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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Brouwerij Haacht N.V. il 27 febbraio 2002

    (Causa T-48/02)

    (lingua processuale: l'olandese)

Il 27 febbraio 2002 la Brouwerij Haacht N.V., con sede in Boortmeerbeek (Belgio), rappresentata dagli avv.ti Yves van Gerven, Frédéric Louis e Hendrik Viane, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1)annullare l'art. 4 della decisione nella parte relativa alla Brouwerij Haacht N.V. e, eventualmente, decidere di non irrogare alcuna ammenda alla Brouwerij Haacht N.V. o altrimenti ridurre considerevolmente l'ammenda;

2)in ogni caso condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione nella parte in cui le viene con essa irrogata un'ammenda in conseguenza del cartello del marchio del distributore (private label kartel) sul mercato belga della birra.

La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 253 del Trattato CE e gli orientamenti per il calcolo delle ammende. A suo avviso la Commissione ha omesso di definire il mercato pertinente nello stabilire l'effettivo potere economico delle parti interessate. Secondo la ricorrente la decisione non chiarisce se il mercato pertinente sia il mercato del marchio del distributore o il mercato della birra in generale. La Commissione avrebbe inoltre sopravvalutato il potere economico della ricorrente sul mercato della birra con il marchio del distributore, qualora quest'ultimo dovesse essere considerato il mercato pertinente. Essa sostiene inoltre che a torto la Commissione ha descritto come attivo il ruolo della ricorrente nel detto cartello. Secondo la ricorrente il suo ruolo deve essere considerato puramente passivo o per lo meno attivo in maniera ridotta.

La ricorrente deduce infine la violazione della comunicazione in materia di collaborazione e del principio della parità di trattamento. A suo parere la Commissione non ha tenuto conto a sufficienza dell'importanza dei chiarimenti della ricorrente per dimostrare la violazione. La Commissione ha trattato di conseguenza in maniera diversa situazioni equiparabili non concedendo la stessa riduzione dell'ammenda nel caso di un livello di cooperazione equiparabile. Essa ha inoltre trattato allo stesso modo situazioni diverse concedendo la stessa riduzione dell'ammenda alla ricorrente e a parti che hanno collaborato in maniera ridotta o non hanno affatto collaborato all'indagine della Commissione.

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