sentenza impugnata dev'essere annullata, senza che occorra esaminare gli altri argomenti dedotti dalle ricorrenti.

    Sul rinvio della causa al Tribunale


  38. Ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

  39. Poiché lo stato degli atti non consente di statuire definitivamente, in quanto il Tribunale si è pronunciato soltanto su una delle censure sollevate dalla Ladbroke, la causa deve essergli rinviata.

    Per questi motivi,

    LA CORTE

    dichiara e statuisce:

    1. La sentenza del Tribunale di primo grado 18 settembre 1995, causa T-548/93, Ladbroke Racing/Commissione, è annullata.

    2. La causa è rinviata al Tribunale di primo grado

    3. Le spese sono riservate.



Rodríguez IglesiasGulmann
Ragnemalm

Schintgen        Mancini            Kapteyn

Murray

Edward        Puissochet            Hirsch            Jann                

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l' 11 novembre 1997.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias


1: Lingua processuale: l'inglese.