Language of document : ECLI:EU:T:2013:632





Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 27 novembre 2013 – MAF / EIOPA

(causa T‑23/12)

«Ricorso di annullamento – Regime linguistico – Pubblicazione da parte dell’EIOPA di documenti di consultazione sul proprio sito Internet unicamente in lingua inglese – Atti non impugnabili – Irricevibilità»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Ricorso che non consente di identificare precisamente l’atto oggetto della domanda di annullamento – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c) e d)] (v. punto 29)

2.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali di avviare consultazioni pubbliche unicamente in lingua inglese – Atto preparatorio che non produce effetti giuridici autonomi – Esclusione (Artt. 263 TFUE, 267 TFUE e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1094/2010, artt. 10 e 16, § 2) (v. punti 31-33, 48, 49)

3.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali di avviare consultazioni pubbliche unicamente in lingua inglese – Ricorso di una società che non padroneggia detta lingua – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1094/2010, artt. 10, § 1, terzo comma, 16, § 2, e 37) (v. punto 43)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, dell’asserita decisione dell’EIOPA di pubblicare informazioni sul proprio sito Internet e, più in particolare, di avviare consultazioni pubbliche unicamente in lingua inglese e, dall’altro, dell’asserita decisione del direttore esecutivo dell’EIOPA, del 16 gennaio 2012, recante rigetto della domanda della MAF diretta alla revoca della prima asserita decisione e alla pubblicazione delle consultazioni summenzionate, come di ogni altra informazione, sul sito Internet dell’EIOPA, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Mutuelle des architectes français assurances (MAF) è condannata alle spese.