Language of document :

Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Brasserie Nationale contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 febbraio 2002

    (Causa T-49/02)

Lingua processuale: il francese

Il 26 febbraio 2002 la Brasserie Nationale, con sede a Bascharage (Lussemburgo), rappresentata dagli avv.ti Alexandre Carnelutti e Jean-Louis Schiltz, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-annullare l'art. 1 della decisione della Commissione 5 dicembre 2001 nel procedimento COMP/37800/F3 - Brasseries luxembourgeoises, nella parte in cui esso constata una violazione, da parte della ricorrente, dell'art. 81, n. 1, del Trattato;

-annullare in ogni caso l'art. 2 della decisione, nella parte in cui essa infligge un'ammenda alla ricorrente e, in subordine, ridurla in modo sostanziale;

-condannare la Commissione al pagamento delle spese;

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione che constata un'intesa rappresentata da una convenzione firmata l'8 ottobre 1985 tra cinque produttori lussemburghesi di birra, tra i quali la ricorrente, per garantire il rispetto di clausole di esclusività, dette "clausole-birra", tipiche dei contratti conclusi tra produttori di birra e distributori nel settore dei caffè, alberghi e ristoranti (HORECA) tanto in Lussemburgo quanto nell'insieme della Comunità. L'oggetto di tale accordo sarebbe di mantenere le rispettive clientele nel settore HORECA lussemburghese e di ostacolare la penetrazione in tale settore da parte di produttori stranieri di birra.

A sostegno delle sue domande, la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

- La Commissione avrebbe commesso un errore di diritto avendo omesso, e essendosi rifiutata di riconoscersi obbligata in tal senso, di tenere conto del contesto economico in cui si inserisce l'accordo per procedere alla valutazione d'insieme delle clausole esaminate e, di conseguenza, dell'oggetto dell'accordo di cui trattasi.

- La Commissione avrebbe erroneamente analizzato la portata della convenzione citata, avendo considerato che essa si applicava in mancanza di un contratto di fornitura o di una clausola-birra, ed avrebbe commesso, di conseguenza, un errore di valutazione, in quanto avrebbe fondato la sua valutazione negativa della convenzione su tale supposta portata.

- La Commissione avrebbe commesso un errore di valutazione, avendo qualificato la convenzione come accordo per il mantenimento delle clientele delle parti contraenti. Difatti, il suo unico e centrale obiettivo sarebbe di far rispettare al distributore l'esclusività contrattuale consentita nei confronti del produttore di birra. L'accordo di cui trattasi avrebbe quindi il solo obiettivo di rappresentare un legittimo strumento di cooperazione orizzontale al fine di garantire il rispetto di un elemento determinante per l'economia, lo sviluppo e la concorrenza leale in questo settore.

- La Commissione avrebbe commesso un errore di fatto avendo considerato che la convenzione aveva l'oggetto di opporsi alla penetrazione di produttori stranieri di birra e pregiudicava sensibilmente la concorrenza.

La ricorrente sottolinea che la ragione per cui la convenzione sarebbe stata conclusa era una situazione di rischio anomalo creata da una situazione di diritto interno, in cui la lealtà della concorrenza era direttamente minacciata. Pertanto, una cooperazione limitata e proporzionata tra produttori di birra diveniva il solo mezzo per garantire le "clausole-birra".

Per quanto attiene all'importo delle multe, la ricorrente fa valere la violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, quanto dell'obbligo di motivazione.

____________